Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 1
Atteso l'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d'ufficio, previste dall'art. 292, comma secondo, lett. c) e c bis), cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2006, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 21/11/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 1637
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 28599/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como;
avverso l'ordinanza del 3 luglio 2006, del Tribunale per il riesame della stessa città;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Il Tribunale di Como, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza in data 3 luglio 2006, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città disponendo la restituzione degli orologi sequestrati dal N.P.T. di Como presso la sede della Mav, s.a.s., a seguito di decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal Pubblico Ministero.
In particolare il Tribunale rilevava che il decreto del Giudice delle indagini preliminari era privo di motivazione, non potendo la stessa ritenersi integrata dal mero assunto che si trattava di beni di cui era consentita la confisca.
Osservava, infine, il Tribunale che gli era precluso qualsivoglia intervento "di supplenza", non essendo consentito integrare con proprie argomentazioni la mancanza di motivazione del decreto. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con specifico riferimento all'art. 309 c.p.p., comma 9, art.322 c.p.p., comma 7, e art. 324 c.p.p..
Rileva, in particolare, il ricorrente che il Tribunale per il riesame avrebbe erroneamente ritenuto di non poter integrare il provvedimento quando, viceversa, l'ordinamento riconosce al Tribunale per il riesame, tra l'altro, il potere di confermare il provvedimento anche per motivi diversi da quelli indicati e, quindi, di sanare, con propria motivazione, eventuali carenze argomentative del provvedimento del primo giudice.
Il ricorso è fondato e va accolto.
È, infatti, indirizzo pressoché costante di questa Corte, in tema di motivazione di provvedimenti cautelari, che il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integralità (Sez. 3^, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218752); che, pertanto, all'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorché esse siano tali da integrare le nullità - rilevabili d'ufficio - previste dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis, riguardanti anche l'esposizione delle esigenze cautelari (Sez. 1^, 2 ottobre 1998, Mannella, rv. 211887; nello stesso senso, Sez. 6^, 14 giugno 2004, rv. 229763). E ancora, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, (Sez. 1^, Sentenza n. 3843 del 29/05/1997, Rv. 207856 ) che "in tema di sequestro preventivo, posto che l'art. 321 c.p.p., comma 1, si limita a prescrivere che il relativo provvedimento abbia la forma del "decreto motivato", senza nulla aggiungere con riguardo al suo specifico contenuto, deve ritenersi che sia inquadrabile nell'ambito del vizio di motivazione anche la mancata indicazione, in detto provvedimento, del titolo del reato in relazione al quale esso è adottato come pure del tempo e del luogo in cui il reato medesimo sarebbe stato commesso. Ne consegue che a tale manchevolezza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7, e art.309 c.p.p., comma 9, ben può porre rimedio il Tribunale del riesame".
Il provvedimento del Tribunale per il riesame di Como, che ha, viceversa, affermato di "non poter supplire con proprie autonome argomentazioni la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato", va pertanto annullato con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2007