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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/03/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6342 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sè stesso, e dagli avv.ti PARIS FRANCESCA e MUSUMECI MARTINO ( , con elezione di domicilio in Taranto C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Musumeci Martino, alla via D'Aquino 166 ed elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec:
Email_1 parte attrice – parte opponente
contro (GIA (C.F. , quale CP_1 CP_2 P.IVA_1 mandataria di con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. MINGOLLA FABRIZIO, con elezione di domicilio in presso lo studio del difensore in Taranto alla via Ovidio n. 22 ed elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09.01.2025 parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta;
parte attrice concludeva riportandosi alla note di precisazione del 19.12.2024, alle quali si rinvia (riprodotte nel contenuto della motivazione).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli il Parte_1
1 14 ottobre 2021, con cui in qualità di mandataria di CP_1 [...]
gli ha intimato il pagamento della somma di € 747.927,89 Controparte_3 in forza del decreto ingiuntivo n° 563/2000 emesso dal Tribunale di Taranto in data 20 giugno 2020. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che non è titolare del credito portato dal Controparte_3 decreto ingiuntivo, in quanto lo stesso non rientra nell'operazione di cessione in blocco intervenuta il 22 dicembre 2014 tra tale società e la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
che il decreto ingiuntivo non gli era mai stato notificato;
che il credito si è comunque prescritto;
che l'originario credito ammontava a 3.335.711.578 di lire, corrispondenti a 1.722.750,00 euro, ma che la pretesa creditoria era stata limitata ad € 747.927,89, importo diverso da quello dovuto per effetto del riparto dell'attivo effettuato nell'ambito della procedura fallimentare della società di cui l'odierno opponente era garante;
che quindi i calcoli effettuati risultano arbitrari. Con note di trattazione scritta del 06.05.2022, l'opponente:
ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore di quello di Brescia;
ha eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta da parte opposta a dare prova della sua legittimazione attiva;
ha disconosciuto ex artt. 2719 c.c. e 214 la conformità all'originale delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo;
ha disconosciuto la conformità all'originale della copia fotostatica del decreto ingiuntivo asseritamente notificato;
ha eccepito che il plico inviato non conteneva il decreto ingiuntivo prodotto in copia;
ha rilevato che l'opposta ha notificato il precetto sulla scorta di una copia ex art. 476 c.p.c. del decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo in data 20 giugno 2020, del tutto priva della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. e quindi inidonea a fondare l'esecuzione; All'udienza del 9 gennaio 2025, l'opponente si è riportato alle conclusioni rassegnate il 19.12.2024, chiedendo:
“In linea principale, Accertare e dichiarare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione e, conseguentemente, l'illegittimità dell'esecuzione stessa.
2 Sempre in linea principale, Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito vantato da a mezzo della mandataria nei confronti Controparte_3 CP_1 dell'avv. Parte_1
In linea graduata, nella diversa ipotesi in cui si volesse ritenere, all'esito del Giudizio, che il credito precettato è incluso nell'operazione di cessione in blocco stipulato in data 22 dicembre 2014 tra e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., accertare e Controparte_3 dichiarare che lo stesso si è estinto per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e ss. c.c.; In linea ulteriormente graduata, nella non creduta ipotesi in cui si volesse ritenere che il credito precettato è incluso nell'operazione di cessione in blocco stipulato in data 22 dicembre 2014 tra e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e che non si Controparte_3
è prescritto ai sensi degli artt. 2934 e ss. c.c., accertare e dichiarare, all'esito del Giudizio e per le ragioni esposte in fatto e diritto, la minor somma effettivamente dovuta dall'avv. a come conseguenza dell'obbligazione Parte_1 Controparte_3 fideiussoria assunta a gennaio del 1997 nei confronti di “Banca del Salento”. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali.”. Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza degli assunti di CP_1 controparte e ha insistito per il rigetto delle doglianze. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale. Con riferimento alla competenza per territorio, l'art. 615, co. 1, c.p.c. rinvia all'art. 27 c.p.c., che, in linea generale, prevede quale giudice competente a conoscere delle opposizioni all'esecuzione il giudice della esecuzione, facendo salva però, per ciò che concerne l'opposizione a precetto, l'applicabilità dell'art. 480, co. 3, c.p.c.
Tale previsione, alla quale quindi occorre fare riferimento per radicare la competenza territoriale dell'opposizione a precetto, stabilisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, in mancanza di tale in dichiarazione o elezione, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto. Da detta previsione si ricava a contrario che competente a conoscere delle opposizioni a precetto è l'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio, presupponendosi che qui si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. Secondo quanto precisato dalla Consulta, con la pronuncia n. 84 del 1973, l'elezione di domicilio (o la dichiarazione di residenza) compiuta dal creditore nell'atto di precetto è idonea a radicare la competenza del giudice
3 dell'opposizione a precetto solo quando nel luogo prescelto dal creditore istante si trovino effettivamente cose del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata. Diversamente, nel caso in cui in quel luogo non si trovino beni del debitore, la competenza si radicherà davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto o davanti al giudice dell'effettivo luogo dell'esecuzione. A questo punto, il debitore opponente, qualora ritenga che nel luogo indicato nel precetto non vi siano beni aggredibili, può legittimamente proporre opposizione direttamente davanti al giudice del luogo in cui si trova a suo avviso il giudice dell'esecuzione, ivi incluso il giudice del luogo dove è stato notificato il precetto1. Nel caso in cui il debitore proponga opposizione davanti al giudice del luogo di elezione del domicilio o di dichiarazione di residenza e aderisca, quindi, all'individuazione del giudice competente fatta dal creditore intimante, questi non potrà ovviamente contestare la competenza territoriale, avendo dato corso a tale individuazione sulla base delle dichiarazioni contenute nel precetto2. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di precisare che: “In mancanza di contestazione del debitore e, in particolare, laddove il debitore faccia addirittura implicitamente propria la dichiarazione del creditore, proponendo l'opposizione davanti al giudice corrispondente, la dichiarazione produce tutti i suoi effetti regolarmente e non può essere oggetto di contestazione da parte dello stesso creditore che l'ha effettuata.”3. Tra le righe della pronuncia da ultimo richiamata, è dato scorgere anche una ulteriore petizione di principio, che si traduce nell'impossibilità, per il debitore che ha proposto opposizione davanti al giudice del domicilio eletto o della
4 residenza dichiarata dal creditore nell'atto di precetto, di contestare la competenza territoriale del giudice adito, avendovi di fatto aderito con l'introduzione del giudizio davanti al giudice indicato dal creditore. Il riferimento è al passaggio in cui i giudici di legittimità equiparano la proposizione dell'opposizione davanti al giudice indicato dall'intimante alla volontà dello stesso debitore di fare propria tale designazione. Ad ogni modo, il concetto è stato ripreso e affermato in termini ancora più chiari da Cass. n. 13430/2020, la quale ha affermato:
che "L'elezione di domicilio cd. "anomala" (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - nè ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione”;
che “l'"anomala" elezione del domicilio impone solo di notificare ivi il precetto, non certo di adire il giudice in quel domicilio. L'opposizione va comunque proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell'esecuzione.”;
che “se l'opponente scelga il giudice del domicilio "anomalo", l'opposizione può restare lì e lì essere decisa nel merito, a meno che la controparte non formuli ritualmente eccezione di incompetenza. Ma non può certo essere la parte che sceglie il giudice sbagliato ad invocarne la declaratoria di incompetenza. La conseguenza è che in questi casi la pronunzia di incompetenza non è favorevole alla parte opponente, ma è una sanzione alla sua iniziativa errata. Il fatto che l'eccezione di incompetenza provenga dalla stessa parte opponente non rileva, perchè l'errore dell'opponente è a monte, nell'aver adito un giudice incompetente, con l'aggravante poi di stimolarne la pronunzia id incompetenza”. Se ne desume che l'eccezione di incompetenza territoriale non può, in questi casi essere sollevata dallo stesso opponente che ha dato avvio al giudizio davanti al giudice desunto sulla base delle indicazioni fornite dal creditore nell'atto di precetto. Del resto, si tratterebbe di un'ipotesi idonea ad integrare il c.d. divieto di venire contro i fatti propri (che stigmatizza la possibilità di affermare una cosa, anche in modo implicito, e poi negarla in modo del tutto illogico e incoerente), che affonda le sue radici nel principio di autoresponsabilità. Nel caso di specie, il creditore ha eletto domicilio a Taranto nell'atto di precetto e la notifica nei confronti dell'opponente si è perfezionata a Brescia. Dopodiché, il debitore opponente ha introdotto il giudizio davanti al Tribunale di Taranto, senza peraltro dedurre alcunché, in atto di citazione, sulla competenza territoriale del giudice adito. Né la questione è stata rilevata
5 d'ufficio dal giudice entro la prima udienza di trattazione4. Applicando i principi sopra enucleati, l'eccezione di incompetenza va respinta, non essendo ammissibile la sua proposizione da parte dello stesso attore. Laddove si volesse ritenere ammissibile una simile eccezione in un caso come quello in esame, la stessa sarebbe comunque tardiva, in quanto non è stata proposta nella prima difesa utile, ossia l'atto di citazione, ma solo con le note scritte in vista della trattazione scritta dell'udienza del 12 maggio 2022. Sebbene non vi sia una norma espressa che limita il potere dell'attore di sollevare una simile doglianza con l'atto introduttivo del giudizio, la stessa può comunque essere ricavata dal sistema, che onera le parti alla tempestiva proposizione delle eccezioni di incompetenza (cfr. art. 38 c.p.c.; vedi anche Cass. n. 4779/20215, sebbene l'opposizione a precetto non possa essere equiparata ad un'opposizione a decreto ingiuntivo ai fini dell'inversione della posizione processuale delle parti, dalla pronuncia citata si ricava comunque la regola della tempestiva proposizione dell'eccezione di incompetenza.
3. Sul disconoscimento del titolo esecutivo e degli avvisi di ricevimento. Parte opponente ha contestato la conformità agli originali delle copie fotostatiche del decreto ingiuntivo e degli avvisi di ricevimento della relativa notifica. Al riguardo va premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”6.
“Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
6 oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale”7. E' stato inoltre precisato che il disconoscimento di conformità, attenendo al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presuppone l'esistenza di un originale, consentendo l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni8. Ne discende che il disconoscimento di un documento prodotto in copia rispetto al suo originale postula il riconoscimento, da parte di chi solleva l'eccezione, dell'esistenza dell'originale. Diversamente non avrebbe senso sul piano logico contestare la conformità di una copia ad un documento che non esiste. In questi casi, peraltro, il rimedio viene ad essere costituito dalla querela di falso. Ciò posto, va innanzitutto evidenziato come l'opponente abbia dedotto, nell'atto di citazione, di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e abbia poi disconosciuto, con le successive note scritte del 6.5.2022, la conformità delle copie prodotte dalla controparte rispetto a degli originali, senza tuttavia fornire alcun indizio concreto in merito alla denunciata mancanza di conformità. Ad ogni modo, si tratta di censure prive di rilievo, in quanto:
la mancata indicazione dell'ufficio di partenza (comunque ricavabile dal complesso dei documenti) e/o del timbro della spedizione dell'atto potrebbero essere assenti anche sull'originale, senza tuttavia inficiare la valenza probatoria del documento;
l'illeggibilità della firma non è riflesso di una ipotetica difformità tra la copia e l'originale, così come non lo è la celerità della spedizione;
il riferimento alle stampigliature meccanografiche che dovrebbero essere presenti sugli originali è peraltro generico;
le numerose cancellazioni e la croce che invaliderebbe il codice numerico della raccomandata non mettono in dubbio l'esistenza dei documenti prodotti e la loro valenza probatoria;
il decreto ingiuntivo non è stato prenotato per la registrazione il 27 giugno 2008, ma il 27 giugno 2000, come si evince dal timbro
7 dell'ufficio del registro posto a fondo pagina, con la conseguenza che non sussiste il denunciato disallineamento temporale tra l'atto prodotto e la notifica;
ed invero, quello che ad avviso dell'opponente è un timbro che indica l'anno 2008 non è altro in realtà che una illusione ottica, in quanto l'ultimo “0” dell'anno 2000 si incrocia con la D (“DI TARANTO”) in modo da fare sembrare un “8” lo “0”. Le censure mosse non sono comunque idonee a dimostrare l'inesistenza della notifica, ma semmai solo delle irregolarità e/o nullità che l'opponente avrebbe dovuto far valere in sede di opposizione, vuoi tempestiva, vuoi tardiva, al decreto ingiuntivo. Per altro verso, avendo l'opponente contestato in via subordinata che il plico recapitatogli non conteneva il decreto ingiuntivo prodotto in copia da parte opposta, sarebbe stato suo onere provare tale difformità. Onere al quale non ha assolto in alcun modo9. Non è infine superfluo rilevare che l'opponente, ancorché abbia richiamato l'art. 214 c.p.c., non ha comunque disconosciuto la propria sottoscrizione.
