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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Modifica condizioni di divorzio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1
Incorvaia presso il cui studio sito in Savona, Via
Paleocapa, 8/8 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Catia CP_1
Grandi presso il cui studio sito in Torino, Corso
Matteotti, 28 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Avv. in qualità di curatore speciale dei CP_2
minori e che li rappresenta e Persona_1 Per_2
difende in proprio e con domicilio eletto in Savona, Via
EO DO 1/12
- intervenuto –
Con l'intervento del PM
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette,
previa ogni più opportuna pronuncia di rito e previa
acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di Savona
sugli incontri avvenuti tra i minori e la madre dopo la
pubblicazione della sentenza di merito, in riforma
dell'impugnata Sentenza n. 697/2024 del Tribunale di
Savona emessa in data 01.10.2024, non notificata
- respingere il ricorso presentato dalla sig.ra CP_1
, conseguentemente, confermare le disposizioni
[...]
indicate nelle sentenze del Tribunale di Permet,
confermate in Appello, quindi affidare i figli o meglio il
minore al padre, , emettendo ogni diverso Per_2 Parte_1
provvedimento nell'interesse superiore di Persona_1
(prossimo alla maggiore età) e prevalente su Per_2
quello del genitore, accertato e considerato il loro stato
di sofferenza e perdurante rifiuto a voler continuare ad
avere incontri con la madre.
In via istruttoria si chiede la rinnovazione della CTU
volta ad accertare lo stato dei minori
2 Con vittoria di spese del giudizio di primo e secondo
grado”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc,ma Corte d'Appello di Genova,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione rigettare l'appello proposto da Parte_1
confermare la sentenza n. 697/2024 del Tribunale di Savona
ammonire ai sensi dell'art. 473bis.39 lettera a) i Servizi
di Savona al puntuale, concreto ed effettivo adempimento delle disposizioni rese nella sentenza n. 697/2024,
rammentando ai predetti Servizi che il rifiuto e/o parere contrario dei minori non li esenta dall'attuazione delle misure di protezione stabilite in sentenza;
condannare l'appellante ex art. 473bis.39 cpc, per l'inadempimento delle disposizioni rese dal Tribunale di
Savona, a versare in favore della parte appellata una somma di denaro non simbolica, realmente dissuasiva e punitiva,
nella misura che determinerà la Corte.
Con vittoria di spese.”
Per il curatore speciale dei minori:
“l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova adito Voglia
accogliere, reiectis contrariis, le seguenti conclusioni:
confermare le statuizioni del Tribunale di Savona, dott.ssa Passalalpi, Sentenza n. 697/2024 pubbl. il
01/10/2024 RG n. 1737/2023, ad eccezione della parte in cui “dispone che i Servizi Sociali territorialmente
competenti provvedano ad organizzare e calendarizzare
3 incontri protetti fra la madre e ciascun figlio
separatamente, alla presenza di un educatore e/o di altro operatore professionalmente qualificato, anche all'aperto,
due volte al mese per almeno due ore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e
purché non pregiudizievoli” e ciò fino a quando i minori non abbiano acquisito piena consapevolezza, previo
percorso psicologico, delle proprie esigenze affettive.”
IN FATTO E DIRITTO
1.UR e si sposavano in Albania il CP_1 Parte_1
29.8.2006 e dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(15.7.2007 ora diventato maggiorenne ) e (28.8.2008) Per_2
.
Il matrimonio civile era dichiarato sciolto con sentenza
albanese n. 169/22-2019-343 emessa dal Tribunale di Permet
in data 25.9.2019, confermata dalla sentenza del Tribunale
d'Appello di n. 20-2019-975/412 del Parte_2
12.12.2019.
La sentenza regolava il rapporto con i figli prevedendo l'affidamento dei due minori al padre e prevedendo incontri fra madre e figli fra le 13:00 del venerdì e le 14:00 del sabato nonché per alcuni periodi durante le festività.
Era previsto un contributo al mantenimento a carico della madre.
