Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 12/02/2025, alle ore sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. CIUFFI SARA per la parte ricorrente e L'AVV. GIORGIO
LEMBECK per l'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA per parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura si ritira in camera di consiglio sospendendo l'udienza da remoto ed indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione della stessa per la lettura della sentenza.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di ASSISTENZA proc. n. 92 /2023 promossa da:
assistito dall'Avv. CIUFFI SARA Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO GENOVA
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di essersi arruolato nel 1996 Parte_1 nel Corpo della Marina Militare, ed in particolare nella
Brigata S. Marco di Brindisi, con qualifica di assaltatore di
Marina e di aver subito un infortunio nel 1998 mentre partecipava alle prove per l'ammissione al corso Incursore di
Marina, depositava ricorso al fine di chiedere il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 564 della Legge n.266/2005 e la condanna del Controparte_1
, all'erogazione dei benefici assistenziali di cui al
[...]
D.P.R. 243/2006, ex art. 1 comma 563 e 564 della Legge
2 n.266/2005 ed ex legge n.204/2006, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20.06.2018.
Parte ricorrente deduceva che l'evento lesivo, cagionante l'invalidità, si era verificato nell'ambito di un'attività di addestramento eseguita in ottemperanza di un ordine impartito da personale gerarchicamente sovraordinato, in condizioni ambientali ed operative tali da incrementare i rischi di invalidità rispetto a quelli insiti negli ordinari compiti;
che la tuta indossata nel primo dei due tentativi di immersione, volto al superamento del test “esaurimento del mascherino”, risultava lacerata nella parte posteriore all'altezza del collo e, quindi, inidonea all'immersione e che a causa dell'infortunio aveva riportato “persistente cefalea vasomotoria di grado invalidante in soggetto con ectasia del seno traverso destro”, infermità riconosciuta come contratta per causa di servizio e ascrivibile alla categoria 8^, dalla
Commissione medica della Marina Militare con decreto n. 1094 del 22.03.2005.
Il difesa si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, in stretto subordine, la detrazione dalle somme eventualmente da corrispondere di quelle già percepite da a titolo di previdenza Pt_1 pubblica e/o indennizzo e/o risarcimento del danno.
Nel merito il , evidenziando il mancato inserimento CP_1 dell'evento lesivo nelle fattispecie tipizzate nell'art. 1 c.
563 della L. 266/06, sosteneva che l'infortunio si era verificato durante un'esercitazione programmata in assenza di sopravvenienza di particolari circostanze ambientali e operative, ossia circostanze idonee ad esporre il ricorrente ad un maggior rischio o fatica, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto, così come disposto dal comma 564 e che in ogni caso la patologia
3 lamentata da era stata determinata dall'effetto Pt_1 sinergico di preesistenti patologie.
I – PRESCRIZIONE
Il sostiene l'avvenuta estinzione del diritto CP_1 richiesto dal ricorrente per intervenuta prescrizione, in quanto l'azione è stata proposta ben oltre i 10 anni dall'entrata in vigore della l. 266/2006, istitutiva dello status di vittime del dovere e della conseguente regolamentazione di cui al DPR 247/2006, anche alla luce della natura di non “indisponibilità” del diritto, così come riconosciuto dalle sentenze di merito di diversi tribunali e
Corti di appello, e, quindi, non rientrante nella tutela di cui all'art. 38 1° c. della Costituzione.
Tale eccezione pare infondata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI ord. n. 17740/2022, Cass. Sez. VI ord. 37522/2022 e
Cass. Sez. VI ord. n.3868/2023), che ha affermato come
266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge".
Eventualmente, si prescrivono soltanto i ratei dei benefici continuativi.
II – LE “PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI OD OPERATIVE”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività
d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari,
4 ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Sez. U.,
Sentenza n. 23396 del 17/11/2016; già prima v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13114 del 24/06/2015).
In particolare, Sez. Un., Sentenza n. 21969 del 21/09/2017 ha affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.”
V., successivamente a tale pronuncia, la sentenza della S.C.
n. 9322/2018.
A seguito di pronunzie del 2019 di segno contrario, che hanno dilatato oltre misura la tutela assistenziale in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, pare che la S.C. abbia ripreso l'orientamento giurisprudenziale “tradizionale”.
