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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/11/2024, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 5725/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data 06/10/2024 dai coniugi
, (C.F.: Parte_1 C.F._1
con l'avv. PESSOT MAURA,
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
con l'avv. MENEGUZ DANIELA
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 31/08/2014 a
Conegliano (TV).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 17/10/2024 e 22/10/2024,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31/08/2014 da Parte_1
(n. a RI ET (TV) il 12/08/1980) e (n. a ER (Svizzera)
[...] CP_1
il 19/04/1985) e trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore viene affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori si ripartiranno i tempi di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore nei seguenti termini:
- la minore resterà a fine settimana alterni con il padre dalle ore 18.00 del venerdì sera fino alla domenica sera dopo cena (ore 21.00-21.30) compatibilmente con gli impegni e i desideri della minore,
e i genitori si accorderanno di volta in volta rispetto all' andarla a prendere e o riaccompagnarla presso l'abitazione di ciascuno o eventuale diversa sede;
- durante la settimana, quando il week-end è di competenza della madre, il padre terrà con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 andandola direttamente a prendere all' attività extrascolastica oppure a casa della mamma e riportandola dalla madre alle 20.30-21 dopo cena. Quando, invece, il week- end è di competenza del papà, quest' ultimo terrà la figlia con sé il martedì dalle 18.00, andandola a prendere all' attività extrascolastica o a casa e riportandola dalla madre alle 20.30-21.00 dopo cena;
-nel periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31.05 di ogni anno, con sospensione del diritto di visita in questo periodo nonché nel rispetto del piano ferie di ciascuno e degli eventuali impegni di lavoro dei genitori oltre che scolastici e ricreativi della minore. Negli anni pari la precedenza della scelta del periodo l'avrà il padre e negli anni dispari la madre;
-durante le vacanze di Natale la figlia trascorrerà metà delle vacanze natalizie con la mamma e l'altra metà con il papà. Per quanto riguarda il Natale e il Capodanno, tuttavia, trascorrerà la vigilia Per_1
di Natale (dalle ore 15.00 fino alle ore 11.00 del giorno successivo) con un genitore e il giorno di
Natale, dalle ore 11.00, con l'altro genitore nonché, sempre ad anni alterni, trascorrerà con il genitore con cui sarà il giorno della vigilia di Natale anche il giorno 31 dicembre (9.00/17.00-17.30) e con l'altro genitore dal pomeriggio (ore 17.00-17.30) del 31 dicembre al pomeriggio (20.30-21.00) dell' 1 gennaio.
-la figlia starà metà delle vacanze pasquali con un genitore e metà con l'altro, trascorrendo ad anni alternati con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta;
-tutte le altre festività religiose e civili durante il periodo scolastico saranno alternate tra i genitori, quindi se la figlia trascorrerà con un genitore una festività, trascorrerà poi con l'altro genitore la festività successiva;
-A trascorrerà il proprio compleanno insieme ad entrambi i genitori (ovvero, in caso di impossibilità, alternando di anno in anno la permanenza dall' uno e dall' altro tra mattino e pomeriggiosera) e trascorrerà il compleanno dei genitori con il rispettivo genitore così come per la festa della mamma e del papà.
In ogni caso i suddetti tempi e modalità di visita potranno essere ampliati e/o modificati in accordo tra i genitori, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno.
2) I coniugi si impegnano a mantenere e garantire contatti telefonici regolari tra la figlia e il genitore che in quel momento non la avrà con sé nei tempi di permanenza concordati. In tutti i casi in cui i genitori avranno la figlia con sé dovranno tenere conto sempre, preliminarmente, degli impegni,
esigenze e desideri di quest' ultima.
3) Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente, allorquando la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore;
anche nei casi di urgenza le decisioni verranno prese di comune accordo tra i genitori, con l'obbligo da parte del genitore ove si trovi la minore in quel momento di interpellare immediatamente l'altro genitore per accordarsi sulle decisioni da adottare nell'interesse della figlia medesima. In ogni caso il genitore presso cui si trovi la figlia in quel momento avviserà immediatamente l'altro genitore in caso di malattia o di qualsiasi problema di salute di quest' ultima (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di febbre alta, trasporto al Pronto Soccorso, visita pediatrica urgente).
4) Ove il genitore presso cui si trovi la figlia abbia necessità, per propri impegni, di assentarsi, prima di rivolgersi ad altri soggetti provvederà a verificare la disponibilità dell'altro genitore a occuparsi e tenere con sé Per_1
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella comune consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia.
Nell'interesse esclusivo della minore, affinché possa continuare a crescere in un clima sano e sereno,
i genitori si impegnano ad operare ogni decisione nell'interesse di quest' ultima, assumendo tutti gli impegni attinenti e conseguenti ad una responsabile genitorialità, informando sempre, tempestivamente, l'altro genitore, in merito ad ogni avviso riguardante la figlia, sotto ogni aspetto e profilo (scuola, salute, ecc.).
6) Il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno Parte_1
mensile di euro 430,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore l'assegno sarà Per_1
soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT nella misura del 100% sino ad un amento dell'indice
ISTAT del 5%; nella misura del 50% per aumenti dell'indice ISTAT superiori al 5 %, fermo l'aumento del 100% per il primo 5%. di rivalutazione. Il predetto assegno decorre dal mese di settembre 2024. 7) La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico universale relativo alla figlia e il CP_1 Per_1
sig. presta sin d'ora consenso a ciò impegnandosi anche a darne atto direttamente agli enti Pt_1
competenti qualora ciò si rendesse necessario.
8) Con riferimento a quanto concordato in sede di separazione il sig. si riconosce Parte_1
debitore nei confronti della sig.ra della somma di euro 1.681,94 a titolo di arretrati per CP_1
la mancata corresponsione degli aumenti ISTAT sugli assegni di mantenimento sino alla data di agosto 2024. Tale importo verrà corrisposto dal sig. alla signora in quattro rate Pt_1 CP_1
mensili, le prime di € 500,00 ciascuna già versate nei mesi di agosto e settembre 2024 e poi due rate da euro 340,97 nei mesi di ottobre e novembre 2024. La sig.ra rinuncia a percepire CP_1
l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a decorrere dal mese di settembre 2024. Il sig. si impegna a rimborsare le tasse della sig.ra relative all' assegno Parte_1 CP_1
di mantenimento in suo favore dell'anno 2023 e dell'anno 2024 così come previsto nelle condizioni di separazione.
9) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi in relazione al proprio mantenimento, rinunciando pertanto entrambi e reciprocamente a richiedere, per tale titolo, assegni di sorta.
10) Le spese straordinarie per la figlia verranno sopportate da entrambi i coniugi per la quota di metà ciascuno secondo l'individuazione, i termini e le modalità di cui al Protocollo in uso presso Tribunale di Treviso, a loro noto e qui dimesso sub doc. 9). La quota delle spese straordinarie e quelle anticipate dal coniuge erogante verranno rimborsate entro il mese successivo alla loro maturazione previa esibizione delle relative pezze giustificative. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare il genitore deve esprimere per iscritto il proprio dissenso motivato entro 10 giorni dalla richiesta, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
11) L'abitazione coniugale, di proprietà del padre di e sita in RI ET (TV) Parte_1
via dei Furlani 77, resta assegnata a quest' ultimo, con gli arredi e corredi in essa esistenti, anch' essi tutti di proprietà esclusiva del sig. , salvo quanto previsto nell' intercorsa convenzione Pt_1
08.04.2019.
12) I sigg. e si concedono reciprocamente fin d'ora il consenso al rilascio CP_1 Parte_1
e al rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio e di quelli dalla figlia.
13) I coniugi riconoscono e dichiarano che tutte le pattuizioni di cui sopra sono funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale in sede di divorzio e alla composizione consensuale dello stesso. 14) Le parti dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte,
di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all' emananda sentenza di divorzio.
15) Con l'adempimento delle condizioni di cui al presente atto, compresa la condizione nr. 8, i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver definitivamente regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, nessuno escluso, ivi compresi quelli derivanti dalla convivenza matrimoniale, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall' altra a tali titoli né a nessun altro titolo e/o ragione.
16) Le spese legali della presente procedura restano compensate tra le parti.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di CONEGLIANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera