Sentenza 16 gennaio 2006
Massime • 1
Atteso l'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d'ufficio, previste dall'art. 292, comma secondo, lett. c) e c bis), cod. proc. pen..
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- 1. Tribunale del riesame può integrare motivazione scarna ma non apparente (Cass. 6230/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
Non può invocarsi il potere dì annullamento del tribunale del riesame quando vi sia motivazione scarna, non vertendosi in una ipotesi di motivazione inesistente ovvero non autonoma rispetto alla richiesta del P.m. e comunque di motivazione non adeguata rispetto alle allegazioni difensive dedotte dall'indagato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 15/10/2015) 15-02-2016, n. 6230 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - Dott. AMATORE Rober - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: …
Leggi di più… - 2. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2006, n. 8590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8590 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/01/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 64
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 38699/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI PU, nato in [...] il [...];
contro l'ordinanza 26 agosto 2005 del Tribunale di Roma. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Gianfranco Viglietta, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Ritenuto che RI PU propone ricorso contro l'ordinanza 26 agosto 2005 del Tribunale di Roma con la quale è stato rigettato il riesame avverso l'ordinanza 15 luglio 2005 del Tribunale di Roma che - all'esito della convalida dell'arresto in flagranza del reato di detenzione al fine di spaccio di Kg 1,891 di cocaina - applicava la misura cautelare della custodia in carcere;
che, ad avviso del giudice del riesame, l'intervenuta condanna dell'imputato il 21 luglio 2005, all'esito del giudizio direttissimo, limitava l'ambito della verifica del riesame alla verifica delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura applicata;
che, pone in risalto l'ordinanza impugnata, gli atti di indagine trasmessi descrivono puntualmente le circostanze di fatto accertate nel corso delle operazioni di polizia conclusasi con l'arresto in flagranza di detenzione di cocaina il cui valore ponderale è risultato pari a "756 grammi di principio attivo";
che il contesto in cui è inserito l'episodio accertato a carico di RI PU e dei suoi correi, per il Tribunale, denota il suo inserimento in un circuito dedito al traffico di stupefacenti, in considerazione dell'alto valore ponderale della sostanza sequestrata e delle specifiche modalità esecutive dei fatti come risultanti dagli atti di indagine;
che tali elementi, per un verso confermano la concreta prognosi di reiterazione formulata dal giudice e, per altro verso, rendono evidente il pericolo di ruga dovuto alla non stabile presenza nel territorio;
esigenze che nel complesso giustificano l'adeguatezza della misura applicata a soddisfare l'esigenza cautelare e rendono la stessa proporzionata alla gravità dei fatti accertata;
che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge per carenza di motivazione, in quanto il Tribunale del riesame, anziché annullare l'ordinanza cautelare per violazione delle prescrizioni dell'art. 292 c.p.p., ha anch'esso ha risposto alle censure, così reiterando il vizio del provvedimento impositivo, con enunciazioni non collegate alla specifica situazione concreta senza esprimersi sulla gravità degli indizi, nonostante fosse stato richiesto dalla difesa;
che la motivazione dell'ordinanza impugnata utilizza espressioni che non rendono possibile alcun controllo sul concreto ragionamento sviluppato dal Tribunale e, pertanto, manca la risposta alle specifiche censure articolate dalla difesa sulle carenze argomentative del provvedimento impositivo che il giudice del gravame non può integrare con proprie valutazioni;
che, riportando alcune parti dell'ordinanza impugnata, il ricorrente pone in evidenza la genericità degli argomenti e la riproduzione di espressioni già utilizzate in altri e diversi provvedimenti, indicando le parole che dimostrerebbero il proprio assunto;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
DIRITTO
Considerato che il ricorso, al di là di mere enunciazioni di principi affermati dalla giurisprudenza sulla funzione del giudizio di riesame e sulla reciproca integrazione dei due provvedimenti, non formula censure specifiche e punti critici della motivazione dell'ordinanza applicativa che avrebbero dovuto essere integrati, per la loro incompletezza, dalla pronuncia del giudice del riesame;
che, sebbene il ricorrente reiteri la mancata considerazione da parte del giudice del riesame dei motivi di censura contro il provvedimento impositivo, la deduzione di omessa valutazione dei motivi di riesame si caratterizza per l'assoluta genericità e non consente di apprezzare le carenze del provvedimento cautelare che avrebbero dovuto essere completate dal giudice del riesame;
che l'ordinanza impugnata - nonostante sia caratterizzata da una prosa argomentativa involuta, ridondante e a tratti anche priva di concludenza e sia stata redatta con una tecnica espositiva non propria di provvedimenti giudiziari che debbono contenere una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata - è sorretta da una motivazione che esplicita l'infondatezza del gravame, attraverso il richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti negli atti di indagine e che danno consistenza alla gravità dei fatti e alla capacità a delinquere di RI PU e dei suoi correi, inseriti presumibilmente in una più vasta attività di traffico di stupefacenti;
che, nelle parti già riportate in narrativa, il giudice del riesame da conto di avere esaminato gli atti di indagine e gli ulteriori accertamenti effettuati nel corso del giudizio direttissimo, definito con sentenza del 21 luglio 2005, circa la reale quantità della sostanza, il suo effettivo principio attivo e le modalità della condotta;
che la questione, relativa alla mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza impositiva per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, per motivazione apparente in punto di esigenze cautelari, è
infondata;
che, al riguardo, è oramai indirizzo pressoché contante di questa Corte che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integralità (Sez. 3^, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218752);
che, pertanto, all'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorché esse siano tali da integrare le nullità - rilevabili d'ufficio - previste dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis, riguardanti anche l'esposizione delle esigenze cautelari (Sez. 1^, 2 ottobre 1998, Mannella, rv. 211887;
nello stesso senso, Sez. 6^, 14 giugno 2004, rv. 229763);
che le carenze argomentative lamentate dal ricorrente sono state legittimamente colmate dal giudice del riesame e pertanto non può che essere ribadito che il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi - inteso nel senso che alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario (ex plurimis, Sez. un., 22 marzo 2000, Auduino rv. 215828) - deve essere esteso anche delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare, prima del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell'appello, valutare "in concreto" la sussistenza delle esigenze cautelari e rendere un adeguata e logica motivazione al riguardo;
che altrettanto infondata e la censura relativa alla mancata risposta alla censura sulla prognosi indiziaria, in quanto il giudice del riesame ha fatto esplicito riferimento alla sentenza di condanna del 21 luglio 2005, resa all'esito del giudizio direttissimo e dalla quale conseguiva la limitazione della verifica in sede di riesame alle sole esigenze cautelari;
che, come noto, al giudice dell'impugnazione è preclusa ogni valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza allorché, nel frattempo, sia intervenuta sentenza di condanna dell'imputato: in tal caso - come si ricava dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 1996 - l'apprezzamento degli indizi deve considerarsi definitivamente rimesso al giudice dell'impugnazione principale. (Sez. 4^, 14 luglio 1997, rv. 209288);
che il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006