V. Cass. num. 29819/2022: “L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di
5 vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.”
…. sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario>.
Conforme, Cass. Civ., sez. lav., 8 gennaio 2024, n. 599.
V. anche Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12747 del 21/04/2022:
Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se
i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare.
In linea v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 287 del 04/01/2024:
Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio,
6 occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti
l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
III – L'ONERE PROBATORIO
In punto onere probatorio cfr. Cass. sez. L - , Sentenza n.
12595 del 08/05/2024:
In tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, in presenza di rischio tipizzato - nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale.
Nella fattispecie in esame non si versa in ipotesi di rischio tipizzato.
L'unico fattore di rischio dedotto è la muta lacerata nella parte posteriore all'altezza del collo, ritenuta non idonea all'immersione assegnata per la prova del 6-02-
1998.
L'onere di provare che la muta fosse danneggiata e che tale circostanza fosse in correlazione causale con l'infortunio occorso, incombe su parte ricorrente, ma nell'atto introduttivo non è stato formulato alcun mezzo istruttorio al riguardo.
Le richieste istruttorie successive sono inammissibili perché tardive, attenendo agli elementi costitutivi del diritto.
7 IV - IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
Nelle note autorizzate parte ricorrente assume che i fatti allegati dal ricorrente non siano stati specificamente contestati dal ministero resistente.
In realtà si legge a pag. 2 della memoria di costituzione:
“Innanzitutto, preme rilevare che le affermazioni del ricorrente non risultano comprovate da alcun atto acquisito al fascicolo del procedimento amministrativo, in quanto, alla luce dell'intervenuta prescrizione decennale del diritto, non
è mai stata avviata, per motivi di economicità ed in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, l'istruttoria procedimentale: deve pertanto contestarsi, se non altro per tuziorismo difensivo, la narrazione dell'evento di cui a pag.
1, secondo alinea, del ricorso.” (sottolineatura a cura della scrivente).
V – IL NESSO CAUSALE
Comunque, per completezza, si evidenzia che nonostante il generoso riconoscimento di cui al decreto n. 1094 del
22.03.2005, si concorda con il ministero resistente nel senso che l'evento lesivo patito da sia ascrivibile alla Pt_1 slatentizzazione di una preesistente patologia dello stesso e cioè la malformazione vascolare nella regione dei seni traversi ed asimmetria degli stessi con il destro più grande del sinistro (v. doc. n. 1 fasc. ricorrente) rilevata sia da
Tac che da RMN, ed in particolare la ectasia del seno traverso destro (v. doc. n. 3 fasc. ricorrente): l'immersione ed a maggior ragione l'eventuale lacerazione della muta nel collo non sono state determinanti nella causazione dell'evento lesivo (la “EMORRAGIA SOTTODURALE, SPONTANEA,
SOTTOTENDORIALE DESTRA”, v. doc. n. 1 fasc. ricorrente), considerato che in difetto di malformazione l'evento non si sarebbe verificato.
8 Si consideri che la stessa parte ricorrente ha allegato di essersi immerso a 10-15 metri di profondità.
Si tratta di profondità facilmente raggiungibile, naturalmente da persone addestrate, anche in apnea e senza muta, con il mero ausilio delle pinne, non idonea a provocare una pressione tale da causare emorragie cerebrali.
Quanto alla circostanza che l'angiografia avrebbe escluso malformazioni, è da rilevare che l'esame non è stato prodotto e che, pertanto, non è valutabile.
Peraltro, dai doc. n. 1 e 3 allegati il ricorso si evince la diagnosi di ectasia del seno traverso destro.
Nella consulenza di parte di cui al doc. n. 6 allegato al ricorso, terzultima riga, si legge: “Ben documentato risulta l'esordio della sintomatologia durante il servizio militare, nel 1988.”.
Quindi le cefalee nucali e le vertigini soggettive erano già comparse circa dieci anni prima dell'immersione, il che può essere giustificato soltanto con problematiche necessariamente preesistenti all'evento occorso.
Tali rilievi esimono dal disporre CTU medico-legale.
Pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e condanna ricorrente parte alla rifusione delle spese di causa sostenute da parte resistente, che liquida in €
3290,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie.
Massa, 12/02/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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