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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1313 R.G.A.C. per l'anno 2019
TRA
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Davoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Lamezia Terme, alla Via Adda n.
31 giusta procura in calce dell'atto di citazione
Parte attorea
CONTRO
P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariolino Conte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Caloprese n. 56, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...] alla Controparte_2
Via Campo Chiesa n. 13
Terzo chiamato - contumace
OGGETTO: Lesione personale
Conclusioni: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti costituite per l'udienza del 25.11.2025,
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro 272.795,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 14.12.2017, nel Comune di Platania - Località Difesa.
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha premesso in fatto che, in data
14.12.2017, mentre viaggiava, in qualità di terzo trasportato, a bordo della trattrice agricola
Tg. AY506N, condotta da , a causa delle sollecitazioni continue prodotte Controparte_2 dal mezzo nel percorrere la strada e della posizione precaria assunta dal medesimo nello stare a bordo del mezzo, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e finendo travolto dalla trattrice, riportando gravissime lesioni personali, con postumi permanenti nella misura del
35%, come da perizia medica di parte, oltre al danno morale. Ha dedotto altresì che il lungo periodo di inabilità avrebbe limitato lo svolgimento delle attività quotidiane e causato un disagio psichico, che ha reso necessarie sedute di psicoterapia. Ha altresì dedotto di aver subito un danno patrimoniale pari ad euro 1.160,00 corrispondente alle spese mediche e di cura sostenute. Ha quindi dedotto il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.
2. Si è costituita in giudizio la quale, previa richiesta di integrazione Controparte_1 del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, , ha variamente Controparte_2 argomentato per l'infondatezza della domanda, contestando la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, contrastante con le pregresse dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato al personale medico ed ai Carabinieri della Stazione di Platania, oltre che da e da altre persone informate dei fatti, dalle quali si evincerebbe che l'attore Controparte_2 fosse alla guida del mezzo, dal quale sarebbe caduto accidentalmente. Ha comunque dedotto che la trattrice non era dotata di posti adibiti al trasporto di passeggeri, essendo omologata al trasporto del solo conducente. La convenuta ha infine contestato la domanda sotto il profilo del quantum, ritenuto eccessivo e privo di adeguato supporto probatorio. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del quantum nei limiti del danno dimostrato.
3. Integrato il contraddittorio nei confronti di , rimasto contumace e Controparte_2 concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e rinviata per la precisazione delle
2 conclusioni e discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 25.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente deve procedersi all'esatta qualificazione della domanda proposta.
Diversamente da come ritenuto dalla società di assicurazione, l'azione proposta deve essere qualificata quale azione diretta prevista dall'articolo 144 del codice delle assicurazioni e non come azione proposta ai sensi dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 35318/2022) l'azione diretta prevista dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni in favore del terzo trasportato, che si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicurazione del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultima nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, è azione aggiuntiva rispetto alle altre previste dall'ordinamento e presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, pur non occorrendo uno scontro materiale tra gli stessi. Qualora, come nel caso di specie, nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'articolo 144 del codice delle assicurazioni, azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Nel caso di applicazione dell'articolo 144, alla luce dell'articolo 2054 comma 1 c.c., l'onere probatorio gravante sul trasportato è tuttavia analogo a quello previsto dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni, dovendo il vettore per andare esente da responsabilità provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ipotesi sostanzialmente analoga al caso fortuito che, come noto, ben può essere rappresentato dal fatto colposo del terzo, compreso lo stesso danneggiato. Occorre inoltre evidenziare come anche nel caso di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava pur sempre sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., quale disposizione di generale applicazione, l'onere di provare l'evento dannoso nonchè il nesso eziologico tra questo e il danno. In assenza di tale prova, in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non e' possibile invocare il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054 c.c.
3 Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro, l'attore ha dedotto che, in data 14.12.2017, mentre viaggiava, in qualità di terzo trasportato, sulla trattrice agricola AY506N, di proprietà di e dal medesimo condotta, a causa delle sollecitazioni continue prodotte Controparte_2 dal mezzo nel percorrere la strada e della posizione precaria assunta dal medesimo nello stare a bordo del mezzo, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra, finendo per essere travolto dalla trattrice. La convenuta ha contestato la dinamica del sinistro come descritta dall'attore, sostenendo che, sulla base degli atti di indagine, non sarebbe stato
[...]
a condurre il mezzo, ma lo stesso danneggiato. CP_2
Esaminando i verbali di sommarie informazioni e le dichiarazioni rese ai Carabinieri della
Stazione di Platania emergono, effettivamente, dichiarazioni contrastanti, dunque poco attendibili ai fini della decisione.
In particolare, deve evidenziarsi innanzitutto come, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, alcuna rilevanza assume quanto risultante dal Verbale di Pronto Soccorso e dalle informazioni trasmesse ai Carabinieri dall'A.S.P. di Catanzaro. Infatti, l'avere il danneggiato riferito di una caduta accidentale dal trattore, nulla rivela in merito alla dinamica del sinistro.
Contrastanti e, dunque, inattendibili, risultano invece le dichiarazioni rese ai Carabinieri della
Stazione di Platania dallo stesso da , e Parte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
. Tes_1
In particolare, in data 31.01.2018, sentito dai Carabinieri, ha prima dichiarato Parte_1 di non ricordare nulla dell'incidente poi ha precisato che prima dell'incidente aveva lavorato, effettuando un carico e trasporto di legna da loc.tà Sambate fino a casa di dove CP_3 ha poi consumato un pasto. Ha dichiarato di essere poi uscito di casa di per CP_3 recarsi a casa di dove aveva lasciato la propria autovettura. Al riguardo, ha Controparte_2 precisato che la mattina si era recato da il quale gli avrebbe dato il trattore Controparte_2 in quanto gli avevano chiesto di effettuare un trasporto. Ha infine precisato di non essere assunto dalla ditta dei fratelli ma di lavorare con loro ogni tanto “alla giornata”. CP_2
Dunque, secondo quanto dichiarato ai Carabinieri dal danneggiato, quest'ultimo avrebbe preso il trattore per eseguire un carico e trasporto di legna su incarico di . Controparte_2
4 Secondo le informazioni fornite ai Carabinieri della Stazione di Platania, in data 17.12.2017, da e invece, avrebbe eseguito il carico e CP_3 Testimone_1 Parte_1 trasporto di legna su incarico di , che lo avrebbe chiamato per farsi aiutare. Il CP_3 trattore sarebbe stato quindi condotto da Parte_1
, invece, sentito dal Carabinieri in data 14.12.2017, ha dichiarato che Controparte_2 [...] gli avrebbe chiesto di prestargli il trattore, per eseguire un carico di legna. Ha Pt_1 dichiarato che verso le ore 14.00, mentre transitava in località Sambate, avrebbe visto
[...]
a bordo del trattore con il carico di legna e che alle ore 18.30 si sarebbe recato a Pt_1 casa sua il fratello, riportandogli il trattore e riferendogli dell'incidente Persona_1 verificatosi.
Successivamente, in data in data 24.02.2018, lo stesso ha reso Controparte_2 dichiarazioni spontanee dalle quali emerge una ricostruzione dei fatti completamente diversa.
Quest'ultimo ha infatti riferito che il giorno dell'incidente si trovava insieme a Parte_1 con il quale avrebbe eseguito il carico e trasporto di legna. Ha precisato di aver chiamato
[...] per guidare il Trattore in quanto lui non aveva la patente. Ha dichiarato che, Pt_1 eseguito il carico, trasporto e scarico della legna avrebbero mangiato a casa di CP_3 per poi andare via, precisando che conduceva il mezzo mentre lui si sarebbe Parte_1 posizionato sul passaruote del trattore, lato sinistro. Ha dichiarato che a circa 50/100 metri di distanza dalla casa di , avrebbero sentito un rumore meccanico proveniente dal trattore e CP_3 per tale ragione si sarebbero fermati e, lasciando il trattore in moto e mentre guardavano sotto il trattore, per verificare la provenienza del rumore, il trattore avrebbe iniziato a muoversi all'indietro, colpendo Ha dichiarato di essere subito saltato sul trattore, Parte_1 pigiando il freno e spegnendo il motore, così bloccando il mezzo e che, nel mentre, sarebbe sopraggiunto suo cognato con il figlio, che avrebbe chiamato il 118. Persona_1
Le dichiarazione rese ai Carabinieri dunque non consentono di chiarire chi effettivamente fosse alla guida del trattore, chi avesse incaricato di eseguire il carico di legna, Parte_1 risultando tra loro contrastanti anche in relazione alla presenza del proprietario del mezzo,
. Tanto, rende le dichiarazioni rese dagli informatori completamente Controparte_2 inattendibili e, come tali, inutilizzabili ai fini della decisione.
5 La dinamica dell'incidente come descritta nell'atto di citazione deve però ritenersi provata alla luce delle dichiarazioni rese nel corso del presente giudizio da sentito quale Tes_2 testimone, che ha dichiarato di aver assistito al sinistro e della cui attendibilità non emergono elementi per dubitare.
