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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4960 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. GENCARELLI RAFFAELE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
AVV. DOLEI SILVANA;
Controparte_2
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2022 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219004680119000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420050045050610000
(notificata in data 2.2.2006) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2004, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 13.691,24;
- alla cartella di pagamento n. 03420060002157470000
(notificata in data 27.2.2006) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2004, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 13.051,74;
- alla cartella di pagamento n. 03420060080285255000
(notificata in data 15.12.2006) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2005, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 12.612,13;
- alla cartella di pagamento n. 03420070046094491000
(notificata in data 20.3.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2006, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 39.848,25;
- alla cartella di pagamento n. 03420070050082676000
(notificata in data 20.3.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anni di riferimento 2006 e 2007, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 33.179,76;
- alla cartella di pagamento n. 03420080017428440000
(notificata in data 27.6.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2007, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 16.713,54;
- alla cartella di pagamento n. 03420080030345130000
(notificata in data 30.9.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2007, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 16.026,80;
- alla cartella di pagamento n. 03420080032396180000
(notificata in data 29.10.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anni di riferimento 2007 e 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 25.060,07;
- alla cartella di pagamento n. 03420080045002132000
(notificata in data 7.7.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 33.090,37;
- alla cartella di pagamento n. 03420090000093324000
(notificata in data 25.3.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 35.703,21;
- alla cartella di pagamento n. 03420090007106837000
(notificata in data 2.4.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 8.496,79; - alla cartella di pagamento n. 03420090018631860000
(notificata in data 3.6.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 9.020,41;
- alla cartella di pagamento n. 03420090030066012000
(notificata in data 20.7.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 18.246,63;
- alla cartella di pagamento n. 03420090035064859000
(notificata in data 19.3.2010) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2009, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 8.016,98;
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 282.757,92.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale – ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 9, Legge 335/1995 - del diritto alla riscossione delle somme oggetto degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Concludeva chiedendo di “accogliere il presente ricorso con conseguente dichiarazione di nullità e/o annullamento della intimazione di pagamento impugnata
e delle cartelle di pagamento in essa contenute e specificate in quanto prescritte ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e per tutti i motivi di cui in narrativa; …”. Si costituiva in giudizio l' che svolgeva ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, deducendo il proprio difetto di legittimazione e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
Si costituiva in giudizio anche contestando: - in CP_3 via preliminare, la nullità del ricorso introduttivo per l'inosservanza dei termini prescritti (10 g,g.), ex art. 415
c.p.c., per la notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente, con pregiudizio all'esercizio del pieno diritto della difesa;
- la tardività ed inammissibilità della opposizione perché proposta oltre i prescritti termini perentori (20 g.g.) previsti dall'art. 617 c.p.c.; - nonché, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa.
***
Preliminarmente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre preliminarmente, è da rigettarsi l'eccezione sollevata dall' di nullità del ricorso introduttivo per CP_3
l'inosservanza dei termini prescritti dall'art. 415 c.p.c. per la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza in quanto “Nelle controversie di lavoro il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma
(ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma)” (Tribunale Roma sez. lav.,
17/07/2019, n.7151 e cfr. – in tal senso - Cass. civ. n.
5551/1984).
Nel caso di specie, il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati all'agente della riscossione in data 4.11.2023 (per come allegato proprio dall' CP_3 nella propria memoria di costituzione) ovvero nel rispetto del termine non inferiore ai trenta giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti (fissata per il
7.12.2023); dovendosi, pertanto, ritenere rispettato il congruo termine per consentire la sua costituzione in giudizio.
Va, dunque ed in relazione al merito, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili esclusivamente ad un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Pertanto, unico motivo di opposizione vagliabile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In proposito, è da rilevarsi come in atti vi sia prova (cfr. allegati che la cartella di pagamento n. CP_3
03420050045050610000 è stata notificata in data
2.2.2006, la cartella di pagamento n.
03420060002157470000 in data 27.2.2006, la cartella di pagamento n. 03420060080285255000 in data
15.12.2006, la cartella di pagamento n.
03420080017428440000 in data 27.6.2008, la cartella di pagamento n. 03420080030345130000 in data
30.9.2008, la cartella di pagamento n.
03420080032396180000 in data 29.10.2008, la cartella di pagamento n. 03420090000093324000 in data
25.3.2009, la cartella di pagamento n.
03420090007106837000 in data 2.4.2009, la cartella di pagamento n. 03420090018631860000 in data
3.6.2009 e la cartella di pagamento n.
03420090030066012000 in data 20.7.2009.
Analogamente, pur non essendone stata fornita prova documentale, risulta per tabulas (cfr. date riportate nell'intimazione di pagamento impugnata) che la cartella di pagamento n. 03420070046094491000 sarebbe stata notificata in data 20.3.2008, la cartella di pagamento n. 03420070050082676000 in data 20.3.2008, la cartella di pagamento n. 03420080045002132000 in data
7.7.2009 e la cartella di pagamento n.
03420090035064859000 in data 19.3.2010.
Orbene, tenuto conto delle date di notifica delle cartelle di pagamento, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219004680119000 impugnata
(16.5.2022 – cfr. in allegati ) emerge come i crediti CP_3 previdenziali indicati nella stessa intimazione risultino prescritti relativamente a tutte le cartelle di pagamento
(di competenza del giudice del lavoro e limitatamente a quelle oggetto di giudizio) contenute in essa;
così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione successiva atteso che i resistenti – sotto il profilo probatorio – non hanno indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito dalla data di notifica delle predette cartelle di pagamento.
Infatti, per quanto attiene la produzione documentale offerta dall' deve evidenziarsi come risulti CP_3 ampiamente maturato il termine prescrizionale quinquennale valevole per i crediti previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995 già alla data di notifica di precedenti atti.
In particolare, l' produce - quale precedente atto CP_2 interruttivo della prescrizione – l'intimazione di pagamento n.03420199009380592000 del 20.9.2019, notificata al ricorrente in data 9.3.2020 - mediante deposito presso la casa comunale (cfr. allegati - CP_3 ovvero ben oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica delle predette cartelle di pagamento, risultando, dunque, i crediti già prescritti a quella data. Pertanto, in proposito, è da ritenersi ininfluente l'eccezione sollevata dalla stessa con CP_3 riferimento ai provvedimenti legislativi che si sono avvicendati durante l'emergenza COVID 19 ed afferenti alle cause speciali di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria introdotte per effetto dell'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020 (dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 per 129 giorni) e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni). Dalla produzione documentale, in sostanza, non vi è prova della notifica di alcun atto interruttivo del termine prescrizionale rispetto alla prescrizione successivamente maturata dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore in tali cartelle di pagamento, per la parte di competenza.
In definitiva, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione relativamente alle cartelle di pagamento in esame.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite,
l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione €
260.001 a € 520.000, senza fase istruttoria e con la riduzione del 30% per assenza di particolare complessità).
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento n.
03420050045050610000, n. 03420060002157470000,
n. 03420060080285255000, n.
03420080017428440000, n. 03420080030345130000,
n. 03420080032396180000, n.
03420090000093324000, n. 03420090007106837000,
n. 03420090018631860000, n.
03420090030066012000, n. 03420070046094491000,
n. 03420070050082676000, n.
03420080045002132000 e n. 03420090035064859000;
- condanna l' al Controparte_4 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.811,10, oltre Iva
e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- compensa le spese nei confronti di CP_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. GENCARELLI RAFFAELE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
AVV. DOLEI SILVANA;
Controparte_2
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2022 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219004680119000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420050045050610000
(notificata in data 2.2.2006) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2004, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 13.691,24;
- alla cartella di pagamento n. 03420060002157470000
(notificata in data 27.2.2006) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2004, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 13.051,74;
- alla cartella di pagamento n. 03420060080285255000
(notificata in data 15.12.2006) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2005, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 12.612,13;
- alla cartella di pagamento n. 03420070046094491000
(notificata in data 20.3.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2006, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 39.848,25;
- alla cartella di pagamento n. 03420070050082676000
(notificata in data 20.3.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anni di riferimento 2006 e 2007, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 33.179,76;
- alla cartella di pagamento n. 03420080017428440000
(notificata in data 27.6.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2007, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 16.713,54;
- alla cartella di pagamento n. 03420080030345130000
(notificata in data 30.9.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2007, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 16.026,80;
- alla cartella di pagamento n. 03420080032396180000
(notificata in data 29.10.2008) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anni di riferimento 2007 e 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 25.060,07;
- alla cartella di pagamento n. 03420080045002132000
(notificata in data 7.7.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 33.090,37;
- alla cartella di pagamento n. 03420090000093324000
(notificata in data 25.3.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 35.703,21;
- alla cartella di pagamento n. 03420090007106837000
(notificata in data 2.4.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 8.496,79; - alla cartella di pagamento n. 03420090018631860000
(notificata in data 3.6.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 9.020,41;
- alla cartella di pagamento n. 03420090030066012000
(notificata in data 20.7.2009) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2008, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 18.246,63;
- alla cartella di pagamento n. 03420090035064859000
(notificata in data 19.3.2010) – Ente creditore – CP_1 relativa a Modello DM 10, somme aggiuntive, anno di riferimento 2009, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 8.016,98;
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 282.757,92.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale – ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 9, Legge 335/1995 - del diritto alla riscossione delle somme oggetto degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Concludeva chiedendo di “accogliere il presente ricorso con conseguente dichiarazione di nullità e/o annullamento della intimazione di pagamento impugnata
e delle cartelle di pagamento in essa contenute e specificate in quanto prescritte ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e per tutti i motivi di cui in narrativa; …”. Si costituiva in giudizio l' che svolgeva ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, deducendo il proprio difetto di legittimazione e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
Si costituiva in giudizio anche contestando: - in CP_3 via preliminare, la nullità del ricorso introduttivo per l'inosservanza dei termini prescritti (10 g,g.), ex art. 415
c.p.c., per la notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente, con pregiudizio all'esercizio del pieno diritto della difesa;
- la tardività ed inammissibilità della opposizione perché proposta oltre i prescritti termini perentori (20 g.g.) previsti dall'art. 617 c.p.c.; - nonché, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa.
***
Preliminarmente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre preliminarmente, è da rigettarsi l'eccezione sollevata dall' di nullità del ricorso introduttivo per CP_3
l'inosservanza dei termini prescritti dall'art. 415 c.p.c. per la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza in quanto “Nelle controversie di lavoro il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma
(ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma)” (Tribunale Roma sez. lav.,
17/07/2019, n.7151 e cfr. – in tal senso - Cass. civ. n.
5551/1984).
Nel caso di specie, il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati all'agente della riscossione in data 4.11.2023 (per come allegato proprio dall' CP_3 nella propria memoria di costituzione) ovvero nel rispetto del termine non inferiore ai trenta giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti (fissata per il
7.12.2023); dovendosi, pertanto, ritenere rispettato il congruo termine per consentire la sua costituzione in giudizio.
Va, dunque ed in relazione al merito, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili esclusivamente ad un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Pertanto, unico motivo di opposizione vagliabile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In proposito, è da rilevarsi come in atti vi sia prova (cfr. allegati che la cartella di pagamento n. CP_3
03420050045050610000 è stata notificata in data
2.2.2006, la cartella di pagamento n.
03420060002157470000 in data 27.2.2006, la cartella di pagamento n. 03420060080285255000 in data
15.12.2006, la cartella di pagamento n.
03420080017428440000 in data 27.6.2008, la cartella di pagamento n. 03420080030345130000 in data
30.9.2008, la cartella di pagamento n.
03420080032396180000 in data 29.10.2008, la cartella di pagamento n. 03420090000093324000 in data
25.3.2009, la cartella di pagamento n.
03420090007106837000 in data 2.4.2009, la cartella di pagamento n. 03420090018631860000 in data
3.6.2009 e la cartella di pagamento n.
03420090030066012000 in data 20.7.2009.
Analogamente, pur non essendone stata fornita prova documentale, risulta per tabulas (cfr. date riportate nell'intimazione di pagamento impugnata) che la cartella di pagamento n. 03420070046094491000 sarebbe stata notificata in data 20.3.2008, la cartella di pagamento n. 03420070050082676000 in data 20.3.2008, la cartella di pagamento n. 03420080045002132000 in data
7.7.2009 e la cartella di pagamento n.
03420090035064859000 in data 19.3.2010.
Orbene, tenuto conto delle date di notifica delle cartelle di pagamento, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219004680119000 impugnata
(16.5.2022 – cfr. in allegati ) emerge come i crediti CP_3 previdenziali indicati nella stessa intimazione risultino prescritti relativamente a tutte le cartelle di pagamento
(di competenza del giudice del lavoro e limitatamente a quelle oggetto di giudizio) contenute in essa;
così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione successiva atteso che i resistenti – sotto il profilo probatorio – non hanno indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito dalla data di notifica delle predette cartelle di pagamento.
Infatti, per quanto attiene la produzione documentale offerta dall' deve evidenziarsi come risulti CP_3 ampiamente maturato il termine prescrizionale quinquennale valevole per i crediti previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995 già alla data di notifica di precedenti atti.
In particolare, l' produce - quale precedente atto CP_2 interruttivo della prescrizione – l'intimazione di pagamento n.03420199009380592000 del 20.9.2019, notificata al ricorrente in data 9.3.2020 - mediante deposito presso la casa comunale (cfr. allegati - CP_3 ovvero ben oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica delle predette cartelle di pagamento, risultando, dunque, i crediti già prescritti a quella data. Pertanto, in proposito, è da ritenersi ininfluente l'eccezione sollevata dalla stessa con CP_3 riferimento ai provvedimenti legislativi che si sono avvicendati durante l'emergenza COVID 19 ed afferenti alle cause speciali di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria introdotte per effetto dell'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020 (dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 per 129 giorni) e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni). Dalla produzione documentale, in sostanza, non vi è prova della notifica di alcun atto interruttivo del termine prescrizionale rispetto alla prescrizione successivamente maturata dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore in tali cartelle di pagamento, per la parte di competenza.
In definitiva, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione relativamente alle cartelle di pagamento in esame.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite,
l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione €
260.001 a € 520.000, senza fase istruttoria e con la riduzione del 30% per assenza di particolare complessità).
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento n.
03420050045050610000, n. 03420060002157470000,
n. 03420060080285255000, n.
03420080017428440000, n. 03420080030345130000,
n. 03420080032396180000, n.
03420090000093324000, n. 03420090007106837000,
n. 03420090018631860000, n.
03420090030066012000, n. 03420070046094491000,
n. 03420070050082676000, n.
03420080045002132000 e n. 03420090035064859000;
- condanna l' al Controparte_4 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.811,10, oltre Iva
e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- compensa le spese nei confronti di CP_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO