TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 35/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il14/03/1963 con il patrocinio dell'avv. BINAGGIA GIUSY MARIA (C.F.
), con domicilio eletto in via Serradifalco, 127 90145 -PALERMO C.F._2
ricorrente
Contro
(CF: Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Caltanissetta (C.F. , presso i cui uffici, siti in via Libertà n. P.IVA_2 174, è domiciliato resistente
CONCLUSIONI per il ricorrente:
“In via principale - Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità e/o annullare e/o, in ogni caso, disapplicare totalmente o anche solo parzialmente il D.D.G. n. 4526 del 30/11/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale sono state approvate le graduatorie finali per l'attribuzione della PEO ex comma 10, art 22 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, triennio normativo ed economico 2016 – 2018, nella parte in cui il ricorrente risulta inserito nella posizione n. 1106 con un punteggio di 93,5; il DDG n. 4021 del 27/10/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie distinte per categoria e singola posizione economica, avverso cui è stata riconosciuta la facoltà di chiedere il riesame del punteggio attribuito a ciascun candidato, nella parte in cui il ricorrente risulta essere collocato nella posizione n. 1120; ove occorrer possa, del DDG n. 2713 del 12/07/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale è stata indetta la procedura per l'attribuzione della PEO ex comma 10, art 22 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, triennio normativo ed economico 2016 – 2018;Ove occorrer possa, del DDG n. 3123 del 09/08/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale è stato integrato il DDG n. 2713 del 12/07/2021 relativamente alla decorrenza dell'esperienza maturata ed ai titoli di studio;
Ove occorrer possa, del DDG n. 3440 del 15/09/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione dell'istanza per
l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale dalle ore 09.00 di giorno 21 alle ore 14.00 di giorno 24 settembre 2021; ogni altro atto antecedente, susseguente e, comunque, connesso, ancorché non conosciuto;
- In ogni caso, accertare e dichiarare l'erroneità della mancata attivazione del soccorso istruttorio e, per l'effetto, stante l'omessa valutazione del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato presso la Regione Siciliana dal
1 01/03/1991 al 20/09/1993, riconoscere al ricorrente un punteggio ulteriore di 1,2 punti;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad aver riconosciuto il servizio militare svolto dal 10.03.1987 al 10.03.1988 quale anzianità di ruolo presso altre P.A. e, per l'effetto, riconoscere il punteggio ulteriore di 0,3; - Accertare e dichiara il diritto del ricorrente ad aver valutata la laurea triennale con un punteggio pari a 20 punti, per le motivazioni espresse in narrativa;
- Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione di punti complessivi 98,8 anziché i 93,5 attribuiti in graduatoria o nella diversa misura accertata in corso di causa, con conseguente rettifica della graduatoria generale di merito di cui al D.D.G. n. 4526 del 30/11/2021 e tutti gli atti connessi e conseguenti, relativa alla progressione economica dalla posizione D6 a D7 a decorrere dal 01.01.2019; - Per l'effetto collocare il sig. nella corretta posizione nella graduatoria Parte_1 finale approvata con D.D.G. n. 4526 del 30/11/2021 e riconoscere allo stesso il diritto alla progressione economica orizzontale;
- Per l'effetto, dichiarare il diritto del sig. a conseguire dal 01 Parte_1 gennaio 2019, la fascia retributiva superiore D7 per il proprio profilo professionale condannando la Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale al pagamento del risarcimento da danno derivante dalla mancata promozione pari ad € 847,45 corrispondente alla differenza retributiva tra la categoria D6 e Categoria D7 dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione e monetaria ed interessi, - In subordine: - Laddove non si ritenesse provato il danno derivante dalla mancata promozione, condannare la
[...]
e del Controparte_2 Personale al pagamento del risarcimento da danno da perdita di chance da liquidare equitativamente, tenendo conto della retribuzione del ricorrente e della differenza di trattamento economico tra la categoria D6 e Categoria D7 dal 01 Gennaio 2019; - In ogni caso, per i motivi tutti di cui in premessa, condannare l' resistente al risarcimento dei danni subiti o subendi dal sig. da liquidare Controparte_3 Pt_1 in via equitativa, nella misura indicata nel presente atto o in altra ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge. - In ogni caso con vittoria di spese di lite in favore del procuratore sottoscrivente che si dichiara antistatario”.
per il resistente:
“nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
con condanna alle spese”.
Ragioni della decisione
Il sig. , dipendente della Regione Siciliana in servizio Parte_1 presso il Centro per l'Impiego di Caltanissetta, con ricorso depositato in data
13/01/2022, ha impugnato la graduatoria finale per il riconoscimento della PEO 2019 a causa della mancata attribuzione della Progressione economica orizzontale (dalla propria categoria D6 alla categoria D7) dovuta dell'erronea attribuzione del punteggio per i titoli posseduti per il servizio prestato, per il servizio militare dal 1987 al 1988 e per l'errata attribuzione del punteggio per il titolo di studio.
Ha evidenziato di essere incorso in errore all'atto della compilazione della domanda, ma nonostante abbia immediatamente segnalato via email l'errore materiale in cui è incorso e la riapertura dei termini della procedura dal 21 al 24 settembre 2021, non gli è stata permessa la modifica della domanda.
Ha pertanto eccepito la mancata attivazione del soccorso istruttorio in violazione dell'art. 6 L. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità e favor partecipationis;
l'erroneità del punteggio per il mancato riconoscimento del servizio militare dal 1987 al
1988 e per l'errata attribuzione del punteggio per il titolo di studio, in quanto la laurea triennale è stata valutata 15 punti invece di 20, come per le altre categorie (A, B, C).
2 Ha concluso che il punteggio complessivo di 93,5 riconosciutogli è inferiore a quello effettivamente spettante, con conseguente illegittimità dell'esclusione dalla progressione economica. Dunque ha chiesto la rettifica del punteggio, la collocazione in posizione utile nella graduatoria o in subordine il risarcimento per il danno subito o la perdita di chance.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito Controparte_1 contestando i fatti ed ha concluso per l'infondatezza del ricorso evidenziando l'impossibilità di una correzione dei dati erroneamente inseriti dal partecipante ai sensi dell'art. 3 del bando della procedura selettiva, l'irrilevanza del servizio di leva e la corretta valutazione dei titoli di studio.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del
18/09/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
Il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione
Siciliana, triennio normativo ed economico 2016/2018, disciplina all'art.22 l'istituto della
Progressione Economica all'interno categoria.
Le progressioni economiche sono attribuite, sulla base di graduatorie di merito per ciascuna categoria di inquadramento, e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'art. 22 comma 8 del C.C.R.L.
Il comma 10 dispone che “In sede di prima applicazione, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il presente CCRL sono attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del 35% dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data”.
In applicazione dell'art. 22 comma 8 del CCRL 2016/2018 del comparto non dirigenziale il 27/12/2019 è stato sottoscritto l'accordo, stipulato tra l Controparte_3
rappresentata dall'ARAN Sicilia e le OO.SS. che, nel disciplinare criteri e
[...] modalità per l'attribuzione dell'Istituto della Progressione economica orizzontale, denominata PEO, prevede un “percorso formativo obbligatorio propedeutico all'esame finale” (All. 1 comparsa di risposta). Nel suddetto CCRL in calce sono riportate le tabelle
3 di valutazione dell'esperienza professionale maturata, dei titoli di studio, della formazione certificata distinti per categoria: A, B, C, e D.
Nel caso di specie il ricorrente in data 27/07/2021 ha proposto la domanda di partecipazione alla selezione per l'attribuzione della Progressione economica orizzontale - categoria D7.
Trattandosi di procedura selettiva occorre richiamare la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, per cui «la scelta di avvalersi di una procedura di selezione dei candidati secondo le modalità di svolgimento delle prove di idoneità contenute in un pubblico avviso impone il rispetto delle condizioni previste nel bando, le cui prescrizioni, configurando un'offerta al pubblico a termini dell'art. 1336 c.c., sono intangibili e non possono essere modificate o integrate una volta intervenuta l'accettazione e comunque in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione» (Cass. Sez. L., 17/01/2020, n. 983,
In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cd. "in house")
Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, «costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 c.c., di cui è inammissibile l'integrazione o modifica in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione, determinandosi, in caso contrario, un'alterazione della disciplina prevista per lo svolgimento della procedura».
(Nel caso sottoposto alla SC, il candidato, che aveva partecipato con successo ad una procedura selettiva, collocandosi in posizione utile in graduatoria ai fini dell'assunzione, era stato ritenuto non idoneo all'esito di un colloquio psicologico non previsto nel bando).
(Cass. Sez. L., 27/12/2019, n. 34544) Infatti, «nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva - e, cioè, della "lex specialis" della procedura stessa - assume una particolare valenza il canone ermeneutico del senso letterale delle parole ex art. 1362, comma 1, c.c., in quanto il criterio letterale, se privo di equivocità, corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati». (Cass. Sez. L., 03/11/2021, n. 31422)
Tanto premesso sulla rilevanza del bando e sui canoni ermeneutici a cui attenersi, si osserva che l'oggetto del contendere è da ascriversi all'illegittimità del divieto di modifica della domanda e/o dell'impossibilità di emendarla da errori di compilazione o di riproporla a seguito di riapertura dei termini della procedura per il riconoscimento della
PEO, nonché sulla valutazione dei titoli.
L'Avvocatura ha richiamato le disposizioni contenute nel bando sub. art. 3 D.D.G.
N. 2713 del 12.7.2021 (All. 2 allegato alla comparsa di costituzione) che prevede la possibilità di segnalare attraverso rettifiche PEO solo per le inesattezze riscontrate dal partecipante relativamente ai dati precaricati dall'Amministrazione. In effetti la domanda deve essere inoltrata anche nel caso di inesattezze riscontrate nei dati precaricati dall'Amministrazione, che vanno segnalate esclusivamente mediante mail all'indirizzo
4 ai fini delle verifiche che precederanno la formulazione Email_1 della graduatoria provvisoria.
L'art. 3 D.D.G. N. 2713 del 12.7.2021 ,regola la procedura di proposizione della domanda che è avvenuta in via telematica per mezzo di collegamento sul sito della
Regione Siciliana-Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale per fasi, ed alla fase due - relativa alla compilazione - si avvisa che «A mezzo di apposita funzione, quando la compilazione della domanda di partecipazione è ritenuta ultimata, è possibile procedere al suo invio. Tale operazione la rende non più modificabile ed acquisita dal sistema».
Dunque la non modificabilità della domanda è stata contemplata nel bando, con disposizione che costituisce lex specialis, e che non può essere sindacata in termini di obbligatorietà dell'istituto.
La possibilità di contemplare il cd. soccorso istruttorio non costituisce un obbligo per l'Amministrazione, ma un potere, come si evince dalla lettura dell'art. 6 lett. b) l. n.
241/90: «b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».
Il cd. soccorso istruttorio non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione, ove lo stesso contrasti, soprattutto nelle procedure selettive pubbliche, con altri principi, tra cui quello della par condicio che esclude l'utilizzazione di forme di integrazione dell'istanze in caso di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi adeguatamente rappresentati nella lex specialis (v., ex multis, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248).
Sul punto, l'Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014, ha affermato che il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non possa essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr., ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen., 3 marzo 2011, n. 3; Cons. St., V, 21 giugno 2013, n.
3408; Cons. St., V, 15 novembre 2012, n. 5772; Cons. St., IV, 27 ottobre 2010, n.
8291).
5 La Giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che «Nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione (Consiglio di Stato , sez.
VII , 02/09/2024 , n. 7334, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso.
Consiglio di Stato , sez. V , 01/07/2024 , n. 5784)
Sotto tale profilo le censure mosse dal ricorrente non sono fondate.
Sono parimenti infondate le doglianze che riguardano la valutazione dei titoli di studio che invece è stata attinente a quanto disposto nel bando. Si tratta di questioni tardive e comunque inammissibili in quanto è nella potestà dell'Amministrazione profilare i requisiti che siano idonei ad una ottimale selezione del personale.
È invece fondato il rilievo per cui illegittimamente non è stato incluso tra i titoli di servizio il servizio militare o il servizio civile.
L'art. 2050 dlgs n. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) dispone che «
1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici».
La Suprema Corte ha letto l'art. 2050 estensivamente, pur distinguendo la fattispecie del servizio di leva o civile prestato in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione rispetto a quello prestato in data anteriore all'assunzione nei ruoli della Amministrazione. Si è espressa sulla questione con numerose pronunce, soprattutto in materia di formazione delle graduatorie del personale docente e ATA (v. Cass. n.
41894/2021, Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032, ma si veda anche v. Consiglio di Stato, sez.
VI, 18 settembre 2015, n. 4343).
6 Nel caso di specie tra i titoli contemplati non c'è il servizio militare che è menzionato quale giustificazione dell'interruzione del periodo del servizio di ruolo (v. pg 3 del bando).
È evidente che in parte qua il bando è illegittimo, ma il suddetto vizio dell'atto non può condurre all'accoglimento delle domande proposte neppure in via subordinata.
Anche a voler superare la questione della necessità di una impugnazione del bando, o della sua disapplicazione, il ricorrente non ha dimostrato che con il riconoscimento del periodo del servizio militare non in costanza di servizio sarebbe rientrato in posizione utile per il riconoscimento della progressione economica come palesa lo stesso ricorso a pg. 14. Il riconoscimento di un punteggio per raggiungere una posizione utile avrebbe reso necessaria l'attribuzione di punteggi ulteriori al servizio militare, che per le ragioni evidenziate in precedenza non è possibile.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate attesa la peculiarità delle questioni affrontate in materia di soccorso istruttorio e sul riconoscimento del punteggio per il servizi di leva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Caltanissetta, 21 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
7
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il14/03/1963 con il patrocinio dell'avv. BINAGGIA GIUSY MARIA (C.F.
), con domicilio eletto in via Serradifalco, 127 90145 -PALERMO C.F._2
ricorrente
Contro
(CF: Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Caltanissetta (C.F. , presso i cui uffici, siti in via Libertà n. P.IVA_2 174, è domiciliato resistente
CONCLUSIONI per il ricorrente:
“In via principale - Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità e/o annullare e/o, in ogni caso, disapplicare totalmente o anche solo parzialmente il D.D.G. n. 4526 del 30/11/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale sono state approvate le graduatorie finali per l'attribuzione della PEO ex comma 10, art 22 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, triennio normativo ed economico 2016 – 2018, nella parte in cui il ricorrente risulta inserito nella posizione n. 1106 con un punteggio di 93,5; il DDG n. 4021 del 27/10/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie distinte per categoria e singola posizione economica, avverso cui è stata riconosciuta la facoltà di chiedere il riesame del punteggio attribuito a ciascun candidato, nella parte in cui il ricorrente risulta essere collocato nella posizione n. 1120; ove occorrer possa, del DDG n. 2713 del 12/07/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale è stata indetta la procedura per l'attribuzione della PEO ex comma 10, art 22 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, triennio normativo ed economico 2016 – 2018;Ove occorrer possa, del DDG n. 3123 del 09/08/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale è stato integrato il DDG n. 2713 del 12/07/2021 relativamente alla decorrenza dell'esperienza maturata ed ai titoli di studio;
Ove occorrer possa, del DDG n. 3440 del 15/09/2021 - Regione Siciliana Dipartimento della funzione pubblica e del personale - con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione dell'istanza per
l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale dalle ore 09.00 di giorno 21 alle ore 14.00 di giorno 24 settembre 2021; ogni altro atto antecedente, susseguente e, comunque, connesso, ancorché non conosciuto;
- In ogni caso, accertare e dichiarare l'erroneità della mancata attivazione del soccorso istruttorio e, per l'effetto, stante l'omessa valutazione del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato presso la Regione Siciliana dal
1 01/03/1991 al 20/09/1993, riconoscere al ricorrente un punteggio ulteriore di 1,2 punti;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad aver riconosciuto il servizio militare svolto dal 10.03.1987 al 10.03.1988 quale anzianità di ruolo presso altre P.A. e, per l'effetto, riconoscere il punteggio ulteriore di 0,3; - Accertare e dichiara il diritto del ricorrente ad aver valutata la laurea triennale con un punteggio pari a 20 punti, per le motivazioni espresse in narrativa;
- Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione di punti complessivi 98,8 anziché i 93,5 attribuiti in graduatoria o nella diversa misura accertata in corso di causa, con conseguente rettifica della graduatoria generale di merito di cui al D.D.G. n. 4526 del 30/11/2021 e tutti gli atti connessi e conseguenti, relativa alla progressione economica dalla posizione D6 a D7 a decorrere dal 01.01.2019; - Per l'effetto collocare il sig. nella corretta posizione nella graduatoria Parte_1 finale approvata con D.D.G. n. 4526 del 30/11/2021 e riconoscere allo stesso il diritto alla progressione economica orizzontale;
- Per l'effetto, dichiarare il diritto del sig. a conseguire dal 01 Parte_1 gennaio 2019, la fascia retributiva superiore D7 per il proprio profilo professionale condannando la Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale al pagamento del risarcimento da danno derivante dalla mancata promozione pari ad € 847,45 corrispondente alla differenza retributiva tra la categoria D6 e Categoria D7 dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione e monetaria ed interessi, - In subordine: - Laddove non si ritenesse provato il danno derivante dalla mancata promozione, condannare la
[...]
e del Controparte_2 Personale al pagamento del risarcimento da danno da perdita di chance da liquidare equitativamente, tenendo conto della retribuzione del ricorrente e della differenza di trattamento economico tra la categoria D6 e Categoria D7 dal 01 Gennaio 2019; - In ogni caso, per i motivi tutti di cui in premessa, condannare l' resistente al risarcimento dei danni subiti o subendi dal sig. da liquidare Controparte_3 Pt_1 in via equitativa, nella misura indicata nel presente atto o in altra ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge. - In ogni caso con vittoria di spese di lite in favore del procuratore sottoscrivente che si dichiara antistatario”.
per il resistente:
“nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
con condanna alle spese”.
Ragioni della decisione
Il sig. , dipendente della Regione Siciliana in servizio Parte_1 presso il Centro per l'Impiego di Caltanissetta, con ricorso depositato in data
13/01/2022, ha impugnato la graduatoria finale per il riconoscimento della PEO 2019 a causa della mancata attribuzione della Progressione economica orizzontale (dalla propria categoria D6 alla categoria D7) dovuta dell'erronea attribuzione del punteggio per i titoli posseduti per il servizio prestato, per il servizio militare dal 1987 al 1988 e per l'errata attribuzione del punteggio per il titolo di studio.
Ha evidenziato di essere incorso in errore all'atto della compilazione della domanda, ma nonostante abbia immediatamente segnalato via email l'errore materiale in cui è incorso e la riapertura dei termini della procedura dal 21 al 24 settembre 2021, non gli è stata permessa la modifica della domanda.
Ha pertanto eccepito la mancata attivazione del soccorso istruttorio in violazione dell'art. 6 L. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità e favor partecipationis;
l'erroneità del punteggio per il mancato riconoscimento del servizio militare dal 1987 al
1988 e per l'errata attribuzione del punteggio per il titolo di studio, in quanto la laurea triennale è stata valutata 15 punti invece di 20, come per le altre categorie (A, B, C).
