Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' BBLIC ITALIA03197/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- R.G.N. 19414/98 Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere- Cron. 6603 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Ud. 09/01/01 Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 5 MAR. 2001per diritti PI OA, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato LONETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PEPPINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega UFFICIO COPIE Richiesta copia studio in atti;
dal Sig. KROMOS per diritti L. 3000 - ricorrente 116.03.01
contro
IL CANCELLIERE NERI SRL, in persona del legale CHINOTTO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante Richiesta copia studio dal Sig. REP in ROMA VIA BERTOLONI 44, presso lo studio per diritti L. 3000 dell'avvocato CECCHETTI ANDREA FILIPPO, che la 116.03.01 IL CANCELLIERE 2001 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 20649/97 del Tribunale di ROMA, ↓ depositata il 17/11/97 R.G.N. 77893/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Pietro " CUOCO;
udito l'Avvocato CECCHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso e per l'inammissibilità del terzo motivo. -2- Svolgimento del processo Con due successivi ricorsi al Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro, OA IE chiese che si condannasse la CHINOTTO NERI S.r.l. al pagamento della somma di quanto dovutogli a titolo di differenze retributive, indennità chilometrica, ferie non retribuite, buoni pasto e TFR, aventi causa nel rapporto di lavoro subordinato svolto alle Luon dipendenze della predetta società. Il Pretore, dando atto dell'avvenuto pagamento di una parte della somma richiesta, respinse la domanda relativa alla maggiore misura di indennità chilometrica, all'indennità sostitutiva di ferie non godute ed ai buoni pasto. Con sentenza del 17 novembre 1997 il Tribunale di Roma respinse l'appello proposto dal IE. In ordine all'indennità chilometrica, il Tribunale afferma che, poiché l'art. 35 c.c.n.l. prevede una maggiore misura unitaria solo ove vi sia specifica pattuizione inter partes, la relativa domanda era infondata. In ordine all'indennità sostitutiva di ferie non godute, nella documentazione prodotta dal IE era poi indicata la riduzione dell'orario di lavoro, quale causa che aveva determinato un numero di giorni di ferie godute minore di quello effettivo: da ciò il Tribunale deduce che la relativa pretesa del lavoratore era stata soddisfatta. Aggiunge il Tribunale che per l'art. 35 del c.c.n.l. il diritto al rimborso di un pasto giornaliero presuppone una nota documentata;
e nel caso in esame, la contestuale erogazione di diaria ed indennità di mensa presupponeva, poi, l'esistenza di uno specifico accordo individuale. ო რ3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre OA IE, percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria. Resiste la CHINOTTO NERI S.r.l. con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367 cod. civ. e degli Rudo artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 35 del c.c.n.l. (per cui le spese di viaggio dovevano essere liquidate "nei limiti della normalità in base a nota documentata, salvo accordi forfetari fra le parti interessate") era in contrasto con il senso letterale (riconoscendo la congruità di un'indennità che era rimasta immutata per dieci anni, pur nell'aumento del costo della vita), con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (avendo ignorato il documento con cui si provava l'incremento del costo chilometrico), con il senso logico complessivo della disposizione contrattuale (poiché la decisione era fondata non sui “limiti della normalità”, bensì sull'assenza di specifica pattuizione), con il criterio interpretativo della buona fede, e con l'esigenza di dare effetto alla locuzione ("nei limiti della normalità”: che attraverso l'interpretazione del giudicante non assumeva alcun significato). Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 2697, e 2702 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che egli, l'art. 13 del c.c.n.l., aveva diritto alla riduzione del monte orario annuo per di lavoro, e contestualmente, per l'art. 22 dello stesso contratto, all'immutato periodo annuo di ferie;
la contrattuale riduzione del monte 4 1 annuo non aveva determinato la riduzione del periodo di ferie. L'interpretazione data dal Tribunale alle predette disposizioni era in contrasto con il relativo significato letterale (come esige l'art. 1362 primo comma cod. civ.) e con l'esigenza di coordinamento prevista dall'art. 1363 cod. civ.; ed era fondata su un documento proveniente dalla resistente, e Luoto peraltro non sottoscritto, e pertanto privo di ogni valore probatorio. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 e 2696 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale aveva immotivatamente escluso il diritto ai buoni pasto, poiché 1. la norma contrattuale non ha inteso escludere questo diritto in assenza della disciplina aziendale e di nota documentata;