Ebbene, all'udienza del 10.02.2023, ha riferito che il giorno dell'incidente era a Tes_2 bordo della sua macchina immediatamente dietro al trattore e cercava di sorpassarlo perchè andava lentamente. Ha dichiarato di aver visto una persona cadere dal trattore, precisando che questa persona si trovava in piedi ma appoggiata sul parafango e che il trattore aveva anche il rimorchio. Ha precisato che c'erano altre macchine dietro la sua e una che proveniva di fronte;
che tutti si sono fermati subito e quelli che provenivano di fronte hanno chiamato i soccorsi, perché il che, ha dichiarato di conoscere di vista, era a terra ed urlava. Il Pt_1 testimone ha inoltre dichiarato che prima della caduta di il mezzo agricolo, Parte_1 procedeva in modo irregolare “a zig-zag”, che la strada era in pendenza e che alla guida del mezzo vi era , che ha dichiarato di conoscere di vista, il quale, dopo la Controparte_2 caduta, subito si è fermato ed ha attivato il sistema di frenaggio.
Le dichiarazioni rese da trovano peraltro conferma nelle dichiarazioni rese Tes_2 dall'altro testimone escusso, , che ha dichiarato di non aver assistito al Testimone_3 sinistro ma di essere sopraggiunto subito dopo e di aver visto che era sul Controparte_2 trattore.
D'altra parte le dichiarazioni rese dal testimone risultano pienamente attendibili anche in considerazione delle caratteristiche della strada, in pendenza, come accertato dai Carabinieri di Platania che nella nota del 18/02/2018 hanno rilevato che il tratto di strada fra i civici 12/A
e 15 dove è accaduto il sinistro è caratterizzato da una pendenza del 3,9 % in discesa in direzione di Lamezia Terme e una pendenza media del 4,8 % in discesa in direzione del civico
15. La caratteristica della strada, dunque, postula necessariamente la presenza sul mezzo di un secondo soggetto che ne ha arrestato la marcia nell'immediatezza della caduta. Inoltre, risulta inverosimile, anche alla luce delle caratteristiche del trattore, come evincibili dalle rappresentazioni fotografiche, che se fosse stato alla guida del mezzo, sia Parte_1 caduto accidentalmente. E' invece verosimile, oltre che corrispondente alle dichiarazioni del testimone che fosse posizionato sul parafango del trattore, in Tes_2 Parte_1 piedi e, a causa delle oscillazioni del mezzo, abbia perso l'equilibrio, cadendo a terra. Infine,
6 tale modalità dell'incidente, risulta pienamente compatibile con le lesioni riportate dall'attore, come accertato anche dal CTU.
Alla luce dell'istruttoria espletata, dunque, l'evento dannoso, come denunciato dall'attore, deve ritenersi provato e, considerato che non è stata fornita dalla compagnia di assicurazione alcuna prova idonea a superare la presunzione di colpa del conducente il veicolo, deve presumersi che la responsabilità per l'evento dannoso per cui è causa sia senz'altro ascrivibile alla condotta colposa del conducente del mezzo, che peraltro risulta avere condotto il mezzo in difetto di patente di guida, come dichiarato dal medesimo ai Carabinieri e, soprattutto, per avere effettuato il trasporto del danneggiato sul mezzo non omologato al trasporto del passeggiero.
La descritta e accertata dinamica del sinistro evidenzia peraltro la sussistenza nel caso di specie di un concorso di colpa dello stesso danneggiato, il quale, in violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza non solo ha viaggiato a bordo della trattrice non omologata al trasporto di persone ma soprattutto si è posizionato sul mezzo in piedi, sul parafango, posizione questa senz'altro idonea ad esporre il trasportato alla perdita di equilibrio ed alla caduta, come peraltro evidenziato dallo stesso attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Occorre, al riguardo, evidenziare come, in tema di nesso di causalità, l'art. 1227 comma 1 c.c.
(che attiene alla cd. causalità materiale) dispone che in caso di concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate mentre l'art. 1227 comma
2 c.c, che attiene alla cd. causalità giuridica, esclude la risarcibilità dei danni-conseguenza che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. La Corte di Cassazione ha affermato che la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dal comma 1 dell'art. 2054 c.c. non può operare in contrasto con il principio generale che regola anche la responsabilità per fatto illecito, vale a dire quello di causalità tra condotta ed evento dannoso, consacrato nel comma 1 dell'art. 1227 c.c., con la conseguenza che la circostanza che il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione di colpa, non è preclusiva dell'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del danneggiato (in questo senso, tra le tante, Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6168).
7 Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, in misura pari alla metà.
Quanto al danno-conseguenza, sotto il profilo sia del nesso causale con l'evento dannoso che del quantum risarcibile, può ritenersi provato sulla base dell'espletata CTU medico legale, le cui conclusioni meritano di essere condivise.
Il CTU ha accertato che in conseguenza del sinistro per cui è causa l'attore ha riportato un
“politrauma da schiacciamento addomino - pelvico e polifratturativo a carico del bacino e dell'arto inferiore destro”, che ha reso necessarie cure intensive e successivi trattamenti chirurgici di riduzione ed osteosintesi delle gravi fratture riportate;
ha altresì accertato che dette lesioni oggetto di riscontro in sede di visita di pronto soccorso, compatibili con l'evento dannoso per cui è causa, hanno causato un'inabilità temporanea totale di giorni 45
(quarantacinque), un'inabilità temporanea parziale di giorni 30 (trenta) al 75% e un'inabilità temporanea parziale di giorni 30 (trenta) al 50%. Ha infine riconosciuto postumi permanenti in misura del 31%.
Ritiene questo giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente, il quale ha espletato l'accertamento con rigore metodologico, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze dell'esame obiettivo ed ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico logico ed esaustivo.
Deve inoltre essere riconosciuto al danneggiato un incremento nella liquidazione del danno, che può essere stimato nella misura del 20%, tenuto conto che dalla documentazione prodotta si evince che , per le gravi lesioni subite, ha riportato anche un Parte_1 disturbo Post Traumatico da stress cronico, la cui sintomatologia si è ridimensionata con l'ausilio delle sedute di psicoterapia alle quali il danneggiato si è sottoposto, come evincibile dalla documentazione prodotta.
Al riguardo, deve evidenziarsi come non sempre il profondo turbamento suscitato nella vittima di un illecito degenera in una patologia clinicamente accertabile a carattere permanente, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la malattia psichica non va confusa con la semplice sofferenza, ma consiste in una lesione dell'equilibrio psichico tale da configurare gli estremi di una vera e propria malattia inquadrabile nosologicamente, sebbene il disagio non debba necessariamente conseguire ad una lesione
8 organica e possa derivare anche da uno schock emotivo quale può essere l'impatto derivante dall'aver assistito ad un evento traumatico” (Cass. Civ. n.28423/2008). La menomazione psichica costituente vero e proprio danno biologico di natura psichica non può perciò consistere in un mero turbamento soggettivo, di natura transeunte o anche permanente: tristezza, paura, ricordi spiacevoli, disagi psicologici, costituiscono sofferenze che devono essere più correttamente ascritte alla voce di danno non patrimoniale denominata “danno morale”, involgendo invece il danno biologico la compromissione di una qualsiasi delle funzioni psichiche dell'individuo, che nel caso di specie non risulta dimostrata.
Deve infine escludersi, per difetto di prova, la sussistenza e la conseguente risarcibilità di ulteriori pregiudizi di tipo dinamico-relazionali.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che il giudice di merito deve valutare, a fini risarcitori, la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto, ossia le conseguenze subìte dal soggetto nella sua sfera morale, quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale, che si dipanano nell'ambito delle relazioni del soggetto con la realtà esterna” (Cass. ord. 5820/19; sent. 20795/18; Cass. Sez.
Un. n. 26972/2008). Il danno non patrimoniale, con specifico riferimento ai pregiudizi di tipo dinamico-relazionale, cd. danno esistenziale, che consistono nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto deve essere allegato e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass., n.
28742/18; n. 19434/19; n. 33276/23).
Nel caso di specie, la generica allegazione di una limitazione nel compimento delle proprie attività quotidiane non è sufficiente a ritenere dimostrato un concreto pregiudizio intervenuto nello svolgimento della vita personale e nelle relazioni interpersonali del danneggiato.
La somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale deve quindi essere liquidata in complessivi euro 165.938,50 di cui euro 8.912,50 a titolo di invalidità temporanea ed euro
138.282,00 a titolo di danno biologico, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, tenuto conto dell'età della vittima al momento dell'evento dannoso (27 anni)
e della percentuale di invalidità temporanea e dei postumi permanenti riconosciuti (31%) con
9 l'ulteriore incremento in misura del 20% in considerazione della dimostrata sofferenza soggettiva subita in conseguenza dell'illecito.
L'importo liquidato deve inoltre essere ridotto alla metà, in considerazione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
Spetta quindi all'attore la complessiva somma di euro 82.969,20.
Sulla somma liquidata, devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto nonché la rivalutazione monetaria, pur se nei limiti e con le eccezioni di seguito specificati. Nel caso di specie le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino al soddisfo secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Deve infine essere riconosciuta all'attore la somma di euro 580,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alla metà delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali sino al soddisfo.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, se ne dispone la compensazione in misura pari alla metà e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del DM 147/2022 con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e con l'ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione della parte attorea al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vengono invece definitivamente poste a carico della convenuta e del terzo chiamato, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta e accertato il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, in misura pari alla metà,
10 condanna la convenuta e il terzo chiamato al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro e in favore di della somma di euro 82.969,20 a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali compensativi da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata dalla data odierna fino all'effettivo saldo e della somma di euro
580,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, oltre interessi legali sino al soddisfo.
2) compensa parzialmente, in misura pari alla metà, le spese di lite e, per l'effetto, condanna la convenuta e il terzo chiamato al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.807,27 già ridotte alla metà, oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte attorea al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
3) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Lamezia Terme, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Lagani
11
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1313 R.G.A.C. per l'anno 2019
TRA
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Davoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Lamezia Terme, alla Via Adda n.
31 giusta procura in calce dell'atto di citazione
Parte attorea
CONTRO
P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariolino Conte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Caloprese n. 56, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...] alla Controparte_2
Via Campo Chiesa n. 13
Terzo chiamato - contumace
OGGETTO: Lesione personale
Conclusioni: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti costituite per l'udienza del 25.11.2025,
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro 272.795,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 14.12.2017, nel Comune di Platania - Località Difesa.
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha premesso in fatto che, in data
14.12.2017, mentre viaggiava, in qualità di terzo trasportato, a bordo della trattrice agricola
Tg. AY506N, condotta da , a causa delle sollecitazioni continue prodotte Controparte_2 dal mezzo nel percorrere la strada e della posizione precaria assunta dal medesimo nello stare a bordo del mezzo, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e finendo travolto dalla trattrice, riportando gravissime lesioni personali, con postumi permanenti nella misura del
35%, come da perizia medica di parte, oltre al danno morale. Ha dedotto altresì che il lungo periodo di inabilità avrebbe limitato lo svolgimento delle attività quotidiane e causato un disagio psichico, che ha reso necessarie sedute di psicoterapia. Ha altresì dedotto di aver subito un danno patrimoniale pari ad euro 1.160,00 corrispondente alle spese mediche e di cura sostenute. Ha quindi dedotto il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.
2. Si è costituita in giudizio la quale, previa richiesta di integrazione Controparte_1 del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, , ha variamente Controparte_2 argomentato per l'infondatezza della domanda, contestando la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, contrastante con le pregresse dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato al personale medico ed ai Carabinieri della Stazione di Platania, oltre che da e da altre persone informate dei fatti, dalle quali si evincerebbe che l'attore Controparte_2 fosse alla guida del mezzo, dal quale sarebbe caduto accidentalmente. Ha comunque dedotto che la trattrice non era dotata di posti adibiti al trasporto di passeggeri, essendo omologata al trasporto del solo conducente. La convenuta ha infine contestato la domanda sotto il profilo del quantum, ritenuto eccessivo e privo di adeguato supporto probatorio. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del quantum nei limiti del danno dimostrato.
3. Integrato il contraddittorio nei confronti di , rimasto contumace e Controparte_2 concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e rinviata per la precisazione delle
2 conclusioni e discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 25.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente deve procedersi all'esatta qualificazione della domanda proposta.
Diversamente da come ritenuto dalla società di assicurazione, l'azione proposta deve essere qualificata quale azione diretta prevista dall'articolo 144 del codice delle assicurazioni e non come azione proposta ai sensi dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 35318/2022) l'azione diretta prevista dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni in favore del terzo trasportato, che si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicurazione del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultima nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, è azione aggiuntiva rispetto alle altre previste dall'ordinamento e presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, pur non occorrendo uno scontro materiale tra gli stessi. Qualora, come nel caso di specie, nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'articolo 144 del codice delle assicurazioni, azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Nel caso di applicazione dell'articolo 144, alla luce dell'articolo 2054 comma 1 c.c., l'onere probatorio gravante sul trasportato è tuttavia analogo a quello previsto dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni, dovendo il vettore per andare esente da responsabilità provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ipotesi sostanzialmente analoga al caso fortuito che, come noto, ben può essere rappresentato dal fatto colposo del terzo, compreso lo stesso danneggiato. Occorre inoltre evidenziare come anche nel caso di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava pur sempre sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., quale disposizione di generale applicazione, l'onere di provare l'evento dannoso nonchè il nesso eziologico tra questo e il danno. In assenza di tale prova, in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non e' possibile invocare il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054 c.c.
3 Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro, l'attore ha dedotto che, in data 14.12.2017, mentre viaggiava, in qualità di terzo trasportato, sulla trattrice agricola AY506N, di proprietà di e dal medesimo condotta, a causa delle sollecitazioni continue prodotte Controparte_2 dal mezzo nel percorrere la strada e della posizione precaria assunta dal medesimo nello stare a bordo del mezzo, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra, finendo per essere travolto dalla trattrice. La convenuta ha contestato la dinamica del sinistro come descritta dall'attore, sostenendo che, sulla base degli atti di indagine, non sarebbe stato
[...]
a condurre il mezzo, ma lo stesso danneggiato. CP_2
Esaminando i verbali di sommarie informazioni e le dichiarazioni rese ai Carabinieri della
Stazione di Platania emergono, effettivamente, dichiarazioni contrastanti, dunque poco attendibili ai fini della decisione.
In particolare, deve evidenziarsi innanzitutto come, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, alcuna rilevanza assume quanto risultante dal Verbale di Pronto Soccorso e dalle informazioni trasmesse ai Carabinieri dall'A.S.P. di Catanzaro. Infatti, l'avere il danneggiato riferito di una caduta accidentale dal trattore, nulla rivela in merito alla dinamica del sinistro.
Contrastanti e, dunque, inattendibili, risultano invece le dichiarazioni rese ai Carabinieri della
Stazione di Platania dallo stesso da , e Parte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
. Tes_1
In particolare, in data 31.01.2018, sentito dai Carabinieri, ha prima dichiarato Parte_1 di non ricordare nulla dell'incidente poi ha precisato che prima dell'incidente aveva lavorato, effettuando un carico e trasporto di legna da loc.tà Sambate fino a casa di dove CP_3 ha poi consumato un pasto. Ha dichiarato di essere poi uscito di casa di per CP_3 recarsi a casa di dove aveva lasciato la propria autovettura. Al riguardo, ha Controparte_2 precisato che la mattina si era recato da il quale gli avrebbe dato il trattore Controparte_2 in quanto gli avevano chiesto di effettuare un trasporto. Ha infine precisato di non essere assunto dalla ditta dei fratelli ma di lavorare con loro ogni tanto “alla giornata”. CP_2
Dunque, secondo quanto dichiarato ai Carabinieri dal danneggiato, quest'ultimo avrebbe preso il trattore per eseguire un carico e trasporto di legna su incarico di . Controparte_2
4 Secondo le informazioni fornite ai Carabinieri della Stazione di Platania, in data 17.12.2017, da e invece, avrebbe eseguito il carico e CP_3 Testimone_1 Parte_1 trasporto di legna su incarico di , che lo avrebbe chiamato per farsi aiutare. Il CP_3 trattore sarebbe stato quindi condotto da Parte_1
, invece, sentito dal Carabinieri in data 14.12.2017, ha dichiarato che Controparte_2 [...] gli avrebbe chiesto di prestargli il trattore, per eseguire un carico di legna. Ha Pt_1 dichiarato che verso le ore 14.00, mentre transitava in località Sambate, avrebbe visto
[...]
a bordo del trattore con il carico di legna e che alle ore 18.30 si sarebbe recato a Pt_1 casa sua il fratello, riportandogli il trattore e riferendogli dell'incidente Persona_1 verificatosi.
Successivamente, in data in data 24.02.2018, lo stesso ha reso Controparte_2 dichiarazioni spontanee dalle quali emerge una ricostruzione dei fatti completamente diversa.
Quest'ultimo ha infatti riferito che il giorno dell'incidente si trovava insieme a Parte_1 con il quale avrebbe eseguito il carico e trasporto di legna. Ha precisato di aver chiamato
[...] per guidare il Trattore in quanto lui non aveva la patente. Ha dichiarato che, Pt_1 eseguito il carico, trasporto e scarico della legna avrebbero mangiato a casa di CP_3 per poi andare via, precisando che conduceva il mezzo mentre lui si sarebbe Parte_1 posizionato sul passaruote del trattore, lato sinistro. Ha dichiarato che a circa 50/100 metri di distanza dalla casa di , avrebbero sentito un rumore meccanico proveniente dal trattore e CP_3 per tale ragione si sarebbero fermati e, lasciando il trattore in moto e mentre guardavano sotto il trattore, per verificare la provenienza del rumore, il trattore avrebbe iniziato a muoversi all'indietro, colpendo Ha dichiarato di essere subito saltato sul trattore, Parte_1 pigiando il freno e spegnendo il motore, così bloccando il mezzo e che, nel mentre, sarebbe sopraggiunto suo cognato con il figlio, che avrebbe chiamato il 118. Persona_1
Le dichiarazione rese ai Carabinieri dunque non consentono di chiarire chi effettivamente fosse alla guida del trattore, chi avesse incaricato di eseguire il carico di legna, Parte_1 risultando tra loro contrastanti anche in relazione alla presenza del proprietario del mezzo,
. Tanto, rende le dichiarazioni rese dagli informatori completamente Controparte_2 inattendibili e, come tali, inutilizzabili ai fini della decisione.
5 La dinamica dell'incidente come descritta nell'atto di citazione deve però ritenersi provata alla luce delle dichiarazioni rese nel corso del presente giudizio da sentito quale Tes_2 testimone, che ha dichiarato di aver assistito al sinistro e della cui attendibilità non emergono elementi per dubitare.
Ebbene, all'udienza del 10.02.2023, ha riferito che il giorno dell'incidente era a Tes_2 bordo della sua macchina immediatamente dietro al trattore e cercava di sorpassarlo perchè andava lentamente. Ha dichiarato di aver visto una persona cadere dal trattore, precisando che questa persona si trovava in piedi ma appoggiata sul parafango e che il trattore aveva anche il rimorchio. Ha precisato che c'erano altre macchine dietro la sua e una che proveniva di fronte;
che tutti si sono fermati subito e quelli che provenivano di fronte hanno chiamato i soccorsi, perché il che, ha dichiarato di conoscere di vista, era a terra ed urlava. Il Pt_1 testimone ha inoltre dichiarato che prima della caduta di il mezzo agricolo, Parte_1 procedeva in modo irregolare “a zig-zag”, che la strada era in pendenza e che alla guida del mezzo vi era , che ha dichiarato di conoscere di vista, il quale, dopo la Controparte_2 caduta, subito si è fermato ed ha attivato il sistema di frenaggio.
Le dichiarazioni rese da trovano peraltro conferma nelle dichiarazioni rese Tes_2 dall'altro testimone escusso, , che ha dichiarato di non aver assistito al Testimone_3 sinistro ma di essere sopraggiunto subito dopo e di aver visto che era sul Controparte_2 trattore.
D'altra parte le dichiarazioni rese dal testimone risultano pienamente attendibili anche in considerazione delle caratteristiche della strada, in pendenza, come accertato dai Carabinieri di Platania che nella nota del 18/02/2018 hanno rilevato che il tratto di strada fra i civici 12/A
e 15 dove è accaduto il sinistro è caratterizzato da una pendenza del 3,9 % in discesa in direzione di Lamezia Terme e una pendenza media del 4,8 % in discesa in direzione del civico
15. La caratteristica della strada, dunque, postula necessariamente la presenza sul mezzo di un secondo soggetto che ne ha arrestato la marcia nell'immediatezza della caduta. Inoltre, risulta inverosimile, anche alla luce delle caratteristiche del trattore, come evincibili dalle rappresentazioni fotografiche, che se fosse stato alla guida del mezzo, sia Parte_1 caduto accidentalmente. E' invece verosimile, oltre che corrispondente alle dichiarazioni del testimone che fosse posizionato sul parafango del trattore, in Tes_2 Parte_1 piedi e, a causa delle oscillazioni del mezzo, abbia perso l'equilibrio, cadendo a terra. Infine,
6 tale modalità dell'incidente, risulta pienamente compatibile con le lesioni riportate dall'attore, come accertato anche dal CTU.
Alla luce dell'istruttoria espletata, dunque, l'evento dannoso, come denunciato dall'attore, deve ritenersi provato e, considerato che non è stata fornita dalla compagnia di assicurazione alcuna prova idonea a superare la presunzione di colpa del conducente il veicolo, deve presumersi che la responsabilità per l'evento dannoso per cui è causa sia senz'altro ascrivibile alla condotta colposa del conducente del mezzo, che peraltro risulta avere condotto il mezzo in difetto di patente di guida, come dichiarato dal medesimo ai Carabinieri e, soprattutto, per avere effettuato il trasporto del danneggiato sul mezzo non omologato al trasporto del passeggiero.
La descritta e accertata dinamica del sinistro evidenzia peraltro la sussistenza nel caso di specie di un concorso di colpa dello stesso danneggiato, il quale, in violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza non solo ha viaggiato a bordo della trattrice non omologata al trasporto di persone ma soprattutto si è posizionato sul mezzo in piedi, sul parafango, posizione questa senz'altro idonea ad esporre il trasportato alla perdita di equilibrio ed alla caduta, come peraltro evidenziato dallo stesso attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Occorre, al riguardo, evidenziare come, in tema di nesso di causalità, l'art. 1227 comma 1 c.c.
(che attiene alla cd. causalità materiale) dispone che in caso di concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate mentre l'art. 1227 comma
2 c.c, che attiene alla cd. causalità giuridica, esclude la risarcibilità dei danni-conseguenza che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. La Corte di Cassazione ha affermato che la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dal comma 1 dell'art. 2054 c.c. non può operare in contrasto con il principio generale che regola anche la responsabilità per fatto illecito, vale a dire quello di causalità tra condotta ed evento dannoso, consacrato nel comma 1 dell'art. 1227 c.c., con la conseguenza che la circostanza che il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione di colpa, non è preclusiva dell'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del danneggiato (in questo senso, tra le tante, Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6168).
7 Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, in misura pari alla metà.
Quanto al danno-conseguenza, sotto il profilo sia del nesso causale con l'evento dannoso che del quantum risarcibile, può ritenersi provato sulla base dell'espletata CTU medico legale, le cui conclusioni meritano di essere condivise.
Il CTU ha accertato che in conseguenza del sinistro per cui è causa l'attore ha riportato un
“politrauma da schiacciamento addomino - pelvico e polifratturativo a carico del bacino e dell'arto inferiore destro”, che ha reso necessarie cure intensive e successivi trattamenti chirurgici di riduzione ed osteosintesi delle gravi fratture riportate;
ha altresì accertato che dette lesioni oggetto di riscontro in sede di visita di pronto soccorso, compatibili con l'evento dannoso per cui è causa, hanno causato un'inabilità temporanea totale di giorni 45
(quarantacinque), un'inabilità temporanea parziale di giorni 30 (trenta) al 75% e un'inabilità temporanea parziale di giorni 30 (trenta) al 50%. Ha infine riconosciuto postumi permanenti in misura del 31%.
