Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2671 del 2025, proposto da
IU TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
della sentenza del Tribunale di Catania n. 5488/2024, depositata e resa pubblica il 05.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5028/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 24.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli art. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. GI IU ON DA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 11 dicembre 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con sentenza n. 5488/2024, depositata in data 5 dicembre 2024, il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro e Previdenza, statuendo nel giudizio recante il n. r.g. 5028/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente, mediante l’accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di Euro 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024, e quindi per complessivi Euro 1.000,00.
La sentenza è stata notificata al Ministero intimato, munita di attestazione di conformità, in data 24 aprile 2025 e, pertanto, è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche.
Ad oggi, lamenta l’esponente, l’Amministrazione intimata è ancora inadempiente.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il deducente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito, in particolare, di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5488/2024 (n. r.g. 5028/2024) resa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro e Previdenza e, per l’effetto, obbligare il medesimo Ministero, a:
- mettere a disposizione del ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024;
- versare le spese dovute per l’eventuale svolgimento dei compiti del commissario ad acta ;
- fissare il termine di 30 giorni per provvedere, nonché la nomina, per il caso di infruttuosa scadenza del predetto termine o di quello ritenuto opportuno, del commissario ad acta , affinché provveda in via sostitutiva;
- fissare la somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione in data 27 novembre 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero intimato (in particolare, agli indirizzi PEC dgruf@postacert.istruzione.it; drsi@postacert.istruzione.it; dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 24 aprile 2025.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sussiste in capo alla parte intimata l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante l’accertamento del diritto di parte ricorrente “ per l’anno scolastico 2019/2020 e 2023/2024 di fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente ” e la condanna dell’Amministrazione scolastica “ a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire alla parte ricorrente la somma di euro 1.000,00 sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero intimato, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 febbraio 2026, n. 337; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 18 febbraio 2026, n. 493; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142).
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la domanda di condanna del Ministero intimato alla c.d. penalità di mora, tenuto conto che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1466); inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’adempimento in questione sia riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti (come, peraltro, comprovato dal vasto contenzioso giurisdizionale insorto) concernenti il rilascio della carta in esame.
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora non può essere accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore dell’avvocato Guido Marone, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero intimato al pagamento della c.d. penalità di mora.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), compresi accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Guido Marone, antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN RO, Presidente
GI IU ON DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IU ON DA | AG NN RO |
IL SEGRETARIO