4. Sull'inesistenza del titolo esecutivo. La doglianza è priva di fondamento. Il titolo in forza del quale parte opposta ha agito è costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto, che risulta provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., come si desume dal suo chiaro tenore letterale. Come tale costituisce un valido titolo per dare corso all'espropriazione forzata, non necessitando anche dall'attestazione di cui all'art. 647 c.p.c. Avendo smarrito il titolo esecutivo, il creditore non ha fatto altro che avvalersi della procedura prevista dall'all'epoca vigente art. 476 c.p.c. per il rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, ossia assistita dalla formula contenuta nel comma 3 dell'art. 475 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile). La procedura avviata dal creditore è culminata con il rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte del Tribunale (cfr. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta).
8
5. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva di CP_1
Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e, in particolare, alla prova dell'esistenza dell'effettiva cessione del credito controverso o della sua inclusione nel pacchetto di crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito i seguenti punti fermi (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409):
la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma10; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
ai fini della prova può assumere rilievo anche il principio di non contestazione;
qualora venga contestata la sola riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto di cessione, senza che sia messa in discussione l'esistenza della cessione stessa, il cessionario può fornire la relativa prova con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, solo se le indicazioni in esso contenute sulle caratteristiche dei rapporti ceduti consentano di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli oggetto della cessione in blocco;
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione potrà comunque essere fornita dal cessionario in altro modo11; 10 Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, (ud. 09/11/2022, dep. 10/02/2023), n.4277.
“Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).”. 11Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944 “..il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia
9 nel caso in cui venga invece contestata direttamente l'esistenza dell'operazione di cessione, il cessionario è tenuto a provare l'esistenza del contratto e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto;
il cessionario può comunque offrire tale prova attraverso la produzione del contratto, se redatto in forma scritta, o con ogni altro mezzo, incluso il ricorso alla prova presuntiva;
tra gli indizi che concorrono a formare la prova presuntiva possono rientrarvi tutte le circostanze ritenute idonee dal giudice del merito, come, ad esempio, la stessa pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il fatto che tale pubblicazione sia avvenuta per iniziativa del cedente, il possesso in capo al cessionario di documenti inerenti all'operazione di cessione, il comportamento processuale del cedente (laddove risulti costituito insieme al ceduto), la dichiarazione del cedente che conferma l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, etc. ;
la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio è da considerare come un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello12. Ciò posto, nel caso di specie, la prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena a
[...]
può ricavarsi in via presuntiva dalle seguenti circostanze: CP_3
il fatto che il credito ceduto rispecchi tutte le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione così come descritti nella Gazzetta Ufficiale, in quanto si tratta di un credito in sofferenza (essendo stato dichiarato fallito il debitore principale rispetto al quale l'odierno opponente ha prestato la garanzia fideiussoria), di un credito denominato in euro, di un credito (“crediti di altra natura”) derivante da un conto corrente con saldo negativo, di un credito erogato da una banca incorporata Contr da da un credito regolato dalla normativa italiana (a nulla rileva, nel complessivo contesto indiziario, la mancanza dell'invio al debitore della lettera di messa in mora, trattandosi peraltro di un debitore che
in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”. 12 Cass. civ. n. 10200/2021; Cass., Sez. U. n. 10790/2017.
10 era già risultato fallito);
il fatto che la cessionaria fosse in possesso della documentazione relativa al credito;
la pubblicazione dell'avvenuta cessione in G.U
la dichiarazione, proveniente da un procuratore di Banca Monte dei Paschi, e quindi dalla cedente, con cui si afferma che il credito in questione è stato ceduto nell'ambito della predetta operazione di cartolarizzazione in favore di . Controparte_3
6. Sugli asseriti vizi di notifica del titolo. Come noto, secondo quanto afferma la giurisprudenza di legittimità, i vizi afferenti alla notifica del decreto ingiuntivo devono essere fatti valere con il rimedio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. o, nel caso in cui sia scaduto il termine e ne ricorrano le condizioni, con quello dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., quando si traducono in un'ipotesi di nullità della notifica stessa;
mentre possono essere dedotti sotto forma di opposizione esecutiva ex artt. 615 e 617 c.p.c. solo nel caso in cui venga eccepita l'inesistenza della notifica (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 15/11/2019 , n. 29729 “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
, restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto
- ai sensi dell' art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell' art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”; Corte appello , Roma , sez. III , 20/07/2021 , n. 5351 “La differenza tra nullità ed inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo si riverbera anche sulle sorti dell'atto: infatti solo nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il rimedio dell'opposizione, eventualmente tardiva, mentre nel caso di inesistenza, derivando l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. , il creditore può riproporre la domanda”; Cassazione civile , sez. VI , 18/05/2020 , n. 9050 “In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell' art. 615 c.p.c. ; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell' art. 650 c.p.c. , da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma”). Ciò posto, sebbene l'opponente abbia asserito di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, l'esame della relata di notifica e dei relativi avvisi prodotti da parte opposta consentono di escludere la configurabilità di un vizio di inesistenza della notifica che, in linea con gli orientamenti più
11 recenti, va ravvisato nei soli casi di inesistenza materiale dell'atto o qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (cfr. S.U. 14916/2016; Cass. 9870/2020).
“Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”13. Parte opposta ha prodotto una copia della relata – relata che ancorché in parte illeggibile risulta redatta di seguito titolo esecutivo ex art. 3 della legge n. 8990/198214 - dalla quale si evince:
che l'ufficiale giudiziario si è avvalso del servizio postale per notificare il decreto ingiuntivo;
che il destinatario è risultato assente;
che l'ufficiale postale ha affisso il relativo avviso sulla porta d'ingresso dello stabile e ha depositato il piego presso l'ufficio;
che l'ufficiale postale ha inviato un'ulteriore raccomandata al destinatario per comunicare le formalità eseguite e il deposito del piego. Tali operazioni rispecchiano quelle prescritte dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, nella formulazione vigente all'epoca della notifica, il cui contenuto era stato peraltro rimodellato dalla pronuncia della Consulta n.346/1998 ( cfr. art. 8 cit.: “…Se le persone abilitate a ricevere il piego, in lungo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo
12 per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalita' eseguite e del deposito nonche' dei motivi che li hanno determinati e' fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, e' unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione "non ritirato". La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito….”; La Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346 (in G.U. 1a s.s. 30/09/1998, n. 39) aveva, infatti, dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalita' descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento”). Ne discende che non si può in astratto parlare di inesistenza della notifica, ma semmai di nullità, qualora ne vengano ravvisati i presupposti, atteso che le attività poste in essere rientrano nello schema procedurale delle operazioni di notifica prescritte dalla legge. In altri termini, non viene in rilievo un'ipotesi di totale omissione della notifica, né un'ipotesi di attività del tutto abnormi rispetto al modello legale, tanto da escludere una loro qualificazione in termini di attività di notifica. Non potendo essere dedotti in questa sede vizi attinenti alla notifica della nullità del decreto ingiuntivo, anche tale motivo di opposizione va respinto.
7. Sull'eccezione di prescrizione del credito. Priva di pregio è l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente. L'originario dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, coincidente con la data di emissione del decreto ingiuntivo (20 giugno 2000) è stato, infatti, interrotto una prima volta nel corso dell'anno 2001, a seguito e per effetto dell'intervento spiegato dall'originario creditore,
[...]
, nell'ambito della procedura esecutiva Parte_2 immobiliare portante n.r.g.e. 192/1999 promossa contro l'odierno opponente presso il Tribunale di Taranto.
13 Per effetto del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., il termine di prescrizione ha ricominciato a decorrere a seguito della mancata opposizione all'approvazione del piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare sopra menzionata. Nel caso di specie, il piano di riparto è stato approvato il 21 luglio del 2011 e il termine di prescrizione è stato poi nuovamente interrotto dall'invio, da parte dell'opposta, della lettera di messa in mora notificata all'opponente in data 28 luglio 2020. Per tali motivi, il termine decennale di prescrizione non è mai decorso, sicché il credito portato dal decreto ingiuntivo non può dirsi estinto.
8. Sull'arbitrarietà dei calcoli effettuati da parte opposta nell'atto di precetto. Non sindacabili in questa sede sono le doglianze con cui l'opponente si duole dell'arbitrarietà dei calcoli effettuati dall'opposta per determinare la somma precettata. Tale somma è portata da un titolo giudiziale e, come noto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere fatti valere solo vizi che attengono all'inesistenza del titolo o eventuali fatti successivi (ad es. intervenuta prescrizione o intervenuto pagamento del credito) alla formazione del titolo idonei a privarlo di efficacia (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n. 3277; Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12671 “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, e alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, a un successivo giudizio, avente a oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto”). In sostanza, le censure introdotte con questo specifico motivo dovevano essere fatte valere davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Per altro verso, l'opponente ha contestato l'ammontare del credito, in quanto superiore a quanto dovuto per effetto del riparto dell'attivo effettuato
14 nell'ambito della procedura fallimentare della debitrice principale e per effetto della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni staggiti nella procedura esecutiva iscritta al n.r.g.e. 192/1999. Al riguardo è sufficiente osservare che si tratta di doglianze del tutto generiche e prive di prova, in quanto, da un lato, non è stato prodotto alcun documento relativo al piano di riparto della procedura fallimentare e, dall'altro, non sono state indicate le somme che si dovrebbero scomputare dall'ammontare totale del credito. Peraltro, anche volendo sottrarre dall'ammontare del credito, pari a complessivi € 1.722.750,00 l'importo assegnato nella procedura esecutiva di cui sopra al creditore intervenuto pari ad € Parte_2
226.259,66, l'importo del credito risulta comunque superiore alla somma precettata.
9. Sulle spese. Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 mediante l'applicazione dei parametri minimi, in ragione del valore della lite più prossimo al parametro minimo dello scaglione, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle spese di lite del procedimento di sospensione, senza tener conto della voce relativa alla fase istruttoria e della voce relativa alla fase introduttiva, in quanto attività sostanzialmente riproduttiva di quella del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande avanzate da parte opponente;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in € 14.598,00, oltre iva cpa e spese generali;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del procedimento di sospensione, che liquida in € 4.055,00 oltre iva cpa e spese generali;
Così deciso in Taranto, in data 19/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
15
legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, n.12976/2004; Cassazione civile n. 8632/2003; Cassazione civile , sez. VI , 14/12/2017 , n. 30141 “L'elezione di domicilio cd. “anomala” (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c. , non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. .”. 2 Cassazione civile n. 6234/1986; Cassazione civile n. 20356/2020: “..- è il debitore (e solo il debitore) che può ritenersi legittimato a contestare la ritualità e, quindi, l'efficacia della suddetta dichiarazione del creditore intimante (peraltro ai soli fini della competenza), proponendo l'opposizione davanti al diverso ufficio giudiziario di notifica dell'atto di precetto (e così determinando l'onere per il creditore che intenda a sua volta replicare alla contestazione della competenza, di dimostrare che la propria dichiarazione era invece stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione).”. 3 Cassazione civile sez. VI - 28/09/2020, n. 20356 4 Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, n.18383 “Il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38 c.p.c. deve essere chiaro e inequivocabile, dovendo servire a stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa. Non può pertanto valere allo scopo, qualora la eccezione di incompetenza sia stata sollevata da una parte, il rinvio più volte della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anche per la trattazione dell'eccezione, senza che sia formulato tempestivamente ed espressamente l'intendimento del giudice di sollevare la questione anche d'ufficio.”. 5 “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, però, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38, nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria”. 6 Cassazione civile sez. trib., n.134/2025 7 Cassazione civile sez. II, n.27633/2018 8 Cassazione civile n. 134/2025 e 24029/2024. 9 Principio argomentabile da Cassazione civile, sez. trib. , 22/06/2018 , n. 16528 “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell' art. 1335 c.c. , in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.”. 13 Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9066 14 Cassazione civile , sez. VI , 21/03/2019 , n. 8082 “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale;
pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.”
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sè stesso, e dagli avv.ti PARIS FRANCESCA e MUSUMECI MARTINO ( , con elezione di domicilio in Taranto C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Musumeci Martino, alla via D'Aquino 166 ed elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec:
Email_1 parte attrice – parte opponente
contro (GIA (C.F. , quale CP_1 CP_2 P.IVA_1 mandataria di con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. MINGOLLA FABRIZIO, con elezione di domicilio in presso lo studio del difensore in Taranto alla via Ovidio n. 22 ed elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09.01.2025 parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta;
parte attrice concludeva riportandosi alla note di precisazione del 19.12.2024, alle quali si rinvia (riprodotte nel contenuto della motivazione).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli il Parte_1
1 14 ottobre 2021, con cui in qualità di mandataria di CP_1 [...]
gli ha intimato il pagamento della somma di € 747.927,89 Controparte_3 in forza del decreto ingiuntivo n° 563/2000 emesso dal Tribunale di Taranto in data 20 giugno 2020. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che non è titolare del credito portato dal Controparte_3 decreto ingiuntivo, in quanto lo stesso non rientra nell'operazione di cessione in blocco intervenuta il 22 dicembre 2014 tra tale società e la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
che il decreto ingiuntivo non gli era mai stato notificato;
che il credito si è comunque prescritto;
che l'originario credito ammontava a 3.335.711.578 di lire, corrispondenti a 1.722.750,00 euro, ma che la pretesa creditoria era stata limitata ad € 747.927,89, importo diverso da quello dovuto per effetto del riparto dell'attivo effettuato nell'ambito della procedura fallimentare della società di cui l'odierno opponente era garante;
che quindi i calcoli effettuati risultano arbitrari. Con note di trattazione scritta del 06.05.2022, l'opponente:
ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore di quello di Brescia;
ha eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta da parte opposta a dare prova della sua legittimazione attiva;
ha disconosciuto ex artt. 2719 c.c. e 214 la conformità all'originale delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo;
ha disconosciuto la conformità all'originale della copia fotostatica del decreto ingiuntivo asseritamente notificato;
ha eccepito che il plico inviato non conteneva il decreto ingiuntivo prodotto in copia;
ha rilevato che l'opposta ha notificato il precetto sulla scorta di una copia ex art. 476 c.p.c. del decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo in data 20 giugno 2020, del tutto priva della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. e quindi inidonea a fondare l'esecuzione; All'udienza del 9 gennaio 2025, l'opponente si è riportato alle conclusioni rassegnate il 19.12.2024, chiedendo:
“In linea principale, Accertare e dichiarare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione e, conseguentemente, l'illegittimità dell'esecuzione stessa.
2 Sempre in linea principale, Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito vantato da a mezzo della mandataria nei confronti Controparte_3 CP_1 dell'avv. Parte_1
In linea graduata, nella diversa ipotesi in cui si volesse ritenere, all'esito del Giudizio, che il credito precettato è incluso nell'operazione di cessione in blocco stipulato in data 22 dicembre 2014 tra e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., accertare e Controparte_3 dichiarare che lo stesso si è estinto per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e ss. c.c.; In linea ulteriormente graduata, nella non creduta ipotesi in cui si volesse ritenere che il credito precettato è incluso nell'operazione di cessione in blocco stipulato in data 22 dicembre 2014 tra e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e che non si Controparte_3
è prescritto ai sensi degli artt. 2934 e ss. c.c., accertare e dichiarare, all'esito del Giudizio e per le ragioni esposte in fatto e diritto, la minor somma effettivamente dovuta dall'avv. a come conseguenza dell'obbligazione Parte_1 Controparte_3 fideiussoria assunta a gennaio del 1997 nei confronti di “Banca del Salento”. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali.”. Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza degli assunti di CP_1 controparte e ha insistito per il rigetto delle doglianze. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale. Con riferimento alla competenza per territorio, l'art. 615, co. 1, c.p.c. rinvia all'art. 27 c.p.c., che, in linea generale, prevede quale giudice competente a conoscere delle opposizioni all'esecuzione il giudice della esecuzione, facendo salva però, per ciò che concerne l'opposizione a precetto, l'applicabilità dell'art. 480, co. 3, c.p.c.
Tale previsione, alla quale quindi occorre fare riferimento per radicare la competenza territoriale dell'opposizione a precetto, stabilisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, in mancanza di tale in dichiarazione o elezione, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto. Da detta previsione si ricava a contrario che competente a conoscere delle opposizioni a precetto è l'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio, presupponendosi che qui si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. Secondo quanto precisato dalla Consulta, con la pronuncia n. 84 del 1973, l'elezione di domicilio (o la dichiarazione di residenza) compiuta dal creditore nell'atto di precetto è idonea a radicare la competenza del giudice
3 dell'opposizione a precetto solo quando nel luogo prescelto dal creditore istante si trovino effettivamente cose del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata. Diversamente, nel caso in cui in quel luogo non si trovino beni del debitore, la competenza si radicherà davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto o davanti al giudice dell'effettivo luogo dell'esecuzione. A questo punto, il debitore opponente, qualora ritenga che nel luogo indicato nel precetto non vi siano beni aggredibili, può legittimamente proporre opposizione direttamente davanti al giudice del luogo in cui si trova a suo avviso il giudice dell'esecuzione, ivi incluso il giudice del luogo dove è stato notificato il precetto1. Nel caso in cui il debitore proponga opposizione davanti al giudice del luogo di elezione del domicilio o di dichiarazione di residenza e aderisca, quindi, all'individuazione del giudice competente fatta dal creditore intimante, questi non potrà ovviamente contestare la competenza territoriale, avendo dato corso a tale individuazione sulla base delle dichiarazioni contenute nel precetto2. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di precisare che: “In mancanza di contestazione del debitore e, in particolare, laddove il debitore faccia addirittura implicitamente propria la dichiarazione del creditore, proponendo l'opposizione davanti al giudice corrispondente, la dichiarazione produce tutti i suoi effetti regolarmente e non può essere oggetto di contestazione da parte dello stesso creditore che l'ha effettuata.”3. Tra le righe della pronuncia da ultimo richiamata, è dato scorgere anche una ulteriore petizione di principio, che si traduce nell'impossibilità, per il debitore che ha proposto opposizione davanti al giudice del domicilio eletto o della
