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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1040/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 843/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027422722000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057898374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in relazione ad una cartella di pagamento relativa a tassa auto, anch'essa impugnata.
La ricorrente sosteneva che gli atti impugnati dovevano considerarsi illegittimi e nulli in ragione: 1) dell'intervenuta prescrizione;
2) dell'omessa notifica di atti prodromici;
3) della indeterminatezza delle sanzioni;
4) della mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
5) della incostituzionalità della determinazione dell'aggio, da intendere quale sanzione mascherata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) e 2) In relazione al primo ed al secondo motivo d'impugnazione (intervenuta prescrizione ed omessa notifica di atti prodromici), deve evidenziarsi che la cartella di pagamento con numero finale 374, indicata nell'intimazione di pagamento, risulta notificata in seguito a compiuta giacenza di raccomandata spedita in data 28.10.2022 e restituita al mittente in data 23.12.2022, come da copia di documentazione depositata dalla resistente.
Ne deriva che, trattandosi di intimazione di pagamento notificata in data 14.11.2024, la prescrizione triennale, propria della tassa auto, non è maturata.
Peraltro, deve osservarsi che, nel caso di invio diretto da parte dell'agente della Riscossione di raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato e le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale (cfr. Cass. 18880 del 2025).
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (indeterminatezza delle sanzioni), deve osservassi che le sanzioni risultano normativamente previste e, pertanto, legittimamente applicate, senza che il ricorrente abbia precisato eventuali errori di calcolo da parte dell'amministrazione
4) In relazione al quarto motivo d'impugnazione (mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi), deve evidenziarsi che anche gli interessi vengono determinati sulla base delle percentuali previste dalla normativa di riferimento, normativa che, in quanto tale, risulta conoscibile da tutti e le modalità di calcolo possono essere agevolmente verificate tenendo conto dell'ammontare dell'imposta iscritta a ruolo.
5) In relazione al quinto motivo d'impugnazione (incostituzionalità della determinazione dell'aggio, da intendere quale sanzione mascherata), deve evidenziarsi che l'aggio è previsto in favore dell'Agente della
Riscossione nel caso di affidamento delle somme per la riscossione, con conseguente compenso in favore di quest'ultimo in presenza di un'attività di riscossione, senza che ricorra alcuna incostituzionalità.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro 100,00 (cento).
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 843/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027422722000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057898374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in relazione ad una cartella di pagamento relativa a tassa auto, anch'essa impugnata.
La ricorrente sosteneva che gli atti impugnati dovevano considerarsi illegittimi e nulli in ragione: 1) dell'intervenuta prescrizione;
2) dell'omessa notifica di atti prodromici;
3) della indeterminatezza delle sanzioni;
4) della mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
5) della incostituzionalità della determinazione dell'aggio, da intendere quale sanzione mascherata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) e 2) In relazione al primo ed al secondo motivo d'impugnazione (intervenuta prescrizione ed omessa notifica di atti prodromici), deve evidenziarsi che la cartella di pagamento con numero finale 374, indicata nell'intimazione di pagamento, risulta notificata in seguito a compiuta giacenza di raccomandata spedita in data 28.10.2022 e restituita al mittente in data 23.12.2022, come da copia di documentazione depositata dalla resistente.
Ne deriva che, trattandosi di intimazione di pagamento notificata in data 14.11.2024, la prescrizione triennale, propria della tassa auto, non è maturata.
Peraltro, deve osservarsi che, nel caso di invio diretto da parte dell'agente della Riscossione di raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato e le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale (cfr. Cass. 18880 del 2025).
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (indeterminatezza delle sanzioni), deve osservassi che le sanzioni risultano normativamente previste e, pertanto, legittimamente applicate, senza che il ricorrente abbia precisato eventuali errori di calcolo da parte dell'amministrazione
4) In relazione al quarto motivo d'impugnazione (mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi), deve evidenziarsi che anche gli interessi vengono determinati sulla base delle percentuali previste dalla normativa di riferimento, normativa che, in quanto tale, risulta conoscibile da tutti e le modalità di calcolo possono essere agevolmente verificate tenendo conto dell'ammontare dell'imposta iscritta a ruolo.
5) In relazione al quinto motivo d'impugnazione (incostituzionalità della determinazione dell'aggio, da intendere quale sanzione mascherata), deve evidenziarsi che l'aggio è previsto in favore dell'Agente della
Riscossione nel caso di affidamento delle somme per la riscossione, con conseguente compenso in favore di quest'ultimo in presenza di un'attività di riscossione, senza che ricorra alcuna incostituzionalità.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro 100,00 (cento).
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.