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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ME, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo all'udienza di discussione del 27
marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 794/2023 R.G., vertente
TRA
, con sede in ME, Parte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché i P.IVA_1
soci amministratori, Sigg. , nato a [...] il 26 maggio Parte_1
1956, codice fiscale n. , e , nato a C.F._1 Parte_2
ME, il 30 Aprile 1960, c.f. , rappresentati e difesi, C.F._2
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Eleonora Caruso del Foro di
ME (C. F. , C.F._3
appellante contro
, nato a [...] il [...], CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Corvaja (C.F. C.F._5
), per procura in atti,
[...]
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di ME 28 settembre 2023,
n. 1698 – “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento - uso
diverso”.
Motivi della decisione
1. Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione innanzi al
Tribunale di ME per la convalida per l'udienza del 30 ottobre 2017, il signor premetteva CP_1
a) di aver concesso in locazione l'immobile sito in ME, viale San
Martino n. 417 per uso commerciale alla società F.LLI RAMUGLIA
S.N.C. DI GIOVANNI ED ANTONINO, giusto contratto del 27 dicembre
12, per il canone ivi originariamente concordato in € 2.500,00;
b) che la conduttrice rimaneva morosa per l'importo complessivo di €
23.800,00, da settembre 2016 in poi.
Ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di ME di voler convalidare l'intimato sfratto, ovvero in caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, dichiarando cessato il rapporto di locazione, con riserva delle eccezioni;
emettere, inoltre, ingiunzione di pagamento per i canoni non corrisposti, sino all'effettivo rilascio.
2. La controparte si costituiva, eccependo a) la nullità del contratto, prevedendo lo stesso un canone a misura crescente c.d. “canone a scaletta”, non conforme a diritto nel caso di specie;
b) l'insussistenza della morosità, anche per la corresponsione di canoni c.d. in nero ed un saldo a suo credito.
Chiedeva quindi al Tribunale di rigettare la domanda di convalida e di ingiunzione di pagamento, dichiarando l'insussistenza della morosità; in via riconvenzionale dichiarare la nullità dedotta, condannando l'intimante alla restituzione del maggior importo versato di € 12.950,00, o, in subordine, della somma di € 3.950,00, oltre interessi e rivalutazione.
3. Con sentenza 28 settembre 2023, n. 1698 il Tribunale adìto
a) ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile, intervenuto nelle more del giudizio;
b) ha condannato la società convenuta a pagare all'attore la somma equitativamente stabilita di € 30.000,00, oltre interessi di legge,
c) ha compensato per 1\3 le spese di liti, condannando il convenuto alla rifusione dei restanti 2\3 a favore dell'attore, liquidandole in tale proporzione in € 90,00 per spese vive ed in € 1.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
In ordine al quantum, il giudice di primo grado, rilevata la non sufficiente chiarezza in ordine ai pagamenti asseritamente effettuati in nero dalla società
conduttrice, agli oggetti (2 o 3 televisori, piano cottura, almeno un frigorifero,
multiprese, tre o quattro ventilatori e stufe elettriche) prelevati dal locatore in conto canone (v. testimonianze del dipendente della conduttrice), ai lavori effettuati nei locali dalla società, ha ritenuto di poter determinare le somme impagate in via equitativa, “con quant'altro ricavabile in base ai principi del libero
convincimento, prudente apprezzamento delle prove ex art. 116 cpc e massime
di esperienza (su pagamenti integrativi o meno in contanti o in nero, su input a seconda dell'andamento dei rapporti ed epoche di riferimento, ecc.), a fronte del
quantum precisato a fine maggio 2018 di € 41.050,00 oltre soli interessi, si reputa
dover disporre la corresponsione dell'importo stabilito equitativamente in €
30.000,00”.
4. Avverso tale pronuncia la società soccombente ha proposto appello,
chiedendone la riforma e formulando le seguenti conclusioni: “accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1) dichiarare che lo sfratto è avvenuto illegittimamente;
2) dichiarare insussistente la morosità e, per l'effetto, rigettare la domanda di
ingiunzione di pagamento per Euro 23.800,00;
3) dichiarare la nullità della clausola n. 3) del contratto di locazione e per
l'effetto
4) ritenuta provata la circostanza secondo cui i hanno versato Parte_3
un canone pari ad Euro 2.250,00 dal Gennaio 2013, condannare il Sig. CP_1
alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite;
5) ritenuto illegittimo lo sfratto, condannare parte avversa al risarcimento del
danno nella misura massima prevista per legge;
In subordine, condannare il Sig. alla restituzione delle maggiori CP_1
somme pagate nella misura di Euro 3.950,00, oltre interessi e rivalutazione;
in via ulteriormente gradata, dichiarare nullo l'intero contratto di locazione e
condannare il Sig. alla restituzione delle somme interamente versate CP_1
dai fratelli , oltre interessi e rivalutazione." e conseguentemente Pt_3
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo e del presente giudizio;
in subordine,
procedere alla compensazione delle spese di primo e secondo grado”.
A sua volta l'appellato, contestando il gravame, del quale ha chiesto il rigetto,
ha proposto appello incidentale, chiedendo “condannarsi gli appellanti al
pagamento della somma di € 46.289,50 per le causali di cui in narrativa, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo, nonché alla
rifusione integrale delle spese di lite del primo grado. Con vittoria di spese e
compensi di lite del presente grado di giudizio.
5. La preliminare eccezione dell'appellato di inammissibilità del gravame
ex art. 348-bis c.p.c. è palesemente infondata, avendo la società appellante indicato in maniera sufficientemente adeguata le parti del provvedimento di primo grado oggetto di censura, i motivi di contestazione e le modifiche che propone,
consentendo alla controparte di poter esplicare adeguatamente – come è
avvenuto – il proprio diritto di difesa.
6. Con il primo motivo di appello la società già conduttrice deduce la nullità
della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccepita nullità assoluta del contratto di locazione per la previsione di un canone crescente, c.d. a scaletta.
6.1 - Il motivo è fondato in rito, avendo di fatto il Tribunale ignorato – a parte un fugace cenno - la specifica deduzione/eccezione della conduttrice, ma non coglie nel segno nel merito, non potendo comportare una modifica in parte qua
della sentenza, nel senso auspicato da parte appellante.
Va, infatti, richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 26
settembre 2019, n. 23986; Cass. 6 febbraio 2024, n. 3399), dalla quale non v'è
motivo di discostarsi, secondo cui in base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo (come quello oggetto dell'odierno giudizio di gravame), deve ritenersi legittima la clausola con cui viene pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto:
(a) mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo,
(b) oppure mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione,
(c) ovvero correlando l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti
(diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione delle parti, sull'equilibrio economico del sinallagma.
Al contrario, la legittimità di tale clausola va esclusa qualora risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione è onerata la parte che invoca la nullità - che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma
1, della stessa legge.
6.2 – La Suprema Corte, nei richiamati arresti, dà atto della preesistenza di
“numerosi precedenti (v. ex aliis Cass. 14/03/2017, n. 6474; 28/07/2014, n.
17061; 23/06/2011, n. 13887; 17/05/2011, n. 10834; 06/10/2005, n. 19475;
21/07/2003, n. 11320; 12/07/2000, n. 9227; 01/02/2000, n. 1070; 24/06/1997, n.
5632; 22/11/1994, n. 9878; 15/04/1993, n. 4474; 08/03/1993, n. 2770) che avevano propugnato una soluzione meno liberale della questione, per la quale la
libera determinazione del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non
abitativo consente bensì di concordare il canone in misura differenziata e
crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, a condizione
però che la misura, ex art. 32 della legge sull'equo canone, sia ancorata ad
elementi predeterminati nel contratto, idonei a incidere sull'equilibrio economico
del rapporto”.
Tuttavia, tale più restrittiva impostazione (invocata nel caso di specie dagli appellanti) è superata dalle citate pronunce (in particolare, si richiama la ampia motivazione di Cass. n. 23986/2019), non trovando giustificazione logico
sistematica ma anzi essendo frutto di una distorta lettura, tralaticiamente
tramandatasi nel tempo, della massima tratta da uno dei primi arresti che si sono
occupati del problema, risolvendolo chiaramente nei termini più liberali sopra
visti: Cass. 03/08/1987, n. 6695”.
6.2 – Pertanto, deve riaffermarsi il principio della piena e incondizionata libertà
delle parti di assicurare al locatore un corrispettivo crescente (sempre in termini di valore reale) durante l'arco di svolgimento dello stesso rapporto (ciò che costituisce la regola); e ciò, salvo che le stesse parti non abbiano in realtà
perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria (ciò che costituisce l'eccezione).
Tuttavia, in tal caso, “costituisce onere del conduttore che invoca l'eventuale
nullità del patto per violazione del combinato disposto degli artt. 32 e 75 della
legge n. 392/78 allegare gli elementi, eventualmente desumibili dal testo del
contratto o da elementi extratestuali, idonei a rivelare l' effettivo intento delle parti
di eludere il divieto di cui agli artt. 32 e 75 citt.”. 6.3 - In difetto di una simile allegazione — o della prova dell'intento elusivo delle parti — il patto di determinazione differenziata del canone per frazioni di tempo successive deve ritenersi comunque valido. Ed è quello che deve ritenersi nel caso in esame, nel quale manca qualsiasi aggancio testuale anche presuntivo ad un siffatto intento elusivo, essendo peraltro irrilevante ogni questione discussa dalle parti in ordine alla continuità o autonomia dei vari contratti stipulati nel tempo in relazione al medesimo immobile, dovendosi far riferimento, per quel che interessa la controversia in esame, al documento negoziale che regge il periodo in contestazione.
7. Con il secondo motivo di appello, che si aggancia nella sostanza al primo,
viene dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame la domanda di nullità del contratto “in parte motiva della sentenza ed ivi, eventualmente,
motivare per relationem richiamando l'Ordinanza di rilascio”. Ne conseguirebbe,
a detta degli appellanti, che “l'assoluto silenzio in merito alla predetta domanda
integra il vizio di difetto di pronuncia già rilevato. Per tanto la sentenza impugnata
è nulla per carenza di pronuncia ovvero per carenza di motivazione e va riformata
in accoglimento delle domande riportate in calce al presente atto”.
L'infondatezza nel merito della censura è stata già argomentata, sicché non può che ribadirsi che non sussiste l'invocata nullità del contratto di locazione.
8. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con il quarto motivo di gravame,
che va esaminato a questo punto, inerendo ad analoghe doglianze: gli appellanti,
invero, contestano la sentenza e l'ordinanza impugnate, che hanno ignorato come “la Corte di Cassazione è intervenuta proprio in merito alle locazioni per
uso commerciale ed ha dichiarato la illegittimità del canone crescente proprio in
violazione o in elusione dell'art. 32 l. 392/78. L'affermazione secondo cui la previsione di un canone crescente in materia di locazione commerciale è
giustificata dalla libera determinazione convenzionale, pertanto, è in netto
contrasto con le pronunce della Suprema Corte (…)”. Sicché, per quanto prima detto, non può trovare accoglimento la richiesta di dichiarare illegittime “la
sentenza impugnata e la richiamata ordinanza (…), pronunciando la nullità del
contratto di locazione e la conseguente condanna del locatore alla restituzione di
tutti i canoni illegittimamente percepiti”.
9. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza per avere, ultra petita e, quindi, senza alcuna eccezione sul punto del locatore,
collegato l'importo maggiorato ex art. 3 del contratto (che secondo il giudice neanche sarebbe stato sempre applicato) alla circostanza prevista dal successivo art. 9 (“nella peraltro disponibilità di riduzione del canone stesso nel
periodo precedente a quello per cui si controverte in questa sede, per quanto ciò
possa valere”): in tal modo correlando ingiustificatamente l'aumento alla prevista
ex ante possibilità per la società conduttrice di “apportare modifiche ed
innovazioni e trasformazioni dei locali intendendosi il consenso prestato sin da
ora dalla parte locatrice, a condizione che le stesse siano funzionali all'esercizio
dell'attività e siano preventivamente comunicate”.
Assume inoltre l'appellante che, come emerso dalla prova testimoniale, i lavori effettuati all'interno del bene locato risalgono ai primi anni 2000, ovvero al periodo ricoperto da un primo contratto di locazione sottoscritto dalle parti.
9.1 – Osserva la Corte che la doglianza, se pure in astratto potrebbe cogliere nel segno in un contesto motivazionale della sentenza di primo grado poco lineare e chiaro, è di fatto priva di ricadute in punto di idoneità a riformarla. Invero, si è già argomentata e dichiarata legittimità del c.d. canone a scaletta anche senza uno specifico riferimento ad elementi predeterminati nel contratto,
idonei a incidere sull'equilibrio economico del rapporto, come, ad esempio,
l'effettuazione da parte del conduttore di lavori che valgano a neutralizzare,
soprattutto ei primi anni del rapporto locatizio, l'importo del canone. Sicché, in assenza di ulteriori specificazioni da parte della società appellante (sul punto, per il vero, non lineare), non potrebbe comunque ipotizzarsi un presupposto per riformare la sentenza a favore della stessa.
10. ll quinto motivo di appello attiene alla contestata valutazione del
quantum debeatur circa le somme dovute dalla società conduttrice e, quindi, i canoni ed oneri impagati, effettuata equitativamente dal Tribunale, senza che ricorressero i presupposti di legge. Assume al riguardo l'appellante che se è vero che l'art. 1226 c.c. riconosce al Giudice la possibilità di quantificare in via equitativa il danno che non sia valutabile altrimenti, nel caso di specie il Tribunale
non era chiamato a valutare un danno ma a stabilire l'ammontare dell'eventuale debito per canoni non versati.
L'ulteriore erroneità dedotta attiene alla mancata considerazione della prova che la società avrebbe fornito circa il pagamento al locatore di parte del canone dovuto in contanti e attraverso la consegna di merce prelevata dal negozio stesso senza pagare, come risulta anche dalla testimonianza del teste Tes_1
10.1 – Il motivo di gravame va specularmente esaminato alla luce dell'appello
incidentale proposto dal locatore, il quale contesta anch'egli il ragionamento del
Tribunale in applicazione di un inammissibile criterio equitativo, ma per dedurne,
al contrario dell'appellante, l'erroneità della quantificazione del dovuto, per essere il debito della società conduttrice ben maggiore della somma di €
30.000,00 accertata in primo grado.
Al riguardo, il contesta l'attendibilità del teste (dipendente CP_1 Tes_1
della conduttrice) e le circostanze da questi riferite, non potendosi ritenere provate “né una fantomatica dazione di somme in nero, non si comprende
peraltro per quale periodo, né, ancora, il presunto mancato pagamento di taluna
merce il cui corrispettivo sarebbe stato compensato con presunti canoni locativi,
atteso che tali circostanze si apparterrebbero a periodi pregressi e non già a quelli
dedotti al presente giudizio”.
Ma, a monte, l'appellante incidentale eccepisce l'inammissibilità della prova testimoniale in relazione al pagamento di parte dei canoni in contanti, facendo riferimento agli artt. 2721 c.c. (che prevede espressamente limiti di valore in relazione alla prova dei contratti), art. 2722 c.c. (che prevede che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea) ed infine l'art. 2726 c.c. (secondo cui le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento ed alla remissione del debito). “Pertanto, alla luce della suddetta normativa, nessuna
prova testimoniale sulle circostanze articolate ex adverso avrebbe potuto essere
ammessa e quindi valutata, anche in considerazione dell'evidente interesse del
teste”.
10.2 - Ritiene la Corte che l'eccezione sia infondata, non avendo la parte sollevato la questione tempestivamente in sede di assunzione o nella prima difesa successiva (v. verbali del giudizio di primo grado), senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita per la prima volta in appello (Cass.
19 febbraio 2018, n. 3956).
11. Le superiori considerazioni comportano anche il parziale accoglimento del
sesto motivo di appello, con cui si deduce “l'erronea valutazione sia
dell'interrogatorio formale del , sia della prova testimoniale, dalle quali CP_1
sarebbe invece emersa la prova delle affermazioni della società appellante”.
11.1 - In primis, l'affermazione dell'appellante secondo cui “il Giudice reputa
l'interrogatorio formale dell'attore come se fosse una prova orale” non è chiara,
posto che il Tribunale ha solo dato atto in sentenza della mancata confessione del ed anzi della sua decisa negazione delle circostanze articolate dalla CP_1
società.
11.2 - Quanto alla testimonianza del Sig. si è già detto prima in ordine Tes_1
alla sua ammissibilità.
11.3 – Nel merito, il teste, dipendente della conduttrice e, quindi,
verosimilmente a conoscenza dei fatti, ha dichiarato che negli ultimi due/tre anni a ritroso dal 2017 la ditta pagava una parte – non meglio specificata - in contanti
(“in nero”), e che il locatore più volte aveva prelevato merce senza pagarla, come da elenco riconosciuto in sede di assunzione di prova..
11.4 – A giudizio della Corte, l'attendibilità del teste – per il quale non sussiste alcuna incompatibilità a priori – si desume dalla documentazione ritualmente acquisita al giudizio e non contestata. E' infatti provato che sino al luglio 2015 i bonifici erano conformi al contratto (€ 2.250,00) e che dal mese successivo si sono ridotti drasticamente di importo ad € 800,00, senza motivo apparente o formalizzato e senza che il locatore abbia mai chiesto il pagamento del residuo mensilmente impagato. Anzi, nella presente causa egli ha agito solo per i canoni non interamente pagati da settembre 2016. Quindi, da tutto quanto evidenziato può desumersi, in difetto di contrari elementi, che il canone contrattualmente pattuito veniva pagato in parte mediante bonifici e in parte in contanti.
Quanto ai beni prelevati dal locatore in conto canone (v. elenco confermato dal teste) possono rilevare solo per il periodo successivo al settembre 2016 e quindi per € 92,70 e 180,00 (€ 272,70 in totale).
11.5 – In conclusione, può ricostruirsi come segue l'ammontare dei canoni non pagati dalla conduttrice, partendo dal dato numerico allegato dal locatore di €
46.300,00.
Da tale somma vanno intanto detratti 6.200,00: contrattualmente era dovuto il canone di € 2.500,00 mensili dal 2015, con adeguamento Istat dal 2016; il locatore ha agito per la morosità da settembre 2016 in poi (sino a maggio 2018);
risultano pagati (nel 2017) parzialmente con bonifico i canoni da settembre a dicembre 2016 per € 800,00 mensili e, quindi, per complessivi € 3.200,00;
risultano pagati i canoni di gennaio e febbraio 2018 (€ 1.500,00 x 2 =) 3.000,00.
Il locatore ha anche fatto riferimento al pagamento di € 1.450,00 in data 1°
settembre 2017, derivandone un totale complessivo di € (46.300,00 – 6.200,00 –
1.450,00 =) 38.650,00.
Devono considerarsi pagati in contanti le seguenti somme, relativamente al periodo oggetto di intimazione di sfratto:
€ 1.700,00 mensili (2.500 – 800,00) da settembre a dicembre 2016 (quindi €
6.800,00);
€ (2.500,00 – 1.500,00) = 1.000,00 mensili per gennaio e febbraio 2018 =
2.000,00.
Inoltre € 272,70 per beni prelevati. Da quanto detto, deriva che il residuo a carico della conduttrice è pari ad €
(38.650,00 - 6.800,00 – 2.000,00 – 272,70 =) 29.577,30 per canoni maturati e non pagati.
In tali limiti vanno accolti sia l'appello principale che il gravame incidentale.
13. Non può accedersi alla richiesta dell'appellante di considerare le migliorie eseguite nel locale locato. A tacere del fatto che tale deduzione non si traduce in una specifica conclusione nell'atto di appello (e neanche risulta essere stata formalizzata in primo grado), dai documenti prodotti e dalla prova del teste risulta che quei lavori risalirebbero ai primissimi anni del rapporto Tes_1
locatizio (anno 2000 e seguente), non potendosi ritenere che quegli esborsi potessero compensare canoni maturati oltre dieci ani dopo.
14. L'appello incidentale va accolto anche quanto alle ulteriori somme richieste
(v. conclusionale nel primo grado), dovute dalla conduttrice e dalla stessa non contestate: € 270,00 a titolo di metà di imposta per l'anno 2018 interamente versata dal Sig. ; € 33,50 a titolo di metà spese per la risoluzione CP_1
anticipata del contratto;
€ 3.050,00 (giusta prodotta fattura n. 99/18 del
06/12/2018) per gli eseguiti interventi necessari a seguito del rilascio dell'immobile da parte della Società conduttrice per smontaggio arredi e spostamento nei locali sottostanti;
smontaggio delle vecchie pannellature in cartongesso;
ripristino pareti ammalorate e rifinitura;
messa in sicurezza impianto elettrico con eliminazione dei cavi a vista;
€ 1.586,00 (giusta prodotta fattura n.
15/20 del 25/10/2020) a titolo di spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tipo legni derivanti dall'arredamento e dalle demolizioni interne;
€ 300,00
per oneri condominiali impagati. 15. In conclusione, la sentenza appellata va parzialmente riformata, dovendosi condannare la a pagare ad la complessiva Parte_1 CP_1
somma di € (29.577,00 + 4.869,80 =) 34.446,80, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, non competendo la chiesta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
16. Quanto alle spese, chiedendo entrambe le parti la condanna dell'avversario al relativo pagamento, l'esito complessivo del giudizio, con una non irrilevante riduzione del quantum richiesto dal locatore legittima la conferma della compensazione disposta per 1/3 dal Tribunale.
Analoga compensazione ve correlativamente disposta in questa fase di gravame, dovendosi condannare la società appellante a pagare al il CP_1
residuo, liquidato secondo i parametri medi in rapporto allo scaglione di riferimento in € 6.500,00 per compensi (fase di studio € 1.400,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione € 2.000,00, fase decisoria € 2.100,00),
oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
P.Q.M.
La Corte di appello di ME, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 794/2023 R.G., sull'appello proposto da
, e dai soci amministratori Parte_1
e contro avverso la sentenza del Parte_1 Pt_1 CP_1
tribunale di ME 28 settembre 2023, n. 1698 nonché sull'appello incidentale proposto da : CP_1
1. accoglie, nei limiti indicati in motivazione l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto,
2. in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna la a pagare Parte_1
a la complessiva somma di € 34.446,80, oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al soddisfo;
3. compensa per un terzo le spese di lite del presente grado, condannando la società appellante a pagare all'appellato il residuo, liquidato in € 6.500,00
per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in ME, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 27 marzo 2025.
Il consigliere rel.
(Giuseppe Minutoli)
Il Presidente est.
