Sentenza 7 dicembre 2006
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Tribunale del riesame annulli l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p. per vizio motivazionale conseguente alla violazione dell'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., considerato che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, con la conseguenza che la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice. Ne deriva, anche in considerazione dell'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, che il tribunale del riesame - cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate - può sanare con la propria motivazione le carenze argomentative del provvedimento oggetto di riesame, integrandone la motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2006, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/12/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1480
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE AN - Consigliere - N. 30319/2006 30320/2006
ha pronunciato la seguente: 30321/2006 30322/2006 30328/006
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. DI MODENA (N. 30319/06);
1) AR RO ON, N. IL 29.06.1961;
2) CE RO SU, N. IL 03.01.1968;
3) EZ EZ NILO, N. IL 26.04.1971;
avverso ordinanza del 26.06.2006 TRIB. LIBERTÀ DI BOLOGNA;
Nel ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ DI BOLOGNA (30320/06);
4) RA RT GILBERTO, N. IL 08.06.1960;
avverso ordinanza del 03/07/2006 TRIB. LIBERTÀ DI BOLOGNA;
Nel ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ DI BOLOGNA (30321/06);
5) CA CO ON, N. IL 08.11.1960;
avverso ordinanza del 03.07.2006 TRIB. LIBERTÀ DI BOLOGNA;
Nel ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ DI BOLOGNA (N. 30322/06);
6) OM LL, N. IL 01.01.1982;
avverso ordinanza del 29.06.2006 TRIB. LIBERTÀ DI BOLOGNA;
Nel ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ DI BOLOGNA (N. 30328/06);
7) SH EN, N. IL 10.10.1975;
avverso ordinanza del 10.07.2006 TRIB. LIBERTÀ DI BOLOGNA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AN DIDONE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. MARCHIÒ M., Foro di Modena, per OM LL e avv. CANDULLO Raffaele, Foro di Roma, per SH EN. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena - con distinti ricorsi riuniti all'odierna udienza - impugna per Cassazione le ordinanze con le quali il Tribunale di Bologna - sezione per il riesame - rispettivamente in data 26 giugno 2006, 3 luglio 2006, 3 luglio 2006, 29 giugno 2006 e 10 luglio 2006 ha annullato - per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) - l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Modena del 10 giugno 2006 con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AR TR AN, CE OT SU, EN EZ, RA OR, PE CO AN, MI LL e SH RE per numerose ipotesi di contraffazione ed indebita utilizzazione di carte di credito clonate.
Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), e relativo vizio motivazionale deducendo che il Tribunale aveva ritenuto che la motivazione dell'ordinanza cautelare fosse meramente apparente, per le ragioni che seguono:
1) Il giudice di prime cure, causa i tempi ristretti imposti dalla procedura in caso di fermo di indiziato di delitto e la mole delle risultanze investigative, ha avuto a disposizione troppo poco tempo per poter compiutamente leggere gli atti e fare il doveroso vaglio sulla richiesta del P.M.; inoltre lo stesso giudice non ha nemmeno utilizzato tutto il tempo a sua disposizione per redigere l'elaborato;
2) Relativamente alle fonti di prova, il Gip di Modena avrebbe pedissequamente ricopiato - refusi compresi -quanto riportato nel decreto di fermo del P.M., così illegittimamente derogando al dovere di vaglio critico imposto a chi esercita la giurisdizione;
3) Le scarne argomentazioni del giudice di prime cure si risolverebbero in affermazioni del tutto generiche, pertanto prive di spessore contenutistico e l'ordinanza cautelare, non contenendo una selezione ed una sintesi valutativa degli atti d'indagine, avrebbe impedito l'instaurazione dei un effettivo contraddittorio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Sostiene in estrema sintesi il ricorrente che il Tribunale del riesame poteva e doveva annullare l'ordinanza cautelare limitatamente alle imputazioni non sufficientemente sorrette da gravi indizi di colpevolezza ma non doveva limitarsi ad annullare l'ordinanza impugnata traendo dagli elementi evidenziati nell'ordinanza medesima la conclusione che era mancato il vaglio giurisdizionale della richiesta di misura cautelare.
Osserva la Corte che i ricorsi sono fondati.
Invero, già le Sezioni unite hanno da tempo chiarito che "in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato l'emissione" (Sez. U, Sentenza n. 7 del 1996). Principio che è stato di recente ulteriormente precisato nel senso che "atteso l'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il Tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d'ufficio, previste dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis)" (Sez. 6^, Sentenza n. 8590 del 2006). Pertanto, nella concreta fattispecie il Tribunale del riesame non poteva limitarsi ad annullare l'ordinanza cautelare (il P.G. ha evidenziato, in proposito, un non confacente "atteggiamento censorio") ma avrebbe dovuto revocare la misura cautelare in relazione ai reati e per gli indagati per i quali non sussistevano gravi indizi confermandola, eventualmente, nel resto e, ove necessario, integrando la motivazione.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale di Bologna - sezione per il riesame - per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007