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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 286/2024, avente come oggetto “separazione personale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GARATTI LUCIANO, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rifuse le spese del giudizio in caso di opposizione, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con l'affidamento esclusivo dei
[...]
figli minori alla madre e con imposizione al padre di un obbligo contributivo mensile per il mantenimento dei due figli minori in € 200,00 cadauno e decorso il termine di legge dichiarare altresì
1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i medesimi in data 08/05/2016 ed annotato nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Esine nell'anno 2016 al n° 12 - p. II Serie C;
ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/01/2024 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in data 08/05/2016 a Rades (Tunisia) con il resistente, sig. CP_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Esine (BS) (atto n. 12,
[...]
parte II, serie C, anno 2016), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. il 28/08/2016) e (n. il 20/03/2019). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole, in particolare affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e un contributo mensile di €
200,00 cadauno per il mantenimento degli stessi a carico del padre. La ricorrente cumulativamente ha richiesto, decorso il termine di legge, di dichiarare altresì lo scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 11/6/2024 per parte resistente nessuno è comparso e, ritenutane la necessità, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c..
All'udienza del 12/11/2024 la parte resistente non è comparsa e il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia;
in tale sede parte ricorrente ha precisato le conclusioni di cui al ricorso non opponendosi alla pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
A scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- affida in via esclusiva i figli minori (n. 28/8/2016) e (n. 20/3/2019) alla madre presso la quale Per_1 Per_2
saranno collocati in via prevalente;
- dispone che le visite padre-figli, ove il resistente manifesti la volontà di riprendere i rapporti con la prole, si svolgano con gradualità e attraverso la intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti;
- pone a carico del resistente un contributo mensile di € 200,00 a figlio (i.e. € 400,00 complessivi) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo e alla rivalutazione
Istat”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la
2 prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da circa quattro anni e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio e risulta irreperibile.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata all' udienza del
12/11/2024, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
3) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per i provvedimenti ulteriori inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi è disposta con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 286/2024, avente come oggetto “separazione personale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GARATTI LUCIANO, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rifuse le spese del giudizio in caso di opposizione, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con l'affidamento esclusivo dei
[...]
figli minori alla madre e con imposizione al padre di un obbligo contributivo mensile per il mantenimento dei due figli minori in € 200,00 cadauno e decorso il termine di legge dichiarare altresì
1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i medesimi in data 08/05/2016 ed annotato nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Esine nell'anno 2016 al n° 12 - p. II Serie C;
ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/01/2024 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in data 08/05/2016 a Rades (Tunisia) con il resistente, sig. CP_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Esine (BS) (atto n. 12,
[...]
parte II, serie C, anno 2016), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. il 28/08/2016) e (n. il 20/03/2019). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole, in particolare affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e un contributo mensile di €
200,00 cadauno per il mantenimento degli stessi a carico del padre. La ricorrente cumulativamente ha richiesto, decorso il termine di legge, di dichiarare altresì lo scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 11/6/2024 per parte resistente nessuno è comparso e, ritenutane la necessità, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c..
All'udienza del 12/11/2024 la parte resistente non è comparsa e il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia;
in tale sede parte ricorrente ha precisato le conclusioni di cui al ricorso non opponendosi alla pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
A scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- affida in via esclusiva i figli minori (n. 28/8/2016) e (n. 20/3/2019) alla madre presso la quale Per_1 Per_2
saranno collocati in via prevalente;
- dispone che le visite padre-figli, ove il resistente manifesti la volontà di riprendere i rapporti con la prole, si svolgano con gradualità e attraverso la intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti;
- pone a carico del resistente un contributo mensile di € 200,00 a figlio (i.e. € 400,00 complessivi) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo e alla rivalutazione
Istat”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la
2 prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da circa quattro anni e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio e risulta irreperibile.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata all' udienza del
12/11/2024, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
3) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per i provvedimenti ulteriori inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi è disposta con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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