Sentenza 14 giugno 2012
Massime • 1
Il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nel caso di ordinanza che si sia limitata ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato e che manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti.
Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio: l'obbligo di motivazione, legalità e discoveryAccesso limitatoDaria Perrone · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2012, n. 25513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25513 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 14/06/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1208
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 114/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TARANTO;
nei confronti di:
1) ZZ IM N. IL 18/11/1961;
2) AN CE N. IL 08/11/1979;
3) OR GI N. IL 03/04/1974;
avverso l'ordinanza n. 569/2011 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO, del 06/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Marseglia Nicola, per il MA ed il GI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 6 dicembre 2011, il Tribunale di Taranto, accogliendo le istanze di riesame avanzate nell'interesse di OR US, ZZ SI e AN SC avverso l'ordinanza emessa l'11 novembre 2011 dal locale giudice per le indagini preliminari con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per estorsione, ha annullato l'ordinanza impugnata per totale carenza di motivazione tanto in punto di valutazione del presupposto della gravità indiziaria che in merito alle esigenze cautelari.
Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero il quale deduce violazione di legge, in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe legittimamente adottato la motivazione per relationem, facendo riferimento al verbale di fermo e dimostrando di aver condiviso il convincimento della polizia giudiziaria nel predetto verbale. Dunque, il giudice del riesame avrebbe omesso di svolgere il proprio compito di valutare tutti gli elementi di prova offerti attraverso il richiamo al verbale di fermo, e di apprezzare i rilievi svolti a sostegno delle esigenze cautelari, motivate in ragione della gravità dei fatti e della personalità degli indagati, tutti con precedenti specifici, e dalla esigenza di impedire qualsiasi coartazione della persona offesa.
Il ricorso non è fondato. Questa Corte, già in epoca risalente ed a Sezioni unite, ha avuto modo di affermare che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato l'emissione (Cass., Sez. un., 17 aprile 1996, Moni;
Cass., Sez. 5, n. 16587 del 24 marzo 2010, p.m. in proc. di Lorenzo;
Cass., Sez. 5, n. 3255 del 7 dicembre 2006, p.m. in proc. Sarli). Si è pure affermato che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, nonché, con specifico riferimento al tema che qui interessa, Cass., Sez. 4, n. 4181 del 14 novembre 2007, Benincasa). Da qui l'assunto, del tutto prevalente in giurisprudenza, secondo il quale il potere-dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nel caso di carenza grafica oppure di apparato motivazionale inesistente perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche, sì da comportare nullità per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 2 (Cass., Sez. 3, n. 33753 del 17 luglio 2010, p.m. in proc. Lteri Lulzim;
Cass., Sez. 3, n. 47120 del 26 novembre 2008, p.m. in proc. Gargiulo;
Cass., Sez. 3, n. 41569 dell'11 ottobre 2007, Verdesan;
Cass., Sez. 4, n. 45847 dell'8 luglio 2004, Chisari). Si tratta di un approdo ermeneutico ormai sufficientemente sedimentato e che va ritenuto del tutto rispondente allo stesso testo normativo che individua i "poteri" del giudice del riesame proprio in tema di "sindacato" sulla motivazione. Puntualizza, infatti, l'art.309 c.p.p., comma 9, che il tribunale del riesame può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati - così da assegnare a quel giudice uno spazio delibativo che va oltre i confini del tema specificamente devoluto - mentre, al tempo stesso, può confermare il provvedimento de libertate "anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesti". Ciò significa, all'evidenza, che, non soltanto il provvedimento genetico deve essere assistito da una motivazione in senso tecnico-giuridico, ma anche che questa deve enunciare le "ragioni" circa l'an ed il quomodo della cautela, così da consentirne lo scrutinio e l'eventuale determinazione, anche adesiva, pur se fondata su ragioni diverse. D'altra parte, l'art. 292, comma 2, espressamente prevede che l'ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere, "a pena di nullità rilevabile di ufficio", "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato". Per cui delle due l'una: o si assegna al chiaro disposto normativo, il valore e la pregnanza che un simile dettagliato ordito di prescrizioni impone a fini del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare, o si determina ineluttabilmente una frustrazione "contenutistica" del chiaro intento normativo, trasferendo sull'eventuale grado del riesame (destinato al controllo di "legittimità" del provvedimento de libertate) una funzione, non integrativa, ma strutturalmente e funzionalmente surrogatoria dell'obbligo motivazionale, in ipotesi non adempiuto nei termini - tutt'altro che evanescenti - che, come si è visto, sono stati tracciati dal legislatore in una materia evidentemente "sensibile". È del tutto evidente, infatti, che il generale dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali che trova fonte costituzionale nell'art. 111 Cost., comma 6, si specifica e si "qualifica" in termini di pregnanza per così dire "funzionale," nei provvedimenti limitativi della libertà personale, alla luce del precetto sancito dall'art. 13 Cost., comma 2, posto che l'"atto motivato della autorità giudiziaria", deve necessariamente rendere contezza delle "ragioni" per le quali - nei casi e nei modi previsti dalla legge - si è, quale extrema ratio, ritenuto indispensabile adottare un provvedimento limitativo della libertà personale. Deve dunque esprimersi fermo dissenso rispetto alla tesi secondo la quale, atteso l'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, il tribunale del riesame è ritenuto abilitato a sopperire, con la propria motivazione, non solo alla insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico della misura, ma anche alla sua totale mancanza o mera apparenza, esplicitando, per la prima volta, le ragioni giustificative della misura cautelare adottata (Cass., Sez. 2, n. 1102 del 4 dicembre 2006, Blasi). Nè può condividersi l'assunto secondo il quale la dichiarazione di nullità della ordinanza impositiva da parte del tribunale del riesame costituirebbe una extrema ratio rispetto alle determinazioni adottabili (Cass., Sez. 2, n. 39383 dell'8 ottobre 2008, D'Amore), dal momento che è proprio il "naturale" sindacato sulla "legittimità" del provvedimento di cautela a imporre l'annullamento della misura, in tutti i casi in cui si registri una carenza non integrabile della motivazione dell'ordinanza applicativa della misura stessa. In sostanza, non può sfuggire alla sanzione di nullità il provvedimento che non consenta (al suo destinatario, innanzi tutto, e di riflesso all'organo del gravame) di comprendere sulla base di quali specifici elementi si fondi - per stare al caso che qui interessa - il presupposto della gravità indiziaria, giacché la circostanza che l'indagato "conosca" gli elementi dedotti dall'accusa e sui quali si è fondata la cautela, non riveste alcuna rilevanza agli effetti della conoscenza (che solo la motivazione può soddisfare) di quali, fra quegli elementi, sono stati reputati dal giudice significativi e dirimenti ai fini della adozione del provvedimento. È solo questa base di "conoscenza" che permette appieno l'esercizio del diritto di difesa e, al tempo stesso, consente al giudice della impugnazione di valutare la legittimità della decisione (che è dunque un "giudizio") relativa alla applicazione di quella specifica misura.
Alla stregua di tali principi emerge, dunque, la correttezza della decisione adottata nella specie dal tribunale del riesame, posto che il provvedimento cautelare si è limitato ad una sterile rassegna di fonti di prova, a proposito delle quali manca totalmente qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli elementi reputati indizianti. Il richiamo, poi, su cui ha fatto leva il ricorso del pubblico ministero, al verbale di fermo, non aggiunge nulla, sia perché il rinvio per relationem deve necessariamente essere effettuato ad un atto motivato, sia perché una simile generica relatio è del tutto priva di autonomo sviluppo argomentativo, anche soltanto al fine di descrivere quali siano gli elementi che da quell'atto si reputano conferenti ai fini del giudizio circa la sussistenza dei presupposti cautelari.
Il ricorso del pubblico ministero deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012