Art. 12. 1. All' articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368 , la parola: "COEMIT" e' sostituita dalla seguente: "COMITES".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' inserito il seguente:
"2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. I membri del CGIE rappresentanti le comunita' italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.
2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.
2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.
3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al comitato di presidenza".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' inserito il seguente:
"2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. I membri del CGIE rappresentanti le comunita' italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.
2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.
2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.
3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al comitato di presidenza".