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ME, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo all'udienza di discussione del 27
marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 794/2023 R.G., vertente
TRA
, con sede in ME, Parte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché i P.IVA_1
soci amministratori, Sigg. , nato a [...] il 26 maggio Parte_1
1956, codice fiscale n. , e , nato a C.F._1 Parte_2
ME, il 30 Aprile 1960, c.f. , rappresentati e difesi, C.F._2
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Eleonora Caruso del Foro di
ME (C. F. , C.F._3
appellante contro
, nato a [...] il [...], CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Corvaja (C.F. C.F._5
), per procura in atti,
[...]
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di ME 28 settembre 2023,
n. 1698 – “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento - uso
diverso”.
Motivi della decisione
1. Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione innanzi al
Tribunale di ME per la convalida per l'udienza del 30 ottobre 2017, il signor premetteva CP_1
a) di aver concesso in locazione l'immobile sito in ME, viale San
Martino n. 417 per uso commerciale alla società F.LLI RAMUGLIA
S.N.C. DI GIOVANNI ED ANTONINO, giusto contratto del 27 dicembre
12, per il canone ivi originariamente concordato in € 2.500,00;
b) che la conduttrice rimaneva morosa per l'importo complessivo di €
23.800,00, da settembre 2016 in poi.
Ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di ME di voler convalidare l'intimato sfratto, ovvero in caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, dichiarando cessato il rapporto di locazione, con riserva delle eccezioni;
emettere, inoltre, ingiunzione di pagamento per i canoni non corrisposti, sino all'effettivo rilascio.
2. La controparte si costituiva, eccependo a) la nullità del contratto, prevedendo lo stesso un canone a misura crescente c.d. “canone a scaletta”, non conforme a diritto nel caso di specie;
b) l'insussistenza della morosità, anche per la corresponsione di canoni c.d. in nero ed un saldo a suo credito.
Chiedeva quindi al Tribunale di rigettare la domanda di convalida e di ingiunzione di pagamento, dichiarando l'insussistenza della morosità; in via riconvenzionale dichiarare la nullità dedotta, condannando l'intimante alla restituzione del maggior importo versato di € 12.950,00, o, in subordine, della somma di € 3.950,00, oltre interessi e rivalutazione.
3. Con sentenza 28 settembre 2023, n. 1698 il Tribunale adìto
a) ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile, intervenuto nelle more del giudizio;
b) ha condannato la società convenuta a pagare all'attore la somma equitativamente stabilita di € 30.000,00, oltre interessi di legge,
c) ha compensato per 1\3 le spese di liti, condannando il convenuto alla rifusione dei restanti 2\3 a favore dell'attore, liquidandole in tale proporzione in € 90,00 per spese vive ed in € 1.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
In ordine al quantum, il giudice di primo grado, rilevata la non sufficiente chiarezza in ordine ai pagamenti asseritamente effettuati in nero dalla società
conduttrice, agli oggetti (2 o 3 televisori, piano cottura, almeno un frigorifero,
multiprese, tre o quattro ventilatori e stufe elettriche) prelevati dal locatore in conto canone (v. testimonianze del dipendente della conduttrice), ai lavori effettuati nei locali dalla società, ha ritenuto di poter determinare le somme impagate in via equitativa, “con quant'altro ricavabile in base ai principi del libero
convincimento, prudente apprezzamento delle prove ex art. 116 cpc e massime
di esperienza (su pagamenti integrativi o meno in contanti o in nero, su input a seconda dell'andamento dei rapporti ed epoche di riferimento, ecc.), a fronte del
quantum precisato a fine maggio 2018 di € 41.050,00 oltre soli interessi, si reputa
dover disporre la corresponsione dell'importo stabilito equitativamente in €
30.000,00”.
4. Avverso tale pronuncia la società soccombente ha proposto appello,
chiedendone la riforma e formulando le seguenti conclusioni: “accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1) dichiarare che lo sfratto è avvenuto illegittimamente;
2) dichiarare insussistente la morosità e, per l'effetto, rigettare la domanda di
ingiunzione di pagamento per Euro 23.800,00;
3) dichiarare la nullità della clausola n. 3) del contratto di locazione e per
l'effetto
4) ritenuta provata la circostanza secondo cui i hanno versato Parte_3
un canone pari ad Euro 2.250,00 dal Gennaio 2013, condannare il Sig. CP_1
alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite;
5) ritenuto illegittimo lo sfratto, condannare parte avversa al risarcimento del
danno nella misura massima prevista per legge;
In subordine, condannare il Sig. alla restituzione delle maggiori CP_1
somme pagate nella misura di Euro 3.950,00, oltre interessi e rivalutazione;
in via ulteriormente gradata, dichiarare nullo l'intero contratto di locazione e
condannare il Sig. alla restituzione delle somme interamente versate CP_1
dai fratelli , oltre interessi e rivalutazione." e conseguentemente Pt_3
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo e del presente giudizio;
in subordine,
procedere alla compensazione delle spese di primo e secondo grado”.
A sua volta l'appellato, contestando il gravame, del quale ha chiesto il rigetto,
ha proposto appello incidentale, chiedendo “condannarsi gli appellanti al
pagamento della somma di € 46.289,50 per le causali di cui in narrativa, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo, nonché alla
rifusione integrale delle spese di lite del primo grado. Con vittoria di spese e
compensi di lite del presente grado di giudizio.
5. La preliminare eccezione dell'appellato di inammissibilità del gravame
ex art. 348-bis c.p.c. è palesemente infondata, avendo la società appellante indicato in maniera sufficientemente adeguata le parti del provvedimento di primo grado oggetto di censura, i motivi di contestazione e le modifiche che propone,
consentendo alla controparte di poter esplicare adeguatamente – come è
avvenuto – il proprio diritto di difesa.
6. Con il primo motivo di appello la società già conduttrice deduce la nullità
della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccepita nullità assoluta del contratto di locazione per la previsione di un canone crescente, c.d. a scaletta.
6.1 - Il motivo è fondato in rito, avendo di fatto il Tribunale ignorato – a parte un fugace cenno - la specifica deduzione/eccezione della conduttrice, ma non coglie nel segno nel merito, non potendo comportare una modifica in parte qua
della sentenza, nel senso auspicato da parte appellante.
Va, infatti, richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 26
settembre 2019, n. 23986; Cass. 6 febbraio 2024, n. 3399), dalla quale non v'è
motivo di discostarsi, secondo cui in base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo (come quello oggetto dell'odierno giudizio di gravame), deve ritenersi legittima la clausola con cui viene pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto:
(a) mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo,
(b) oppure mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione,
(c) ovvero correlando l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti
(diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione delle parti, sull'equilibrio economico del sinallagma.
Al contrario, la legittimità di tale clausola va esclusa qualora risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione è onerata la parte che invoca la nullità - che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma
1, della stessa legge.
6.2 – La Suprema Corte, nei richiamati arresti, dà atto della preesistenza di
“numerosi precedenti (v. ex aliis Cass. 14/03/2017, n. 6474; 28/07/2014, n.
17061; 23/06/2011, n. 13887; 17/05/2011, n. 10834; 06/10/2005, n. 19475;
21/07/2003, n. 11320; 12/07/2000, n. 9227; 01/02/2000, n. 1070; 24/06/1997, n.
5632; 22/11/1994, n. 9878; 15/04/1993, n. 4474; 08/03/1993, n. 2770) che avevano propugnato una soluzione meno liberale della questione, per la quale la
libera determinazione del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non
abitativo consente bensì di concordare il canone in misura differenziata e
crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, a condizione
però che la misura, ex art. 32 della legge sull'equo canone, sia ancorata ad
elementi predeterminati nel contratto, idonei a incidere sull'equilibrio economico
del rapporto”.
Tuttavia, tale più restrittiva impostazione (invocata nel caso di specie dagli appellanti) è superata dalle citate pronunce (in particolare, si richiama la ampia motivazione di Cass. n. 23986/2019), non trovando giustificazione logico
sistematica ma anzi essendo frutto di una distorta lettura, tralaticiamente
tramandatasi nel tempo, della massima tratta da uno dei primi arresti che si sono
occupati del problema, risolvendolo chiaramente nei termini più liberali sopra
visti: Cass. 03/08/1987, n. 6695”.
6.2 – Pertanto, deve riaffermarsi il principio della piena e incondizionata libertà
delle parti di assicurare al locatore un corrispettivo crescente (sempre in termini di valore reale) durante l'arco di svolgimento dello stesso rapporto (ciò che costituisce la regola); e ciò, salvo che le stesse parti non abbiano in realtà
perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria (ciò che costituisce l'eccezione).
Tuttavia, in tal caso, “costituisce onere del conduttore che invoca l'eventuale
nullità del patto per violazione del combinato disposto degli artt. 32 e 75 della
legge n. 392/78 allegare gli elementi, eventualmente desumibili dal testo del
contratto o da elementi extratestuali, idonei a rivelare l' effettivo intento delle parti
di eludere il divieto di cui agli artt. 32 e 75 citt.”. 6.3 - In difetto di una simile allegazione — o della prova dell'intento elusivo delle parti — il patto di determinazione differenziata del canone per frazioni di tempo successive deve ritenersi comunque valido. Ed è quello che deve ritenersi nel caso in esame, nel quale manca qualsiasi aggancio testuale anche presuntivo ad un siffatto intento elusivo, essendo peraltro irrilevante ogni questione discussa dalle parti in ordine alla continuità o autonomia dei vari contratti stipulati nel tempo in relazione al medesimo immobile, dovendosi far riferimento, per quel che interessa la controversia in esame, al documento negoziale che regge il periodo in contestazione.
7. Con il secondo motivo di appello, che si aggancia nella sostanza al primo,
viene dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame la domanda di nullità del contratto “in parte motiva della sentenza ed ivi, eventualmente,
motivare per relationem richiamando l'Ordinanza di rilascio”. Ne conseguirebbe,
a detta degli appellanti, che “l'assoluto silenzio in merito alla predetta domanda
integra il vizio di difetto di pronuncia già rilevato. Per tanto la sentenza impugnata
è nulla per carenza di pronuncia ovvero per carenza di motivazione e va riformata
in accoglimento delle domande riportate in calce al presente atto”.
L'infondatezza nel merito della censura è stata già argomentata, sicché non può che ribadirsi che non sussiste l'invocata nullità del contratto di locazione.
8. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con il quarto motivo di gravame,
che va esaminato a questo punto, inerendo ad analoghe doglianze: gli appellanti,
invero, contestano la sentenza e l'ordinanza impugnate, che hanno ignorato come “la Corte di Cassazione è intervenuta proprio in merito alle locazioni per
uso commerciale ed ha dichiarato la illegittimità del canone crescente proprio in
violazione o in elusione dell'art. 32 l. 392/78. L'affermazione secondo cui la previsione di un canone crescente in materia di locazione commerciale è
giustificata dalla libera determinazione convenzionale, pertanto, è in netto
contrasto con le pronunce della Suprema Corte (…)”. Sicché, per quanto prima detto, non può trovare accoglimento la richiesta di dichiarare illegittime “la
sentenza impugnata e la richiamata ordinanza (…), pronunciando la nullità del
contratto di locazione e la conseguente condanna del locatore alla restituzione di
tutti i canoni illegittimamente percepiti”.
9. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza per avere, ultra petita e, quindi, senza alcuna eccezione sul punto del locatore,
collegato l'importo maggiorato ex art. 3 del contratto (che secondo il giudice neanche sarebbe stato sempre applicato) alla circostanza prevista dal successivo art. 9 (“nella peraltro disponibilità di riduzione del canone stesso nel
periodo precedente a quello per cui si controverte in questa sede, per quanto ciò
possa valere”): in tal modo correlando ingiustificatamente l'aumento alla prevista
ex ante possibilità per la società conduttrice di “apportare modifiche ed
innovazioni e trasformazioni dei locali intendendosi il consenso prestato sin da
ora dalla parte locatrice, a condizione che le stesse siano funzionali all'esercizio
dell'attività e siano preventivamente comunicate”.
Assume inoltre l'appellante che, come emerso dalla prova testimoniale, i lavori effettuati all'interno del bene locato risalgono ai primi anni 2000, ovvero al periodo ricoperto da un primo contratto di locazione sottoscritto dalle parti.
9.1 – Osserva la Corte che la doglianza, se pure in astratto potrebbe cogliere nel segno in un contesto motivazionale della sentenza di primo grado poco lineare e chiaro, è di fatto priva di ricadute in punto di idoneità a riformarla. Invero, si è già argomentata e dichiarata legittimità del c.d. canone a scaletta anche senza uno specifico riferimento ad elementi predeterminati nel contratto,
idonei a incidere sull'equilibrio economico del rapporto, come, ad esempio,
l'effettuazione da parte del conduttore di lavori che valgano a neutralizzare,
soprattutto ei primi anni del rapporto locatizio, l'importo del canone. Sicché, in assenza di ulteriori specificazioni da parte della società appellante (sul punto, per il vero, non lineare), non potrebbe comunque ipotizzarsi un presupposto per riformare la sentenza a favore della stessa.
10. ll quinto motivo di appello attiene alla contestata valutazione del
quantum debeatur circa le somme dovute dalla società conduttrice e, quindi, i canoni ed oneri impagati, effettuata equitativamente dal Tribunale, senza che ricorressero i presupposti di legge. Assume al riguardo l'appellante che se è vero che l'art. 1226 c.c. riconosce al Giudice la possibilità di quantificare in via equitativa il danno che non sia valutabile altrimenti, nel caso di specie il Tribunale
non era chiamato a valutare un danno ma a stabilire l'ammontare dell'eventuale debito per canoni non versati.
L'ulteriore erroneità dedotta attiene alla mancata considerazione della prova che la società avrebbe fornito circa il pagamento al locatore di parte del canone dovuto in contanti e attraverso la consegna di merce prelevata dal negozio stesso senza pagare, come risulta anche dalla testimonianza del teste Tes_1
10.1 – Il motivo di gravame va specularmente esaminato alla luce dell'appello
incidentale proposto dal locatore, il quale contesta anch'egli il ragionamento del
Tribunale in applicazione di un inammissibile criterio equitativo, ma per dedurne,
al contrario dell'appellante, l'erroneità della quantificazione del dovuto, per essere il debito della società conduttrice ben maggiore della somma di €
30.000,00 accertata in primo grado.
Al riguardo, il contesta l'attendibilità del teste (dipendente CP_1 Tes_1
della conduttrice) e le circostanze da questi riferite, non potendosi ritenere provate “né una fantomatica dazione di somme in nero, non si comprende
peraltro per quale periodo, né, ancora, il presunto mancato pagamento di taluna
merce il cui corrispettivo sarebbe stato compensato con presunti canoni locativi,
atteso che tali circostanze si apparterrebbero a periodi pregressi e non già a quelli
dedotti al presente giudizio”.
Ma, a monte, l'appellante incidentale eccepisce l'inammissibilità della prova testimoniale in relazione al pagamento di parte dei canoni in contanti, facendo riferimento agli artt. 2721 c.c. (che prevede espressamente limiti di valore in relazione alla prova dei contratti), art. 2722 c.c. (che prevede che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea) ed infine l'art. 2726 c.c. (secondo cui le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento ed alla remissione del debito). “Pertanto, alla luce della suddetta normativa, nessuna
prova testimoniale sulle circostanze articolate ex adverso avrebbe potuto essere
ammessa e quindi valutata, anche in considerazione dell'evidente interesse del
teste”.
10.2 - Ritiene la Corte che l'eccezione sia infondata, non avendo la parte sollevato la questione tempestivamente in sede di assunzione o nella prima difesa successiva (v. verbali del giudizio di primo grado), senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita per la prima volta in appello (Cass.
19 febbraio 2018, n. 3956).
11. Le superiori considerazioni comportano anche il parziale accoglimento del
sesto motivo di appello, con cui si deduce “l'erronea valutazione sia
dell'interrogatorio formale del , sia della prova testimoniale, dalle quali CP_1
sarebbe invece emersa la prova delle affermazioni della società appellante”.
11.1 - In primis, l'affermazione dell'appellante secondo cui “il Giudice reputa
l'interrogatorio formale dell'attore come se fosse una prova orale” non è chiara,
posto che il Tribunale ha solo dato atto in sentenza della mancata confessione del ed anzi della sua decisa negazione delle circostanze articolate dalla CP_1
società.
11.2 - Quanto alla testimonianza del Sig. si è già detto prima in ordine Tes_1
alla sua ammissibilità.
11.3 – Nel merito, il teste, dipendente della conduttrice e, quindi,
verosimilmente a conoscenza dei fatti, ha dichiarato che negli ultimi due/tre anni a ritroso dal 2017 la ditta pagava una parte – non meglio specificata - in contanti
(“in nero”), e che il locatore più volte aveva prelevato merce senza pagarla, come da elenco riconosciuto in sede di assunzione di prova..
11.4 – A giudizio della Corte, l'attendibilità del teste – per il quale non sussiste alcuna incompatibilità a priori – si desume dalla documentazione ritualmente acquisita al giudizio e non contestata. E' infatti provato che sino al luglio 2015 i bonifici erano conformi al contratto (€ 2.250,00) e che dal mese successivo si sono ridotti drasticamente di importo ad € 800,00, senza motivo apparente o formalizzato e senza che il locatore abbia mai chiesto il pagamento del residuo mensilmente impagato. Anzi, nella presente causa egli ha agito solo per i canoni non interamente pagati da settembre 2016. Quindi, da tutto quanto evidenziato può desumersi, in difetto di contrari elementi, che il canone contrattualmente pattuito veniva pagato in parte mediante bonifici e in parte in contanti.
Quanto ai beni prelevati dal locatore in conto canone (v. elenco confermato dal teste) possono rilevare solo per il periodo successivo al settembre 2016 e quindi per € 92,70 e 180,00 (€ 272,70 in totale).
11.5 – In conclusione, può ricostruirsi come segue l'ammontare dei canoni non pagati dalla conduttrice, partendo dal dato numerico allegato dal locatore di €
46.300,00.
Da tale somma vanno intanto detratti 6.200,00: contrattualmente era dovuto il canone di € 2.500,00 mensili dal 2015, con adeguamento Istat dal 2016; il locatore ha agito per la morosità da settembre 2016 in poi (sino a maggio 2018);
risultano pagati (nel 2017) parzialmente con bonifico i canoni da settembre a dicembre 2016 per € 800,00 mensili e, quindi, per complessivi € 3.200,00;
risultano pagati i canoni di gennaio e febbraio 2018 (€ 1.500,00 x 2 =) 3.000,00.
Il locatore ha anche fatto riferimento al pagamento di € 1.450,00 in data 1°
settembre 2017, derivandone un totale complessivo di € (46.300,00 – 6.200,00 –
1.450,00 =) 38.650,00.
Devono considerarsi pagati in contanti le seguenti somme, relativamente al periodo oggetto di intimazione di sfratto:
€ 1.700,00 mensili (2.500 – 800,00) da settembre a dicembre 2016 (quindi €
6.800,00);
€ (2.500,00 – 1.500,00) = 1.000,00 mensili per gennaio e febbraio 2018 =
2.000,00.
Inoltre € 272,70 per beni prelevati. Da quanto detto, deriva che il residuo a carico della conduttrice è pari ad €
(38.650,00 - 6.800,00 – 2.000,00 – 272,70 =) 29.577,30 per canoni maturati e non pagati.
In tali limiti vanno accolti sia l'appello principale che il gravame incidentale.
13. Non può accedersi alla richiesta dell'appellante di considerare le migliorie eseguite nel locale locato. A tacere del fatto che tale deduzione non si traduce in una specifica conclusione nell'atto di appello (e neanche risulta essere stata formalizzata in primo grado), dai documenti prodotti e dalla prova del teste risulta che quei lavori risalirebbero ai primissimi anni del rapporto Tes_1
locatizio (anno 2000 e seguente), non potendosi ritenere che quegli esborsi potessero compensare canoni maturati oltre dieci ani dopo.
14. L'appello incidentale va accolto anche quanto alle ulteriori somme richieste
(v. conclusionale nel primo grado), dovute dalla conduttrice e dalla stessa non contestate: € 270,00 a titolo di metà di imposta per l'anno 2018 interamente versata dal Sig. ; € 33,50 a titolo di metà spese per la risoluzione CP_1
anticipata del contratto;
€ 3.050,00 (giusta prodotta fattura n. 99/18 del
06/12/2018) per gli eseguiti interventi necessari a seguito del rilascio dell'immobile da parte della Società conduttrice per smontaggio arredi e spostamento nei locali sottostanti;
smontaggio delle vecchie pannellature in cartongesso;
ripristino pareti ammalorate e rifinitura;
messa in sicurezza impianto elettrico con eliminazione dei cavi a vista;
€ 1.586,00 (giusta prodotta fattura n.
15/20 del 25/10/2020) a titolo di spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tipo legni derivanti dall'arredamento e dalle demolizioni interne;
€ 300,00
per oneri condominiali impagati. 15. In conclusione, la sentenza appellata va parzialmente riformata, dovendosi condannare la a pagare ad la complessiva Parte_1 CP_1
somma di € (29.577,00 + 4.869,80 =) 34.446,80, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, non competendo la chiesta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
16. Quanto alle spese, chiedendo entrambe le parti la condanna dell'avversario al relativo pagamento, l'esito complessivo del giudizio, con una non irrilevante riduzione del quantum richiesto dal locatore legittima la conferma della compensazione disposta per 1/3 dal Tribunale.
Analoga compensazione ve correlativamente disposta in questa fase di gravame, dovendosi condannare la società appellante a pagare al il CP_1
residuo, liquidato secondo i parametri medi in rapporto allo scaglione di riferimento in € 6.500,00 per compensi (fase di studio € 1.400,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione € 2.000,00, fase decisoria € 2.100,00),
oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
P.Q.M.
La Corte di appello di ME, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 794/2023 R.G., sull'appello proposto da
, e dai soci amministratori Parte_1
e contro avverso la sentenza del Parte_1 Pt_1 CP_1
tribunale di ME 28 settembre 2023, n. 1698 nonché sull'appello incidentale proposto da : CP_1
1. accoglie, nei limiti indicati in motivazione l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto,
2. in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna la a pagare Parte_1
a la complessiva somma di € 34.446,80, oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al soddisfo;
3. compensa per un terzo le spese di lite del presente grado, condannando la società appellante a pagare all'appellato il residuo, liquidato in € 6.500,00
per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in ME, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 27 marzo 2025.
Il consigliere rel.
(Giuseppe Minutoli)
Il Presidente est.
(dott.ssa Vincenza Randazzo)