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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1333/2024 L.P.
Parte_1 contro
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL Controparte_1
LAVORO
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1333 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in Ischia di Castro (VT), Loc. Vall'Arca n. 1, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via T. Carletti n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso. RICORRENTE E Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
del D ale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n°3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F.
- PEC - fax 06 88466503, dal quale è C.F._2 Email_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Persona_1 del 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300.
[...] RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha agito per il riconoscimento della natura professionale della malattia diagnosticatagli come “protrusioni e discali” assumendo essere la medesima eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata dal 1966 di coltivatore diretto, attività caratterizzata dall'esposizione del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale a specifici fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico, quali la movimentazione manuale di carichi, le posture coatte e incongrue e le vibrazioni derivanti dalla guida dei mezzi agricoli. CP_ Ha esposto che, a seguito di istanza presentata il 21.04.2023, l' ha comunicato, con nota del 13.07.2023, l'archiviazione della pratica asserendo che gli accertamenti effettuati avevano consentito di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui l'assicurato era stato esposto e la malattia denunciata;
che, avverso tale provvedimento, ha proposto CP_ opposizione in data 02.11.2023; che l' con nota del 17.05.2024, ha comunicato la definitiva archiviazione della pratica confermando le motivazioni di rigetto adottate in prima istanza. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “a)- previa determinazione a mezzo di CTU percipiente dell'esatta natura della patologia denunciata dal sig. il 21/4/2023, Parte_1 accertare e dichiarare che essa trae origine, anche solo a titolo di concaus rativa svolta dal ricorrente, e che pertanto è da qualificare come malattia professionale;
b)- determinare quindi, sempre a mezzo di CTU medico-legale, i postumi permanenti che sono conseguiti alla detta malattia, tenuto anche conto del loro eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che allo stato possono indicarsi in misura almeno pari al 6%; c)- condannare di conseguenza l' a costituire/corrispondere, a far data dalla domanda e CP_1 nella misura di legge, al sig. le indennità economiche previste dall'art. 13 del D. Lgs. Parte_2
n. 38 del 23/2/2000 (rendita unica/indennizzo) per il grado di invalidità, anche eventualmente superiore al 6%, che risulterà definitivamente accertato a seguito della richiesta CTU percipiente, oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avanzata da parte della ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna. La causa, istruita con documenti e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di CP_ infortunio o di malattia professionale, l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno, anche in via non continuativa, l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una rendita per inabilità permanente. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di CP_ successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi CP_ casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle menomazioni" e varia commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui CP_ al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui icolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali;
l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5, stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede lla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia è presunto e CP_ l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori ei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una
“probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Ciò posto, disposta CTU medico-legale ai fini della verifica della patologia denunciata, dell'origine della stessa e della quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato, il Consulente ha concluso “… tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e sulla base della diagnosi medico-legale sopraesposta, posso così rispondere ai quesiti postimi dal Giudice: 1) la malattia (spondilodiscopatia lombosacrale) denunciata dal ricorrente in data 21.04.2023 è da attribuire a causa preponderante e necessaria;
2) la malattia professionale riscontrata nel ricorrente, diagnosticata nel mese di gennaio 2023, dipende da un rischio specifico della lavorazione cui è stato addetto ed è valutabile, per analogia, nella misura del 6% (sei per cento) (codice 213 delle tabelle allegate al Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000)”. Le risultanze della CTU medico - legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psicofisica pari al 6% e con decorrenza dalla domanda amministrativa;
di conseguenza l' va condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo, da erogarsi CP_1 in capitale, ex art. 13, comma 2 lett. a) e b), del d.lgs. n. 38 del 2000, con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali come per legge. CP_ Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell in capo al quale devono essere poste anche le spese di Ctu, nella misura liquidata con sep ecreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e per l'effetto Parte_1 CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da “spondilodiscopatia lombosacrale”, che tale patologia ha avuto origine professionale e ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1
n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei procuratori antistatari CP_1 di parte rico n euro 1.850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente CP_1 liquidate. Viterbo lì, 2 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro Ianigro
Proc. R.G.L.P. n. 1333/2024 L.P.
Parte_1 contro
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL Controparte_1
LAVORO
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1333 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in Ischia di Castro (VT), Loc. Vall'Arca n. 1, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via T. Carletti n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso. RICORRENTE E Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
del D ale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n°3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F.
- PEC - fax 06 88466503, dal quale è C.F._2 Email_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Persona_1 del 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300.
[...] RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha agito per il riconoscimento della natura professionale della malattia diagnosticatagli come “protrusioni e discali” assumendo essere la medesima eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata dal 1966 di coltivatore diretto, attività caratterizzata dall'esposizione del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale a specifici fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico, quali la movimentazione manuale di carichi, le posture coatte e incongrue e le vibrazioni derivanti dalla guida dei mezzi agricoli. CP_ Ha esposto che, a seguito di istanza presentata il 21.04.2023, l' ha comunicato, con nota del 13.07.2023, l'archiviazione della pratica asserendo che gli accertamenti effettuati avevano consentito di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui l'assicurato era stato esposto e la malattia denunciata;
che, avverso tale provvedimento, ha proposto CP_ opposizione in data 02.11.2023; che l' con nota del 17.05.2024, ha comunicato la definitiva archiviazione della pratica confermando le motivazioni di rigetto adottate in prima istanza. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “a)- previa determinazione a mezzo di CTU percipiente dell'esatta natura della patologia denunciata dal sig. il 21/4/2023, Parte_1 accertare e dichiarare che essa trae origine, anche solo a titolo di concaus rativa svolta dal ricorrente, e che pertanto è da qualificare come malattia professionale;
b)- determinare quindi, sempre a mezzo di CTU medico-legale, i postumi permanenti che sono conseguiti alla detta malattia, tenuto anche conto del loro eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che allo stato possono indicarsi in misura almeno pari al 6%; c)- condannare di conseguenza l' a costituire/corrispondere, a far data dalla domanda e CP_1 nella misura di legge, al sig. le indennità economiche previste dall'art. 13 del D. Lgs. Parte_2
n. 38 del 23/2/2000 (rendita unica/indennizzo) per il grado di invalidità, anche eventualmente superiore al 6%, che risulterà definitivamente accertato a seguito della richiesta CTU percipiente, oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avanzata da parte della ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna. La causa, istruita con documenti e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di CP_ infortunio o di malattia professionale, l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno, anche in via non continuativa, l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una rendita per inabilità permanente. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di CP_ successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi CP_ casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle menomazioni" e varia commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui CP_ al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui icolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali;
l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5, stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede lla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia è presunto e CP_ l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori ei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una
“probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Ciò posto, disposta CTU medico-legale ai fini della verifica della patologia denunciata, dell'origine della stessa e della quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato, il Consulente ha concluso “… tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e sulla base della diagnosi medico-legale sopraesposta, posso così rispondere ai quesiti postimi dal Giudice: 1) la malattia (spondilodiscopatia lombosacrale) denunciata dal ricorrente in data 21.04.2023 è da attribuire a causa preponderante e necessaria;
2) la malattia professionale riscontrata nel ricorrente, diagnosticata nel mese di gennaio 2023, dipende da un rischio specifico della lavorazione cui è stato addetto ed è valutabile, per analogia, nella misura del 6% (sei per cento) (codice 213 delle tabelle allegate al Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000)”. Le risultanze della CTU medico - legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psicofisica pari al 6% e con decorrenza dalla domanda amministrativa;
di conseguenza l' va condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo, da erogarsi CP_1 in capitale, ex art. 13, comma 2 lett. a) e b), del d.lgs. n. 38 del 2000, con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali come per legge. CP_ Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell in capo al quale devono essere poste anche le spese di Ctu, nella misura liquidata con sep ecreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e per l'effetto Parte_1 CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da “spondilodiscopatia lombosacrale”, che tale patologia ha avuto origine professionale e ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1
n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei procuratori antistatari CP_1 di parte rico n euro 1.850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente CP_1 liquidate. Viterbo lì, 2 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro Ianigro