2.UR presentava ricorso ex art. 473 bis 40 CP_1
c.p.c. lamentando che mentre lei aveva sempre versato il
4 contributo dovuto, il padre aveva sempre disatteso le disposizioni del Tribunale e tenuto una condotta volta ad impedirle di vedere i figli spostandosi ripetutamente di residenza e rendendosi di fatto irreperibile insieme ai figli, Inoltre il padre aveva fatto una falsa rappresentazione della realtà ai figli convincendoli di essere stati vittima di un abbandono da parte della madre ed istigando risentimento nei suoi confronti.
Solo dopo 16 mesi la ricorrente era riuscita ad individuare a Savona il padre con i due figli ma il chiamava le Per_2
forze dell'ordine per non farle vedere i figli.
Era aperto un procedimento penale per cui era stata chiesta l'archiviazione.
Questo premesso la ricorrente chiedeva:
-l'affidamento dei minori alla madre o in subordine in affido condiviso;
-di collocare i minori presso l'abitazione della madre,
-in caso di affidamento al padre regolare le visite da parte della madre;
-la divisione a metà dell'assegno unico.
3. ritualmente costituitosi chiedeva il Parte_3
rigetto del ricorso sostenendo che si era sempre attenuto alle disposizione date dal Tribunale in sede di scioglimento del matrimonio.
4.Era svolta una consulenza tecnica di ufficio secondo la quale:
5 -il primo figlio oscillava fra momenti di cortesia Per_1
affettata e momenti di estrema aggressività soprattutto verso la madre;
-anche il secondo figlio aveva una profonda ostilità Per_2
verso la madre che a suo avviso li ha abbandonati;
-i frequenti trasferimenti non avevano permesso di creare legami e la loro vita è fra casa e scuola ed i due minori erano spesso ripetitivi nei loro pensieri nei riguardi della madre;
era descritto come lucido, orientato con eloquio Pt_4
fluido; ostile non riconosceva l'autorevolezza della consulente;
-aveva una nuova moglie, un figlio a cui ai aggiungevano i due figli di cui alla presente causa;
-spiegava i suoi ripetuti trasferimenti fra una città e l'altra come ricerca di migliori occasioni di lavoro,
-erano stati ad Alessandria, Savona, Genova Busalla, Vado
ligure, Cattolica, Fidenza, di nuovo Vado IG ,i ragazzi sono tornati in Albania dall'agosto del '21 a settembre
'22), poi di nuovo Savona, poi e adesso di nuovo a Per_3
Savona ;
-riscontrava nel vistose carenze di genitorialità e Per_2
di predisposizione verso la bigenitorialità;
-la risultava lucida, orientata, di carattere CP_1
remissivo; aveva fatto la badante;
6 -i nonni paterni segnalano atteggiamenti violenti della madre verso i figli.
La consulenza tecnica di ufficio proponeva:
-che il regime di affidamento dei minori Persona_1
(15.7.2007) e (28.8.2008) fosse devoluto ai Per_2
servizi sociali territorialmente competenti;
- la loro collocazione è presso la residenza del padre;
- la frequentazione con la madre doveva poter continuare in sede protetta due volte al mese per almeno due ore ad incontro per ciascuno dei minori;
- risultava opportuno un percorso psicologico dedicato ai minori.
5.Il Tribunale di Savona con sentenza n. 687 del 1° ottobre
2025:
-preso atto dei limiti alla genitorialità di entrambi i genitori ma anche del rifiuto dei ragazzi a vedere la madre:
-di affidare i minori ai servizi sociali per 24 mesi anche al fine di attenuare la conflittualità fra i genitori;
-collocava i due minori presso il padre per garantire loro la presenza di una figura di riferimento;
-se gli incontri fra figli e madre non potevano essere imposti tuttavia il permanere della condotta ostativa del padre avrebbe compromesso il mantenimento della collocazione;
7 -lo spostamento di residenza dei minori poteva avvenire solo su autorizzazione dei Servizi Sociali,
-disponeva che i Servizi Sociai attivassero un supporto alla genitorialità di ed un supporto CP_1
psicologico ed alla genitorialità di;
infine Parte_1
che dessero un supporto psicologico ai due minori ed attivarsi perché svolgessero uno sport di squadra;
-incaricava i servizi di calendarizzare incontri protetti fra la madre ed i figli due volte al mese per almeno due ore autorizzando se del caso l'uscita anticipata da scuola;
-stabiliva a carico della un contributo per il CP_1
mantenimento dei figli di 100,00 Euro al mese rivalutabile annualmente in base agli indici istat;
-condannava al pagamento delle spese di lite Parte_3
sia verso la moglie sia verso il curatore speciale dei figli minori.
6. proponeva appello chiedendo dal punto di Parte_1
vista istruttorio che fosse acquisita la relazione dei
Servizi Sociali sugli incontri fra i minori e la madre e che fosse svolta eventualmente nuova consulenza tecnica di ufficio.
Nel merito l'appellante domandava che la Corte respingesse il ricorso della e confermasse le disposizioni del CP_1
Tribunale di Permet tenendo conto dello stato di sofferenza dei minori all'idea di incontrare la madre.
Formulava i seguenti motivi di appello.
8 Primo motivo di appello:
Il Tribunale nonostante ben sapesse l'allontanamento della madre che era andata a Torino aveva omesso di tenere conto del principio della incoercibilità dei rapporti affettivi.
In tal senso si era pronunciata la Cassazione: “se
all'estio degli interventi compiuti sul minore permane
comunque il rifiuto del medesimo, lo stesso non può essere
costretto a frequentare il genitore”. (cfr. Cass. n.
27207/2019; Cass. n. 11170/2019); identico principio peri nonni che aveva escluso incontri manu militari (cfr. Cass.
2881/2023 ).
La Cassazione con ordinanza n. 21969 del 5 agosto 2024
aveva stabilito che andavano sospesi gli incontri fra il padre ed il figlio adolescente che esprimesse un rifiuto consapevole agli incontro anche per il rischio di radicalizzare l'ostilità.
Faceva notare che il figlio più grande sarebbe diventato maggiorenne il 15 luglio mentre il secondo aveva ormai 17
anni ed era quello che offriva maggiore ostilità nei confronti della madre.
La videoregistrazione degli incontri madre figlia mostravano come questi fossero chiusi ed infelici ad incontrare la madre;
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe dovuto perlomeno compensare le spese fra le parti.
9 7.Si costituiva il curatore speciale dei due minori chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ad eccezione del punto in cui prevedeva degli incontri protetti madre -figli.
Negli incontri con i due ragazzi era sempre emerso, da un lato un loro categorico rifiuto di incontrare la mamma e dall'altro il fatto che il pensiero dei medesimi non fosse sempre stato determinato da una valutazione personale, lucida e consapevole della situazione, bensì,
presumibilmente, da un influsso del genitore.
Il curatore aveva appreso dai Servizi sociali la volontà
della madre di interrompere gli incontri con i ragazzi in quanto la medesima si è dichiarata “troppo disperata e
delusa dal modo in cui viene stata trattata durante gli
incontri”.
Questa situazione induceva il curatore a richiedere di far cessare gli incontri protetti.
8.La si costituiva e sosteneva che era che era CP_1
stata lasciata dal marito in mezzo alla strada. Avendo
sempre vissuto sotto il controllo del marito CP_1
non aveva un lavoro, non aveva soldi, non conosceva bene l'italiano.
La donna era raccolta dalla strada dai cugini di Torino
che l'avevano ospitata in quella città; non aveva né la forza né la possibilità concreta per portare con sé i figli
10 e si trova costretta a subire, per colpa del marito, il distacco forzato dai figli.
Per paralizzare la sua azione il marito si era rivolto al
Tribunale albanese ottenendo il divorzio.
L'appellante mai aveva rispettato le indicazioni dei giudici albanesi tanto che l'ex marito ritirava i figli da Vado IG e spariva con gli stessi
Assolta da imputazione di appropriazione di somme spettati ai figli perché il fatto non sussisteva.
Le condizioni in cui i colloqui con i figli si erano svolti avevano portano la alla disperazione e su Pt_5
supporto del centro di psicologia di Torino interrompe gli incontri.
La sospensione era pertanto dovuta dall'incapacità dei
Servizi Sociali di ben gestire gli incontri.
Chiedeva quindi di:
-rigettare l'appello proposto da e Parte_1
confermare la sentenza n. 697/2024 del Tribunale di Savona
-ammonire ai sensi dell'art. 473bis.39 lettera a) i Servizi
di Savona al puntuale, concreto ed effettivo adempimento delle disposizioni rese nella sentenza n. 697/2024,
rammentando ai predetti Servizi che il rifiuto e/o parere contrario dei minori non li esenta dall'attuazione delle misure di protezione stabilite in sentenza;
-condannare l'appellante ex art. 473bis.39 cpc, per l'inadempimento delle disposizioni rese dal Tribunale di
11 Savona, a versare in favore della parte appellata una somma di denaro non simbolica, realmente dissuasiva e punitiva,
nella misura che avrebbe determinato la Corte.
9. Sentite le difese delle parti nell'udienza del 1°
ottobre 2025 e riservatasi la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
10.In primo luogo si deve rilevare che il primo figlio
è ormai maggiorenne. Per_1
Si deve quindi disporre la revoca del suo affidamento ai
Servizi Sociali e lo stesso è libero essendo ormai maggiorenne, di autodeterminarsi nella frequentazione con la madre.
Per quanto riguarda il figlio minore, che raggiungerà la maggiore età fra 10 mesi, alla luce del suo profondo rifiuto nei confronti della madre, ritiene la Corte che non sia il caso di imporre con la forza gli incontri protetti con la madre.
Questo in conformità delle indicazioni della Cassazione
secondo la quale. “Se il figlio minore, adolescente e con
piena autonomia di giudizio, prova nei confronti di
un genitore sentimenti di avversione o, addirittura, di
ripulsa, talmente radicati da non poter essere facilmente
rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e
psicopedagogiche, vanno sospesi gli incontri tra il minore
12 stesso e il coniuge non affidatario. “ (cfr. Cassazione
civile , sez. I , 05/08/2024 , n. 21969).
Deve proseguire tuttavia il supporto psicologico ai due ex coniugi ed ai due figli (incluso quindi anche il maggiorenne) ed i Servizi Sociali devono essere pronti se la madre ed il figlio minore sono disponibili, a riprendere a organizzare incontri protetti con la presenza di personale particolarmente esperto data la difficile situazione.
Per il resto si devono confermare le statuizioni del
Tribunale ad eccezione delle spese legali.
Tenendo conto che le domande in primo grado della CP_1
erano state in buona parte respinte circa l'affidamento e la collocazione dei due minori, pur tenendo conto della condotta del padre volta ad allontanare i figli dalla madre risulta corretto compensare le spese di primo grado del giudizio.
Non sussistono infine i presupposti per le richieste avanzate dalla nei confronti dei Servizi Sociali, CP_1
non essendo dimostrata una inadeguatezza degli stessi , né
nei confronti del padre in quanto lo stesso ha smesso di spostarsi continuamente e non è dato comprendere quali sarebbero le sue condotte odierne per ostacolare quanto stabilito dal Tribunale, tanto è vero che è stata la stessa a chiedere la sospensione dei colloqui in presenza CP_1
della ostilità dei figli.
13 Data la reciproca soccombenza si compensano anche le spese legali del grado di appello.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 687 del 1°
ottobre 2025,
-prende atto che il figlio è diventato Persona_1
maggiorenne e revoca, se non già cessato, l'affidamento -
dello stesso ai Servizi Sociali;
dichiara non luogo a provvedere sui rapporti fra lo stesso
e la madre;
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale
riforma della sentenza appellata:
-mantiene il supporto psicologico ed alla genitorialità
disposto dal Tribunale per i genitori ed il supporto
psicologico per i due figli, incluso quello maggiorenne;
-dispone che i Servizi Sociali riprendano i colloqui
protetti fra la madre ed il figlio minore solo Per_2
se vi sia il consenso sia del minore sia della madre;
in
14 tal caso dispone che gli incontri siano curati da personale
particolarmente esperto data la difficoltà degli stessi;
-compensa fra tutte le parti le spese di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del secondo grado di
giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Modifica condizioni di divorzio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1
Incorvaia presso il cui studio sito in Savona, Via
Paleocapa, 8/8 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Catia CP_1
Grandi presso il cui studio sito in Torino, Corso
Matteotti, 28 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Avv. in qualità di curatore speciale dei CP_2
minori e che li rappresenta e Persona_1 Per_2
difende in proprio e con domicilio eletto in Savona, Via
EO DO 1/12
- intervenuto –
Con l'intervento del PM
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette,
previa ogni più opportuna pronuncia di rito e previa
acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di Savona
sugli incontri avvenuti tra i minori e la madre dopo la
pubblicazione della sentenza di merito, in riforma
dell'impugnata Sentenza n. 697/2024 del Tribunale di
Savona emessa in data 01.10.2024, non notificata
- respingere il ricorso presentato dalla sig.ra CP_1
, conseguentemente, confermare le disposizioni
[...]
