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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 2095/2018 vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Soverato alla via S. Giovanni Bosco, 206, presso e nello studio dell'avv. Francesco Santoro (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di CodiceFiscale_2 citazione
- Parte attrice -
E
Via Monfalcone 88068 Soverato in proprio e nella qualità di titolare della Controparte_1
Società Viennelle di SO NC & C. con sede in Via Mazzini, 77 Montepaone Lido
- Parte convenuta contumace -
Oggetto: risoluzione preliminare
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Il signor promissario acquirente di un locale deposito sito nel Comune di Parte_1
Montepaone identificato catastalmente al foglio 10 particella 1073 sub 6 in virtù di un contratto preliminare di vendita, ha evocato il in proprio e nella qualità di titolare della Controparte_1 società dinanzi a questo Tribunale, affinché venisse Parte_2 accertato e dichiarato (i) il grave inadempimento contrattuale di parte convenuta (ii) la risoluzione del contratto per grave inadempimento (iii) il diritto alla restituzione della somma versata pari ad € 20.000,00 oltre al diritto al risarcimento dei danni subìti nella misura di €
5.000,00 o della differente somma da quantificarsi nel corso del giudizio;
e, per l'effetto, ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione della somma versata pari ad € 20.000,00 oltre
1 R.G. n. 2095/2018 interessi dalla consegna al soddisfo e al risarcimento dei danni nella misura di € 5.000,00 o in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese da distrarsi.
Allegava l'attore (i) di aver stipulato con il convenuto un contratto preliminare Controparte_1 di vendita avente ad oggetto un locale deposito sito nel Comune di Montepaone identificato catastalmente al foglio 10 particella 1073 sub 6 per l'importo complessivo di € 45.000,00 oltre IVA
(ii) di aver corrisposto in acconto la somma di € 20.000,00 (iii) di aver eseguito ispezioni ipotecarie constatando che l'immobile era stato oggetto di iscrizioni pregiudizievoli ed ipoteche legali (iv ) che tali circostanze erano state sottaciute dal promittente venditore (v) che pertanto nel mese di marzo 2017 aveva provveduto a svuotare l'immobile lascandolo libero e sgombro dei beni personali presenti. Proseguiva parte attrice - dandone parimenti riscontro documentale - che senza esito rimaneva la nota inviata nel mese di marzo 2017 e l'invito alla stipula alla negoziazione assistita.
Il convenuto in proprio e nella qualità, benché ritualmente citato, non si Controparte_1 costituiva in giudizio e non compariva ed il diverso giudicante alla prima udienza di trattazione ne dichiarava la contumacia e concedeva i termini di cui all'art.183 VI co. c.p.c., rinviando per i provvedimenti ammissivi.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 giugno 2020. Quindi dopo una serie di rinvii e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica la causa veniva rinviata all'udienza del
25 febbraio 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le
2 R.G. n. 2095/2018 altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
In via preliminare si rileva la dichiarata contumacia, da parte di altro giudicante, di parte convenuta la quale, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e non è comparsa.
Valga, ancora preliminarmente, il richiamo all'orientamento della Suprema Corte, cui il giudicante non ha motivo di discostarsi, (cfr. Corte Di Cassazione – Sentenza 16 agosto 2017, n.
20110; Cass. 22461/2015; Cass. lav. n. 24885 del 21/11/2014) secondo cui “…la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova… e non esclude il potere- dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa…”
Ma, ancora, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità” la contumacia del convenuto non assume valore di non contestazione né tanto meno altera la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (cfr. Cass. n. 30345/2017).
Nel merito atteso il corredo probatorio offerto questo giudice richiama il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n.
3 R.G. n. 2095/2018 15328/2018). […] Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n 20891/2019).
Ebbene alla luce dei superiori orientamenti anche in tema di onere probatorio, si ha che parte attrice, che ha introdotto la domanda tendente all'accertamento del grave inadempimento
(iscrizioni pregiudizievoli non dichiarate ) e della risoluzione del contratto preliminare perfezionatosi tra le parti in causa con diritto alla restituzione delle somme versate, ha provato documentalmente il rapporto contrattuale instaurato con la parte convenuta, il versamento delle somme corrisposte nonché gli estremi di un inadempimento grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto. (cfr. Cass. n 13208/2013)
Al contrario, la contumacia della parte convenuta, malgrado ritualmente evocata in giudizio, ha impedito una ricostruzione alternativa delle circostanze rispetto a quella fornita da parte attrice comunque corredata da riscontri probatori.
Conclusivamente, accertato il grave inadempimento della convenuta promittente venditrice deve dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di vendita con condanna della convenuta alla restituzione delle somme corrisposte pari ad € 20.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite, escludendo, altresì, la sussistenza dei presupposti fondanti la richiesta di risarcimento danni difettando il corredo probatorio a supporto che avrebbe, inter alia, consentito di dimostrare l'esistenza di un effettivo pregiudizio in tal senso (cfr. Cass. 18 marzo 2022, n. 8941).
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per le fasi di attività considerando che la causa non presentava questioni complesse (cfr Cass. ordinanza 8273/2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda, dichiara risolto per grave inadempimento il contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in causa avente ad oggetto l'immobile sito in Montepaone un locale deposito sito nel Comune di Montepaone identificato catastalmente al foglio 10 particella 1073 sub 6 e
4 R.G. n. 2095/2018 condanna la convenuta alla restituzione della somma di € 20.000,00 oltre gli interessi come in parte motiva. condanna la parte convenuta a pagare, in favore di parte attrice le spese di lite che si liquidano in
€ 1.937,00 comprensivo di esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Francesco Santoro.
Catanzaro, 25 maggio 2025
Il Giudice
Maria Sciarrone
5 R.G. n. 2095/2018