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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5689/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5689/2022
A trattazione cartolare
Oggi 23 gennaio 2025 il GI, esaminati gli atti, viste le note di trattazione cartolare depositate nel termine concesso, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5689/2022 promossa da:
NT OT (CF: ), nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente in [...] - Avv. Lorenzo Gustinelli e Avv. Manuela Rossi
-attore- contro
, in proprio ed in qualità di erede del IG. , CP_1 Persona_1
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_2 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_3 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_4 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_5 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra CP_6 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_7 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra , Controparte_8 Persona_3
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra , Controparte_9 Persona_3
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra , Controparte_10 Persona_3
, Controparte_11
, CP_12
, Controparte_13
, Controparte_14
pagina 2 di 6 , Controparte_15
Controparte_16
[...]
-convenuti, contumaci-
Oggetto: Usucapione
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, in via principale, dichiarare in favore del IG.
l'avvenuto acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno posto nel Comune di Parte_1
Città di Castello e distinto al Catasto di detto Comune al foglio 56, Particella n. 81 di are 21 e ca 30, per averlo posseduto e goduto, in modo pieno, pubblico e pacifico, quale proprietario, per oltre venti anni. In via istruttoria, con riserva di articolare mezzi istruttori e produrre documenti in sede di redazione di memorie ex art. 183 cpc. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il IG. evocava in giudizio gli odierni convenuti per sentire Parte_1
accogliere le conclusioni sopra rassegnate. Il Giudice assegnatario del procedimento alla predetta udienza del 06.04.2023 dichiarava la contumacia di tutti i convenuti, concedeva a parte attrice i termini di cui all'art. 183, VI° comma c.p.c. e rinviava al 23.11.2023. Nelle more del giudizio, i procuratori del
IG. , in data 04.05.2023, depositavano un'istanza con cui rappresentavano l'intervenuto Parte_1
decesso del IG. , fratello, avvenuto in data 26.01.2023 e della IG.ra , Persona_1 Persona_3
deceduta in data 06.03.2012. Il Giudice, in virtù della citata istanza e della documentazione depositata il 04.05.2023, preso atto del decesso del IG. e della IG.ra , ai sensi Persona_1 Persona_3 dell'art. 300 c.p.c. e con provvedimento del 23.05.2023 dichiarava l'interruzione del giudizio. Il IG.
, con atto del 25.05.2023, depositava l'atto di ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc. Parte_1
Con provvedimento del 31.05.2023, a seguito del ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 21.12.2023. Il IG. provvedeva a Parte_1
notificare alle parti convenute il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza. La notifica nei confronti della IG.ra non andava a buon fine;
il plico tornava al mittente con la Persona_2 dicitura “irreperibile”. Da accertamenti presso il Comune di Città di Castello i procuratori del IG. pagina 3 di 6 apprendevano che la IG.ra risultava deceduta in data 15.4.2023. Preso atto del Per_1 Per_2
decesso della IG.ra con provvedimento datato 18.07.2023, il GI dichiarava Persona_2
l'interruzione del giudizio ed il IG. in data 20.07.2023, depositava il ricorso per la Parte_1
riassunzione del processo;
era poi fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 21.12.2023, successivamente differita al 04.01.2024. Alla citata udienza venivano concessi i termini ex art. 183 cpc,
VI° comma ed il procedimento veniva rinviato al 04.07.2024. Nell'interesse del IG. Parte_1
venivano redatte le prime e le seconde memorie. A scioglimento della riserva, con provvedimento del
03.08.2024 il GI ammetteva le prove testimoniali articolate da parte attrice con i testi e sui capitoli indicati e fissava per il relativo espletamento l'udienza del 07.11.2024. Escussi i testimoni citati da parte attrice, la IG.ra e la IG. la difesa del IG. Testimone_1 Tes_2 Parte_1 dichiarava poi di rinunciare all'escussione dell'altro testimone ritualmente citato e non comparso per legittimo impedimento ed il Giudice rinviava, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
23.01.2025 disponendo la celebrazione in modalità cartolare e concedendo a parte attrice il termine per il deposito delle note conclusive fino al 10.1.2025.
Le risultanze istruttorie hanno dimostrato il possesso continuato, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico da parte dell'attore degli immobili oggetto di causa;
in particolare, i testimoni escussi hanno confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati nelle memorie istruttorie. Invero, il IG.
