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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15006/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15006/23 promosso con ricorso depositato in data 06/07/2023 da:
il 9 maggio 1979 in Hollywood, Broward, Florida, Stati Uniti d'America Controparte_1
(C.F. ) residente in [...]il-Qantar 37, Crocus,Flat 7, Swieqi Malta, C.F._1 C.F._2
il 14 maggio 1983 in Edison, Middlesex, New Jersey, Stati Uniti d'America Controparte_2
(C.F. ) residente in 9332 Aylesbury Lane, Mint Hill, North Carolina 28227, C.F._3
Stati Uniti d'America, e il 31 agosto 1985 in Trenton, Mercer, New Controparte_3
Jersey, Stati Uniti d'America (C.F. residente a 3308 NE 43rd Place C.F._4
Vancouver, Washington 98661, Stati Uniti d'America, tutti elettivamente domiciliati in Roma in Via
Fara Sabina n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimo De Mattia (C.F. ) che CodiceFiscale_5 li rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Marco Mazzeschi (C.F.
[...]
) giuste procure speciali in atti;
C.F._6
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_4 nonché con
Controparte_5
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 20.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di anche conosciuta come , Persona_1 Parte_1
e da coniugata nata a [...] in data [...]. Parte_1 Per_2
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_4
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
SE (provincia di Avellino), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di Per_1
anche conosciuta come , e da coniugata nata a
[...] Parte_1 Parte_1 Per_2
SE (AV)in data 27 gennaio 1900. è emigrata negli Stati Uniti D'America nel 1905 Persona_1
ma non ha mai acquisito volontariamente la cittadinanza statunitense, come risulta dalle richieste effettuate presso il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti (doc.ti 8 e 9 in atti); dal matrimonio tra la IG.ra e IG. nata la IG.ra , Persona_1 Controparte_6 Parte_2
conosciuta anche come (coniugata il 15 dicembre 1922 a Madison, NJ, Parte_3 CP_7
Stati Uniti D'America, e deceduta a Newak, Essex, New Jersey, Stati Uniti D'America il 23 gennaio
1996, , in data 28 maggio 1949, a Madison, NJ, Stati Uniti D'America, ha contratto Parte_2
matrimonio con il IG. dal quale è nato il IG. il 22 marzo CP_8 Persona_3
1950 a Elizabeth, Union, NJ Stati Uniti D'America, , ha contratto matrimonio Persona_3
2 con la IG.ra il 31 luglio 1977 a Hamilton, NJ, Stati Uniti D'America, dal quale Controparte_9
sono nati gli odierni ricorrenti, i fratelli IG.ri nato il [...] in [...], Persona_4
Stati Uniti d'America, nato il [...] in [...], Stati Uniti Persona_5
d'America, e nato il [...] in [...], Stati Uniti d'America. Persona_6
L'art. 7 della legge n. 555/1912 prevedeva che: “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.”
Nel caso di specie, , divenuta maggiorenne, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Parte_1
italiana. Pertanto, gli ascendenti dei ricorrenti odierni erano cittadini italiani ab origine, nonché cittadini americani per nascita, per effetto del principio dello ius soli vigente nel territorio statunitense.
Pertanto, in forza della efficacia in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Alla luce di ciò, la domanda può essere accolta e gli odierni ricorrenti hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù del principio di jus sanguinis che ammette la trasmissione della cittadinanza attraverso il rapporto di filiazione, seguendo la linea materna. Per quanto suesposto possiamo concludere che, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere diretti discendenti di . Parte_1
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 15.3.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15006/23 promosso con ricorso depositato in data 06/07/2023 da:
il 9 maggio 1979 in Hollywood, Broward, Florida, Stati Uniti d'America Controparte_1
(C.F. ) residente in [...]il-Qantar 37, Crocus,Flat 7, Swieqi Malta, C.F._1 C.F._2
il 14 maggio 1983 in Edison, Middlesex, New Jersey, Stati Uniti d'America Controparte_2
(C.F. ) residente in 9332 Aylesbury Lane, Mint Hill, North Carolina 28227, C.F._3
Stati Uniti d'America, e il 31 agosto 1985 in Trenton, Mercer, New Controparte_3
Jersey, Stati Uniti d'America (C.F. residente a 3308 NE 43rd Place C.F._4
Vancouver, Washington 98661, Stati Uniti d'America, tutti elettivamente domiciliati in Roma in Via
Fara Sabina n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimo De Mattia (C.F. ) che CodiceFiscale_5 li rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Marco Mazzeschi (C.F.
[...]
) giuste procure speciali in atti;
C.F._6
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_4 nonché con
Controparte_5
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 20.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di anche conosciuta come , Persona_1 Parte_1
e da coniugata nata a [...] in data [...]. Parte_1 Per_2
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_4
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
SE (provincia di Avellino), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di Per_1
anche conosciuta come , e da coniugata nata a
[...] Parte_1 Parte_1 Per_2
SE (AV)in data 27 gennaio 1900. è emigrata negli Stati Uniti D'America nel 1905 Persona_1
ma non ha mai acquisito volontariamente la cittadinanza statunitense, come risulta dalle richieste effettuate presso il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti (doc.ti 8 e 9 in atti); dal matrimonio tra la IG.ra e IG. nata la IG.ra , Persona_1 Controparte_6 Parte_2
conosciuta anche come (coniugata il 15 dicembre 1922 a Madison, NJ, Parte_3 CP_7
Stati Uniti D'America, e deceduta a Newak, Essex, New Jersey, Stati Uniti D'America il 23 gennaio
1996, , in data 28 maggio 1949, a Madison, NJ, Stati Uniti D'America, ha contratto Parte_2
matrimonio con il IG. dal quale è nato il IG. il 22 marzo CP_8 Persona_3
1950 a Elizabeth, Union, NJ Stati Uniti D'America, , ha contratto matrimonio Persona_3
2 con la IG.ra il 31 luglio 1977 a Hamilton, NJ, Stati Uniti D'America, dal quale Controparte_9
sono nati gli odierni ricorrenti, i fratelli IG.ri nato il [...] in [...], Persona_4
Stati Uniti d'America, nato il [...] in [...], Stati Uniti Persona_5
d'America, e nato il [...] in [...], Stati Uniti d'America. Persona_6
L'art. 7 della legge n. 555/1912 prevedeva che: “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.”
Nel caso di specie, , divenuta maggiorenne, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Parte_1
italiana. Pertanto, gli ascendenti dei ricorrenti odierni erano cittadini italiani ab origine, nonché cittadini americani per nascita, per effetto del principio dello ius soli vigente nel territorio statunitense.
Pertanto, in forza della efficacia in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Alla luce di ciò, la domanda può essere accolta e gli odierni ricorrenti hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù del principio di jus sanguinis che ammette la trasmissione della cittadinanza attraverso il rapporto di filiazione, seguendo la linea materna. Per quanto suesposto possiamo concludere che, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere diretti discendenti di . Parte_1
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 15.3.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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