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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1457/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1457 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Samugheo nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Antonello Garau, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e gli aventi causa da Controparte_7 CP_8
, Controparte_9
convenuti contumaci
FATTO E DIRITTO
1. ha adito il Tribunale per sentire dichiarare, in proprio favore, per intervenuta Parte_1
usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., l'acquisto del fabbricato a uso abitativo sito in Samugheo, via Della Libertà, n. 2, distinto in catasto al foglio 33, mappale 3123, con la pertinente area cortilizia,
che ha sostenuto di avere posseduto in via esclusiva uti dominus, pacificamente, pubblicamente e senza soluzione di continuità per più di vent'anni, dichiarando “ai fini dell'applicazione dell'agevolazione per la prima casa anche ai trasferimenti immobiliari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione (…) che l'immobile oggetto della presente controversia è ubicato nel territorio del Comune ove essa ha la residenza e che la stessa non è titolare in via esclusiva o in
comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione sita nel territorio del comune ove è situato l'immobile oggetto di causa. Inoltre, (…) di non essere titolare pro quota o per intero su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
e nuda proprietà su altra casa acquistata con le agevolazioni di cui all'art. 1 della tariffa allegata al
~ 1 ~ DPR 131/1986 ovvero di quelle richiamate dall'art. 1 nota II bis lett. C) della tariffa allegata al DPR
131/86.”.
2. Sono stati convenuti in giudizio – anche in adempimento a ordini impartiti ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. in seguito all'esame delle visure, ipotecarie e catastali, prodotte e dei certificati storici di famiglia dei formali intestatari del bene oggetto della domanda – Controparte_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
(che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare citazione e di
[...] Controparte_7
cui è pertanto stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 12.12.2022), e gli CP_8 aventi causa da (nei cui confronti la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. Controparte_9
150 cod. proc. civ.), dichiarati contumaci con ordinanza del 15.01.2024.
3. Dichiarato il contraddittorio integro anche in ragione dell'assenza di diritti reali di garanzia trascritti sul fabbricato oggetto della domanda, e disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, la causa, istruita mediante documenti e assunzione di testimonianze, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2024, previa rinuncia della parte attrice all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
§§§
4. Quanto al merito della pretesa, le circostanze esposte nell'atto introduttivo del giudizio in ordine all'esercizio da parte dell'attrice di un possesso ad usucapionem sul fabbricato sito in Samugheo, via
Della Libertà, n. 2, distinto in catasto al foglio 33, mappale 3123, hanno trovato riscontro, oltre che nella scrittura privata del 14.07.1979 (con cui risulta aver comprato da Parte_1 Per_1
“la casa di ”, che il aveva in precedenza acquistato, sempre a titolo
[...] Persona_2 Per_1 oneroso, proprio dal , in quanto riferito, all'udienza del 03.10.2024, dalle testimoni – CP_1
personalmente indifferenti agli esiti del processo – e le cui Testimone_1 Testimone_2 dichiarazioni sono pienamente credibili, poiché intrinsecamente coerenti e all'apparenza genuine.
Le testimoni hanno dichiarato, per conoscenza diretta (quanto alla poiché vicina di casa e Tes_2 quanto alla poiché frequentatrice abituale dell'immobile per ragioni di amicizia con la Tes_1 famiglia dell'attrice), che , seppur dimorante in Germania, dal 1980 utilizza il Parte_1
fabbricato di via Della Libertà n. 2 in Samugheo esercitando le prerogative del proprietario.
Più nello specifico, la teste ha riferito che l'attrice: (i) “ha provveduto ad eseguire la Tes_1 manutenzione ordinaria interna dell'immobile”, come, per esempio, il rinnovo della pittura dei muri e la sostituzione dei vetri, circostanza a lei nota in quanto “dall'anno 1980 ho conosciuto Parte_1
, la frequento e frequento la casa quando rientra in Sardegna perché vive in Germania”; (ii)
[...]
“Rientra in Sardegna per almeno tre volte all'anno e in queste occasioni ne approfitta per eseguire
~ 2 ~ le manutenzioni dell'immobile”; (iii) “ha eseguito nel corso degli anni i lavori di manutenzione straordinaria indicati nel capo”, ossia la sostituzione del portone di ingresso e di alcune finestre e di parte della copertura oltre a lavori di consolidamento dei muri;
(iv) “da vent'anni (…) provvede a far pulire ed arieggiare la casa in quanto ogni 15 giorni” da parte della sorella (“è solo la Pt_2 sorella che apre la casa per le pulizie su incarico di ”); (v) ha l'uso esclusivo del Parte_1 fabbricato e dell'annesso cortile insieme ai propri familiari.