, come esposto nella citazione a giudizio e nei successivi atti di riassunzione, è in Parte_1 possesso da oltre 20 (venti) anni dell'appezzamento di terreno distinto al catasto terreni del Comune di
Città di Castello al foglio 56, Particella n. 81 di are 21 e ca 30, appezzamento indispensabile per accedere al fabbricato rurale di proprietà del IG. posto nel medesimo Comune e distinto Parte_1
al catasto foglio 56, Particella n. 83 di HA 0061, già usucapito in virtù della sentenza n. 160/2010 datata 30.9.2010 emessa dal Tribunale di Perugia, s.d. di Città di Castello, confermata dalla Corte
d'Appello di Perugia con sentenza n. 9 del 09.01.2014.
I testimoni escussi hanno confermato la circostanza che il IG. risulta nel Parte_1
possesso del terreno, uti dominus, da oltre venti anni, a decorrere dal 1978: la IG.ra e la Tes_1
IG.ra hanno affermato che il IG. risulta in possesso del terreno in oggetto da Tes_2 Parte_1
ben oltre venti anni. La IG.ra ha dichiarato di avere sempre frequentato il posto e che dopo la Tes_1 morte della nonna “il terreno in questione è passato nella gestione di;
anche la IG.ra Pt_1 Tes_2
moglie del IG. , ha risposto in modo affermativo e ha riconosciuto lo stato dei luoghi Parte_1 mostrati tramite la fotografia allegata all'atto di citazione, sostenendo di averli sempre costantemente frequentati. La IG.ra ha altresì precisato che l'appezzamento di terreno risulta adiacente al Tes_1 pagina 4 di 6 fabbricato rurale di proprietà del IG. e che rappresenta il passaggio per accedere Parte_1 all'abitazione di proprietà del IG. Relativamente all'utilizzo del terreno da parte del IG. Per_1
, sia la teste IG.ra che la IG.ra hanno confermato che il IG. Parte_1 Tes_2 Tes_1 Parte_1
a decorrere dalla fine dell'anno 1978, ha utilizzato e si è servito in maniera esclusiva
[...] dell'appezzamento di terreno in oggetto per le sue esigenze, sia agricole che di allevamento di animali da cortile, che ha recintato l'area detenendo le chiavi, senza aver mai ricevuto contestazioni o opposizioni da parte degli altri coeredi. Parte attrice ha fornito dunque la prova certa che, a decorrere dall'anno 1978, ha mantenuto il possesso esclusivo del terreno, ha utilizzato l'area per soddisfare le sue esigenze, sia di allevamento di animali da cortile che agricole, ha provveduto ad apporre una recinzione, le chiavi per poter accedere presso il terreno non sono mai state richieste dagli altri comproprietari, da sempre ha ricevuto gli ospiti facendoli transitare su quella porzione di terreno e non ha mai ricevuto alcun tipo di contestazione o di opposizione da parte di altri coeredi.
La domanda va dunque accolta.
L'espletata istruttoria ha confermato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi per l'accoglimento della domanda, risultando provati l'esercizio del godimento esclusivo, continuo ed ininterrotto da parte dell'attore sui beni oggetto di causa, unito all'animus possidendi.
In ordine all'animus, l'attore esercita pacificamente e pubblicamente sull'immobile de quo le facoltà spettanti al proprietario. Dalle dichiarazioni dei testimoni è risultato quindi che il potere sull'immobile da parte del IG. è stato esercitato sempre in modo indisturbato, continuo Parte_1
e non interrotto per oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Al giorno della domanda è dunque maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 c.c..; in particolare sui ridetti immobili si è compiuto in favore del IG. il c.d. acquisto per usucapione (ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, che trova il Per_1
suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio delle dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore), intervenuto da epoca risalente.
Si deve quindi dichiarare che, per effetto della intervenuta usucapione, il IG. sia Parte_1
divenuto proprietario dei seguenti beni: appezzamento di terreno posto nel Comune di Città di Castello
e distinto al Catasto di detto Comune al foglio 56, Particella n. 81 di are 21 e ca 30.