indicate nelle sentenze del Tribunale di Permet,
confermate in Appello, quindi affidare i figli o meglio il
minore al padre, , emettendo ogni diverso Per_2 Parte_1
provvedimento nell'interesse superiore di Persona_1
(prossimo alla maggiore età) e prevalente su Per_2
quello del genitore, accertato e considerato il loro stato
di sofferenza e perdurante rifiuto a voler continuare ad
avere incontri con la madre.
In via istruttoria si chiede la rinnovazione della CTU
volta ad accertare lo stato dei minori
2 Con vittoria di spese del giudizio di primo e secondo
grado”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc,ma Corte d'Appello di Genova,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione rigettare l'appello proposto da Parte_1
confermare la sentenza n. 697/2024 del Tribunale di Savona
ammonire ai sensi dell'art. 473bis.39 lettera a) i Servizi
di Savona al puntuale, concreto ed effettivo adempimento delle disposizioni rese nella sentenza n. 697/2024,
rammentando ai predetti Servizi che il rifiuto e/o parere contrario dei minori non li esenta dall'attuazione delle misure di protezione stabilite in sentenza;
condannare l'appellante ex art. 473bis.39 cpc, per l'inadempimento delle disposizioni rese dal Tribunale di
Savona, a versare in favore della parte appellata una somma di denaro non simbolica, realmente dissuasiva e punitiva,
nella misura che determinerà la Corte.
Con vittoria di spese.”
Per il curatore speciale dei minori:
“l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova adito Voglia
accogliere, reiectis contrariis, le seguenti conclusioni:
confermare le statuizioni del Tribunale di Savona, dott.ssa Passalalpi, Sentenza n. 697/2024 pubbl. il
01/10/2024 RG n. 1737/2023, ad eccezione della parte in cui “dispone che i Servizi Sociali territorialmente
competenti provvedano ad organizzare e calendarizzare
3 incontri protetti fra la madre e ciascun figlio
separatamente, alla presenza di un educatore e/o di altro operatore professionalmente qualificato, anche all'aperto,
due volte al mese per almeno due ore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e
purché non pregiudizievoli” e ciò fino a quando i minori non abbiano acquisito piena consapevolezza, previo
percorso psicologico, delle proprie esigenze affettive.”
IN FATTO E DIRITTO
1.UR e si sposavano in Albania il CP_1 Parte_1
29.8.2006 e dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(15.7.2007 ora diventato maggiorenne ) e (28.8.2008) Per_2
.
Il matrimonio civile era dichiarato sciolto con sentenza
albanese n. 169/22-2019-343 emessa dal Tribunale di Permet
in data 25.9.2019, confermata dalla sentenza del Tribunale
d'Appello di n. 20-2019-975/412 del Parte_2
12.12.2019.
La sentenza regolava il rapporto con i figli prevedendo l'affidamento dei due minori al padre e prevedendo incontri fra madre e figli fra le 13:00 del venerdì e le 14:00 del sabato nonché per alcuni periodi durante le festività.
Era previsto un contributo al mantenimento a carico della madre.
2.UR presentava ricorso ex art. 473 bis 40 CP_1
c.p.c. lamentando che mentre lei aveva sempre versato il
4 contributo dovuto, il padre aveva sempre disatteso le disposizioni del Tribunale e tenuto una condotta volta ad impedirle di vedere i figli spostandosi ripetutamente di residenza e rendendosi di fatto irreperibile insieme ai figli, Inoltre il padre aveva fatto una falsa rappresentazione della realtà ai figli convincendoli di essere stati vittima di un abbandono da parte della madre ed istigando risentimento nei suoi confronti.
Solo dopo 16 mesi la ricorrente era riuscita ad individuare a Savona il padre con i due figli ma il chiamava le Per_2
forze dell'ordine per non farle vedere i figli.
Era aperto un procedimento penale per cui era stata chiesta l'archiviazione.
Questo premesso la ricorrente chiedeva:
-l'affidamento dei minori alla madre o in subordine in affido condiviso;
-di collocare i minori presso l'abitazione della madre,
-in caso di affidamento al padre regolare le visite da parte della madre;
-la divisione a metà dell'assegno unico.
3. ritualmente costituitosi chiedeva il Parte_3
rigetto del ricorso sostenendo che si era sempre attenuto alle disposizione date dal Tribunale in sede di scioglimento del matrimonio.
4.Era svolta una consulenza tecnica di ufficio secondo la quale:
5 -il primo figlio oscillava fra momenti di cortesia Per_1
affettata e momenti di estrema aggressività soprattutto verso la madre;
-anche il secondo figlio aveva una profonda ostilità Per_2
verso la madre che a suo avviso li ha abbandonati;
-i frequenti trasferimenti non avevano permesso di creare legami e la loro vita è fra casa e scuola ed i due minori erano spesso ripetitivi nei loro pensieri nei riguardi della madre;
era descritto come lucido, orientato con eloquio Pt_4
fluido; ostile non riconosceva l'autorevolezza della consulente;
-aveva una nuova moglie, un figlio a cui ai aggiungevano i due figli di cui alla presente causa;
-spiegava i suoi ripetuti trasferimenti fra una città e l'altra come ricerca di migliori occasioni di lavoro,
-erano stati ad Alessandria, Savona, Genova Busalla, Vado
ligure, Cattolica, Fidenza, di nuovo Vado IG ,i ragazzi sono tornati in Albania dall'agosto del '21 a settembre
'22), poi di nuovo Savona, poi e adesso di nuovo a Per_3
Savona ;
-riscontrava nel vistose carenze di genitorialità e Per_2
di predisposizione verso la bigenitorialità;
-la risultava lucida, orientata, di carattere CP_1
remissivo; aveva fatto la badante;
6 -i nonni paterni segnalano atteggiamenti violenti della madre verso i figli.
La consulenza tecnica di ufficio proponeva:
-che il regime di affidamento dei minori Persona_1
(15.7.2007) e (28.8.2008) fosse devoluto ai Per_2
servizi sociali territorialmente competenti;
- la loro collocazione è presso la residenza del padre;
- la frequentazione con la madre doveva poter continuare in sede protetta due volte al mese per almeno due ore ad incontro per ciascuno dei minori;
- risultava opportuno un percorso psicologico dedicato ai minori.
5.Il Tribunale di Savona con sentenza n. 687 del 1° ottobre
2025:
-preso atto dei limiti alla genitorialità di entrambi i genitori ma anche del rifiuto dei ragazzi a vedere la madre:
-di affidare i minori ai servizi sociali per 24 mesi anche al fine di attenuare la conflittualità fra i genitori;
-collocava i due minori presso il padre per garantire loro la presenza di una figura di riferimento;
-se gli incontri fra figli e madre non potevano essere imposti tuttavia il permanere della condotta ostativa del padre avrebbe compromesso il mantenimento della collocazione;
7 -lo spostamento di residenza dei minori poteva avvenire solo su autorizzazione dei Servizi Sociali,
-disponeva che i Servizi Sociai attivassero un supporto alla genitorialità di ed un supporto CP_1
psicologico ed alla genitorialità di;
infine Parte_1
che dessero un supporto psicologico ai due minori ed attivarsi perché svolgessero uno sport di squadra;
-incaricava i servizi di calendarizzare incontri protetti fra la madre ed i figli due volte al mese per almeno due ore autorizzando se del caso l'uscita anticipata da scuola;
-stabiliva a carico della un contributo per il CP_1
mantenimento dei figli di 100,00 Euro al mese rivalutabile annualmente in base agli indici istat;
-condannava al pagamento delle spese di lite Parte_3
sia verso la moglie sia verso il curatore speciale dei figli minori.
