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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 9591/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata in [...] il [...]; Parte_1
2) , nato in [...] il [...]; Parte_2
3) , nato in [...] il [...]. Parte_3
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n.8, presso lo studio dell'Avvocato
CA De IM e dell'Avvocato Valeria Saitta, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano Controparte_1 iure sanguinis, deducendo di essere tutte discendenti di , nato Persona_1 il 6 febbraio 1872 a Valle Cilento (SA) (cfr. doc.001) e sposato con la sig.ra (cfr. Controparte_2 doc.002). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
28-10.2025, chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo
3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma
4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica. Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tuttavia, tale principio presuppone che il ricorrente assolva adeguatamente all'onere probatorio relativamente alla dimostrazione della discendenza diretta dall'avo italiano, provando il fatto acquisitivo della cittadinanza e la linea di trasmissione con documentazione idonea e adeguata.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis assumendo di discendere dall'avo e producendo, tra Persona_1 gli altri documenti, solo il relativo il certificato di battesimo (cfr. doc.001), rilasciato dalla Parrocchia di San Nicola di Bari in Valle Cilento (SA), senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni per cui non sia stato prodotto il corrispondente certificato di nascita.
Il certificato di battesimo non può considerarsi equipollente all'atto di nascita ai fini dell'identificazione dell'Avo nei procedimenti di cittadinanza, in quanto attesta solo l'avvenuta celebrazione del sacramento e non necessariamente una precisa e attendibile attestazione di identità per l'accertamento dello status civitatis.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, il primo ed imprescindibile presupposto è la dimostrazione dello status civitatis italiano dell'avo dal quale si assume derivare la trasmissione della cittadinanza. Tale requisito non ha natura meramente formale, bensì sostanziale, poiché la cittadinanza iure sanguinis presuppone che il dante causa fosse cittadino italiano al momento della nascita del figlio, attraverso il quale si dipana la linea di discendenza.
In aliis verbis, la cittadinanza si configura come status personale che trova fondamento nella legge e che deve essere provato da chi lo invoca, secondo il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Nel giudizio di accertamento della cittadinanza iure sanguinis, il ricorrente è pertanto onerato di dimostrare non solo la continuità della linea genealogica, ma anche che l'avo fosse cittadino italiano e che non abbia perso tale status prima della nascita del discendente rilevante.
La prova dello status civitatis dell'avo si realizza, in via principale, mediante la produzione di atti di stato civile formati dall'autorità pubblica, i quali, in quanto atti pubblici, godono della fede privilegiata prevista dagli artt. 2699 e 2700 c.c. giacché tali documenti attestano in modo diretto e qualificato l'appartenenza dell'avo alla comunità statuale italiana.
In mancanza dell'atto di nascita o di altra documentazione pubblica, la prova dello status civitatis non può ritenersi automaticamente integrata dalla sola indicazione dell'origine territoriale o da documenti di natura privata o religiosa. È infatti necessario dimostrare, con un complesso coerente e convergente di elementi probatori, che l'avo fosse cittadino italiano e che non si sia verificata una causa di perdita della cittadinanza (quale la naturalizzazione volontaria in altro Stato) in epoca anteriore alla nascita del discendente. Tale accertamento ha carattere preliminare e logico rispetto alla verifica della filiazione, poiché l'assenza dello status civitatis in capo all'avo rende giuridicamente impossibile la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Nel caso de quo, si evidenzia una totale assenza del certificato di nascita dell'avo; ciò non consente l'identificazione delle informazioni essenziali necessarie per l'accertamento della cittadinanza, quali i dati anagrafici completi, il luogo di nascita e la filiazione. Tra l'altro, l'illeggibilità del documento non deriva da meri difetti esteriori valutabili discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 2716 c.c., ma da una omissione totale del documento, che impedisce l'identificazione dell'Avo.
La natura fondamentale del diritto alla cittadinanza, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
"impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi
d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 41686 del 2021). Pur tuttavia, tale principio non può spingersi fino a supplire integralmente alle carenze probatorie, qualora queste derivino dall'impossibilità materiale di leggere e comprendere la documentazione prodotta.