Ritiene questo giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente, il quale ha espletato l'accertamento con rigore metodologico, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze dell'esame obiettivo ed ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico logico ed esaustivo.
Deve inoltre essere riconosciuto al danneggiato un incremento nella liquidazione del danno, che può essere stimato nella misura del 20%, tenuto conto che dalla documentazione prodotta si evince che , per le gravi lesioni subite, ha riportato anche un Parte_1 disturbo Post Traumatico da stress cronico, la cui sintomatologia si è ridimensionata con l'ausilio delle sedute di psicoterapia alle quali il danneggiato si è sottoposto, come evincibile dalla documentazione prodotta.
Al riguardo, deve evidenziarsi come non sempre il profondo turbamento suscitato nella vittima di un illecito degenera in una patologia clinicamente accertabile a carattere permanente, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la malattia psichica non va confusa con la semplice sofferenza, ma consiste in una lesione dell'equilibrio psichico tale da configurare gli estremi di una vera e propria malattia inquadrabile nosologicamente, sebbene il disagio non debba necessariamente conseguire ad una lesione
8 organica e possa derivare anche da uno schock emotivo quale può essere l'impatto derivante dall'aver assistito ad un evento traumatico” (Cass. Civ. n.28423/2008). La menomazione psichica costituente vero e proprio danno biologico di natura psichica non può perciò consistere in un mero turbamento soggettivo, di natura transeunte o anche permanente: tristezza, paura, ricordi spiacevoli, disagi psicologici, costituiscono sofferenze che devono essere più correttamente ascritte alla voce di danno non patrimoniale denominata “danno morale”, involgendo invece il danno biologico la compromissione di una qualsiasi delle funzioni psichiche dell'individuo, che nel caso di specie non risulta dimostrata.
Deve infine escludersi, per difetto di prova, la sussistenza e la conseguente risarcibilità di ulteriori pregiudizi di tipo dinamico-relazionali.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che il giudice di merito deve valutare, a fini risarcitori, la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto, ossia le conseguenze subìte dal soggetto nella sua sfera morale, quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale, che si dipanano nell'ambito delle relazioni del soggetto con la realtà esterna” (Cass. ord. 5820/19; sent. 20795/18; Cass. Sez.
Un. n. 26972/2008). Il danno non patrimoniale, con specifico riferimento ai pregiudizi di tipo dinamico-relazionale, cd. danno esistenziale, che consistono nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto deve essere allegato e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass., n.
28742/18; n. 19434/19; n. 33276/23).
Nel caso di specie, la generica allegazione di una limitazione nel compimento delle proprie attività quotidiane non è sufficiente a ritenere dimostrato un concreto pregiudizio intervenuto nello svolgimento della vita personale e nelle relazioni interpersonali del danneggiato.
La somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale deve quindi essere liquidata in complessivi euro 165.938,50 di cui euro 8.912,50 a titolo di invalidità temporanea ed euro
138.282,00 a titolo di danno biologico, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, tenuto conto dell'età della vittima al momento dell'evento dannoso (27 anni)
e della percentuale di invalidità temporanea e dei postumi permanenti riconosciuti (31%) con
9 l'ulteriore incremento in misura del 20% in considerazione della dimostrata sofferenza soggettiva subita in conseguenza dell'illecito.
L'importo liquidato deve inoltre essere ridotto alla metà, in considerazione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
Spetta quindi all'attore la complessiva somma di euro 82.969,20.
Sulla somma liquidata, devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto nonché la rivalutazione monetaria, pur se nei limiti e con le eccezioni di seguito specificati. Nel caso di specie le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino al soddisfo secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Deve infine essere riconosciuta all'attore la somma di euro 580,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alla metà delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali sino al soddisfo.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, se ne dispone la compensazione in misura pari alla metà e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del DM 147/2022 con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e con l'ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione della parte attorea al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vengono invece definitivamente poste a carico della convenuta e del terzo chiamato, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta e accertato il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, in misura pari alla metà,
10 condanna la convenuta e il terzo chiamato al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro e in favore di della somma di euro 82.969,20 a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali compensativi da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata dalla data odierna fino all'effettivo saldo e della somma di euro
580,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, oltre interessi legali sino al soddisfo.
2) compensa parzialmente, in misura pari alla metà, le spese di lite e, per l'effetto, condanna la convenuta e il terzo chiamato al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.807,27 già ridotte alla metà, oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte attorea al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
3) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Lamezia Terme, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Lagani
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