6. proponeva appello chiedendo dal punto di Parte_1
vista istruttorio che fosse acquisita la relazione dei
Servizi Sociali sugli incontri fra i minori e la madre e che fosse svolta eventualmente nuova consulenza tecnica di ufficio.
Nel merito l'appellante domandava che la Corte respingesse il ricorso della e confermasse le disposizioni del CP_1
Tribunale di Permet tenendo conto dello stato di sofferenza dei minori all'idea di incontrare la madre.
Formulava i seguenti motivi di appello.
8 Primo motivo di appello:
Il Tribunale nonostante ben sapesse l'allontanamento della madre che era andata a Torino aveva omesso di tenere conto del principio della incoercibilità dei rapporti affettivi.
In tal senso si era pronunciata la Cassazione: “se
all'estio degli interventi compiuti sul minore permane
comunque il rifiuto del medesimo, lo stesso non può essere
costretto a frequentare il genitore”. (cfr. Cass. n.
27207/2019; Cass. n. 11170/2019); identico principio peri nonni che aveva escluso incontri manu militari (cfr. Cass.
2881/2023 ).
La Cassazione con ordinanza n. 21969 del 5 agosto 2024
aveva stabilito che andavano sospesi gli incontri fra il padre ed il figlio adolescente che esprimesse un rifiuto consapevole agli incontro anche per il rischio di radicalizzare l'ostilità.
Faceva notare che il figlio più grande sarebbe diventato maggiorenne il 15 luglio mentre il secondo aveva ormai 17
anni ed era quello che offriva maggiore ostilità nei confronti della madre.
La videoregistrazione degli incontri madre figlia mostravano come questi fossero chiusi ed infelici ad incontrare la madre;
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe dovuto perlomeno compensare le spese fra le parti.
9 7.Si costituiva il curatore speciale dei due minori chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ad eccezione del punto in cui prevedeva degli incontri protetti madre -figli.
Negli incontri con i due ragazzi era sempre emerso, da un lato un loro categorico rifiuto di incontrare la mamma e dall'altro il fatto che il pensiero dei medesimi non fosse sempre stato determinato da una valutazione personale, lucida e consapevole della situazione, bensì,
presumibilmente, da un influsso del genitore.
Il curatore aveva appreso dai Servizi sociali la volontà
della madre di interrompere gli incontri con i ragazzi in quanto la medesima si è dichiarata “troppo disperata e
delusa dal modo in cui viene stata trattata durante gli
incontri”.
Questa situazione induceva il curatore a richiedere di far cessare gli incontri protetti.
8.La si costituiva e sosteneva che era che era CP_1
stata lasciata dal marito in mezzo alla strada. Avendo
sempre vissuto sotto il controllo del marito CP_1
non aveva un lavoro, non aveva soldi, non conosceva bene l'italiano.
La donna era raccolta dalla strada dai cugini di Torino
che l'avevano ospitata in quella città; non aveva né la forza né la possibilità concreta per portare con sé i figli
10 e si trova costretta a subire, per colpa del marito, il distacco forzato dai figli.
Per paralizzare la sua azione il marito si era rivolto al
Tribunale albanese ottenendo il divorzio.
L'appellante mai aveva rispettato le indicazioni dei giudici albanesi tanto che l'ex marito ritirava i figli da Vado IG e spariva con gli stessi
Assolta da imputazione di appropriazione di somme spettati ai figli perché il fatto non sussisteva.
Le condizioni in cui i colloqui con i figli si erano svolti avevano portano la alla disperazione e su Pt_5
supporto del centro di psicologia di Torino interrompe gli incontri.
La sospensione era pertanto dovuta dall'incapacità dei
Servizi Sociali di ben gestire gli incontri.
Chiedeva quindi di:
-rigettare l'appello proposto da e Parte_1
confermare la sentenza n. 697/2024 del Tribunale di Savona
-ammonire ai sensi dell'art. 473bis.39 lettera a) i Servizi
di Savona al puntuale, concreto ed effettivo adempimento delle disposizioni rese nella sentenza n. 697/2024,
rammentando ai predetti Servizi che il rifiuto e/o parere contrario dei minori non li esenta dall'attuazione delle misure di protezione stabilite in sentenza;
-condannare l'appellante ex art. 473bis.39 cpc, per l'inadempimento delle disposizioni rese dal Tribunale di
11 Savona, a versare in favore della parte appellata una somma di denaro non simbolica, realmente dissuasiva e punitiva,
nella misura che avrebbe determinato la Corte.
9. Sentite le difese delle parti nell'udienza del 1°
ottobre 2025 e riservatasi la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
10.In primo luogo si deve rilevare che il primo figlio
è ormai maggiorenne. Per_1
Si deve quindi disporre la revoca del suo affidamento ai
Servizi Sociali e lo stesso è libero essendo ormai maggiorenne, di autodeterminarsi nella frequentazione con la madre.
Per quanto riguarda il figlio minore, che raggiungerà la maggiore età fra 10 mesi, alla luce del suo profondo rifiuto nei confronti della madre, ritiene la Corte che non sia il caso di imporre con la forza gli incontri protetti con la madre.
Questo in conformità delle indicazioni della Cassazione
secondo la quale. “Se il figlio minore, adolescente e con
piena autonomia di giudizio, prova nei confronti di
un genitore sentimenti di avversione o, addirittura, di
ripulsa, talmente radicati da non poter essere facilmente
rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e
psicopedagogiche, vanno sospesi gli incontri tra il minore
12 stesso e il coniuge non affidatario. “ (cfr. Cassazione
civile , sez. I , 05/08/2024 , n. 21969).
Deve proseguire tuttavia il supporto psicologico ai due ex coniugi ed ai due figli (incluso quindi anche il maggiorenne) ed i Servizi Sociali devono essere pronti se la madre ed il figlio minore sono disponibili, a riprendere a organizzare incontri protetti con la presenza di personale particolarmente esperto data la difficile situazione.
Per il resto si devono confermare le statuizioni del
Tribunale ad eccezione delle spese legali.
Tenendo conto che le domande in primo grado della CP_1
erano state in buona parte respinte circa l'affidamento e la collocazione dei due minori, pur tenendo conto della condotta del padre volta ad allontanare i figli dalla madre risulta corretto compensare le spese di primo grado del giudizio.
Non sussistono infine i presupposti per le richieste avanzate dalla nei confronti dei Servizi Sociali, CP_1
non essendo dimostrata una inadeguatezza degli stessi , né
nei confronti del padre in quanto lo stesso ha smesso di spostarsi continuamente e non è dato comprendere quali sarebbero le sue condotte odierne per ostacolare quanto stabilito dal Tribunale, tanto è vero che è stata la stessa a chiedere la sospensione dei colloqui in presenza CP_1
della ostilità dei figli.
13 Data la reciproca soccombenza si compensano anche le spese legali del grado di appello.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 687 del 1°
ottobre 2025,
-prende atto che il figlio è diventato Persona_1
maggiorenne e revoca, se non già cessato, l'affidamento -
dello stesso ai Servizi Sociali;
dichiara non luogo a provvedere sui rapporti fra lo stesso
e la madre;
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale
riforma della sentenza appellata:
-mantiene il supporto psicologico ed alla genitorialità
disposto dal Tribunale per i genitori ed il supporto
psicologico per i due figli, incluso quello maggiorenne;
-dispone che i Servizi Sociali riprendano i colloqui
protetti fra la madre ed il figlio minore solo Per_2
se vi sia il consenso sia del minore sia della madre;
in
14 tal caso dispone che gli incontri siano curati da personale
particolarmente esperto data la difficoltà degli stessi;
-compensa fra tutte le parti le spese di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del secondo grado di
giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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