La teste ha dichiarato, per quanto di interesse, che l'attrice: (i) “(…) provvede alla Tes_2 manutenzione dell'immobile (…)”; (ii) “(…) abita all'estero e rientra spesso nell'immobile di
Samugheo durante il periodo estivo e si trattiene anche per 4 mesi consecutivi e durante le festività
Natalizie e Pasquali”; (iii) “(…) provvede alla manutenzione straordinaria dell'immobile” e “(…) ha eseguito i lavori del portoncino di ingresso provvedendo alla sostituzione e anche delle finestre e ha eseguito la consolidazione dei muri esterni e del tetto due anni orsono”; (iv) “Le chiavi le ha la sorella che su incarico di ogni 15 giorni provvede a pulire e arieggiare la casa. Pt_2 Parte_1
Quando non può mi consegna le chiavi e sono io personalmente che provvedo a fare Pt_2 arieggiare la casa, il tutto è a conoscenza di ”; (v) “(…) il cortile attiguo viene utilizzato Parte_1 in via esclusiva solo dalla , dal marito e i figli”. Parte_1
5. Sulla base di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, devono, dunque, ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione.
5.1. Quanto al corpus possidendi, l'immobile oggetto della domanda – che, insieme alla sua pertinenza, corrisponde a quello indicato nelle visure allegate agli atti di causa – è stato correttamente identificato dalle testimoni, che hanno saputo collocarlo con precisazione nello spazio, essendovisi recate personalmente.
5.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – per la soddisfazione di proprie esigenze abitative, benché per limitati periodi dell'anno, ma comunque con continuità – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa, essendo emerso che, dall'inizio degli anni Ottanta (e, dunque, ormai da oltre quarant'anni), l'immobile indicato nell'atto introduttivo del giudizio, con il cortile di pertinenza, è stato utilizzato in via esclusiva da Parte_1
e dai suoi familiari (segnatamente, il marito e i figli).
[...]
5.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che le testimoni escusse hanno riconosciuto in la persona che, da oltre vent'anni, utilizza, Parte_1
con esclusione di terzi, il fabbricato oggetto della domanda.
6. Per tali motivi, essendo emerso in modo inequivocabile, sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali, che , da oltre vent'anni, possiede uti Parte_1
~ 3 ~ dominus, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente il bene oggetto della domanda con l'annesso cortile, deve ritenersi che la stessa, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., ne abbia acquistato la proprietà a titolo originario.
7. Poiché dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti può dedursi la volontà di non opporsi all'accoglimento della domanda proposta dall'attrice, sussistono motivi per disporre fra le parti la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, ex 1158 cod. civ., che (c.f. ) ha acquistato, Parte_1 C.F._1
per usucapione, la proprietà dell'immobile, sito in Samugheo, via Della Libertà, n. 2, piani terra e primo, distinto nel catasto fabbricati al foglio 33, mappale 3123, con l'annessa area cortilizia;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'esecuzione delle prescritte trascrizioni;
3) dispone fra le parti la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Oristano, 11.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 4 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1457 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Samugheo nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Antonello Garau, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e gli aventi causa da Controparte_7 CP_8
, Controparte_9
convenuti contumaci
FATTO E DIRITTO
1. ha adito il Tribunale per sentire dichiarare, in proprio favore, per intervenuta Parte_1
usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., l'acquisto del fabbricato a uso abitativo sito in Samugheo, via Della Libertà, n. 2, distinto in catasto al foglio 33, mappale 3123, con la pertinente area cortilizia,
che ha sostenuto di avere posseduto in via esclusiva uti dominus, pacificamente, pubblicamente e senza soluzione di continuità per più di vent'anni, dichiarando “ai fini dell'applicazione dell'agevolazione per la prima casa anche ai trasferimenti immobiliari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione (…) che l'immobile oggetto della presente controversia è ubicato nel territorio del Comune ove essa ha la residenza e che la stessa non è titolare in via esclusiva o in
comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione sita nel territorio del comune ove è situato l'immobile oggetto di causa. Inoltre, (…) di non essere titolare pro quota o per intero su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
e nuda proprietà su altra casa acquistata con le agevolazioni di cui all'art. 1 della tariffa allegata al
~ 1 ~ DPR 131/1986 ovvero di quelle richiamate dall'art. 1 nota II bis lett. C) della tariffa allegata al DPR
131/86.”.
2. Sono stati convenuti in giudizio – anche in adempimento a ordini impartiti ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. in seguito all'esame delle visure, ipotecarie e catastali, prodotte e dei certificati storici di famiglia dei formali intestatari del bene oggetto della domanda – Controparte_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
(che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare citazione e di
[...] Controparte_7
cui è pertanto stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 12.12.2022), e gli CP_8 aventi causa da (nei cui confronti la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. Controparte_9
150 cod. proc. civ.), dichiarati contumaci con ordinanza del 15.01.2024.
3. Dichiarato il contraddittorio integro anche in ragione dell'assenza di diritti reali di garanzia trascritti sul fabbricato oggetto della domanda, e disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, la causa, istruita mediante documenti e assunzione di testimonianze, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2024, previa rinuncia della parte attrice all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
§§§
4. Quanto al merito della pretesa, le circostanze esposte nell'atto introduttivo del giudizio in ordine all'esercizio da parte dell'attrice di un possesso ad usucapionem sul fabbricato sito in Samugheo, via
Della Libertà, n. 2, distinto in catasto al foglio 33, mappale 3123, hanno trovato riscontro, oltre che nella scrittura privata del 14.07.1979 (con cui risulta aver comprato da Parte_1 Per_1
“la casa di ”, che il aveva in precedenza acquistato, sempre a titolo
[...] Persona_2 Per_1 oneroso, proprio dal , in quanto riferito, all'udienza del 03.10.2024, dalle testimoni – CP_1
personalmente indifferenti agli esiti del processo – e le cui Testimone_1 Testimone_2 dichiarazioni sono pienamente credibili, poiché intrinsecamente coerenti e all'apparenza genuine.
Le testimoni hanno dichiarato, per conoscenza diretta (quanto alla poiché vicina di casa e Tes_2 quanto alla poiché frequentatrice abituale dell'immobile per ragioni di amicizia con la Tes_1 famiglia dell'attrice), che , seppur dimorante in Germania, dal 1980 utilizza il Parte_1
fabbricato di via Della Libertà n. 2 in Samugheo esercitando le prerogative del proprietario.
Più nello specifico, la teste ha riferito che l'attrice: (i) “ha provveduto ad eseguire la Tes_1 manutenzione ordinaria interna dell'immobile”, come, per esempio, il rinnovo della pittura dei muri e la sostituzione dei vetri, circostanza a lei nota in quanto “dall'anno 1980 ho conosciuto Parte_1
, la frequento e frequento la casa quando rientra in Sardegna perché vive in Germania”; (ii)
[...]
“Rientra in Sardegna per almeno tre volte all'anno e in queste occasioni ne approfitta per eseguire
~ 2 ~ le manutenzioni dell'immobile”; (iii) “ha eseguito nel corso degli anni i lavori di manutenzione straordinaria indicati nel capo”, ossia la sostituzione del portone di ingresso e di alcune finestre e di parte della copertura oltre a lavori di consolidamento dei muri;
(iv) “da vent'anni (…) provvede a far pulire ed arieggiare la casa in quanto ogni 15 giorni” da parte della sorella (“è solo la Pt_2 sorella che apre la casa per le pulizie su incarico di ”); (v) ha l'uso esclusivo del Parte_1 fabbricato e dell'annesso cortile insieme ai propri familiari.
La teste ha dichiarato, per quanto di interesse, che l'attrice: (i) “(…) provvede alla Tes_2 manutenzione dell'immobile (…)”; (ii) “(…) abita all'estero e rientra spesso nell'immobile di
Samugheo durante il periodo estivo e si trattiene anche per 4 mesi consecutivi e durante le festività
Natalizie e Pasquali”; (iii) “(…) provvede alla manutenzione straordinaria dell'immobile” e “(…) ha eseguito i lavori del portoncino di ingresso provvedendo alla sostituzione e anche delle finestre e ha eseguito la consolidazione dei muri esterni e del tetto due anni orsono”; (iv) “Le chiavi le ha la sorella che su incarico di ogni 15 giorni provvede a pulire e arieggiare la casa. Pt_2 Parte_1
Quando non può mi consegna le chiavi e sono io personalmente che provvedo a fare Pt_2 arieggiare la casa, il tutto è a conoscenza di ”; (v) “(…) il cortile attiguo viene utilizzato Parte_1 in via esclusiva solo dalla , dal marito e i figli”. Parte_1
5. Sulla base di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, devono, dunque, ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione.
5.1. Quanto al corpus possidendi, l'immobile oggetto della domanda – che, insieme alla sua pertinenza, corrisponde a quello indicato nelle visure allegate agli atti di causa – è stato correttamente identificato dalle testimoni, che hanno saputo collocarlo con precisazione nello spazio, essendovisi recate personalmente.
5.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – per la soddisfazione di proprie esigenze abitative, benché per limitati periodi dell'anno, ma comunque con continuità – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa, essendo emerso che, dall'inizio degli anni Ottanta (e, dunque, ormai da oltre quarant'anni), l'immobile indicato nell'atto introduttivo del giudizio, con il cortile di pertinenza, è stato utilizzato in via esclusiva da Parte_1
e dai suoi familiari (segnatamente, il marito e i figli).
[...]
5.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che le testimoni escusse hanno riconosciuto in la persona che, da oltre vent'anni, utilizza, Parte_1
con esclusione di terzi, il fabbricato oggetto della domanda.
6. Per tali motivi, essendo emerso in modo inequivocabile, sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali, che , da oltre vent'anni, possiede uti Parte_1
~ 3 ~ dominus, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente il bene oggetto della domanda con l'annesso cortile, deve ritenersi che la stessa, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., ne abbia acquistato la proprietà a titolo originario.
7. Poiché dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti può dedursi la volontà di non opporsi all'accoglimento della domanda proposta dall'attrice, sussistono motivi per disporre fra le parti la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, ex 1158 cod. civ., che (c.f. ) ha acquistato, Parte_1 C.F._1
per usucapione, la proprietà dell'immobile, sito in Samugheo, via Della Libertà, n. 2, piani terra e primo, distinto nel catasto fabbricati al foglio 33, mappale 3123, con l'annessa area cortilizia;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'esecuzione delle prescritte trascrizioni;
3) dispone fra le parti la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Oristano, 11.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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