2 Ha concluso che il punteggio complessivo di 93,5 riconosciutogli è inferiore a quello effettivamente spettante, con conseguente illegittimità dell'esclusione dalla progressione economica. Dunque ha chiesto la rettifica del punteggio, la collocazione in posizione utile nella graduatoria o in subordine il risarcimento per il danno subito o la perdita di chance.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito Controparte_1 contestando i fatti ed ha concluso per l'infondatezza del ricorso evidenziando l'impossibilità di una correzione dei dati erroneamente inseriti dal partecipante ai sensi dell'art. 3 del bando della procedura selettiva, l'irrilevanza del servizio di leva e la corretta valutazione dei titoli di studio.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del
18/09/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
Il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione
Siciliana, triennio normativo ed economico 2016/2018, disciplina all'art.22 l'istituto della
Progressione Economica all'interno categoria.
Le progressioni economiche sono attribuite, sulla base di graduatorie di merito per ciascuna categoria di inquadramento, e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'art. 22 comma 8 del C.C.R.L.
Il comma 10 dispone che “In sede di prima applicazione, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il presente CCRL sono attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del 35% dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data”.
In applicazione dell'art. 22 comma 8 del CCRL 2016/2018 del comparto non dirigenziale il 27/12/2019 è stato sottoscritto l'accordo, stipulato tra l Controparte_3
rappresentata dall'ARAN Sicilia e le OO.SS. che, nel disciplinare criteri e
[...] modalità per l'attribuzione dell'Istituto della Progressione economica orizzontale, denominata PEO, prevede un “percorso formativo obbligatorio propedeutico all'esame finale” (All. 1 comparsa di risposta). Nel suddetto CCRL in calce sono riportate le tabelle
3 di valutazione dell'esperienza professionale maturata, dei titoli di studio, della formazione certificata distinti per categoria: A, B, C, e D.
Nel caso di specie il ricorrente in data 27/07/2021 ha proposto la domanda di partecipazione alla selezione per l'attribuzione della Progressione economica orizzontale - categoria D7.
Trattandosi di procedura selettiva occorre richiamare la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, per cui «la scelta di avvalersi di una procedura di selezione dei candidati secondo le modalità di svolgimento delle prove di idoneità contenute in un pubblico avviso impone il rispetto delle condizioni previste nel bando, le cui prescrizioni, configurando un'offerta al pubblico a termini dell'art. 1336 c.c., sono intangibili e non possono essere modificate o integrate una volta intervenuta l'accettazione e comunque in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione» (Cass. Sez. L., 17/01/2020, n. 983,
In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cd. "in house")
Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, «costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 c.c., di cui è inammissibile l'integrazione o modifica in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione, determinandosi, in caso contrario, un'alterazione della disciplina prevista per lo svolgimento della procedura».
(Nel caso sottoposto alla SC, il candidato, che aveva partecipato con successo ad una procedura selettiva, collocandosi in posizione utile in graduatoria ai fini dell'assunzione, era stato ritenuto non idoneo all'esito di un colloquio psicologico non previsto nel bando).
(Cass. Sez. L., 27/12/2019, n. 34544) Infatti, «nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva - e, cioè, della "lex specialis" della procedura stessa - assume una particolare valenza il canone ermeneutico del senso letterale delle parole ex art. 1362, comma 1, c.c., in quanto il criterio letterale, se privo di equivocità, corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati». (Cass. Sez. L., 03/11/2021, n. 31422)
Tanto premesso sulla rilevanza del bando e sui canoni ermeneutici a cui attenersi, si osserva che l'oggetto del contendere è da ascriversi all'illegittimità del divieto di modifica della domanda e/o dell'impossibilità di emendarla da errori di compilazione o di riproporla a seguito di riapertura dei termini della procedura per il riconoscimento della
PEO, nonché sulla valutazione dei titoli.
L'Avvocatura ha richiamato le disposizioni contenute nel bando sub. art. 3 D.D.G.
N. 2713 del 12.7.2021 (All. 2 allegato alla comparsa di costituzione) che prevede la possibilità di segnalare attraverso rettifiche PEO solo per le inesattezze riscontrate dal partecipante relativamente ai dati precaricati dall'Amministrazione. In effetti la domanda deve essere inoltrata anche nel caso di inesattezze riscontrate nei dati precaricati dall'Amministrazione, che vanno segnalate esclusivamente mediante mail all'indirizzo
4 ai fini delle verifiche che precederanno la formulazione Email_1 della graduatoria provvisoria.
L'art. 3 D.D.G. N. 2713 del 12.7.2021 ,regola la procedura di proposizione della domanda che è avvenuta in via telematica per mezzo di collegamento sul sito della
Regione Siciliana-Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale per fasi, ed alla fase due - relativa alla compilazione - si avvisa che «A mezzo di apposita funzione, quando la compilazione della domanda di partecipazione è ritenuta ultimata, è possibile procedere al suo invio. Tale operazione la rende non più modificabile ed acquisita dal sistema».
Dunque la non modificabilità della domanda è stata contemplata nel bando, con disposizione che costituisce lex specialis, e che non può essere sindacata in termini di obbligatorietà dell'istituto.
La possibilità di contemplare il cd. soccorso istruttorio non costituisce un obbligo per l'Amministrazione, ma un potere, come si evince dalla lettura dell'art. 6 lett. b) l. n.
241/90: «b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».
Il cd. soccorso istruttorio non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione, ove lo stesso contrasti, soprattutto nelle procedure selettive pubbliche, con altri principi, tra cui quello della par condicio che esclude l'utilizzazione di forme di integrazione dell'istanze in caso di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi adeguatamente rappresentati nella lex specialis (v., ex multis, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248).
Sul punto, l'Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014, ha affermato che il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non possa essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr., ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen., 3 marzo 2011, n. 3; Cons. St., V, 21 giugno 2013, n.
3408; Cons. St., V, 15 novembre 2012, n. 5772; Cons. St., IV, 27 ottobre 2010, n.
8291).
5 La Giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che «Nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione (Consiglio di Stato , sez.
VII , 02/09/2024 , n. 7334, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso.
Consiglio di Stato , sez. V , 01/07/2024 , n. 5784)
Sotto tale profilo le censure mosse dal ricorrente non sono fondate.
Sono parimenti infondate le doglianze che riguardano la valutazione dei titoli di studio che invece è stata attinente a quanto disposto nel bando. Si tratta di questioni tardive e comunque inammissibili in quanto è nella potestà dell'Amministrazione profilare i requisiti che siano idonei ad una ottimale selezione del personale.
È invece fondato il rilievo per cui illegittimamente non è stato incluso tra i titoli di servizio il servizio militare o il servizio civile.
L'art. 2050 dlgs n. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) dispone che «
1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici».
La Suprema Corte ha letto l'art. 2050 estensivamente, pur distinguendo la fattispecie del servizio di leva o civile prestato in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione rispetto a quello prestato in data anteriore all'assunzione nei ruoli della Amministrazione. Si è espressa sulla questione con numerose pronunce, soprattutto in materia di formazione delle graduatorie del personale docente e ATA (v. Cass. n.
41894/2021, Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032, ma si veda anche v. Consiglio di Stato, sez.
VI, 18 settembre 2015, n. 4343).
6 Nel caso di specie tra i titoli contemplati non c'è il servizio militare che è menzionato quale giustificazione dell'interruzione del periodo del servizio di ruolo (v. pg 3 del bando).
È evidente che in parte qua il bando è illegittimo, ma il suddetto vizio dell'atto non può condurre all'accoglimento delle domande proposte neppure in via subordinata.
Anche a voler superare la questione della necessità di una impugnazione del bando, o della sua disapplicazione, il ricorrente non ha dimostrato che con il riconoscimento del periodo del servizio militare non in costanza di servizio sarebbe rientrato in posizione utile per il riconoscimento della progressione economica come palesa lo stesso ricorso a pg. 14. Il riconoscimento di un punteggio per raggiungere una posizione utile avrebbe reso necessaria l'attribuzione di punteggi ulteriori al servizio militare, che per le ragioni evidenziate in precedenza non è possibile.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate attesa la peculiarità delle questioni affrontate in materia di soccorso istruttorio e sul riconoscimento del punteggio per il servizi di leva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Caltanissetta, 21 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
7