L'art. 452 c.c., inoltre, consente l'utilizzo di mezzi di prova alternativi solo quando sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita,” se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo”. Tale norma da un lato evidenzia la necessità di una documentazione probatoria rigorosa e affidabile, requisito che non può considerarsi soddisfatto dalla documentazione de quo, e dall'altro presuppone che sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita per cause oggettive e non dipendenti dalla volontà del richiedente.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato l'impossibilità di reperire una copia leggibile del certificato di nascita dell'avo, pertanto, viene meno il presupposto normativo per l'ammissibilità di mezzi di prova alternativi.
Nel caso in cui l'Avvocato produca il certificato di battesimo dell'avo senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni che hanno condotto alla produzione del solo certificato di battesimo in luogo dell'atto di nascita viene meno il presupposto normativo per l'ammissibilità di mezzi di prova alternativi
L'insufficienza probatoria non deriva, dunque, da oggettive difficoltà nel reperimento della documentazione, ma dalla mancata produzione dell'atto di nascita dell'avo senza alcuna giustificazione, circostanza che impedisce a questo Giudice di procedere all'accertamento richiesto con il grado di certezza necessario per il riconoscimento dello status civitatis e a qualsivoglia valutazione del relativo contenuto documentale.
4. Alla luce dei principi in precedenza enunciati, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento e va rigettata per insufficienza probatoria.
Risulta che parte ricorrente ha prodotto il certificato di battesimo dell'avo Persona_1
(cfr. doc.001) per provare l'origine italiana di costui, senza fornire alcuna spiegazione circa
[...] le ragioni per cui non sia stato prodotto il relativo atto di nascita.
Non risulta, invece, dedotta o provata l'impossibilità di reperire una copia del certificato di nascita dell'avo, né allegata documentazione alternativa che possa supplire alla suddetta carenza probatoria.
In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che la documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente per la dimostrazione dell'origine italiana dell'avo, elemento costitutivo essenziale della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il ricorso va quindi rigettato.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 9591/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata in [...] il [...]; Parte_1
2) , nato in [...] il [...]; Parte_2
3) , nato in [...] il [...]. Parte_3
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n.8, presso lo studio dell'Avvocato
CA De IM e dell'Avvocato Valeria Saitta, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano Controparte_1 iure sanguinis, deducendo di essere tutte discendenti di , nato Persona_1 il 6 febbraio 1872 a Valle Cilento (SA) (cfr. doc.001) e sposato con la sig.ra (cfr. Controparte_2 doc.002). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
28-10.2025, chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo
3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma
4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica. Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tuttavia, tale principio presuppone che il ricorrente assolva adeguatamente all'onere probatorio relativamente alla dimostrazione della discendenza diretta dall'avo italiano, provando il fatto acquisitivo della cittadinanza e la linea di trasmissione con documentazione idonea e adeguata.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis assumendo di discendere dall'avo e producendo, tra Persona_1 gli altri documenti, solo il relativo il certificato di battesimo (cfr. doc.001), rilasciato dalla Parrocchia di San Nicola di Bari in Valle Cilento (SA), senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni per cui non sia stato prodotto il corrispondente certificato di nascita.
Il certificato di battesimo non può considerarsi equipollente all'atto di nascita ai fini dell'identificazione dell'Avo nei procedimenti di cittadinanza, in quanto attesta solo l'avvenuta celebrazione del sacramento e non necessariamente una precisa e attendibile attestazione di identità per l'accertamento dello status civitatis.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, il primo ed imprescindibile presupposto è la dimostrazione dello status civitatis italiano dell'avo dal quale si assume derivare la trasmissione della cittadinanza. Tale requisito non ha natura meramente formale, bensì sostanziale, poiché la cittadinanza iure sanguinis presuppone che il dante causa fosse cittadino italiano al momento della nascita del figlio, attraverso il quale si dipana la linea di discendenza.
In aliis verbis, la cittadinanza si configura come status personale che trova fondamento nella legge e che deve essere provato da chi lo invoca, secondo il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Nel giudizio di accertamento della cittadinanza iure sanguinis, il ricorrente è pertanto onerato di dimostrare non solo la continuità della linea genealogica, ma anche che l'avo fosse cittadino italiano e che non abbia perso tale status prima della nascita del discendente rilevante.
La prova dello status civitatis dell'avo si realizza, in via principale, mediante la produzione di atti di stato civile formati dall'autorità pubblica, i quali, in quanto atti pubblici, godono della fede privilegiata prevista dagli artt. 2699 e 2700 c.c. giacché tali documenti attestano in modo diretto e qualificato l'appartenenza dell'avo alla comunità statuale italiana.
In mancanza dell'atto di nascita o di altra documentazione pubblica, la prova dello status civitatis non può ritenersi automaticamente integrata dalla sola indicazione dell'origine territoriale o da documenti di natura privata o religiosa. È infatti necessario dimostrare, con un complesso coerente e convergente di elementi probatori, che l'avo fosse cittadino italiano e che non si sia verificata una causa di perdita della cittadinanza (quale la naturalizzazione volontaria in altro Stato) in epoca anteriore alla nascita del discendente. Tale accertamento ha carattere preliminare e logico rispetto alla verifica della filiazione, poiché l'assenza dello status civitatis in capo all'avo rende giuridicamente impossibile la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Nel caso de quo, si evidenzia una totale assenza del certificato di nascita dell'avo; ciò non consente l'identificazione delle informazioni essenziali necessarie per l'accertamento della cittadinanza, quali i dati anagrafici completi, il luogo di nascita e la filiazione. Tra l'altro, l'illeggibilità del documento non deriva da meri difetti esteriori valutabili discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 2716 c.c., ma da una omissione totale del documento, che impedisce l'identificazione dell'Avo.
La natura fondamentale del diritto alla cittadinanza, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
"impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi
d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 41686 del 2021). Pur tuttavia, tale principio non può spingersi fino a supplire integralmente alle carenze probatorie, qualora queste derivino dall'impossibilità materiale di leggere e comprendere la documentazione prodotta.
L'art. 452 c.c., inoltre, consente l'utilizzo di mezzi di prova alternativi solo quando sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita,” se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo”. Tale norma da un lato evidenzia la necessità di una documentazione probatoria rigorosa e affidabile, requisito che non può considerarsi soddisfatto dalla documentazione de quo, e dall'altro presuppone che sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita per cause oggettive e non dipendenti dalla volontà del richiedente.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato l'impossibilità di reperire una copia leggibile del certificato di nascita dell'avo, pertanto, viene meno il presupposto normativo per l'ammissibilità di mezzi di prova alternativi.
Nel caso in cui l'Avvocato produca il certificato di battesimo dell'avo senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni che hanno condotto alla produzione del solo certificato di battesimo in luogo dell'atto di nascita viene meno il presupposto normativo per l'ammissibilità di mezzi di prova alternativi
L'insufficienza probatoria non deriva, dunque, da oggettive difficoltà nel reperimento della documentazione, ma dalla mancata produzione dell'atto di nascita dell'avo senza alcuna giustificazione, circostanza che impedisce a questo Giudice di procedere all'accertamento richiesto con il grado di certezza necessario per il riconoscimento dello status civitatis e a qualsivoglia valutazione del relativo contenuto documentale.
4. Alla luce dei principi in precedenza enunciati, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento e va rigettata per insufficienza probatoria.
Risulta che parte ricorrente ha prodotto il certificato di battesimo dell'avo Persona_1
(cfr. doc.001) per provare l'origine italiana di costui, senza fornire alcuna spiegazione circa
[...] le ragioni per cui non sia stato prodotto il relativo atto di nascita.
Non risulta, invece, dedotta o provata l'impossibilità di reperire una copia del certificato di nascita dell'avo, né allegata documentazione alternativa che possa supplire alla suddetta carenza probatoria.
In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che la documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente per la dimostrazione dell'origine italiana dell'avo, elemento costitutivo essenziale della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il ricorso va quindi rigettato.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino