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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/01/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della
Dott.ssa Aurelia Cuomo, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n. R.G. 2123/2023
TRA
Parte_1
(P.IVA ) in persona del
[...] P.IVA_1
Commissario Liquidatore p.t. rappresentato e difeso, giusta allegata determina di affidamento e procura alle liti, dall' avv. Vincenzo Landolfi presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I n. 337;
Ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t., CF Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù della delibera di giunta comunale n 197/2023 (all2) e della procura (all 1) dall'avv. Raffaella Di Mauro e come in atti dom.to
Resistente
OGGETTO: annullamento delibera.
CONCLUSIONI: come da verbale del 08.01.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.4.2023, il
[...]
ha impugnato le Parte_1
delibere adottate dal Consiglio Comunale del Comune di n. 89 del Controparte_1
28.09.2017 e n. 101 del 27.09.2018 con cui l'Ente ha inteso recedere unilateralmente dal . Parte_1
pag. 1 A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto sostanzialmente la natura obbligatoria dell'appartenenza ai consorzi di bacino prevista per legge nell'ambito della regolamentazione dell'attività pubblica di gestione integrata, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, come de resto ribadito dall'art. 10 dello statuto consortile.
Ritualmente si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1
eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale adito e nel merito ha contestato la natura obbligatoria dell'appartenenza al consorzio e comunque l'intervenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo, causa legale di cessazione dello stesso.
All' udienza dell'08.01.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha riservato la decisione.
***
Questioni preliminari in rito.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal
[...]
. Controparte_1
All'uopo si richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 aprile
2021, n. 2948, la quale afferma che "Va pertanto richiamata la giurisprudenza della
Corte di cassazione (Sez. un., 23 settembre 2013, n. 21673) e di questo Consiglio (Sez.
V, 13 gennaio 2021, n. 432 e n. 433; Sez. V, 30 novembre 2011, n. 6309), per la quale sussiste la giurisdizione del giudice civile, quando si controverte della validità o degli effetti di un recesso di un ente locale da un , poiché 'il recesso costituisce Parte_1
un atto intrinsecamente civilistico', che determina l'estinzione di un rapporto di durata
a tempo indeterminato” (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione I, Sentenza 28 marzo 2022, n. 835).
Del pari priva di pregio è l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale
Ordinario in favore delle Sezioni Specializzate impresa, atteso che, come ben evidenziato di recente dalla S.C. “La competenza della Sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle controversie che interessano i consorzi, anche se con rilevanza esterna, e le società consortili, atteso che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle società, avendo rispetto a esse uno scopo diverso, identificabile nella sola organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che restano tuttavia autonome ed estranee alla causa del contratto consortile;
del resto, i consorzi e le società consortili previste dall'art. 2615
pag. 2 ter c.c., la cui disciplina è contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, non sono ricompresi neppure testualmente tra le società, in ordine ai cui rapporti sociali è prevista la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese, che sono solo quelle ricomprese nel titolo V - capi V, VI e VII - e titolo VI” (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 23371 del 29/08/2024).
Infine, neppure può trovare accoglimento l'eccezione relativa alla clausola compromissoria di cui all'art. 63 dello statuto, atteso che dalla chiara lettera della clausola, si evince che la stessa ha riguardo esclusivamente alle controversie tra “enti consorziati” e dunque non estendibile ai rapporti tra costoro ed il Parte_1
, soggetto giuridicamente da essi distinto.
[...]
Merito.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
L'art. 200 del d.lgs. 152/2006 ha previsto che la gestione dei rifiuti urbani fosse organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
195, comma 1, lettere m), n) ed o).
L'art. 201 del decreto citato, nel definire e nel circoscrivere le competenze delle ATO, così disponeva: "[…] 2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3. 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità
d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
5. In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
pag. 3 b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio”.
La funzione delle ATO, dunque, era quella di organizzare, gestire ed erogare l'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Con Legge Regionale 4/07, la ha modificato il precedente assetto, Controparte_2
determinando il trasferimento delle funzioni in materia di smaltimento/gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale, determinando quindi la graduale cessazione delle funzioni dei preesistenti Consorzi obbligatori.
Conseguentemente, si è dato avvio alla fase di liquidazione dei medesimi - Pt_1 per quanto d'interesse - con decreto n. 3/10 del Presidente della Provincia di Salerno
e con specificazione che le attività di raccolta e gestione dei rifiuti sarebbero rimaste di competenza consortile fino ad avvenuta liquidazione e completa riorganizzazione del ciclo dei rifiuti (cfr. nota prot. n. 51840/16 Vice Presidente Giunta Regionale
Campania).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, bisogna interrogarsi sulla possibilità per il singolo Ente consorziato, a panorama normativo invariato, di recedere unilateralmente dal 1. Parte_1
Ora, il per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani Parte_1
- 1 è stato appunto costituito quale soggetto di diritto pubblico in modo Parte_1
obbligatorio dalla legge regionale n. 10/93 ed in tale sfera normativa ha operato sino alla prevista liquidazione nei termini del decreto legge 30.12.2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, poi prorogati dal D.L. n.1/2013.
Una determinazione unilaterale del non ha quindi forza normativa né valore CP_1
negoziale tale da sciogliere il vincolo che lega il opponente al , CP_1 Parte_1 proprio in quanto l'appartenenza, disposta per ambito territoriale, è prevista per legge;
come del resto ribadito anche all'art. 10 dello statuto consortile.
In proposito si osserva che anche qualora si volesse riconoscere all'ente una facoltà di recesso unilaterale indipendentemente da una specifica previsione statutaria (assente nel caso di specie) il perfezionamento della fattispecie e, quindi, l'effetto estintivo del vincolo collaborativo si sarebbe potuto realizzare unicamente mediante accettazione della volontà di recedere del soggetto consorziato da parte del (cfr. Parte_1
Tribunale Benevento sez. II, 27/04/2016, n.1197; Consiglio di Stato V Sezione
13.10.2005 n. 5660; Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 1995 n. 494; Parte_2
11.4.2005 n. 455; T.A.R. Napoli Campania n. 10471/2006 ): infatti, la natura bilaterale pag. 4 del rapporto di diritto pubblico in questione e l'inconfigurabilità di una posizione di vera e propria primazia di un soggetto rispetto all'altro, pone il vincolo in termini di sostanziale pariteticità, con la conseguenza che solo una forma consensuale può determinarne efficacemente lo scioglimento.
Tanto premesso, nemmeno possono condividersi le argomentazioni proposte dal circa l'impossibilità oggettiva di raggiungimento dello Controparte_1
scopo proprio del 1. Parte_1
È pur vero che l'Ente è in fase di liquidazione e che pertanto ragionevolmente sono state messe in atto attività dismissive del patrimonio in vista della cessazione delle sue funzioni ma ciò non implica la possibilità di recesso.
L'Ente ha dunque avviato una fase volta all'espletamento delle attività necessarie alla cessazione delle sue funzioni, il suo scopo è dunque in tal senso mutato rispetto a quello originariamente previsto e fino a quando non sarà intervenuto ex lege il passaggio delle funzioni dai Consorzi agli ATO, con individuazione delle modalità di svolgimento associato del servizio pubblico, l'obbligatorietà della partecipazione per i Comuni non può essere posta in discussione;
anche perché – diversamente operando
– ove si ammettesse la possibilità di recesso per ciascun consorziato, l'Ente non sarebbe posto nelle condizioni di completare l'attività imposta per legge.
La domanda va pertanto accolta con annullamento delle delibere adottate dal n. 89 del 28.09.2017 e n. 101 Controparte_3
del 27.09.2018.
La eccezionalità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti sul punto da parte dell'intestato Tribunale giustifica la compensazione interale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla le delibere adottate dal Consiglio
Comunale del Comune di n. 89 del 28.09.2017 e n. 101 del Controparte_1
27.09.2018;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 28.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
pag. 5
pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della
Dott.ssa Aurelia Cuomo, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n. R.G. 2123/2023
TRA
Parte_1
(P.IVA ) in persona del
[...] P.IVA_1
Commissario Liquidatore p.t. rappresentato e difeso, giusta allegata determina di affidamento e procura alle liti, dall' avv. Vincenzo Landolfi presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I n. 337;
Ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t., CF Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù della delibera di giunta comunale n 197/2023 (all2) e della procura (all 1) dall'avv. Raffaella Di Mauro e come in atti dom.to
Resistente
OGGETTO: annullamento delibera.
CONCLUSIONI: come da verbale del 08.01.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.4.2023, il
[...]
ha impugnato le Parte_1
delibere adottate dal Consiglio Comunale del Comune di n. 89 del Controparte_1
28.09.2017 e n. 101 del 27.09.2018 con cui l'Ente ha inteso recedere unilateralmente dal . Parte_1
pag. 1 A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto sostanzialmente la natura obbligatoria dell'appartenenza ai consorzi di bacino prevista per legge nell'ambito della regolamentazione dell'attività pubblica di gestione integrata, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, come de resto ribadito dall'art. 10 dello statuto consortile.
Ritualmente si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1
eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale adito e nel merito ha contestato la natura obbligatoria dell'appartenenza al consorzio e comunque l'intervenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo, causa legale di cessazione dello stesso.
All' udienza dell'08.01.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha riservato la decisione.
***
Questioni preliminari in rito.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal
[...]
. Controparte_1
All'uopo si richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 aprile
2021, n. 2948, la quale afferma che "Va pertanto richiamata la giurisprudenza della
Corte di cassazione (Sez. un., 23 settembre 2013, n. 21673) e di questo Consiglio (Sez.
V, 13 gennaio 2021, n. 432 e n. 433; Sez. V, 30 novembre 2011, n. 6309), per la quale sussiste la giurisdizione del giudice civile, quando si controverte della validità o degli effetti di un recesso di un ente locale da un , poiché 'il recesso costituisce Parte_1
un atto intrinsecamente civilistico', che determina l'estinzione di un rapporto di durata
a tempo indeterminato” (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione I, Sentenza 28 marzo 2022, n. 835).
Del pari priva di pregio è l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale
Ordinario in favore delle Sezioni Specializzate impresa, atteso che, come ben evidenziato di recente dalla S.C. “La competenza della Sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle controversie che interessano i consorzi, anche se con rilevanza esterna, e le società consortili, atteso che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle società, avendo rispetto a esse uno scopo diverso, identificabile nella sola organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che restano tuttavia autonome ed estranee alla causa del contratto consortile;
del resto, i consorzi e le società consortili previste dall'art. 2615
pag. 2 ter c.c., la cui disciplina è contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, non sono ricompresi neppure testualmente tra le società, in ordine ai cui rapporti sociali è prevista la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese, che sono solo quelle ricomprese nel titolo V - capi V, VI e VII - e titolo VI” (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 23371 del 29/08/2024).
Infine, neppure può trovare accoglimento l'eccezione relativa alla clausola compromissoria di cui all'art. 63 dello statuto, atteso che dalla chiara lettera della clausola, si evince che la stessa ha riguardo esclusivamente alle controversie tra “enti consorziati” e dunque non estendibile ai rapporti tra costoro ed il Parte_1
, soggetto giuridicamente da essi distinto.
[...]
Merito.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
L'art. 200 del d.lgs. 152/2006 ha previsto che la gestione dei rifiuti urbani fosse organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
195, comma 1, lettere m), n) ed o).
L'art. 201 del decreto citato, nel definire e nel circoscrivere le competenze delle ATO, così disponeva: "[…] 2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3. 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità
d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
5. In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
pag. 3 b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio”.
La funzione delle ATO, dunque, era quella di organizzare, gestire ed erogare l'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Con Legge Regionale 4/07, la ha modificato il precedente assetto, Controparte_2
determinando il trasferimento delle funzioni in materia di smaltimento/gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale, determinando quindi la graduale cessazione delle funzioni dei preesistenti Consorzi obbligatori.
Conseguentemente, si è dato avvio alla fase di liquidazione dei medesimi - Pt_1 per quanto d'interesse - con decreto n. 3/10 del Presidente della Provincia di Salerno
e con specificazione che le attività di raccolta e gestione dei rifiuti sarebbero rimaste di competenza consortile fino ad avvenuta liquidazione e completa riorganizzazione del ciclo dei rifiuti (cfr. nota prot. n. 51840/16 Vice Presidente Giunta Regionale
Campania).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, bisogna interrogarsi sulla possibilità per il singolo Ente consorziato, a panorama normativo invariato, di recedere unilateralmente dal 1. Parte_1
Ora, il per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani Parte_1
- 1 è stato appunto costituito quale soggetto di diritto pubblico in modo Parte_1
obbligatorio dalla legge regionale n. 10/93 ed in tale sfera normativa ha operato sino alla prevista liquidazione nei termini del decreto legge 30.12.2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, poi prorogati dal D.L. n.1/2013.
Una determinazione unilaterale del non ha quindi forza normativa né valore CP_1
negoziale tale da sciogliere il vincolo che lega il opponente al , CP_1 Parte_1 proprio in quanto l'appartenenza, disposta per ambito territoriale, è prevista per legge;
come del resto ribadito anche all'art. 10 dello statuto consortile.
In proposito si osserva che anche qualora si volesse riconoscere all'ente una facoltà di recesso unilaterale indipendentemente da una specifica previsione statutaria (assente nel caso di specie) il perfezionamento della fattispecie e, quindi, l'effetto estintivo del vincolo collaborativo si sarebbe potuto realizzare unicamente mediante accettazione della volontà di recedere del soggetto consorziato da parte del (cfr. Parte_1
Tribunale Benevento sez. II, 27/04/2016, n.1197; Consiglio di Stato V Sezione
13.10.2005 n. 5660; Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 1995 n. 494; Parte_2
11.4.2005 n. 455; T.A.R. Napoli Campania n. 10471/2006 ): infatti, la natura bilaterale pag. 4 del rapporto di diritto pubblico in questione e l'inconfigurabilità di una posizione di vera e propria primazia di un soggetto rispetto all'altro, pone il vincolo in termini di sostanziale pariteticità, con la conseguenza che solo una forma consensuale può determinarne efficacemente lo scioglimento.
Tanto premesso, nemmeno possono condividersi le argomentazioni proposte dal circa l'impossibilità oggettiva di raggiungimento dello Controparte_1
scopo proprio del 1. Parte_1
È pur vero che l'Ente è in fase di liquidazione e che pertanto ragionevolmente sono state messe in atto attività dismissive del patrimonio in vista della cessazione delle sue funzioni ma ciò non implica la possibilità di recesso.
L'Ente ha dunque avviato una fase volta all'espletamento delle attività necessarie alla cessazione delle sue funzioni, il suo scopo è dunque in tal senso mutato rispetto a quello originariamente previsto e fino a quando non sarà intervenuto ex lege il passaggio delle funzioni dai Consorzi agli ATO, con individuazione delle modalità di svolgimento associato del servizio pubblico, l'obbligatorietà della partecipazione per i Comuni non può essere posta in discussione;
anche perché – diversamente operando
– ove si ammettesse la possibilità di recesso per ciascun consorziato, l'Ente non sarebbe posto nelle condizioni di completare l'attività imposta per legge.
La domanda va pertanto accolta con annullamento delle delibere adottate dal n. 89 del 28.09.2017 e n. 101 Controparte_3
del 27.09.2018.
La eccezionalità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti sul punto da parte dell'intestato Tribunale giustifica la compensazione interale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla le delibere adottate dal Consiglio
Comunale del Comune di n. 89 del 28.09.2017 e n. 101 del Controparte_1
27.09.2018;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 28.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
pag. 5
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