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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5956/2023 R.G. tra e – in qualità di genitori esercenti la potestà del figlio minore Parte_1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Angelo Cazzato come da procura speciale in calce al ricorso Persona_1
RICORRENTE ed in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.05.2023 e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 patria potestà sul minore , premesso che il nonno materno , titolare di Persona_1 Persona_2 pensione erogata dall' era deceduto in data 04.12.2021, esponevano di aver presentato in data CP_1
04.10.2022 domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione di reversibilità in favore del proprio figlio minore a carico del predetto nonno sino al momento del decesso. Deducevano che Persona_1
l' aveva rigettato la richiesta, ritenendo l'insussistenza del requisito della vivenza a carico del nonno CP_1 da parte del minore dal dicembre 2019; chiedevano pertanto la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della prestazione in oggetto, oltre agli arretrati già maturati a far data dal decesso del sig.
. Persona_2
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 22 della legge n.903/65, "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'. La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10. Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".
L'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957 ha previsto che “Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180/1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non includeva tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risultasse provata la vivenza a carico degli ascendenti. In particolare, la Corte ha statuito che “È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, recante:
“Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori “e viventi a carico degli ascendenti assicurati”, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti. Invero, posto che la “ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto”; risulta irragionevole che, mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti - legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta - possono continuare a godere del trattamento del “de cuius”, i minori che vivono a carico dell'ascendente assicurato ne siano esclusi: se, infatti, nel primo caso la ragion d'essere può rinvenirsi nella circostanza che l'ambito di famiglia preso in considerazione dal regime generale della previdenza sociale tende ad essere più ampio rispetto a quello che fa esclusivo riferimento al matrimonio ed alla filiazione, nel secondo caso l'esclusione non ha alcuna valida giustificazione”.
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, devono ritenersi pienamente equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati, e la loro vivenza a carico, presunta solo nel caso di convivenza, si considera dimostrata quando l'ascendente provveda al loro mantenimento abituale al posto dei genitori che non hanno i mezzi per provvedervi;
la condizione di non autosufficienza economica del minore superstite deve essere accertata con riferimento alle sue esigenze di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.
Tanto premesso, nel caso di specie possono ritenersi presuntivamente provati i requisiti di legge di cui innanzi per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio.
Quanto al requisito della “vivenza a carico”, dalla documentazione prodotta risulta che il minore ha vissuto, insieme alla madre, presso l'abitazione del nonno materno dal 18.7.2016 sino Persona_2 al 04.12.2021 e tutt'ora vi risiedono (v. certificato dello stato di famiglia e certificato di residenza storico).
Il nonno ha provveduto in maniera prevalente al suo sostentamento economico in quanto i genitori del minore non possedevano alcun reddito;
ed invero, dall'estratto conto bancario del sig. Persona_2 risulta la percezione di un reddito superiore a quello degli odierni ricorrenti, mentre dalle certificazioni reddituali rilasciate dalla Agenzia delle Entrate si evince che la madre non percepiva alcun reddito, fatta eccezione per il reddito di cittadinanza e l'assegno unico universale per un totale di circa € 200,00 al mese, mentre il padre solo nel 2020 ha percepito un reddito piuttosto esiguo.
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il diritto di a percepire il trattamento di Persona_1 reversibilità sulla pensione del nonno e condannarsi l a corrispondergli i ratei di Persona_2 CP_1 pensione maturati con decorrenza dal 01.01.2022 (primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa avvenuto il 04.12.2021), aumentati di interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato al soddisfo.
Le spese processuali - liquidate e distratte come da dispositivo - vanno poste a carico dell' secondo CP_1 la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: - dichiara il diritto del minore a percepire la pensione di reversibilità spettante a seguito del Persona_1 decesso del nonno , con decorrenza dal 01.01.2022; Persona_2
- condanna l' a corrispondere a i ratei di pensione di reversibilità spettanti a seguito CP_1 Persona_1 del decesso del nonno , con decorrenza dal 01.01.2022, aumentati di interessi legali Persona_2 dalla maturazione di ciascun rateo arretrato al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 3.200,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5956/2023 R.G. tra e – in qualità di genitori esercenti la potestà del figlio minore Parte_1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Angelo Cazzato come da procura speciale in calce al ricorso Persona_1
RICORRENTE ed in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.05.2023 e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 patria potestà sul minore , premesso che il nonno materno , titolare di Persona_1 Persona_2 pensione erogata dall' era deceduto in data 04.12.2021, esponevano di aver presentato in data CP_1
04.10.2022 domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione di reversibilità in favore del proprio figlio minore a carico del predetto nonno sino al momento del decesso. Deducevano che Persona_1
l' aveva rigettato la richiesta, ritenendo l'insussistenza del requisito della vivenza a carico del nonno CP_1 da parte del minore dal dicembre 2019; chiedevano pertanto la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della prestazione in oggetto, oltre agli arretrati già maturati a far data dal decesso del sig.
. Persona_2
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 22 della legge n.903/65, "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'. La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10. Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".
L'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957 ha previsto che “Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180/1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non includeva tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risultasse provata la vivenza a carico degli ascendenti. In particolare, la Corte ha statuito che “È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, recante:
“Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori “e viventi a carico degli ascendenti assicurati”, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti. Invero, posto che la “ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto”; risulta irragionevole che, mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti - legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta - possono continuare a godere del trattamento del “de cuius”, i minori che vivono a carico dell'ascendente assicurato ne siano esclusi: se, infatti, nel primo caso la ragion d'essere può rinvenirsi nella circostanza che l'ambito di famiglia preso in considerazione dal regime generale della previdenza sociale tende ad essere più ampio rispetto a quello che fa esclusivo riferimento al matrimonio ed alla filiazione, nel secondo caso l'esclusione non ha alcuna valida giustificazione”.
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, devono ritenersi pienamente equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati, e la loro vivenza a carico, presunta solo nel caso di convivenza, si considera dimostrata quando l'ascendente provveda al loro mantenimento abituale al posto dei genitori che non hanno i mezzi per provvedervi;
la condizione di non autosufficienza economica del minore superstite deve essere accertata con riferimento alle sue esigenze di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.
Tanto premesso, nel caso di specie possono ritenersi presuntivamente provati i requisiti di legge di cui innanzi per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio.
Quanto al requisito della “vivenza a carico”, dalla documentazione prodotta risulta che il minore ha vissuto, insieme alla madre, presso l'abitazione del nonno materno dal 18.7.2016 sino Persona_2 al 04.12.2021 e tutt'ora vi risiedono (v. certificato dello stato di famiglia e certificato di residenza storico).
Il nonno ha provveduto in maniera prevalente al suo sostentamento economico in quanto i genitori del minore non possedevano alcun reddito;
ed invero, dall'estratto conto bancario del sig. Persona_2 risulta la percezione di un reddito superiore a quello degli odierni ricorrenti, mentre dalle certificazioni reddituali rilasciate dalla Agenzia delle Entrate si evince che la madre non percepiva alcun reddito, fatta eccezione per il reddito di cittadinanza e l'assegno unico universale per un totale di circa € 200,00 al mese, mentre il padre solo nel 2020 ha percepito un reddito piuttosto esiguo.
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il diritto di a percepire il trattamento di Persona_1 reversibilità sulla pensione del nonno e condannarsi l a corrispondergli i ratei di Persona_2 CP_1 pensione maturati con decorrenza dal 01.01.2022 (primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa avvenuto il 04.12.2021), aumentati di interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato al soddisfo.
Le spese processuali - liquidate e distratte come da dispositivo - vanno poste a carico dell' secondo CP_1 la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: - dichiara il diritto del minore a percepire la pensione di reversibilità spettante a seguito del Persona_1 decesso del nonno , con decorrenza dal 01.01.2022; Persona_2
- condanna l' a corrispondere a i ratei di pensione di reversibilità spettanti a seguito CP_1 Persona_1 del decesso del nonno , con decorrenza dal 01.01.2022, aumentati di interessi legali Persona_2 dalla maturazione di ciascun rateo arretrato al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 3.200,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)