4 residenza dichiarata dal creditore nell'atto di precetto, di contestare la competenza territoriale del giudice adito, avendovi di fatto aderito con l'introduzione del giudizio davanti al giudice indicato dal creditore. Il riferimento è al passaggio in cui i giudici di legittimità equiparano la proposizione dell'opposizione davanti al giudice indicato dall'intimante alla volontà dello stesso debitore di fare propria tale designazione. Ad ogni modo, il concetto è stato ripreso e affermato in termini ancora più chiari da Cass. n. 13430/2020, la quale ha affermato:
che "L'elezione di domicilio cd. "anomala" (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - nè ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione”;
che “l'"anomala" elezione del domicilio impone solo di notificare ivi il precetto, non certo di adire il giudice in quel domicilio. L'opposizione va comunque proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell'esecuzione.”;
che “se l'opponente scelga il giudice del domicilio "anomalo", l'opposizione può restare lì e lì essere decisa nel merito, a meno che la controparte non formuli ritualmente eccezione di incompetenza. Ma non può certo essere la parte che sceglie il giudice sbagliato ad invocarne la declaratoria di incompetenza. La conseguenza è che in questi casi la pronunzia di incompetenza non è favorevole alla parte opponente, ma è una sanzione alla sua iniziativa errata. Il fatto che l'eccezione di incompetenza provenga dalla stessa parte opponente non rileva, perchè l'errore dell'opponente è a monte, nell'aver adito un giudice incompetente, con l'aggravante poi di stimolarne la pronunzia id incompetenza”. Se ne desume che l'eccezione di incompetenza territoriale non può, in questi casi essere sollevata dallo stesso opponente che ha dato avvio al giudizio davanti al giudice desunto sulla base delle indicazioni fornite dal creditore nell'atto di precetto. Del resto, si tratterebbe di un'ipotesi idonea ad integrare il c.d. divieto di venire contro i fatti propri (che stigmatizza la possibilità di affermare una cosa, anche in modo implicito, e poi negarla in modo del tutto illogico e incoerente), che affonda le sue radici nel principio di autoresponsabilità. Nel caso di specie, il creditore ha eletto domicilio a Taranto nell'atto di precetto e la notifica nei confronti dell'opponente si è perfezionata a Brescia. Dopodiché, il debitore opponente ha introdotto il giudizio davanti al Tribunale di Taranto, senza peraltro dedurre alcunché, in atto di citazione, sulla competenza territoriale del giudice adito. Né la questione è stata rilevata
5 d'ufficio dal giudice entro la prima udienza di trattazione4. Applicando i principi sopra enucleati, l'eccezione di incompetenza va respinta, non essendo ammissibile la sua proposizione da parte dello stesso attore. Laddove si volesse ritenere ammissibile una simile eccezione in un caso come quello in esame, la stessa sarebbe comunque tardiva, in quanto non è stata proposta nella prima difesa utile, ossia l'atto di citazione, ma solo con le note scritte in vista della trattazione scritta dell'udienza del 12 maggio 2022. Sebbene non vi sia una norma espressa che limita il potere dell'attore di sollevare una simile doglianza con l'atto introduttivo del giudizio, la stessa può comunque essere ricavata dal sistema, che onera le parti alla tempestiva proposizione delle eccezioni di incompetenza (cfr. art. 38 c.p.c.; vedi anche Cass. n. 4779/20215, sebbene l'opposizione a precetto non possa essere equiparata ad un'opposizione a decreto ingiuntivo ai fini dell'inversione della posizione processuale delle parti, dalla pronuncia citata si ricava comunque la regola della tempestiva proposizione dell'eccezione di incompetenza.
3. Sul disconoscimento del titolo esecutivo e degli avvisi di ricevimento. Parte opponente ha contestato la conformità agli originali delle copie fotostatiche del decreto ingiuntivo e degli avvisi di ricevimento della relativa notifica. Al riguardo va premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”6.
“Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
6 oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale”7. E' stato inoltre precisato che il disconoscimento di conformità, attenendo al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presuppone l'esistenza di un originale, consentendo l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni8. Ne discende che il disconoscimento di un documento prodotto in copia rispetto al suo originale postula il riconoscimento, da parte di chi solleva l'eccezione, dell'esistenza dell'originale. Diversamente non avrebbe senso sul piano logico contestare la conformità di una copia ad un documento che non esiste. In questi casi, peraltro, il rimedio viene ad essere costituito dalla querela di falso. Ciò posto, va innanzitutto evidenziato come l'opponente abbia dedotto, nell'atto di citazione, di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e abbia poi disconosciuto, con le successive note scritte del 6.5.2022, la conformità delle copie prodotte dalla controparte rispetto a degli originali, senza tuttavia fornire alcun indizio concreto in merito alla denunciata mancanza di conformità. Ad ogni modo, si tratta di censure prive di rilievo, in quanto:
la mancata indicazione dell'ufficio di partenza (comunque ricavabile dal complesso dei documenti) e/o del timbro della spedizione dell'atto potrebbero essere assenti anche sull'originale, senza tuttavia inficiare la valenza probatoria del documento;
l'illeggibilità della firma non è riflesso di una ipotetica difformità tra la copia e l'originale, così come non lo è la celerità della spedizione;
il riferimento alle stampigliature meccanografiche che dovrebbero essere presenti sugli originali è peraltro generico;
le numerose cancellazioni e la croce che invaliderebbe il codice numerico della raccomandata non mettono in dubbio l'esistenza dei documenti prodotti e la loro valenza probatoria;
il decreto ingiuntivo non è stato prenotato per la registrazione il 27 giugno 2008, ma il 27 giugno 2000, come si evince dal timbro
7 dell'ufficio del registro posto a fondo pagina, con la conseguenza che non sussiste il denunciato disallineamento temporale tra l'atto prodotto e la notifica;
ed invero, quello che ad avviso dell'opponente è un timbro che indica l'anno 2008 non è altro in realtà che una illusione ottica, in quanto l'ultimo “0” dell'anno 2000 si incrocia con la D (“DI TARANTO”) in modo da fare sembrare un “8” lo “0”. Le censure mosse non sono comunque idonee a dimostrare l'inesistenza della notifica, ma semmai solo delle irregolarità e/o nullità che l'opponente avrebbe dovuto far valere in sede di opposizione, vuoi tempestiva, vuoi tardiva, al decreto ingiuntivo. Per altro verso, avendo l'opponente contestato in via subordinata che il plico recapitatogli non conteneva il decreto ingiuntivo prodotto in copia da parte opposta, sarebbe stato suo onere provare tale difformità. Onere al quale non ha assolto in alcun modo9. Non è infine superfluo rilevare che l'opponente, ancorché abbia richiamato l'art. 214 c.p.c., non ha comunque disconosciuto la propria sottoscrizione.
4. Sull'inesistenza del titolo esecutivo. La doglianza è priva di fondamento. Il titolo in forza del quale parte opposta ha agito è costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto, che risulta provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., come si desume dal suo chiaro tenore letterale. Come tale costituisce un valido titolo per dare corso all'espropriazione forzata, non necessitando anche dall'attestazione di cui all'art. 647 c.p.c. Avendo smarrito il titolo esecutivo, il creditore non ha fatto altro che avvalersi della procedura prevista dall'all'epoca vigente art. 476 c.p.c. per il rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, ossia assistita dalla formula contenuta nel comma 3 dell'art. 475 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile). La procedura avviata dal creditore è culminata con il rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte del Tribunale (cfr. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta).
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5. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva di CP_1
Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e, in particolare, alla prova dell'esistenza dell'effettiva cessione del credito controverso o della sua inclusione nel pacchetto di crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito i seguenti punti fermi (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409):
la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma10; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
ai fini della prova può assumere rilievo anche il principio di non contestazione;
qualora venga contestata la sola riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto di cessione, senza che sia messa in discussione l'esistenza della cessione stessa, il cessionario può fornire la relativa prova con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, solo se le indicazioni in esso contenute sulle caratteristiche dei rapporti ceduti consentano di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli oggetto della cessione in blocco;
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione potrà comunque essere fornita dal cessionario in altro modo11; 10 Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, (ud. 09/11/2022, dep. 10/02/2023), n.4277.
“Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).”. 11Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944 “..il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia
9 nel caso in cui venga invece contestata direttamente l'esistenza dell'operazione di cessione, il cessionario è tenuto a provare l'esistenza del contratto e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto;
il cessionario può comunque offrire tale prova attraverso la produzione del contratto, se redatto in forma scritta, o con ogni altro mezzo, incluso il ricorso alla prova presuntiva;
tra gli indizi che concorrono a formare la prova presuntiva possono rientrarvi tutte le circostanze ritenute idonee dal giudice del merito, come, ad esempio, la stessa pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il fatto che tale pubblicazione sia avvenuta per iniziativa del cedente, il possesso in capo al cessionario di documenti inerenti all'operazione di cessione, il comportamento processuale del cedente (laddove risulti costituito insieme al ceduto), la dichiarazione del cedente che conferma l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, etc. ;
la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio è da considerare come un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello12. Ciò posto, nel caso di specie, la prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena a
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può ricavarsi in via presuntiva dalle seguenti circostanze: CP_3
il fatto che il credito ceduto rispecchi tutte le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione così come descritti nella Gazzetta Ufficiale, in quanto si tratta di un credito in sofferenza (essendo stato dichiarato fallito il debitore principale rispetto al quale l'odierno opponente ha prestato la garanzia fideiussoria), di un credito denominato in euro, di un credito (“crediti di altra natura”) derivante da un conto corrente con saldo negativo, di un credito erogato da una banca incorporata Contr da da un credito regolato dalla normativa italiana (a nulla rileva, nel complessivo contesto indiziario, la mancanza dell'invio al debitore della lettera di messa in mora, trattandosi peraltro di un debitore che
in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”. 12 Cass. civ. n. 10200/2021; Cass., Sez. U. n. 10790/2017.
10 era già risultato fallito);
il fatto che la cessionaria fosse in possesso della documentazione relativa al credito;
la pubblicazione dell'avvenuta cessione in G.U
la dichiarazione, proveniente da un procuratore di Banca Monte dei Paschi, e quindi dalla cedente, con cui si afferma che il credito in questione è stato ceduto nell'ambito della predetta operazione di cartolarizzazione in favore di . Controparte_3
6. Sugli asseriti vizi di notifica del titolo. Come noto, secondo quanto afferma la giurisprudenza di legittimità, i vizi afferenti alla notifica del decreto ingiuntivo devono essere fatti valere con il rimedio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. o, nel caso in cui sia scaduto il termine e ne ricorrano le condizioni, con quello dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., quando si traducono in un'ipotesi di nullità della notifica stessa;
mentre possono essere dedotti sotto forma di opposizione esecutiva ex artt. 615 e 617 c.p.c. solo nel caso in cui venga eccepita l'inesistenza della notifica (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 15/11/2019 , n. 29729 “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
, restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto
- ai sensi dell' art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell' art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”; Corte appello , Roma , sez. III , 20/07/2021 , n. 5351 “La differenza tra nullità ed inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo si riverbera anche sulle sorti dell'atto: infatti solo nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il rimedio dell'opposizione, eventualmente tardiva, mentre nel caso di inesistenza, derivando l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. , il creditore può riproporre la domanda”; Cassazione civile , sez. VI , 18/05/2020 , n. 9050 “In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell' art. 615 c.p.c. ; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell' art. 650 c.p.c. , da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma”). Ciò posto, sebbene l'opponente abbia asserito di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, l'esame della relata di notifica e dei relativi avvisi prodotti da parte opposta consentono di escludere la configurabilità di un vizio di inesistenza della notifica che, in linea con gli orientamenti più
11 recenti, va ravvisato nei soli casi di inesistenza materiale dell'atto o qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (cfr. S.U. 14916/2016; Cass. 9870/2020).
“Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”13. Parte opposta ha prodotto una copia della relata – relata che ancorché in parte illeggibile risulta redatta di seguito titolo esecutivo ex art. 3 della legge n. 8990/198214 - dalla quale si evince:
che l'ufficiale giudiziario si è avvalso del servizio postale per notificare il decreto ingiuntivo;
che il destinatario è risultato assente;
che l'ufficiale postale ha affisso il relativo avviso sulla porta d'ingresso dello stabile e ha depositato il piego presso l'ufficio;
che l'ufficiale postale ha inviato un'ulteriore raccomandata al destinatario per comunicare le formalità eseguite e il deposito del piego. Tali operazioni rispecchiano quelle prescritte dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, nella formulazione vigente all'epoca della notifica, il cui contenuto era stato peraltro rimodellato dalla pronuncia della Consulta n.346/1998 ( cfr. art. 8 cit.: “…Se le persone abilitate a ricevere il piego, in lungo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo
12 per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalita' eseguite e del deposito nonche' dei motivi che li hanno determinati e' fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, e' unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione "non ritirato". La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito….”; La Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346 (in G.U. 1a s.s. 30/09/1998, n. 39) aveva, infatti, dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalita' descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento”). Ne discende che non si può in astratto parlare di inesistenza della notifica, ma semmai di nullità, qualora ne vengano ravvisati i presupposti, atteso che le attività poste in essere rientrano nello schema procedurale delle operazioni di notifica prescritte dalla legge. In altri termini, non viene in rilievo un'ipotesi di totale omissione della notifica, né un'ipotesi di attività del tutto abnormi rispetto al modello legale, tanto da escludere una loro qualificazione in termini di attività di notifica. Non potendo essere dedotti in questa sede vizi attinenti alla notifica della nullità del decreto ingiuntivo, anche tale motivo di opposizione va respinto.
7. Sull'eccezione di prescrizione del credito. Priva di pregio è l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente. L'originario dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, coincidente con la data di emissione del decreto ingiuntivo (20 giugno 2000) è stato, infatti, interrotto una prima volta nel corso dell'anno 2001, a seguito e per effetto dell'intervento spiegato dall'originario creditore,
[...]
, nell'ambito della procedura esecutiva Parte_2 immobiliare portante n.r.g.e. 192/1999 promossa contro l'odierno opponente presso il Tribunale di Taranto.
13 Per effetto del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., il termine di prescrizione ha ricominciato a decorrere a seguito della mancata opposizione all'approvazione del piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare sopra menzionata. Nel caso di specie, il piano di riparto è stato approvato il 21 luglio del 2011 e il termine di prescrizione è stato poi nuovamente interrotto dall'invio, da parte dell'opposta, della lettera di messa in mora notificata all'opponente in data 28 luglio 2020. Per tali motivi, il termine decennale di prescrizione non è mai decorso, sicché il credito portato dal decreto ingiuntivo non può dirsi estinto.
8. Sull'arbitrarietà dei calcoli effettuati da parte opposta nell'atto di precetto. Non sindacabili in questa sede sono le doglianze con cui l'opponente si duole dell'arbitrarietà dei calcoli effettuati dall'opposta per determinare la somma precettata. Tale somma è portata da un titolo giudiziale e, come noto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere fatti valere solo vizi che attengono all'inesistenza del titolo o eventuali fatti successivi (ad es. intervenuta prescrizione o intervenuto pagamento del credito) alla formazione del titolo idonei a privarlo di efficacia (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n. 3277; Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12671 “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, e alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, a un successivo giudizio, avente a oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto”). In sostanza, le censure introdotte con questo specifico motivo dovevano essere fatte valere davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Per altro verso, l'opponente ha contestato l'ammontare del credito, in quanto superiore a quanto dovuto per effetto del riparto dell'attivo effettuato
14 nell'ambito della procedura fallimentare della debitrice principale e per effetto della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni staggiti nella procedura esecutiva iscritta al n.r.g.e. 192/1999. Al riguardo è sufficiente osservare che si tratta di doglianze del tutto generiche e prive di prova, in quanto, da un lato, non è stato prodotto alcun documento relativo al piano di riparto della procedura fallimentare e, dall'altro, non sono state indicate le somme che si dovrebbero scomputare dall'ammontare totale del credito. Peraltro, anche volendo sottrarre dall'ammontare del credito, pari a complessivi € 1.722.750,00 l'importo assegnato nella procedura esecutiva di cui sopra al creditore intervenuto pari ad € Parte_2
226.259,66, l'importo del credito risulta comunque superiore alla somma precettata.
9. Sulle spese. Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 mediante l'applicazione dei parametri minimi, in ragione del valore della lite più prossimo al parametro minimo dello scaglione, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle spese di lite del procedimento di sospensione, senza tener conto della voce relativa alla fase istruttoria e della voce relativa alla fase introduttiva, in quanto attività sostanzialmente riproduttiva di quella del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande avanzate da parte opponente;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in € 14.598,00, oltre iva cpa e spese generali;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del procedimento di sospensione, che liquida in € 4.055,00 oltre iva cpa e spese generali;
Così deciso in Taranto, in data 19/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
15
legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, n.12976/2004; Cassazione civile n. 8632/2003; Cassazione civile , sez. VI , 14/12/2017 , n. 30141 “L'elezione di domicilio cd. “anomala” (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c. , non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. .”. 2 Cassazione civile n. 6234/1986; Cassazione civile n. 20356/2020: “..- è il debitore (e solo il debitore) che può ritenersi legittimato a contestare la ritualità e, quindi, l'efficacia della suddetta dichiarazione del creditore intimante (peraltro ai soli fini della competenza), proponendo l'opposizione davanti al diverso ufficio giudiziario di notifica dell'atto di precetto (e così determinando l'onere per il creditore che intenda a sua volta replicare alla contestazione della competenza, di dimostrare che la propria dichiarazione era invece stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione).”. 3 Cassazione civile sez. VI - 28/09/2020, n. 20356 4 Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, n.18383 “Il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38 c.p.c. deve essere chiaro e inequivocabile, dovendo servire a stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa. Non può pertanto valere allo scopo, qualora la eccezione di incompetenza sia stata sollevata da una parte, il rinvio più volte della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anche per la trattazione dell'eccezione, senza che sia formulato tempestivamente ed espressamente l'intendimento del giudice di sollevare la questione anche d'ufficio.”. 5 “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, però, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38, nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria”. 6 Cassazione civile sez. trib., n.134/2025 7 Cassazione civile sez. II, n.27633/2018 8 Cassazione civile n. 134/2025 e 24029/2024. 9 Principio argomentabile da Cassazione civile, sez. trib. , 22/06/2018 , n. 16528 “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell' art. 1335 c.c. , in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.”. 13 Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9066 14 Cassazione civile , sez. VI , 21/03/2019 , n. 8082 “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale;
pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.”