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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2560/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Margherita Braghò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 1. ricorrente contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante dott. in qualita' di Controparte_2
Responsabile Gestione del Contenzioso , rappresentata e difesa in virtù CP_3 di mandato in atti dall'avv. Rosanna De Leo del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via G. Lanzalone n. 78.
, in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_4
Margherita CASAGLI, per procura generale alle liti;
convenuti
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: All'udienza a ciò deputata, i difensori delle parti, come sopra costituiti, si riportavano agli rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, il sig. , rivolgendosi al Parte_1
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l'
[...]
e l' proponendo opposizione all'intimazione di Controparte_5 CP_4 pagamento n. 06820249050024479000, notificatagli il 22 gennaio 2025, in relazione alla pretesa contributiva portata dalle cartelle n. 068200500100003102000 per l'importo di € 7342,72 e n. 06820070001184741000 per l'importo di € 4797,45 a titolo di contributi per gli anni, rispettivamente, 2001 e 2003. CP_4
A sostegno della propria opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive per inutile decorso del termine di cinque anni tra la notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento. Inoltre, l'omessa motivazione di tale ultimo atto. Si è costituita l' , respingendo l'eccezione di Controparte_5 prescrizione in forza di alcuni atti interruttivi di cui dava atto. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_4
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 16 maggio 2025, la causa è stata discussa. Sulle conclusioni delle parti il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositando il dispositivo e la contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione va accolto.
Fondata risulta l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle n. 068200500100003102000 per l'importo di € 7342,72 e n. 06820070001184741000 per l'importo di € 4797,45. Risulta pacifico che le predette pretese, riferite ai contributi per gli anni, CP_4 rispettivamente, 2001 e 2003, siano state notificate: la prima, il 9 marzo 2025 e la seconda, il 20 giugno 2009.
Da tali date, alla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 22 gennaio 2025,
è decorso un intervallo temporale, pacificamente, superiore a cinque anni.
L , nel costituirsi e nel rispingere l'eccezione ha, tuttavia, dedotto CP_5 CP_1 di aver notificato al sig. plurimi atti interruttivi della prescrizione. Pt_1
In particolare, si tratterebbe dei seguenti atti:
1) intimazione di pagamento n doc-06820169006015314000 2) intimazione di pagamento N doc-06820229008247103000
3) intimazione di pagamento n doc-06820239031460383000
4) intimazione di pagamento n doc-06820249050024479000
5) preavviso di fermo notificato il 9.05.2006.
Tra le produzioni offerte, non risulta esservi la prova della notifica degli atti interruttivi, per i quali ha depositato le relate in bianco. Produzioni che non sono state CP_5 integrate neppure in udienza.
Gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura di atti recettivi che, come tali, sono efficaci nel momento in cui vengono portati a conoscenza del destinatario.
In assenza delle relate di notifica che comprovino se e quando le intimazioni di pagamento indicate dall siano state notificate al sig. non può che CP_5 Pt_1 concludersi che non sia stata offerta una prova valida che consenta di paralizzare l'eccezione di prescrizione e dimostrare che il tempo trascorso sia stato, invece, interrotto.
A nulla rileva il solo preavviso di fermo che, in quanto notificato il 9 maggio 2006, comunque, non vale ad interrompere la prescrizione, successivamente maturata.
Per tale sola ragione, comunque assorbente, su ogni ulteriore motivo di opposizione, il ricorso va accolto, dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente in ordine alle pretese contributive oggetto delle cartelle di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza, ma le stesse si ritiene debbano essere poste a carico della sola atteso che la prescrizione si è maturata per non aver Controparte_1 provveduto ad una regolare notifica degli atti interruttivi.
Tra il ricorrente e l' si ritiene, invece, di provvedere alla totale compensazione. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 06820050010003102000 notificata il 09/03/2005 avente ad oggetto “contributi I.V.S.” riferiti all'anno 2001 per un importo totale di € 7.342,72; cartella n. 06820070001184741000 notificata il 20/06/2009 avente ad oggetto “contributi I.V.S.” riferiti all'anno 2003 per un importo totale di € 4.797,45 e, per gli effetti,
-dichiara che nulla è dovuto a tali titoli dal sig. Parte_1 -condanna alla rifusione delle spese legali a favore Controparte_6 del ricorrente, spese che liquida in € 2500 oltre accessori di legge;
-compensa per intero le spese di lite tra il ricorrente e l CP_4
Milano, 16 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Margherita Braghò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 1. ricorrente contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante dott. in qualita' di Controparte_2
Responsabile Gestione del Contenzioso , rappresentata e difesa in virtù CP_3 di mandato in atti dall'avv. Rosanna De Leo del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via G. Lanzalone n. 78.