pagina 5 di 6 La mancata costituzione dei convenuti giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara che è divenuto proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione dell'appezzamento di terreno posto nel Comune di Città di Castello e distinto al Catasto del
Comune di Città di Castello al foglio 56, Particella n. 81, di are 21 e ca 30.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da sua responsabilità, la trascrizione della presente sentenza.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
PERUGIA, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Rosa Lavanga
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5689/2022
A trattazione cartolare
Oggi 23 gennaio 2025 il GI, esaminati gli atti, viste le note di trattazione cartolare depositate nel termine concesso, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5689/2022 promossa da:
NT OT (CF: ), nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente in [...] - Avv. Lorenzo Gustinelli e Avv. Manuela Rossi
-attore- contro
, in proprio ed in qualità di erede del IG. , CP_1 Persona_1
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_2 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_3 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_4 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_5 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra CP_6 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra Controparte_7 Persona_2
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra , Controparte_8 Persona_3
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra , Controparte_9 Persona_3
, in proprio ed in qualità di erede della IG.ra , Controparte_10 Persona_3
, Controparte_11
, CP_12
, Controparte_13
, Controparte_14
pagina 2 di 6 , Controparte_15
Controparte_16
[...]
-convenuti, contumaci-
Oggetto: Usucapione
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, in via principale, dichiarare in favore del IG.
l'avvenuto acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno posto nel Comune di Parte_1
Città di Castello e distinto al Catasto di detto Comune al foglio 56, Particella n. 81 di are 21 e ca 30, per averlo posseduto e goduto, in modo pieno, pubblico e pacifico, quale proprietario, per oltre venti anni. In via istruttoria, con riserva di articolare mezzi istruttori e produrre documenti in sede di redazione di memorie ex art. 183 cpc. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il IG. evocava in giudizio gli odierni convenuti per sentire Parte_1
accogliere le conclusioni sopra rassegnate. Il Giudice assegnatario del procedimento alla predetta udienza del 06.04.2023 dichiarava la contumacia di tutti i convenuti, concedeva a parte attrice i termini di cui all'art. 183, VI° comma c.p.c. e rinviava al 23.11.2023. Nelle more del giudizio, i procuratori del
IG. , in data 04.05.2023, depositavano un'istanza con cui rappresentavano l'intervenuto Parte_1
decesso del IG. , fratello, avvenuto in data 26.01.2023 e della IG.ra , Persona_1 Persona_3
deceduta in data 06.03.2012. Il Giudice, in virtù della citata istanza e della documentazione depositata il 04.05.2023, preso atto del decesso del IG. e della IG.ra , ai sensi Persona_1 Persona_3 dell'art. 300 c.p.c. e con provvedimento del 23.05.2023 dichiarava l'interruzione del giudizio. Il IG.
, con atto del 25.05.2023, depositava l'atto di ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc. Parte_1
Con provvedimento del 31.05.2023, a seguito del ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 21.12.2023. Il IG. provvedeva a Parte_1
notificare alle parti convenute il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza. La notifica nei confronti della IG.ra non andava a buon fine;
il plico tornava al mittente con la Persona_2 dicitura “irreperibile”. Da accertamenti presso il Comune di Città di Castello i procuratori del IG. pagina 3 di 6 apprendevano che la IG.ra risultava deceduta in data 15.4.2023. Preso atto del Per_1 Per_2
decesso della IG.ra con provvedimento datato 18.07.2023, il GI dichiarava Persona_2
l'interruzione del giudizio ed il IG. in data 20.07.2023, depositava il ricorso per la Parte_1
riassunzione del processo;
era poi fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 21.12.2023, successivamente differita al 04.01.2024. Alla citata udienza venivano concessi i termini ex art. 183 cpc,
VI° comma ed il procedimento veniva rinviato al 04.07.2024. Nell'interesse del IG. Parte_1
venivano redatte le prime e le seconde memorie. A scioglimento della riserva, con provvedimento del
03.08.2024 il GI ammetteva le prove testimoniali articolate da parte attrice con i testi e sui capitoli indicati e fissava per il relativo espletamento l'udienza del 07.11.2024. Escussi i testimoni citati da parte attrice, la IG.ra e la IG. la difesa del IG. Testimone_1 Tes_2 Parte_1 dichiarava poi di rinunciare all'escussione dell'altro testimone ritualmente citato e non comparso per legittimo impedimento ed il Giudice rinviava, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
23.01.2025 disponendo la celebrazione in modalità cartolare e concedendo a parte attrice il termine per il deposito delle note conclusive fino al 10.1.2025.
Le risultanze istruttorie hanno dimostrato il possesso continuato, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico da parte dell'attore degli immobili oggetto di causa;
in particolare, i testimoni escussi hanno confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati nelle memorie istruttorie. Invero, il IG.
, come esposto nella citazione a giudizio e nei successivi atti di riassunzione, è in Parte_1 possesso da oltre 20 (venti) anni dell'appezzamento di terreno distinto al catasto terreni del Comune di
Città di Castello al foglio 56, Particella n. 81 di are 21 e ca 30, appezzamento indispensabile per accedere al fabbricato rurale di proprietà del IG. posto nel medesimo Comune e distinto Parte_1
al catasto foglio 56, Particella n. 83 di HA 0061, già usucapito in virtù della sentenza n. 160/2010 datata 30.9.2010 emessa dal Tribunale di Perugia, s.d. di Città di Castello, confermata dalla Corte
d'Appello di Perugia con sentenza n. 9 del 09.01.2014.
I testimoni escussi hanno confermato la circostanza che il IG. risulta nel Parte_1
possesso del terreno, uti dominus, da oltre venti anni, a decorrere dal 1978: la IG.ra e la Tes_1
IG.ra hanno affermato che il IG. risulta in possesso del terreno in oggetto da Tes_2 Parte_1
ben oltre venti anni. La IG.ra ha dichiarato di avere sempre frequentato il posto e che dopo la Tes_1 morte della nonna “il terreno in questione è passato nella gestione di;
anche la IG.ra Pt_1 Tes_2
moglie del IG. , ha risposto in modo affermativo e ha riconosciuto lo stato dei luoghi Parte_1 mostrati tramite la fotografia allegata all'atto di citazione, sostenendo di averli sempre costantemente frequentati. La IG.ra ha altresì precisato che l'appezzamento di terreno risulta adiacente al Tes_1 pagina 4 di 6 fabbricato rurale di proprietà del IG. e che rappresenta il passaggio per accedere Parte_1 all'abitazione di proprietà del IG. Relativamente all'utilizzo del terreno da parte del IG. Per_1
, sia la teste IG.ra che la IG.ra hanno confermato che il IG. Parte_1 Tes_2 Tes_1 Parte_1
a decorrere dalla fine dell'anno 1978, ha utilizzato e si è servito in maniera esclusiva
[...] dell'appezzamento di terreno in oggetto per le sue esigenze, sia agricole che di allevamento di animali da cortile, che ha recintato l'area detenendo le chiavi, senza aver mai ricevuto contestazioni o opposizioni da parte degli altri coeredi. Parte attrice ha fornito dunque la prova certa che, a decorrere dall'anno 1978, ha mantenuto il possesso esclusivo del terreno, ha utilizzato l'area per soddisfare le sue esigenze, sia di allevamento di animali da cortile che agricole, ha provveduto ad apporre una recinzione, le chiavi per poter accedere presso il terreno non sono mai state richieste dagli altri comproprietari, da sempre ha ricevuto gli ospiti facendoli transitare su quella porzione di terreno e non ha mai ricevuto alcun tipo di contestazione o di opposizione da parte di altri coeredi.
La domanda va dunque accolta.
L'espletata istruttoria ha confermato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi per l'accoglimento della domanda, risultando provati l'esercizio del godimento esclusivo, continuo ed ininterrotto da parte dell'attore sui beni oggetto di causa, unito all'animus possidendi.
In ordine all'animus, l'attore esercita pacificamente e pubblicamente sull'immobile de quo le facoltà spettanti al proprietario. Dalle dichiarazioni dei testimoni è risultato quindi che il potere sull'immobile da parte del IG. è stato esercitato sempre in modo indisturbato, continuo Parte_1
e non interrotto per oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Al giorno della domanda è dunque maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 c.c..; in particolare sui ridetti immobili si è compiuto in favore del IG. il c.d. acquisto per usucapione (ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, che trova il Per_1
suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio delle dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore), intervenuto da epoca risalente.
Si deve quindi dichiarare che, per effetto della intervenuta usucapione, il IG. sia Parte_1
divenuto proprietario dei seguenti beni: appezzamento di terreno posto nel Comune di Città di Castello
e distinto al Catasto di detto Comune al foglio 56, Particella n. 81 di are 21 e ca 30.
pagina 5 di 6 La mancata costituzione dei convenuti giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara che è divenuto proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione dell'appezzamento di terreno posto nel Comune di Città di Castello e distinto al Catasto del
Comune di Città di Castello al foglio 56, Particella n. 81, di are 21 e ca 30.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da sua responsabilità, la trascrizione della presente sentenza.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
PERUGIA, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Rosa Lavanga
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