Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
Il potere-dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nel caso di carenza grafica oppure di apparato motivazionale inesistente perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche, sì da comportare nullità per violazione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie di impugnazione di ordinanza applicativa di misura coercitiva personale consistente nella sola trascrizione del contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali senza alcuna valutazione del compendio probatorio raccolto).
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1051 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1051 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: PAOLONI GIACOMO SENTENZA sul ricorso proposto da CORSI Pasqualino, nato a Latina il 16/09/1968, avverso l'ordinanza del 14/03/2012 del Tribunale di Roma (sezione riesame); esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e gli atti ostensibili; udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni; udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. Massimo Biffa, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Motivi della decisione 1. …
Leggi di più… - 2. Sequestro probatorio: l'obbligo di motivazione, legalità e discoveryAccesso limitatoDaria Perrone · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2010, n. 33753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33753 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/07/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1112
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 19395/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MILANO;
nei confronti di:
1) LTERI LULZIM N. IL 16/03/1980 C/;
avverso l'ordinanza n. 584/2010 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 08/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 8 aprile 2010, il Tribunale di Milano ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di Lteri Lulzim per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. A sostegno della conclusione, il Tribunale ha evidenziato che il suo potere di integrare una motivazione del primo Giudice insufficiente non era esplicabile nel caso, per di carenza assoluta di apparato argomentativo, che rende l'atto radicalmente nullo. Nè può ritenersi una motivazione per relazione perché il Giudice ha riportato integralmente la richiesta dell'organo della accusa senza alcuna autonoma argomentazione valutativa.
Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non presentava una motivazione mancante in senso grafico o effettuata con clausole di stile, ma riportava un atto conosciuto dall'interessato;
tale contesto, il Tribunale del riesame, a sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 9, poteva restituire completezza argomentativa allo impugnato provvedimento.
Le censure dell'atto di ricorso non sono meritevoli di accoglimento. Stante la natura non devolutiva del procedimento di riesame, il Tribunale, a sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 7, art. 309 c.p.p., comma 9, ha gli stessi poteri di cognizione del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
di conseguenza, può eliminare eventuali nullità, correggere possibili errori ed integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento al suo vaglio che può confermare, o riformare, in base ad argomentazioni del tutto autonome. Tale principio è valido in genere per ogni gravame nel merito ove al Giudice della impugnazione è imposto di colmare il deficit argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllo senza restituire gli atti al Giudice che lo ha emesso.
Quanto detto trova un limite nel caso di carenza grafica oppure di l apparato motivazionale da potersi definire insistente perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche;
in questa ipotesi, il provvedimento è nullo per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 2. Tale è il caso in esame nel quale l'ordinanza impostiva del vincolo non presentava le insufficienze segnalate dal Ricorrente secondo il quale era motivata per relationem ad un atto conosciuto o conoscibile da parte dell'indagato e presentava solo una incompletezza argomentativa.
Il provvedimento impugnato si componeva diciassette pagine nelle quali vengono trascritte le intercettazioni telefoniche ed ambientali e l'esito di una perquisizione (che non concerne l'attuale ricorrente).
Nessuna valutazione è stata effettuata del compendio probatorio al fine di verificare la esistenza di indizi, connotati con il requisito della gravità, nei confronti del Lteri Lulzim;
sul tema, il Giudice ha concluso con una clausola di stile, non preceduta da alcun elemento o argomento che la renda plausibile, sicché l'ordinanza genetica non presenta il contenuto motivazionale minimo richiesto dalla legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010