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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3494/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
2.4.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Piazza dei Martiri n. 8, presso lo studio dell'Avv. CURINGA
IMMACOLATA ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ); CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente in epigrafe indicato ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per
ATP (proc. n. 1515/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente nella fase di ATPO le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione/assegno di invalidità civile ex artt. 12 e 13 l. 118/1971.
Non si costituiva in giudizio l' di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, CP_1
veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 25.6.2024.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21.8.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 18.9.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, in particolare, ha accertato in sede di visita che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva, spondilodiscoartrosi e paresi arto inferiore con deficit di forza” ma che tali patologie non comportano un complesso invalidante tale da poter accedere al beneficio richiesto, contrariamente a quanto invece è affermato dal CTP che, in sede di visita, ha ravvisato un complesso patologico Persona_1
determinante una invalidità pari all'85% su malattie croniche e perciò destinate a peggiorare nel tempo.
Ebbene, alla luce delle suesposte deduzioni il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché le valutasse, onde verificare l'eventuale aggravamento delle patologie riscontrate.
Il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione/assegno di invalidità civile spiegando che con riferimento alla patologia cardiaca, dalla documentazione presa in visione, è emerso che il ricorrente è affetto da ipertensione arteriosa con minima insufficienza mitro-aortica e tricuspidale, in particolare, ha evidenziato che nell'esame ecocardiografico si legge “normali dimensioni dell'aorta ascendente e della radice aortica. Normali dimensioni delle sezioni sinistre. Nei limiti della norma gli spessori parietali……FE 59%” concludendo per la non sussistenza di alcuna patologia d'organo. Ha spiegato, inoltre, che anche il test da sforzo non ha evidenziato alcun risultato rilevante.
Con riferimento alla patologia osteoarticolare, il consulente ha spiegato che la stessa
è stata valutata sulla base della documentazione presente in atti e dell'esame obiettivo del ricorrente.
Ebbene, il consulente con riferimento alla RMN spinale cervicale e L/S ha sottolineato che è presente una minima protrusione discale a livello cervicale e lombo-sacrale, ma che è conservata la fisiologica lordosi della colonna e la regolare ampiezza del canale rachideo, mentre dall'esame clinico non sono emersi segni o sintomi di sofferenza neurologica né il ricorrente ha allegato alcun referto obiettivo, come ad esempio l'elettromiografia, atto a documentare una eventuale sofferenza neurologica delle terminazioni nervose causate dalla patologia osteo-articolare.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il CTU, ha concluso ribadendo che il complesso sintomatologico riscontrato determina una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 64% (sessantaquattro%) e che non sono presenti infermità tali da determinare la corresponsione dei benefici previsti dalla legge 118/1971 artt. 12 e 13.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data. Locri, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3494/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
2.4.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Piazza dei Martiri n. 8, presso lo studio dell'Avv. CURINGA
IMMACOLATA ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ); CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente in epigrafe indicato ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per
ATP (proc. n. 1515/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente nella fase di ATPO le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione/assegno di invalidità civile ex artt. 12 e 13 l. 118/1971.
Non si costituiva in giudizio l' di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, CP_1
veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 25.6.2024.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21.8.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 18.9.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, in particolare, ha accertato in sede di visita che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva, spondilodiscoartrosi e paresi arto inferiore con deficit di forza” ma che tali patologie non comportano un complesso invalidante tale da poter accedere al beneficio richiesto, contrariamente a quanto invece è affermato dal CTP che, in sede di visita, ha ravvisato un complesso patologico Persona_1
determinante una invalidità pari all'85% su malattie croniche e perciò destinate a peggiorare nel tempo.
Ebbene, alla luce delle suesposte deduzioni il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché le valutasse, onde verificare l'eventuale aggravamento delle patologie riscontrate.
Il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione/assegno di invalidità civile spiegando che con riferimento alla patologia cardiaca, dalla documentazione presa in visione, è emerso che il ricorrente è affetto da ipertensione arteriosa con minima insufficienza mitro-aortica e tricuspidale, in particolare, ha evidenziato che nell'esame ecocardiografico si legge “normali dimensioni dell'aorta ascendente e della radice aortica. Normali dimensioni delle sezioni sinistre. Nei limiti della norma gli spessori parietali……FE 59%” concludendo per la non sussistenza di alcuna patologia d'organo. Ha spiegato, inoltre, che anche il test da sforzo non ha evidenziato alcun risultato rilevante.
Con riferimento alla patologia osteoarticolare, il consulente ha spiegato che la stessa
è stata valutata sulla base della documentazione presente in atti e dell'esame obiettivo del ricorrente.
Ebbene, il consulente con riferimento alla RMN spinale cervicale e L/S ha sottolineato che è presente una minima protrusione discale a livello cervicale e lombo-sacrale, ma che è conservata la fisiologica lordosi della colonna e la regolare ampiezza del canale rachideo, mentre dall'esame clinico non sono emersi segni o sintomi di sofferenza neurologica né il ricorrente ha allegato alcun referto obiettivo, come ad esempio l'elettromiografia, atto a documentare una eventuale sofferenza neurologica delle terminazioni nervose causate dalla patologia osteo-articolare.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il CTU, ha concluso ribadendo che il complesso sintomatologico riscontrato determina una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 64% (sessantaquattro%) e che non sono presenti infermità tali da determinare la corresponsione dei benefici previsti dalla legge 118/1971 artt. 12 e 13.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data. Locri, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi