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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 677/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 677/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) ed ivi residente in C. da Campomarzo 33,
c.f. , nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Monasterace (RC), residente in [...]2
rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Zurzolo, con studio sito in Riace
(RC), in Via Nazionale S.S. 106 presso il quale sono elettivamente domiciliati
Appellanti
nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, contumace
1 Corte d'Appello
c.f. , con sede legale in Venezia Controparte_2 P.IVA_1
Mestre (VE), Via Terraglio, 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa (mandataria), con sede legale Controparte_3
in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di
Direzione General Counsel, Dott.ssa , rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese, sito in Reggio Calabria, in via T. Campanella,
n. 46
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 32/2014, notificato in data 7.3.2014, il Tribunale di
Locri ha ingiunto agli opponenti e di pagare, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, all' l'importo di € 9.898,86, oltre agli Controparte_5
interessi convenzionali di mora al tasso di cui al ricorso, dal dovuto al saldo, sull'importo di € 6.955, 59, oltre alle spese della procedura.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.04.2014, gli odierni appellanti hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio l per l'annullamento o per la Controparte_5
revoca del decreto ingiuntivo n. 32/2014, in ragione del superamento del tasso soglia (Taeg 20,41%) previsto al 18,80% (cfr. CTU) per il periodo in questione,
2 Corte d'Appello
con conseguente condanna della società opposta a restituire agli opponenti tutte le somme percepite a titolo di interessi.
Inoltre, con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., gli opponenti hanno chiesto di accertare che il tasso di interessi applicato dalla banca era stato usurario, atteso il superamento del tasso soglia previsto dalle tabelle ministeriali.
- Eccezioni e difese di parte convenuta
Con comparsa di costituzione datata 08.09.2014, l ha Controparte_5
contestato ogni avversa domanda ed eccezione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Ha eccepito altresì l'inammissibilità e l'infondatezza dei nuovi temi di indagine introdotti dall'opponente con la prima memoria ex. art. 183, comma VI, c.p.c.
Nel merito, la convenuta opposta ha osservato che non vi era stato il superamento del tasso soglia, atteso che gli opponenti non avevano fornito prove sufficienti, in violazione dell'art. 2697 c.c., considerata la genericità delle argomentazioni addotte.
Inoltre, ha fatto può essere che la clausola di salvaguardia nel contratto prevedeva che, in caso del superamento del tasso soglia, si applicasse automaticamente il tasso massimo legale.
- Provvedimento impugnato
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, con la sentenza n. 255/2020, pubblicata in data 3.4.2020, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 32/2014, in considerazione delle risultanze della CTU, la quale ha rilevato il superamento del tasso soglia del periodo, pari al 18,80%.
Il giudice di prime cure, ravvisato il superamento del tasso soglia, non ha applicato la sanzione della nullità del contratto, attesa la clausola di salvaguardia prevista nello stesso.
Inoltre, il primo giudicante ha condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma pari a € 6.934,26 Controparte_5
con interessi limitati al 18,49% da calcolarsi dalla proposizione della domanda sino al saldo.
3 Corte d'Appello
Ha compensato altresì interamente le spese di lite tra le parti e ha condannato la società convenuta opposta al pagamento delle spese relative alla CTU.
- Motivi d'appello
Gli appellanti impugnano la sentenza n. 255/2020 nella parte in cui il primo giudicante ha statuito il pagamento degli interessi pari al 18,49%, nonostante il superamento del tasso soglia.
Deducono, infatti, la non debenza degli interessi, perché contrari alla previsione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. e la condanna della società appellata alla restituzione in favore degli stessi appellanti di tutte le somme percepite a titolo di interessi, stante la nullità della clausola di interessi.
- Eccezioni e difese dell'appellata
In via preliminare, la società appellata eccepisce la tardività della notifica dell'atto di citazione in appello.
Precisa, infatti, che, benché la sentenza appellata sia stata pubblicata in data
3/4/2020, con pubblicazione e notifica alle parti il 9/4/2020, la notifica dell'atto di appello, a mezzo Ufficiale Giudiziario, è avvenuta solamente in data
18/12/2020, quindi oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., considerato il termine ultimo di impugnazione previsto per il 14 dicembre 2020.
La società appellata eccepisce inoltre che gli appellanti hanno riproposto le medesime argomentazioni già avanzate in primo grado, senza alcuna specifica contestazione.
Inoltre, deduce che gli appellanti abbiano omesso di fare riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al contratto di finanziamento, riportata peraltro nella motivazione della pronuncia appellata.
L'appellata deduce che l'appellante ha omesso di specificare che nel contratto di finanziamento era presente la c.d. clausola di salvaguardia, non contestandone mai la validità, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e che, pertanto, risultava del tutto operante, come evidenziato anche dal giudice di prime cure.
***
1.- Sull'eccezione di tardività dell'appello
4 Corte d'Appello
L'eccezione, formulata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello è fondata, essendo stato l'atto d'appello notificato tardivamente.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 3.4.2020.
La notifica dell'atto di appello è avvenuta in data 18.12.2020, quindi oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, termine scaduto il 14.12.2020 (considerata la sospensione del termine fino all'11 maggio 2020 per l'emergenza Covid, ex art. 83 d.l. n.
18/2020 ed art. 36 comma 1 d.l. 23/2020).
Giova precisare che l'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014 n. 162, ha previsto la riduzione delle ferie giudiziarie da 45 a 31 giorni a far data dal primo gennaio 2015.
In proposito ha chiarito la giurisprudenza che la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale, ai sensi dell'art. 16 primo comma d.l. n.
132/2014, è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, «a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum» (Cass. n. 30053/2020).
Dunque, nel caso in esame, considerato il periodo di sospensione feriale di
31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), l'appello è stato notificato oltre il termine c.d. lungo d'impugnazione (di sei mesi dalla pubblicazione), quindi in violazione dell'art. 327 c.p.c.
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
2.- Sulle spese processuali
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali tra parte appellante e non costituito in Controparte_1
appello.
Le spese processuali vanno compensate tra parte appellante e la
[...]
intervenuta volontariamente e non chiamata da parte Controparte_2
appellante.
3.- Doppio del contributo unificato
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo 5 Corte d'Appello
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
- dichiara l'appello inammissibile;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra parte appellante e Controparte_1
- compensa interamente le spese processuali del giudizio d'appello tra parte appellante e la Controparte_2
- dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 18.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
6
n. 677/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 677/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) ed ivi residente in C. da Campomarzo 33,
c.f. , nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Monasterace (RC), residente in [...]2
rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Zurzolo, con studio sito in Riace
(RC), in Via Nazionale S.S. 106 presso il quale sono elettivamente domiciliati
Appellanti
nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, contumace
1 Corte d'Appello
c.f. , con sede legale in Venezia Controparte_2 P.IVA_1
Mestre (VE), Via Terraglio, 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa (mandataria), con sede legale Controparte_3
in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di
Direzione General Counsel, Dott.ssa , rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese, sito in Reggio Calabria, in via T. Campanella,
n. 46
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 32/2014, notificato in data 7.3.2014, il Tribunale di
Locri ha ingiunto agli opponenti e di pagare, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, all' l'importo di € 9.898,86, oltre agli Controparte_5
interessi convenzionali di mora al tasso di cui al ricorso, dal dovuto al saldo, sull'importo di € 6.955, 59, oltre alle spese della procedura.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.04.2014, gli odierni appellanti hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio l per l'annullamento o per la Controparte_5
revoca del decreto ingiuntivo n. 32/2014, in ragione del superamento del tasso soglia (Taeg 20,41%) previsto al 18,80% (cfr. CTU) per il periodo in questione,
2 Corte d'Appello
con conseguente condanna della società opposta a restituire agli opponenti tutte le somme percepite a titolo di interessi.
Inoltre, con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., gli opponenti hanno chiesto di accertare che il tasso di interessi applicato dalla banca era stato usurario, atteso il superamento del tasso soglia previsto dalle tabelle ministeriali.
- Eccezioni e difese di parte convenuta
Con comparsa di costituzione datata 08.09.2014, l ha Controparte_5
contestato ogni avversa domanda ed eccezione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Ha eccepito altresì l'inammissibilità e l'infondatezza dei nuovi temi di indagine introdotti dall'opponente con la prima memoria ex. art. 183, comma VI, c.p.c.
Nel merito, la convenuta opposta ha osservato che non vi era stato il superamento del tasso soglia, atteso che gli opponenti non avevano fornito prove sufficienti, in violazione dell'art. 2697 c.c., considerata la genericità delle argomentazioni addotte.
Inoltre, ha fatto può essere che la clausola di salvaguardia nel contratto prevedeva che, in caso del superamento del tasso soglia, si applicasse automaticamente il tasso massimo legale.
- Provvedimento impugnato
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, con la sentenza n. 255/2020, pubblicata in data 3.4.2020, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 32/2014, in considerazione delle risultanze della CTU, la quale ha rilevato il superamento del tasso soglia del periodo, pari al 18,80%.
Il giudice di prime cure, ravvisato il superamento del tasso soglia, non ha applicato la sanzione della nullità del contratto, attesa la clausola di salvaguardia prevista nello stesso.
Inoltre, il primo giudicante ha condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma pari a € 6.934,26 Controparte_5
con interessi limitati al 18,49% da calcolarsi dalla proposizione della domanda sino al saldo.
3 Corte d'Appello
Ha compensato altresì interamente le spese di lite tra le parti e ha condannato la società convenuta opposta al pagamento delle spese relative alla CTU.
- Motivi d'appello
Gli appellanti impugnano la sentenza n. 255/2020 nella parte in cui il primo giudicante ha statuito il pagamento degli interessi pari al 18,49%, nonostante il superamento del tasso soglia.
Deducono, infatti, la non debenza degli interessi, perché contrari alla previsione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. e la condanna della società appellata alla restituzione in favore degli stessi appellanti di tutte le somme percepite a titolo di interessi, stante la nullità della clausola di interessi.
- Eccezioni e difese dell'appellata
In via preliminare, la società appellata eccepisce la tardività della notifica dell'atto di citazione in appello.
Precisa, infatti, che, benché la sentenza appellata sia stata pubblicata in data
3/4/2020, con pubblicazione e notifica alle parti il 9/4/2020, la notifica dell'atto di appello, a mezzo Ufficiale Giudiziario, è avvenuta solamente in data
18/12/2020, quindi oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., considerato il termine ultimo di impugnazione previsto per il 14 dicembre 2020.
La società appellata eccepisce inoltre che gli appellanti hanno riproposto le medesime argomentazioni già avanzate in primo grado, senza alcuna specifica contestazione.
Inoltre, deduce che gli appellanti abbiano omesso di fare riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al contratto di finanziamento, riportata peraltro nella motivazione della pronuncia appellata.
L'appellata deduce che l'appellante ha omesso di specificare che nel contratto di finanziamento era presente la c.d. clausola di salvaguardia, non contestandone mai la validità, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e che, pertanto, risultava del tutto operante, come evidenziato anche dal giudice di prime cure.
***
1.- Sull'eccezione di tardività dell'appello
4 Corte d'Appello
L'eccezione, formulata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello è fondata, essendo stato l'atto d'appello notificato tardivamente.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 3.4.2020.
La notifica dell'atto di appello è avvenuta in data 18.12.2020, quindi oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, termine scaduto il 14.12.2020 (considerata la sospensione del termine fino all'11 maggio 2020 per l'emergenza Covid, ex art. 83 d.l. n.
18/2020 ed art. 36 comma 1 d.l. 23/2020).
Giova precisare che l'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014 n. 162, ha previsto la riduzione delle ferie giudiziarie da 45 a 31 giorni a far data dal primo gennaio 2015.
In proposito ha chiarito la giurisprudenza che la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale, ai sensi dell'art. 16 primo comma d.l. n.
132/2014, è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, «a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum» (Cass. n. 30053/2020).
Dunque, nel caso in esame, considerato il periodo di sospensione feriale di
31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), l'appello è stato notificato oltre il termine c.d. lungo d'impugnazione (di sei mesi dalla pubblicazione), quindi in violazione dell'art. 327 c.p.c.
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
2.- Sulle spese processuali
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali tra parte appellante e non costituito in Controparte_1
appello.
Le spese processuali vanno compensate tra parte appellante e la
[...]
intervenuta volontariamente e non chiamata da parte Controparte_2
appellante.
3.- Doppio del contributo unificato
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo 5 Corte d'Appello
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
- dichiara l'appello inammissibile;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra parte appellante e Controparte_1
- compensa interamente le spese processuali del giudizio d'appello tra parte appellante e la Controparte_2
- dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 18.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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