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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/08/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29993/2024 promosso da:
, CP_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Maffiotti Silvia, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non CP_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/12/2024 e CP_1 P_ anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso è rispondente al principio della bigenitorialità e non vi ostano altre circostanze di fatto o di diritto.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento e Per_1 residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Pianezza (TO), Via Maria Bricca 1 e dalla stessa condotta in locazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore quando lo desidera, previo Per_1 accordo con la madre e, in ogni caso:
− tutti i week end, alternativamente il sabato o la domenica, dalle ore 10,00 alle ore 21,00;
− due giorni infrasettimanali (dall'uscita dell'asilo/scuola e sino alle ore 20,30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna), che vengono così stabiliti: il martedì ed il giovedì nella settimana in cui il padre terrà con sé il minore il sabato, il mercoledì ed il venerdì, nella settimana in cui il padre terrà con sé il minore la domenica. Le parti concordano che, stante gli orari lavorativi della mamma che la vedono impegnata indicativamente sino alle ore 17,00/17,30 e, una volta al mese, sino alle ore 18,00, il papà, compatibilmente con i propri orari e turni lavorativi, anche nei giorni che non sono di sua spettanza e sempre qualora la mamma non fosse disponibile, andrà a prendere all'asilo/scuola il figlio personalmente o per il tramite dei propri genitori e potrà tenerlo con sé, Per_1 sino al rientro a casa della mamma: resta inteso che, nei giorni di spettanza della mamma, anche i nonni materni potranno andare a prendere all'asilo/scuola, dandone Per_1 preventiva comunicazione al papà.
− durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali: per il corrente anno (2024), il minore trascorrerà con il papà il 24 dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 16,30 ed il 25 dicembre dalle ore 10,00 alle 16,30; il 26 dicembre starà con la mamma ed il 27 dicembre con il papà dalle 8,00 alle 20,30; per gli anni successivi, il 24 ed il 25 dicembre alternativamente, partendo con la mamma;
per i giorni seguenti si seguirà il calendario ordinario;
per il corrente anno (2024), il minore trascorrerà con il papà il 31 dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 16,30 ed il 1° gennaio dalle ore 10,00 alle 16,30; per gli anni successivi, il 31 dicembre ed il 1° gennaio alternativamente, partendo con la mamma;
per i giorni seguenti si seguirà il calendario ordinario;
− lo stesso calendario verrà attuato per i giorni di Pasqua e Pasquetta, partendo con la mamma. Nei giorni non espressamente indicati, la calendarizzazione resterà quella consueta, salvo diverso accordo;
− durante le vacanze estive 2025, tenuto conto della tenera età del minore e della necessità di introdurre in maniera graduata i pernottamenti presso il padre, i genitori, in base alle esigenze e necessità manifestate da si accorderanno su come calendarizzare i tempi di Per_1 permanenza presso il padre;
la SI.ra , in ogni caso si impegna a garantire al SI. CP_1 contatti giornalieri con il minore (sia mediante video chiamata, sia consentendogli P_ visite di presenza). Per gli anni successivi, le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro Per_1 il 30 aprile di ciascun anno;
− per tutte le altre festività, si manterrà la calendarizzazione consueta. Nei giorni in cui il minore non potrà frequentare l'asilo (per cause legate al calendario dello stesso o per ragioni di salute del minore), i genitori si alterneranno nell'accudimento di personalmente o con il supporto dei rispettivi genitori, secondo il calendario Per_1 concordato, salvo in caso di febbre alta o altre ragioni di salute che ne sconsiglino lo spostamento dall'abitazione materna. Tenuto conto della tenera età del minore, i genitori concordemente pattuiscono che il pernottamento presso il padre verrà gradualmente introdotto, preferibilmente nel fine settimana, a partire dal compimento dei due anni di età di Resta inteso che sarà Per_1 possibile anticipare tale data ma soltanto nel caso in cui il minore si dimostrerà in tal senso favorevole e previo accordo dei genitori.
DISPONE che il SI. a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso, corrisponda alla P_ SI.ra , entro il giorno 5 del mese a titolo di contributo al mantenimento del minore CP_1
la somma complessiva di € 270,00 mensili, rivalutabili annualmente in base Per_1 all'adeguamento coefficiente ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate alla SI.ra e già in suo possesso, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio previste ed indicate CP_1 nel “Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino siglato fra magistrati e avvocati” i cui contenuti e termini integralmente si richiamano e si considerano vincolanti.
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra continuerà a percepire l'importo CP_1 integrale (100%) dell'assegno unico erogato dall'INPS per il minore pari ad € 233,50. Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano che continueranno a farsi carico della rata dell'asilo nido pari a complessivi € 320,00 mensili nella misura del 50% ciascuno. A partire dall'anno 2025, la SI.ra rimborserà al SI. il 50% di quanto verrà a lei rimborsato dall'INPS a titolo di bonus CP_1 P_ asilo/scuola;
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra continuerà a farsi integralmente carico del CP_1 canone di locazione dell'immobile sito in Pianezza, Via Maria Bricca 1 ed entrambe le parti si impegnano a richiedere la modifica dell'intestazione del relativo contratto, cosicchè il SI. P_ venga integralmente liberato da ogni obbligazione conseguente al predetto rapporto;
DÀ ATTO che il SI. rinuncia alla quota parte della cauzione versata per l'immobile di cui P_ al punto precedente e rinuncia ad ogni diritto sugli arredi e sugli elettrodomestici che lo compongono e che erano stati acquistati in comune dalle parti. La SI.ra si impegna invece a consegnare CP_1 al SI. l'asciugatrice, la macchina del caffè ed il microonde non appena quest'ultimo avrà P_ reperito altra idonea sistemazione abitativa o comunque a fronte di sua richiesta;
DÀ ATTO che le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del piccolo con ciascuno di essi. Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano di prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in capo al figlio minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29993/2024 promosso da:
, CP_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Maffiotti Silvia, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non CP_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/12/2024 e CP_1 P_ anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso è rispondente al principio della bigenitorialità e non vi ostano altre circostanze di fatto o di diritto.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento e Per_1 residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Pianezza (TO), Via Maria Bricca 1 e dalla stessa condotta in locazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore quando lo desidera, previo Per_1 accordo con la madre e, in ogni caso:
− tutti i week end, alternativamente il sabato o la domenica, dalle ore 10,00 alle ore 21,00;
− due giorni infrasettimanali (dall'uscita dell'asilo/scuola e sino alle ore 20,30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna), che vengono così stabiliti: il martedì ed il giovedì nella settimana in cui il padre terrà con sé il minore il sabato, il mercoledì ed il venerdì, nella settimana in cui il padre terrà con sé il minore la domenica. Le parti concordano che, stante gli orari lavorativi della mamma che la vedono impegnata indicativamente sino alle ore 17,00/17,30 e, una volta al mese, sino alle ore 18,00, il papà, compatibilmente con i propri orari e turni lavorativi, anche nei giorni che non sono di sua spettanza e sempre qualora la mamma non fosse disponibile, andrà a prendere all'asilo/scuola il figlio personalmente o per il tramite dei propri genitori e potrà tenerlo con sé, Per_1 sino al rientro a casa della mamma: resta inteso che, nei giorni di spettanza della mamma, anche i nonni materni potranno andare a prendere all'asilo/scuola, dandone Per_1 preventiva comunicazione al papà.
− durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali: per il corrente anno (2024), il minore trascorrerà con il papà il 24 dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 16,30 ed il 25 dicembre dalle ore 10,00 alle 16,30; il 26 dicembre starà con la mamma ed il 27 dicembre con il papà dalle 8,00 alle 20,30; per gli anni successivi, il 24 ed il 25 dicembre alternativamente, partendo con la mamma;
per i giorni seguenti si seguirà il calendario ordinario;
per il corrente anno (2024), il minore trascorrerà con il papà il 31 dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 16,30 ed il 1° gennaio dalle ore 10,00 alle 16,30; per gli anni successivi, il 31 dicembre ed il 1° gennaio alternativamente, partendo con la mamma;
per i giorni seguenti si seguirà il calendario ordinario;
− lo stesso calendario verrà attuato per i giorni di Pasqua e Pasquetta, partendo con la mamma. Nei giorni non espressamente indicati, la calendarizzazione resterà quella consueta, salvo diverso accordo;
− durante le vacanze estive 2025, tenuto conto della tenera età del minore e della necessità di introdurre in maniera graduata i pernottamenti presso il padre, i genitori, in base alle esigenze e necessità manifestate da si accorderanno su come calendarizzare i tempi di Per_1 permanenza presso il padre;
la SI.ra , in ogni caso si impegna a garantire al SI. CP_1 contatti giornalieri con il minore (sia mediante video chiamata, sia consentendogli P_ visite di presenza). Per gli anni successivi, le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro Per_1 il 30 aprile di ciascun anno;
− per tutte le altre festività, si manterrà la calendarizzazione consueta. Nei giorni in cui il minore non potrà frequentare l'asilo (per cause legate al calendario dello stesso o per ragioni di salute del minore), i genitori si alterneranno nell'accudimento di personalmente o con il supporto dei rispettivi genitori, secondo il calendario Per_1 concordato, salvo in caso di febbre alta o altre ragioni di salute che ne sconsiglino lo spostamento dall'abitazione materna. Tenuto conto della tenera età del minore, i genitori concordemente pattuiscono che il pernottamento presso il padre verrà gradualmente introdotto, preferibilmente nel fine settimana, a partire dal compimento dei due anni di età di Resta inteso che sarà Per_1 possibile anticipare tale data ma soltanto nel caso in cui il minore si dimostrerà in tal senso favorevole e previo accordo dei genitori.
DISPONE che il SI. a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso, corrisponda alla P_ SI.ra , entro il giorno 5 del mese a titolo di contributo al mantenimento del minore CP_1
la somma complessiva di € 270,00 mensili, rivalutabili annualmente in base Per_1 all'adeguamento coefficiente ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate alla SI.ra e già in suo possesso, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio previste ed indicate CP_1 nel “Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino siglato fra magistrati e avvocati” i cui contenuti e termini integralmente si richiamano e si considerano vincolanti.
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra continuerà a percepire l'importo CP_1 integrale (100%) dell'assegno unico erogato dall'INPS per il minore pari ad € 233,50. Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano che continueranno a farsi carico della rata dell'asilo nido pari a complessivi € 320,00 mensili nella misura del 50% ciascuno. A partire dall'anno 2025, la SI.ra rimborserà al SI. il 50% di quanto verrà a lei rimborsato dall'INPS a titolo di bonus CP_1 P_ asilo/scuola;
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra continuerà a farsi integralmente carico del CP_1 canone di locazione dell'immobile sito in Pianezza, Via Maria Bricca 1 ed entrambe le parti si impegnano a richiedere la modifica dell'intestazione del relativo contratto, cosicchè il SI. P_ venga integralmente liberato da ogni obbligazione conseguente al predetto rapporto;
DÀ ATTO che il SI. rinuncia alla quota parte della cauzione versata per l'immobile di cui P_ al punto precedente e rinuncia ad ogni diritto sugli arredi e sugli elettrodomestici che lo compongono e che erano stati acquistati in comune dalle parti. La SI.ra si impegna invece a consegnare CP_1 al SI. l'asciugatrice, la macchina del caffè ed il microonde non appena quest'ultimo avrà P_ reperito altra idonea sistemazione abitativa o comunque a fronte di sua richiesta;
DÀ ATTO che le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del piccolo con ciascuno di essi. Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano di prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in capo al figlio minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.