Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
18/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2360 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriele Salvatori presso il cui studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore- anche quale CP_2
procuratore speciale della Controparte_3 [...]
elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), CP_4 CP_2
presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 03.10.2023, l'
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del Parte_2
lavoro di Napoli n. 2363/23 pubblicata in data 06.04.2023 con la quale il
Rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna Parte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 900,00 oltre
[...]
rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
compensa tra le altre parti le spese del giudizio”.
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione rilevando che il giudice di primo grado non ha considerato la scissione degli effetti della notifica degli atti per il notificante e per il destinatario, ciò che avrebbe inciso sulla decisione circa gli effetti interruttivi della prescrizione. Ha richiamato all'uopo la sentenza della
Corte Costituzionale n. 477/2002 ed ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con condanna integrale rigetto dell'opposizione proposta dal
. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' che ha aderito al gravame CP_2 proposto dall'Agenzia.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito. CP_1
All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In punto di fatto, è pacifico che, in data 17.11.2021, è stata notificata a CP_1
l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9005150037 000 contenente due
[...]
sottostanti avvisi di addebito: quello recante il n. 371 2014 0000 502578 dell'importo di euro 4.054,70 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive 2012 e quello n. 371 2014 00066111 63 dell'importo di euro 825,15 relativo a contributi e somme aggiuntive 2012 e 2014. È altrettanto pacifico che l'avviso di addebito n.371 2014 0000 5025 78 è stato notificato presso il domicilio del ricorrente alla
Via Pier Paolo Pasolini n. 9 Pozzuoli, a mezzo racc. AR. N. 65024525236-6 e consegnata a persona di famiglia in data 22.4.2014 e che l'avviso di addebito n.
371 2014 000 6611163 è stato, invece, notificato per compiuta giacenza a mezzo di racc. A.R. n. 65026170398-0 il 5.8.2014.
Deve, al riguardo, rimarcarsi che è caduto il giudicato con riguardo alla statuizione relativa ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 371 2014 00066111 63, non essendo stata proposta sul punto alcuna censura.
Ciò di cui si discute è il valore interruttivo della intimazione di pagamento n. 071
2019 2009906902000 relativa ad entrambi gli avvisi di addebito in esame.
Quest'ultima – come si legge anche nella sentenza impugnata - è stata inviata con racc. A.R. 67372530530-9 e, non essendo stato rinvenuto nessuno al domicilio del ricorrente nei giorni del 4.3.2019 h. 12.30 e del 28.3.2019 h.12.40, preso atto della irreperibilità relativa del destinatario, è stata eseguita la notifica ex art. 140 c.p.c.; pertanto, con racc. A.R. n. 573225305307 spedita il 19.4.2019 è stato dato atto dell'avvenuto deposito del piego presso la casa comunale, dell'affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del ricorrente e dell'invio della nuova raccomandata che, poi, è tornata indietro per compiuta giacenza.
A parere dell'appellante, che richiama l'art. 149 c.p.c., “La notifica si considera quindi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del piego, quale risulta dalla data indicata sull'avviso di ricevimento e, se la data non risulta o se è comunque incerta, dal timbro apposto sull'avviso medesimo. Solo quest'ultimo documento è pertanto idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il piego è stato consegnato.
Sancisce, in particolare, tale norma che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo””.
Ne discenderebbe che “nel caso in esame, i tentativi di notificazione dell'atto di intimazione di pagamento n. 09720192003906902000 nelle date del 4.03.2019,
28.03.2019 unitamente al deposito dell'atto presso la casa comunale in data
16.04.2019 e contestuale spedizione dell'avvio effettuato dall'agente postale in data 19.04.2019, (cfr. all. 5 e 6 memoria costituzione I°), portano ad escludere che ad oggi possa ritenersi prescritta la pretesa iscritta a ruolo dall'amministrazione con avviso di addebito n. 37120140000502578 CP_2 notificato in data 22.04.2014”.
La Corte non condivide tale assunto.
Ed invero, secondo la giurisprudenza della Cassazione “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tale caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario. In altri termini la scissione degli effetti dell'atto di natura processuale per il notificante e per il destinatario della notifica è - di regola - limitata a quel tipo di atti. In relazione agli atti di natura sostanziale, invece, tale scissione si può determinare solo se il diritto non possa essere fatto valere altri che con un atto processuale. Ciò - peraltro - non si verifica in relazione alla interruzione della prescrizione la quale bene può essere interrotta - e lo è nella grande maggioranza dei casi - con atti di natura - sostanziale, per i quali rimane ferma la natura recettizia, per cui l'effetto interruttivo si può considerare raggiunto solo quando l'atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario” (Cassazione civile sez. III, 10/01/2019, n. 461).
Alla luce di tale principio non può che confermarsi la decisione impugnata.
Nulla per le spese di lite con rimasto contumace. CP_1
Compensate le spese con l' che ha aderito all'appello proposto CP_2 dall' Pt_1
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del grado con Compensa le spese CP_1 con l' e la Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, CP_2 Controparte_5 ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 18/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro