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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 82/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 82/2024 promossa da
, (c.f.: ), residente in [...], rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Laura MAIO (c.f. ) e dall'avv. Mario LOVERO (c.f.: C.F._2
), e presso di loro elettivamente domiciliato in Torino – via San C.F._3 Quintino 36,
RICORRENTE
Contro
(p.iva: ), con sede in Mondovì (CN), corso Controparte_1 P.IVA_1 Europa 19, in persona dell'amministratore unico residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Pag. 1 a 6 “- Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 5.631,81 per i titoli dedotti in ricorso, o della accertanda somma veriore che verrà accertata in corso di causa.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito alla data di effettivo pagamento.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Lovero e Maio, antistatari.”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che deve essere pertanto dichiarata contumace stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
L'oggetto del presente giudizio
La parte ricorrente ha rivendicato nel presente giudizio il proprio diritto ad ottenere il pagamento della retribuzione relativa al mese di agosto 2023, del lavoro straordinario, dell'indennità di trasferta, della gratifica natalizia, delle ferie e permessi e del trattamento di fine rapporto nella misura di euro 5.631,81 oltre rivalutazione ed interessi
Le allegazioni difensive di parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze di dal 19.4.2023 al 7.8.2023 con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo pieno indeterminato, qualifica di operaio con mansioni di manovale, ed inquadramento nel 2° livello ex CCNL edili industria;
di essersi occupato in costanza del rapporto di lavoro: del rifacimento del tetto e dell'isolamento termico del condominio di via Einaudi 25 e 27 a RO, dove ha lavorato per la maggior parte del tempo, da ultimo nel mese di agosto 2023; del rifacimento dei balconi, terrazzi e di lavori di ristrutturazione interna di due alberghi a Sestriere;
dei lavori di ristrutturazione interna di alcune abitazioni private in via Roma a Trofarello, con annessa demolizione, tracciamento, intonacatura e posa in opera;
dei lavori di ristrutturazione interna di due hotel a Torino;
dei lavori di ristrutturazione interna della Questura di Torino;
di aver osservato un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali, in quanto ogni mattina doveva recarsi a Trofarello per prendere l'auto aziendale e riunirsi con altri dipendenti della parte resistente, per poi raggiungere i diversi cantieri di lavoro entro le 7:30; che sul cantiere lavorava dalle 7:30 alle 12 e dalle 13 alle 17:30-18:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 7:30 alle 15:30-16:00, ed al termine della giornata lavorativa rientrava a Trofarello dove lasciava l'auto aziendale;
di aver prestato lavoro straordinario nella misura di 13 ore ad aprile, 28 ore a maggio, 23 ore a giugno, 25 ore a luglio, 13 ore ad agosto;
di aver lavorato quotidianamente in trasferta, presso cantieri distanti oltre Km. 55 dalla sede di lavoro (Cuneo): infatti, secondo Google Maps, RO si trova ad una distanza di km. 64 circa, Sestriere dista km. 119, Trofarello dista k. 90, Torino dista km. 98.
La giurisprudenza consolidata sulla questione giuridica esaminata
Pag. 2 a 6
Tanto premesso, occorre considerare che il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una determinata qualificazione del rapporto e una diversa qualifica professionale rispetto a quella attribuita ha l'onere di esattamente descrivere le mansioni svolte e “di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”(cfr. Cass. 23/01/03 n.1012, Cass.13/11/2001 n. 14088; Cass. 20/11/2000 n.14981; Cass. 21/07/1992 n.8767).
Queste sono infatti, secondo anche consolidata giurisprudenza, le tre fasi in cui si articola il procedimento logico-giuridico del Giudice: l'accertamento delle mansioni, la individuazione della normativa collettiva, la verifica della riconducibilità delle mansioni descritte e provate per il periodo necessario alla normativa medesima (cfr. Cass. 30/10/2013 n.24537; Cass. 27/09/2010 n. 20272; Cass. 31/12/2009 n. 28284, Cass. 30/10/2008 n.26234, Cass. 20/02/2004 n. 3446; Cass. 26/03/2003 n. 4508; Cass.20/11/2000 n. 14973; Cass.21/07/2000 n. 9614; Cass. 21/10/1999 n. 11856; Cass. 01/07/1998 n. 6446).
Ne deriva quindi che in relazione a queste fasi l'onere di allegazione e prova grava appunto sul ricorrente che aspira alla superiore qualifica il quale ha “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ” e che “in particolare è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto operando una espressa comparazione fra le mansioni svolte e il contenuto professionale della declaratoria contrattuale dal medesimo ambita”(cfr. Cass. 19/09/2013 n. 21457; Cass. n. 8025/2003; Trib.di Milano 15/11/2012 n. 3825). Al ricorrente non basta enunciare di aver svolto certe mansioni assumendo che le stesse danno il diritto a un inquadramento superiore secondo il CCNL di riferimento, deve invece allegare, insieme alle mansioni concrete che assume svolte e che deve descrivere analiticamente nel loro concreto contenuto, le disposizioni contrattuali applicabili ed esplicitare, oltre alla declaratoria contrattuale, anche “la gradazione e intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato”(cfr. Trib. Benevento 28/01/2009 n.323; Cass. 21/05/2003 n.8025; Cass. n. 21457/2013). L'assunzione delle mansioni superiori deve essere infatti
“piena” nel senso che deve comportare “l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia propria della corrispondente qualifica superiore”; “non basta dire questi sono i compiti questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito..” (cfr. Cass. n.11125/2001; Cass.n.8025/2003; Cass. n. 16200/2009; Cass. n. 7652/2008; Cass. n.21254/2015; C. Appello di Roma n.3838/2018).
Inoltre, in caso di promiscuità di mansioni opera poi pacificamente il principio di preminenza che impone di valutare la prevalenza sia quantitativa che qualitativa in ragione anche del contenuto del CCNL applicabile che, nel caso di specie, attribuisce rilievo alla
“mansione di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non
Pag. 3 a 6 si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare” (cfr. Cass. n. 25673/2019; Cass. n. 2970/2021).
È necessario inoltre comprendere la differenza tra tragitto casa-lavoro, trasferta e rimborso chilometrico, in quanto molto spesso si tende a confonderli.
Partendo dal rimborso chilometrico, questo spetta ai lavoratori quando: si recano in un luogo diverso dalla sede abituale, lo fanno per svolgere compiti e mansioni per conto dell'azienda e per muoversi utilizzano un mezzo proprio (come un'auto di proprietà o a noleggio).
Chiaramente, queste condizioni devono verificarsi simultaneamente. Si può, quindi, già intuire quale sia la differenza con il rimborso per il tragitto casa-lavoro. Quest'ultimo, infatti, non fa recare il lavoratore in un luogo diverso da quello di lavoro abituale per svolgere mansioni per conto dell'azienda. Di conseguenza il tragitto casa-lavoro non rientra in questa tipologia di rimborso.
Per quanto riguarda, invece, la trasferta di lavoro, è doveroso precisare che la stessa è diversa dal tragitto casa-lavoro. La trasferta consiste, infatti, in un'assegnazione temporanea di un lavoratore a una sede diversa da quella consueta, per esigenze aziendali. Oltre alla retribuzione standard, i trasfertisti hanno diritto a ricevere ristori integrativi, sotto forma di rimborsi spese oppure di un'indennità. Inoltre, questa tipologia di rimborso, a seconda che si tratti di trasferta sul territorio italiano o all'estero, ha diverso valore e diversa è anche la tassazione. Infatti, parte del rimborso è esente da tassazione.
Applicando tali coordinate nel caso di specie si evince che la richiesta di rimborso chilometrico avanzata dal lavoratore è qualificabile quale indennità di trasferta, in quanto, come riferito dal teste escusso, il ricorrente ha lavorato quotidianamente in trasferta presso cantieri distanti oltre Km. 55 dalla sede di lavoro (Cuneo). Oltretutto, l'art. 7 del CPL della provincia di Cuneo prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta per gli operai comandati a prestare la propria opera in un cantiere sito oltre 10 chilometri dall'indirizzo della sede di lavoro, indicata nel contratto di lavoro. Più nello specifico, risulta provato documentalmente e per testi che il ricorrente doveva vedersi riconosciuti le tariffe riportate nella tabella B (euro 20,00 giornaliere per cantieri oltre 55 Km.), previste per gli operai che raggiungano il cantiere con mezzo aziendale.
Le risultanze istruttorie
E' necessario dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente in quanto risultano provate tramite prova testimoniale le seguenti circostanze di fatto: che il ricorrente si era occupato durante il rapporto di lavoro del rifacimento del tetto e dell'isolamento termico del condominio di via Einaudi 25 e 27 a RO, dove ha lavorato per la maggior parte del tempo, da ultimo nel mese di agosto 2023; del rifacimento dei balconi, terrazzi e di lavori di ristrutturazione interna di due alberghi a Sestriere;
dei lavori di ristrutturazione interna di alcune abitazioni private in via Roma a Trofarello, con annessa demolizione, tracciamento, intonacatura e posa in opera;
dei lavori di ristrutturazione interna di due hotel a Torino;
dei lavori di ristrutturazione interna della Questura di Torino;
di aver osservato un orario di lavoro superiore alle 40 ore
Pag. 4 a 6
settimanali, in quanto ogni mattina doveva recarsi a Trofarello per prendere l'auto aziendale e riunirsi con altri dipendenti della parte resistente, per poi raggiungere i diversi cantieri di lavoro entro le 7:30; che sul cantiere lavorava dalle 7:30 alle 12 e dalle 13 alle 17:30-18:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 7:30 alle 15:30-16:00, ed al termine della giornata lavorativa rientrava a Trofarello dove lasciava l'auto aziendale;
di aver prestato lavoro straordinario nella misura di 13 ore ad aprile, 28 ore a maggio, 23 ore a giugno, 25 ore a luglio, 13 ore ad agosto;
di aver lavorato quotidianamente in trasferta, presso cantieri distanti oltre Km. 55 dalla sede di lavoro (Cuneo) (cfr. al riguardo la testimonianza di BU IN, teste di parte ricorrente, il quale ha così riferito: “sì, lo conosco, abbiamo lavorato a volte insieme presso io ho lavorato dal 20.6.2023 fino al Controparte_1 19.12.2023; il ricorrente faceva l'operaio; ad esempio, a RO rifaceva i tetti;
si occupava anche del rifacimento di balconi, terrazze a Trofarello;
iniziava a lavorare dalle 7.30 fino alle 18:30, dal lunedì al venerdì; anche il sabato quasi sempre;
con un'ora di pausa pranzo;
preciso che ho lavorato con il sig. due/tre Pt_1 giorni anche a Torino, oltre che a RO e a Trofarello;
la mattina partivamo da piazza Bengasi a Torino, poi si formavano le squadre;
guidava uno di noi con un'auto aziendale;
preciso che a Torino ci sono pochi lavori da fare;
infatti spesso lavoravamo fuori (RO, Trofarello, e Sestriere); preciso che ha CP_3 Pt_1 lavorato anche a Sestriere.”.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo lordo pari ad euro 5.631,81, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice ritiene di aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 5.631,81, con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna le parti resistenti a pagare in solido tra loro e in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 4.3.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 82/2024 promossa da
, (c.f.: ), residente in [...], rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Laura MAIO (c.f. ) e dall'avv. Mario LOVERO (c.f.: C.F._2
), e presso di loro elettivamente domiciliato in Torino – via San C.F._3 Quintino 36,
RICORRENTE
Contro
(p.iva: ), con sede in Mondovì (CN), corso Controparte_1 P.IVA_1 Europa 19, in persona dell'amministratore unico residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Pag. 1 a 6 “- Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 5.631,81 per i titoli dedotti in ricorso, o della accertanda somma veriore che verrà accertata in corso di causa.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito alla data di effettivo pagamento.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Lovero e Maio, antistatari.”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che deve essere pertanto dichiarata contumace stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
L'oggetto del presente giudizio
La parte ricorrente ha rivendicato nel presente giudizio il proprio diritto ad ottenere il pagamento della retribuzione relativa al mese di agosto 2023, del lavoro straordinario, dell'indennità di trasferta, della gratifica natalizia, delle ferie e permessi e del trattamento di fine rapporto nella misura di euro 5.631,81 oltre rivalutazione ed interessi
Le allegazioni difensive di parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze di dal 19.4.2023 al 7.8.2023 con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo pieno indeterminato, qualifica di operaio con mansioni di manovale, ed inquadramento nel 2° livello ex CCNL edili industria;
di essersi occupato in costanza del rapporto di lavoro: del rifacimento del tetto e dell'isolamento termico del condominio di via Einaudi 25 e 27 a RO, dove ha lavorato per la maggior parte del tempo, da ultimo nel mese di agosto 2023; del rifacimento dei balconi, terrazzi e di lavori di ristrutturazione interna di due alberghi a Sestriere;
dei lavori di ristrutturazione interna di alcune abitazioni private in via Roma a Trofarello, con annessa demolizione, tracciamento, intonacatura e posa in opera;
dei lavori di ristrutturazione interna di due hotel a Torino;
dei lavori di ristrutturazione interna della Questura di Torino;
di aver osservato un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali, in quanto ogni mattina doveva recarsi a Trofarello per prendere l'auto aziendale e riunirsi con altri dipendenti della parte resistente, per poi raggiungere i diversi cantieri di lavoro entro le 7:30; che sul cantiere lavorava dalle 7:30 alle 12 e dalle 13 alle 17:30-18:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 7:30 alle 15:30-16:00, ed al termine della giornata lavorativa rientrava a Trofarello dove lasciava l'auto aziendale;
di aver prestato lavoro straordinario nella misura di 13 ore ad aprile, 28 ore a maggio, 23 ore a giugno, 25 ore a luglio, 13 ore ad agosto;
di aver lavorato quotidianamente in trasferta, presso cantieri distanti oltre Km. 55 dalla sede di lavoro (Cuneo): infatti, secondo Google Maps, RO si trova ad una distanza di km. 64 circa, Sestriere dista km. 119, Trofarello dista k. 90, Torino dista km. 98.
La giurisprudenza consolidata sulla questione giuridica esaminata
Pag. 2 a 6
Tanto premesso, occorre considerare che il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una determinata qualificazione del rapporto e una diversa qualifica professionale rispetto a quella attribuita ha l'onere di esattamente descrivere le mansioni svolte e “di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”(cfr. Cass. 23/01/03 n.1012, Cass.13/11/2001 n. 14088; Cass. 20/11/2000 n.14981; Cass. 21/07/1992 n.8767).
Queste sono infatti, secondo anche consolidata giurisprudenza, le tre fasi in cui si articola il procedimento logico-giuridico del Giudice: l'accertamento delle mansioni, la individuazione della normativa collettiva, la verifica della riconducibilità delle mansioni descritte e provate per il periodo necessario alla normativa medesima (cfr. Cass. 30/10/2013 n.24537; Cass. 27/09/2010 n. 20272; Cass. 31/12/2009 n. 28284, Cass. 30/10/2008 n.26234, Cass. 20/02/2004 n. 3446; Cass. 26/03/2003 n. 4508; Cass.20/11/2000 n. 14973; Cass.21/07/2000 n. 9614; Cass. 21/10/1999 n. 11856; Cass. 01/07/1998 n. 6446).
Ne deriva quindi che in relazione a queste fasi l'onere di allegazione e prova grava appunto sul ricorrente che aspira alla superiore qualifica il quale ha “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ” e che “in particolare è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto operando una espressa comparazione fra le mansioni svolte e il contenuto professionale della declaratoria contrattuale dal medesimo ambita”(cfr. Cass. 19/09/2013 n. 21457; Cass. n. 8025/2003; Trib.di Milano 15/11/2012 n. 3825). Al ricorrente non basta enunciare di aver svolto certe mansioni assumendo che le stesse danno il diritto a un inquadramento superiore secondo il CCNL di riferimento, deve invece allegare, insieme alle mansioni concrete che assume svolte e che deve descrivere analiticamente nel loro concreto contenuto, le disposizioni contrattuali applicabili ed esplicitare, oltre alla declaratoria contrattuale, anche “la gradazione e intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato”(cfr. Trib. Benevento 28/01/2009 n.323; Cass. 21/05/2003 n.8025; Cass. n. 21457/2013). L'assunzione delle mansioni superiori deve essere infatti
“piena” nel senso che deve comportare “l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia propria della corrispondente qualifica superiore”; “non basta dire questi sono i compiti questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito..” (cfr. Cass. n.11125/2001; Cass.n.8025/2003; Cass. n. 16200/2009; Cass. n. 7652/2008; Cass. n.21254/2015; C. Appello di Roma n.3838/2018).
Inoltre, in caso di promiscuità di mansioni opera poi pacificamente il principio di preminenza che impone di valutare la prevalenza sia quantitativa che qualitativa in ragione anche del contenuto del CCNL applicabile che, nel caso di specie, attribuisce rilievo alla
“mansione di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non
Pag. 3 a 6 si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare” (cfr. Cass. n. 25673/2019; Cass. n. 2970/2021).
È necessario inoltre comprendere la differenza tra tragitto casa-lavoro, trasferta e rimborso chilometrico, in quanto molto spesso si tende a confonderli.
Partendo dal rimborso chilometrico, questo spetta ai lavoratori quando: si recano in un luogo diverso dalla sede abituale, lo fanno per svolgere compiti e mansioni per conto dell'azienda e per muoversi utilizzano un mezzo proprio (come un'auto di proprietà o a noleggio).
Chiaramente, queste condizioni devono verificarsi simultaneamente. Si può, quindi, già intuire quale sia la differenza con il rimborso per il tragitto casa-lavoro. Quest'ultimo, infatti, non fa recare il lavoratore in un luogo diverso da quello di lavoro abituale per svolgere mansioni per conto dell'azienda. Di conseguenza il tragitto casa-lavoro non rientra in questa tipologia di rimborso.
Per quanto riguarda, invece, la trasferta di lavoro, è doveroso precisare che la stessa è diversa dal tragitto casa-lavoro. La trasferta consiste, infatti, in un'assegnazione temporanea di un lavoratore a una sede diversa da quella consueta, per esigenze aziendali. Oltre alla retribuzione standard, i trasfertisti hanno diritto a ricevere ristori integrativi, sotto forma di rimborsi spese oppure di un'indennità. Inoltre, questa tipologia di rimborso, a seconda che si tratti di trasferta sul territorio italiano o all'estero, ha diverso valore e diversa è anche la tassazione. Infatti, parte del rimborso è esente da tassazione.
Applicando tali coordinate nel caso di specie si evince che la richiesta di rimborso chilometrico avanzata dal lavoratore è qualificabile quale indennità di trasferta, in quanto, come riferito dal teste escusso, il ricorrente ha lavorato quotidianamente in trasferta presso cantieri distanti oltre Km. 55 dalla sede di lavoro (Cuneo). Oltretutto, l'art. 7 del CPL della provincia di Cuneo prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta per gli operai comandati a prestare la propria opera in un cantiere sito oltre 10 chilometri dall'indirizzo della sede di lavoro, indicata nel contratto di lavoro. Più nello specifico, risulta provato documentalmente e per testi che il ricorrente doveva vedersi riconosciuti le tariffe riportate nella tabella B (euro 20,00 giornaliere per cantieri oltre 55 Km.), previste per gli operai che raggiungano il cantiere con mezzo aziendale.
Le risultanze istruttorie
E' necessario dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente in quanto risultano provate tramite prova testimoniale le seguenti circostanze di fatto: che il ricorrente si era occupato durante il rapporto di lavoro del rifacimento del tetto e dell'isolamento termico del condominio di via Einaudi 25 e 27 a RO, dove ha lavorato per la maggior parte del tempo, da ultimo nel mese di agosto 2023; del rifacimento dei balconi, terrazzi e di lavori di ristrutturazione interna di due alberghi a Sestriere;
dei lavori di ristrutturazione interna di alcune abitazioni private in via Roma a Trofarello, con annessa demolizione, tracciamento, intonacatura e posa in opera;
dei lavori di ristrutturazione interna di due hotel a Torino;
dei lavori di ristrutturazione interna della Questura di Torino;
di aver osservato un orario di lavoro superiore alle 40 ore
Pag. 4 a 6
settimanali, in quanto ogni mattina doveva recarsi a Trofarello per prendere l'auto aziendale e riunirsi con altri dipendenti della parte resistente, per poi raggiungere i diversi cantieri di lavoro entro le 7:30; che sul cantiere lavorava dalle 7:30 alle 12 e dalle 13 alle 17:30-18:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 7:30 alle 15:30-16:00, ed al termine della giornata lavorativa rientrava a Trofarello dove lasciava l'auto aziendale;
di aver prestato lavoro straordinario nella misura di 13 ore ad aprile, 28 ore a maggio, 23 ore a giugno, 25 ore a luglio, 13 ore ad agosto;
di aver lavorato quotidianamente in trasferta, presso cantieri distanti oltre Km. 55 dalla sede di lavoro (Cuneo) (cfr. al riguardo la testimonianza di BU IN, teste di parte ricorrente, il quale ha così riferito: “sì, lo conosco, abbiamo lavorato a volte insieme presso io ho lavorato dal 20.6.2023 fino al Controparte_1 19.12.2023; il ricorrente faceva l'operaio; ad esempio, a RO rifaceva i tetti;
si occupava anche del rifacimento di balconi, terrazze a Trofarello;
iniziava a lavorare dalle 7.30 fino alle 18:30, dal lunedì al venerdì; anche il sabato quasi sempre;
con un'ora di pausa pranzo;
preciso che ho lavorato con il sig. due/tre Pt_1 giorni anche a Torino, oltre che a RO e a Trofarello;
la mattina partivamo da piazza Bengasi a Torino, poi si formavano le squadre;
guidava uno di noi con un'auto aziendale;
preciso che a Torino ci sono pochi lavori da fare;
infatti spesso lavoravamo fuori (RO, Trofarello, e Sestriere); preciso che ha CP_3 Pt_1 lavorato anche a Sestriere.”.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo lordo pari ad euro 5.631,81, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice ritiene di aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 5.631,81, con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna le parti resistenti a pagare in solido tra loro e in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 4.3.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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