2. la mancanza della nota, non eccepita dalla società, non poteva essere rilevata dal Tribunale, 3. poiché il diritto incideva sulla giusta retribuzione, il mancato riconoscimento era in violazione dell'art. 36 Cost.; 4. la contestuale erogazione della diaria e dell'indennità di mensa costituiva una condizione di miglior favore, che si aggiungeva a quanto dovutogli per legge e per norma collettiva. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. E' da premettere che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è rimessa, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali 5 di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Cass. 17 gennaio 1997 n. 435). E' da aggiungere che, a differenza dell'art. 1362 secondo comma cod. civ. (che ha rilievo eventuale), la connessione e l'integrazione previste dall'art. 1363 cod. civ. sono strumenti necessari ed interdipendenti: passaggi attraverso i quali si snoda il procedimento interpretativo. E Cuon pertanto il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza (come l'insufficienza indicata dall'art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone, e l'incondizionata affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige), emergendo solo attraverso questo percorso, è da integrare con questi strumenti, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). Ciò è a dirsi anche con il principio interpretativo della buona fede (art. 1366 cod. civ.). A differenza dei principi fissati dagli artt. 1367, 1368, 1369 e 1371 cod. civ., che presuppongono un preesistente dubbio interpretativo, la buona fede, principio immanente ad ogni interpretazione, deve sorreggere e rivestire anche la semplice intepretazione letterale. E tuttavia, nell'invocare la carente interpretazione della clausola contrattuale (è tale anche quella del contratto collettivo di diritto comune) per inadeguato coordinamento con le altre clausole e con il senso complessivo dell'atto, o per disapplicazione del principio di buona fede, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere di indicare specificamente gli aspetti contrattuali con i quali egli lamenta l'inadeguato coordinamento della clausola da interpretare, o gli elementi dai quali egli deduce la violazione del principio di buona fede. 6 Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato elementi diversi dalla clausola invocata ("sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata, salvo accordi forfetari fra le parti interessate”). E il Tribunale dà coerente rilievo all'espressione “salvo accordi forfetari fra le parti interessate”, con funzione derogante nei confronti del principio per cui il rimborso è Cuoco effettuato in base a nota documentata. Da un canto, poi, l'espressione “nei limiti della normalità", come descrizione di questo principio, ha una funzione limitativa del diritto (nota documentata); e d'altro canto il ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di accertare quale fosse la "nota documentata” presentata e come questa nota, pur “nei limiti della normalità”, non fosse stata accettata dall'azienda. Né il ricorrente ha indicato i pretesi "casi non espressi", ai quali intenderebbe applicare la norma contrattuale, né la concreta ragione di questa estensione (quale applicazione dell'invocato principio dell'art. 1365 cod. civ.). Il principio della conservazione (art. 1367 cod. civ.) ha, poi, come normativo presupposto un dubbio interpretativo;
e nel caso in esame questo dubbio dal ricorrente non è indicato, né minimamente dedotto. In ordine alla pretesa avente per oggetto il diritto all'indennità per ferie non godute, il Tribunale deduce "l'avvenuta soddisfazione della pretesa” dalla “documentazione prodotta dal IE” (sentenza, p. 9). Questa affermazione non è in alcun modo contestata dal ricorrente: e ciò rende infondata la relativa censura. D'altro canto (ciò deve essere aggiunto per mera esigenza di completezza), la censura fondata sul “documento 7 contabile proveniente dalla resistente” è priva non solo di autosufficienza, bensì degli elementi necessari a consentirne adeguata lettura. Quanto precede (relativamente alla contrattuale espressione “nei limiti della normalità”, ed alla necessità della “nota documentata”) è a dirsi anche in ordine alla pretesa avente per oggetto il pagamento dei buoni pasto. Per esigenza di completezza è da aggiungere che la reiezione aziendale della richiesta rendeva legittimo l'accertamento che il giudice di merito ha effettuato in ordine alla presenza della nota documentata. Ed il contestuale godimento di indennità di mensa e di diaria non solo era riscontro di questa necessità, bensì escludeva la lamentata lesione del diritto alla giusta retribuzione (ex art. 36 Cost.). Il ricorso deve essere respinto. Per motivi di equità si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Олеко спосо IL PRESIDENTE M. 3 5 3 . N - 3 7 - 8 1 E 1 G G L E L A E L D 0 A . T 1 ' R E D L L I S N I A E S O T I R D T I O S I T E G R I O S O D L L B I T A , D I T N E D P O M A IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 5 MAR. 2001 A S T S A S E A , O I P G S N oggi,. N IL CANCELLIERE F R O I O C 8