, in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_4
Margherita CASAGLI, per procura generale alle liti;
convenuti
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: All'udienza a ciò deputata, i difensori delle parti, come sopra costituiti, si riportavano agli rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, il sig. , rivolgendosi al Parte_1
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l'
[...]
e l' proponendo opposizione all'intimazione di Controparte_5 CP_4 pagamento n. 06820249050024479000, notificatagli il 22 gennaio 2025, in relazione alla pretesa contributiva portata dalle cartelle n. 068200500100003102000 per l'importo di € 7342,72 e n. 06820070001184741000 per l'importo di € 4797,45 a titolo di contributi per gli anni, rispettivamente, 2001 e 2003. CP_4
A sostegno della propria opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive per inutile decorso del termine di cinque anni tra la notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento. Inoltre, l'omessa motivazione di tale ultimo atto. Si è costituita l' , respingendo l'eccezione di Controparte_5 prescrizione in forza di alcuni atti interruttivi di cui dava atto. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_4
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 16 maggio 2025, la causa è stata discussa. Sulle conclusioni delle parti il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositando il dispositivo e la contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione va accolto.
Fondata risulta l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle n. 068200500100003102000 per l'importo di € 7342,72 e n. 06820070001184741000 per l'importo di € 4797,45. Risulta pacifico che le predette pretese, riferite ai contributi per gli anni, CP_4 rispettivamente, 2001 e 2003, siano state notificate: la prima, il 9 marzo 2025 e la seconda, il 20 giugno 2009.
Da tali date, alla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 22 gennaio 2025,
è decorso un intervallo temporale, pacificamente, superiore a cinque anni.
L , nel costituirsi e nel rispingere l'eccezione ha, tuttavia, dedotto CP_5 CP_1 di aver notificato al sig. plurimi atti interruttivi della prescrizione. Pt_1
In particolare, si tratterebbe dei seguenti atti:
1) intimazione di pagamento n doc-06820169006015314000 2) intimazione di pagamento N doc-06820229008247103000
3) intimazione di pagamento n doc-06820239031460383000
4) intimazione di pagamento n doc-06820249050024479000
5) preavviso di fermo notificato il 9.05.2006.
Tra le produzioni offerte, non risulta esservi la prova della notifica degli atti interruttivi, per i quali ha depositato le relate in bianco. Produzioni che non sono state CP_5 integrate neppure in udienza.
Gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura di atti recettivi che, come tali, sono efficaci nel momento in cui vengono portati a conoscenza del destinatario.
In assenza delle relate di notifica che comprovino se e quando le intimazioni di pagamento indicate dall siano state notificate al sig. non può che CP_5 Pt_1 concludersi che non sia stata offerta una prova valida che consenta di paralizzare l'eccezione di prescrizione e dimostrare che il tempo trascorso sia stato, invece, interrotto.
A nulla rileva il solo preavviso di fermo che, in quanto notificato il 9 maggio 2006, comunque, non vale ad interrompere la prescrizione, successivamente maturata.
Per tale sola ragione, comunque assorbente, su ogni ulteriore motivo di opposizione, il ricorso va accolto, dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente in ordine alle pretese contributive oggetto delle cartelle di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza, ma le stesse si ritiene debbano essere poste a carico della sola atteso che la prescrizione si è maturata per non aver Controparte_1 provveduto ad una regolare notifica degli atti interruttivi.
Tra il ricorrente e l' si ritiene, invece, di provvedere alla totale compensazione. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 06820050010003102000 notificata il 09/03/2005 avente ad oggetto “contributi I.V.S.” riferiti all'anno 2001 per un importo totale di € 7.342,72; cartella n. 06820070001184741000 notificata il 20/06/2009 avente ad oggetto “contributi I.V.S.” riferiti all'anno 2003 per un importo totale di € 4.797,45 e, per gli effetti,
-dichiara che nulla è dovuto a tali titoli dal sig. Parte_1 -condanna alla rifusione delle spese legali a favore Controparte_6 del ricorrente, spese che liquida in € 2500 oltre accessori di legge;
-compensa per intero le spese di lite tra il ricorrente e l CP_4
Milano, 16 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia