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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 1119/2021
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto: contratti bancari Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile promossa i sede di appello da
6 con sede in Verbania, cod. fisc. e P.IVA in Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti, i soci accomandatari , nato a [...] il Parte_3
14.7.1938 cod. fisc. e , nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 26.9.2017 dall'avv. C.F._2
Matteo Peruzzo presso il cui studio in Domodossola Piazza Cavour 7, è elettivamente domiciliata,
- Parte appellante -
Contro
, in persona del legale rappresentante, con sede in piazza San Carlo n.156 a Controparte_1
(10121) Torino, cod. fisc. e P.IVA , - Parte appellata contumace - P.IVA_2
e
con sede in Modena, cod.fisc , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante, la dott.ssa per procura speciale atto notaio del Controparte_3 Persona_1
19.1.2017, rep n. 45659 e racc. 13697, rappresentata e difesa in forza di procura speciale del
17.12.2021, notaio dall'avv. Gianmario Parola, elettivamente domiciliata presso il suo Persona_1
studio in Torino Corso Francia n. 25, - Parte intervenuta -
1
Udienza Collegiale di p.c. del 13.2.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in totale riforma della sentenza n. 594/2021 resa dal Tribunale di Cuneo in data 12/07/20121, pubblicata il 14/07/2021, notificata il 23/07/2021, all'esito del giudizio di cui al n. R.G. 3560/2017 Tribunale di
Cuneo, A) Nel merito A 1 ) - in via principale - con riferimento al rapporto di apertura di credito con affidamento regolato sul conto corrente affidato n. 0026975 tenuto presso la filiale di Verbania di
[...]
ora per effetto della intervenuta cessione di ramo d'azienda, CP_4 Controparte_5
intercorrente tra 6 ora Pt_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5
- dichiarare l'invalidità e/o la nullità, per difetto di forma scritta della clausola di applicazione del
[...]
tasso di interesse a debito in misura superiore al tasso legale e comunque dichiarare l'invalidità e la illegittimità della applicazione di tassi di interesse a debito in misura eccedente il tasso legale e
l'illegittimità del relativo addebito in conto corrente dalla data di aperura del rapporto (9.12.2001) e fino al 10.08.2006 in quanto il tasso non è validamente determinato per iscritto fino a tale data in violazione degli artt. 1284 c.c., 117 e 118 D.Lgs 385/1993 (TUB);
A 2) - sempre con riferimento all'indicato rapporto di conto corrente bancario, accertare e dichiarare
l'invalidità e la nullità, per difetto di forma scritta e/o per assoluta genericità e indeterminatezza, delle clausole di pattuizione delle commissioni di massimo scoperto (cms), delle commissioni di istruttoria veloce (civ), delle spese di liquidazione contabile, delle penali di sconfino e delle spese di tenuta conto - quali ad esempio i costi per singola operazione, chiusura contabile e produzione e spedizione estratti conto e spese per estinzione - e dei relativi addebiti in conto corrente perché detti oneri non sono stati determinati per iscritto validamente per i motivi spiegati in atti e riscontrati dal Ctu, dalla data di apertura del rapporto (9.12.2001) e fino alla chiusura intervenuta il 31 dicembre 2015, con violazione degli artt. 117, 117 bis, 118 D.Lgs 385/1993 (TUB) e degli artt. 1346, 1418 c.c.;
A 3) - sempre con riferimento all'indicato rapporto di conto corrente bancario, accertare e dichiarare
l'invalidità e la nullità, per difetto di forma scritta e/o per assoluta genericità e indeterminatezza, delle clausole di pattuizione delle commissioni disponibilità fondi (cdf) e delle spese di gestione fido dalla
2 data di apertura del rapporto e fino al 23/12/2009 (data della loro prima pattuizione) e dei relativi addebiti in conto corrente perché detti oneri non sono stati determinati per iscritto validamente fino alla prima pattuizione del 23/12/2009, per i motivi spiegati in atti e riscontrati dal Ctu, con violazione degli artt. 117, 117 bis, 118 D.Lgs 385/1993 (TUB) e degli artt. 1346, 1418 c.c.;
A 4) – conseguentemente dichiarare la illegittimità degli addebiti/annotazioni a debito in conto corrente n. 0026975 effettuati dalla banca a titolo di interessi passivi ultralegali, commissioni di massimo scoperto (cms), commissioni istruttoria veloce (civ), commissioni di messa a disposizione fondi (cdf), penali di sconfino, spese di gestione fido, spese di liquidazione contabile e spese di tenuta conto - quali ad esempio i costi per singola operazione, chiusura contabile e produzione e spedizione estratti conto e spese per estinzione - per i motivi indicati in atti e riscontrati dal CTU, in relazione al rapporto di apertura di credito con affidamento regolato sul conto corrente affidato n. 0026975 tenuto presso la filiale di Verbania Intra di ora dalla data del Controparte_4 Controparte_5
09.12.2001
(apertura conto) e fino alla chiusura intervenuta il 31.12.2015 nei periodi riscontrati dal Ctu e indicati nei precedenti punti A1, A2, A3;
A 5) – accertare e determinare, avvalendosi della esperita Ctu, il ricalcolo del rapporto di conto corrente affidato n. 0026975, dal giorno 9.12.2001 (apertura rapporto) e fino alla chiusura intervenuta il 31.12.2015, epurando detto conto di quanto indebitamente richiesto e percepito dalla banca a causa applicazione di tassi a debito superiori alla misura legale fino al 10.08.2006, applicando in loro vece gli interessi di cui all'art. 117 comma 7° del D.LGS. 1° settembre 1993 n. 385, escludendo inoltre dal ricalcolo, per tutta la durata del rapporto, le cms, le civ, le spese di liquidazione contabile, le penali di sconfino e le spese di tenuta conto - quali ad esempio i costi per singola operazione, chiusura contabile
e produzione e spedizione estratti conto e spese per estinzione - nonché epurando il rapporto di conto corrente anche delle commissioni disponibilità fondi (cdf) e delle spese di gestione fido, queste ultime due commissioni solo fino al 23/12/2009 applicando gli interessi attivi per il correntista nella misura di cui all'art. 117 D.Lgs n. 385/1993; A 6) - conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 9.215,19= che (in precedenza assume infondatamente Controparte_5 Controparte_4
vantare nei confronti della correntista in forza dell'estratto Parte_4
conto finale del conto corrente affidato n. 0026975 alla data del 31.12.2015 e pertanto accertare e dichiarare che nulla é tenuta a versare a (in Parte_4 Controparte_5
3 precedenza ; A 7) – in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la convenuta Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena Via San Carlo n. CP_5
8/20, c.f. e p.i. , sulla base della documentazione in atti, alla restituzione e P.IVA_4 P.IVA_5
pagamento in favore di della somma di € 23.499,70= a titolo Parte_4
di saldo finale a credito della correntista del conto corrente n. 0026975, alla data di chiusura del
31.12.2015, così come accertato e determinato dal Ctu a pag. 37 della Relazione depositata il
13/10/2023 o di quel diverso importo, maggiore o inferiore, che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo per i pagamenti non dovuti ed effettuati in forza della applicazione di interessi a debito in misura superiore al tasso legale nonché di commissioni di massimo scoperto (cms), commissioni istruttoria veloce (civ), spese di liquidazione contabile, penali di sconfino, spese di tenuta conto - quali ad esempio i costi per singola operazione, chiusura contabile e produzione e spedizione estratti conto e spese per estinzione - commissioni disponibilità fondi (cdf) e spese di gestione fido, oltre interessi attivi per il correntista (così come rideterminati con i criteri di cui sopra) nella misura di cui all'art. 117 D.Lgs n. 385/1993; A 8) - dichiarare tenuta, condannare e ordinare a Controparte_5
(in precedenza la cancellazione immediata di tutte le segnalazioni a sofferenza Controparte_4
effettuate dalla stessa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia a carico di 6 di CP_5 Pt_1
per i motivi esposti in atti poiché non sussiste alcuna posizione debitoria Parte_4
di 6 di nei confronti di (in precedenza Pt_1 Parte_4 Controparte_5 CP_4
in forza del saldo finale del conto n. 0026975; A 9) - oltre interessi legali ex art. 1284 cc sulla
[...]
somma di € 23.499,70=, o sulla diversa somma ritenuta di giustizia, dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
A 10) - con favore di spese e onorari di mediazione e dei due gradi di giudizio oltre 15% ex D.M. n. 55/2014, cpa e iva se dovuta per legge”.
Per Parte intervenuta:
“contrariis reiectis;
in via istruttoria: darsi atto che si sono offerti in comunicazione, quali mezzi di prova: a) fascicolo atti primo grado;
b) fascicolo documenti primo grado;
c) cessione di ramo d'azienda – certificato notarile;
d) lista filiali e punti operativi;
e) Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2021; f) procura a CP_4 CP_5 [...]
g) procura speciale dott.ssa in via principale: rigettarsi, per le causali di Controparte_2 CP_3
cui in narrativa, l'avversario gravame e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
4 in via subordinata, preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio in data precedente al 28 settembre 2007 e, cioè, in data antecedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversaria citazione;
in via subordinata, nel merito: limitarsi le attoree pretese al giusto ed al provato, anche tenuto conto della [ed operata la] parziale compensazione con il credito vantato dalla , nei CP_5
confronti dell'attore, per saldo debitore dei rapporti di cui in narrativa e con espressa riserva della di CP_5
agire in separata sede per la condanna al pagamento dell'eventuale residuo importo a suo credito;
in ogni caso: col favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio di entrambi i gradi di giudizio. Salvis juribus.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28.9.2017, la società “ aveva Parte_4
convenuto in giudizio “ ” con sede in Bergamo (cod. fisc. ) Controparte_6 P.IVA_6
ed aveva esposto di aver intrattenuto con essa (al tempo della stipula del contratto, Controparte_7
, con sede in (cod. fisc. ) il rapporto di conto corrente n. 26975 dal
[...] CP_7 P.IVA_7
9.12.2001 al 31.12.2015, con numerose aperture di credito. Aveva esposto che, in relazione a tale rapporto, dal quale la banca aveva comunicato di recedere con missiva del 15.3.2016 (seppure in precedenza la correntista aveva a sua volta manifestato stesso intendimento con raccomandata del
16.4.2015), all'esito di una perizia contabile di parte, aveva accertato illegittimi addebiti dei quali domandava, previo accertamento, la ripetizione;
con anche la condanna della banca al risarcimento del danno all'immagine, patito quale conseguenza della segnalazione della società alla Centrale Rischi,
e previo ordine di cancellazione del nominativo dell'attrice da quest'ultima. aveva dedotto l'illegittimità di tutti gli addebiti per interessi anatocistici, per interessi Parte_4
ultralegali mai pattuiti ed anche per CMS, CDF, penale di sconfino, CIV e spese per operazioni di chiusura contabile perché tutte voci prive di espressa convenzione.
Parte attrice aveva prodotto, fra gli altri, copia degli estratti conto e degli scalari dell'intero periodo e copia del contratto originario.
Costituendosi nel giudizio, la convenuta aveva eccepito preliminarmente la prescrizione CP_5
decennale delle rimesse solutorie (da calcolarsi per il decennio anteriore rispetto alla notifica dell'atto di citazione.) ed aveva prodotto il contratto di apertura del conto corrente del 10.12.2001 nonché copia dei diversi contratti di apertura di credito (dal 10.08.2006 al 3.02.2015). La banca aveva quindi
5 confermato la correttezza del suo operare, aveva contestato la genericità delle domande ed anche il mancato adempimento dell'onere probatorio in capo alla correntista attrice.
La convenuta, nel corso del giudizio di primo grado, aveva anche dato atto della fusione per incorporazione di in (atto a rogito notaio i Controparte_6 Controparte_1 Per_2
Milano del 26.3.2021, racc. 16080 e rep. 8638), soggetto giuridico, quest'ultimo, al quale facevano capo anche i rapporti dedotti nel giudizio in corso.
Il Tribunale di Cuneo, all'esito di una istruttoria esclusivamente documentale e dopo aver ritenuto il carattere meramente esplorativo della CTU la cui ammissione era stata richiesta dall'attrice, ha rigettato integralmente le domande della società Parte_4
condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha infatti ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice (“... l'attore ha
l'onere di documentare l'andamento del rapporto indicando tutte le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. civ., ordinanza n. 24948/2017), onere che va assolto mediante la tempestiva produzione in giudizio del contratto di conto corrente e degli eventuali altri contratti connessi (quali l'apertura di credito), oltre che della serie integrale degli estratti conto
(dovendo altrimenti il calcolo del saldo partire dal primo estratto utile prodotto...”) ed ha anche precisato che l'adempimento di tale onere rappresenta “... il presupposto di ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, la quale risponde alla finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino l'impiego di conoscenze specifiche ...”.
Il Tribunale di Cuneo, ha quindi evidenziato che l'attrice “... ha, invece, omesso di specificare i saldi contabili sui quali la convenuta avrebbe applicato gli interessi anatocistici, gli effettivi tassi d'interesse applicati al rapporto, l'ammontare asseritamente illegittimo delle commissioni di massimo scoperto e, in ogni caso, tutti gli elementi di fatto necessari ai fini dell'ammissione della consulenza contabile...”, ha ritenute insufficienti le deduzioni formulate alle contestazioni della banca convenuta ed alla luce di una disamina della documentazione contrattuale ha escluso la sussistenza delle lamentate criticità.
Ha quindi condannato parte attrice a rimborsare le spese di lite che ha liquidate.
L'appello
Con tempestivo atto di citazione, notificato ad presso il procuratore costituito, la Controparte_1
società ha impugnato la sentenza n. 594/2021 pubblicata il 14.7.2021 del Tribunale di Pt_4 Pt_4
Cuneo ed ha, in primo luogo, indicato l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice laddove ha
6 ritenuto non assolto il suo onere probatorio (“... la correntista, nella citazione introduttiva di primo grado, ha specificatamente allegato e provato i fatti posti alla base della propria domanda, affermando che nel corso del rapporto di conto corrente n. 0026975 l'istituto aveva addebitato in conto corrente, dal 9.12.2001 al 31/12/2015 (cfr. pag. 1 e seg. citazione), interessi, spese e commissioni non dovuti, quali interessi passivi ultralegali, interessi passivi anatocistici, cms, civ, commissioni per disposizione fondi, penali di sconfino, spese di tenuta conto variamente denominate e maggiori oneri derivanti dalla applicazione di valute diverse dalla data delle operazioni, e ha dedotto che tali addebiti erano illegittimi e non dovuti perché privi di valida causa debendi in quanto non erano stati pattuiti correttamente per iscritto, in violazione delle norme del Tub (artt. 117, 117 bis, 118) e del codice civile (artt. 1283, 1284, 1346, 1418) e in violazione della delibera Cicr 09.02.2000 attuativa della delega di cui all'art. 120 tub (cfr. atto di citazione)...”).
L'appellante ha evidenziato quindi come le allegazioni erano anche documentate con produzioni sufficienti a ritenere adempiuto il suo onere ed a supportare la richiesta di CTU che viene reiterata davanti al giudice d'appello al fine di far accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso dell'intero rapporto e riferibili, si conferma, ad interessi passivi, interessi anatocistici, ius variandi, CMS, CIV, commissioni per messa a disposizione fondi, penali di sconfino e spese di tenuta conto.
Parte appellante, conferma quindi che il saldo del conto corrente, al momento del recesso, non era a debito della correntista come indicato dalla banca e contestato dalla società (che, per tale motivo, non aveva proceduto ad alcun versamento), di conseguenza, è stata illegittima la segnalazione dell'azienda alla centrale rischi di Banca d'Italia.
Insiste quindi affinchè la Corte riformando la sentenza impugnata, accolga anche la domanda relativa al risarcimento del danno all'immagine subito a causa della “... segnalazione e [del] perdurante inserimento del credito (inesistente) della banca a sofferenza ha determinato e determina, per la correntista, un grave pregiudizio di immagine e reputazione a causa della immissione nel circuito economico bancario di informazioni (false) sul debito e sulla insolvenza della correntista ...” , ordinando alla banca appellata di provvedere a“... cancellare tutte le segnalazioni a sofferenza effettuate dalla stessa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia a carico di Parte_4
perché non sussiste il presupposto fondamentale per effettuare tale appostazione,
[...]
7 rappresentato dalla esistenza di una posizione debitoria sul conto corrente dedotto in giudizio che, invece, presenta un saldo a credito della correntista...”.
E' rimasta contumace nel presente grado mentre si è costituita nel giudizio di Controparte_1
appello, in qualità di mandataria di cessionaria Controparte_2 Controparte_5
del ramo d'azienda nel quale è ricompreso il rapporto dedotto in questo giudizio (atto a rogito notaio del 19.2.2021 n. 16046/8617), ed ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame Per_2
confermando, con il primo giudice, il mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte attrice.
L'appellata ha quindi richiamato l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata, in ordine alla quale ha ampiamente argomentato. Nel merito ritiene l'infondatezza dei motivi di appello che censurano la decisione del Tribunale laddove il primo giudice ha riconosciuto la espressa pattuizione degli interessi ultralegali e di tutte le condizioni economiche applicate.
Dalla correttezza dell'operato della banca discende, ad avviso dell'appellata, anche la legittimità della segnalazione alla centrale rischi e, in ogni caso, la genericità e l'indeterminatezza della richiesta risarcitoria formulata (“... Parte appellante, infatti, si è limitata a richiedere il risarcimento dei danni cagionati per effetto della segnalazione, senza peraltro né dimostrare, né documentare e né quantificare tale pregiudizio asseritamente subito, se non in un importo generico di € 10.000,00...”).
Conclude domandando la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 6.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza del 13.4.2023, la Corte, ritenendo necessario disporre accertamento contabile, ha disposto la rimessione in istruttoria e la nomina di una CTU alla quale è stato sottoposto il seguente quesito:
Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, ricalcoli il saldo del conto corrente n.
26975 oggetto di giudizio alla data della chiusura (o dell'ultimo estratto conto disponibile se anteriore) Par attenendosi ai seguenti criteri: 1) riferisca se gli estratti conto prodotti da 6 (o comunque Pt_4
disponibili in atti) siano effettivamente completi, indicando quelli eventualmente mancanti, sia analitici sia scalari;
2) parta dal saldo banca alla data del 16.04.2005, sia a debito sia a credito del cliente (atteso che la prima apertura di credito documentata è dell'agosto 2006 e quindi le rimesse anteriori sono da qualificare come solutorie); 3) calcoli gli interessi passivi al tasso sostitutivo previsto nell'art. 117 Tub per il solo periodo dal 16.04.2005 al 10.08.2006; 4) espunga la commissione di
8 massimo scoperto per tutto il periodo in cui risulta addebitata;
5) espunga le spese per le operazioni di chiusura contabile, la commissione di messa a disposizione fondi, la “penale di sconfino” e la commissione di istruttoria veloce ove non pattuite nel contratto di apertura del conto corrente o dei contratti di apertura di credito prodotti dalla Banca. Indichi il saldo ricalcolato secondo i criteri di cui sopra e determini conseguentemente il credito del cliente in misura pari alla differenza tra l'ultimo saldo risultante dall'estratto conto in atti e il saldo ricalcolato.”.
Il quesito, su richiesta di parte appellante, è stato integrato in occasione dell'ingiunzione, anche con l'ulteriore indicazione alla CTU affinchè predisponesse anche un conteggio alternativo al punto 2) dell'incarico in cui siano distinte ai fini della prescrizione le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie sul saldo rielaborato dall'apertura del rapporto.
All'esito del deposito della CTU, fissati nuovi termini per comparse e repliche, la causa a è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e la domanda della società deve essere Parte_4
accolta nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente affrontare il tema dell'eccepita prescrizione da parte della banca convenuta che parte appellante contesta sotto il profilo della decorrenza avendo indicato quale termine interruttivo la raccomandata di messa in mora inviata all'istituto di credito il 16.4.2015.
Giova chiarire che per l'individuazione del momento iniziale del decorso del termine di prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario questa Corte fa riferimento alla consolidata interpretazione della Suprema Corte in base alla quale il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, salvo che per le rimesse da considerare solutorie, cioè costituenti pagamento su un conto in passivo non affidato o affidato ma scoperto oltre i limiti del fido concesso.
Parte appellante ha interrotto con la messa in mora del 16.4.2015 il decorso di detto termine e, pertanto, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie dovrà farsi riferimento alla data antecedente il 16.4.2005.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errata applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed allega, di aver indicato esattamente il rapporto di conto corrente del quale si contestavano numerose irregolarità quale conseguenza di inadempimenti dell'istituto di credito (addebiti illegittimi di interessi, spese e commissioni oltre interessi maturati), di
9 aver indicato il periodo in contestazione (dalla data di apertura alla chiusura del 31.12.2015), di aver prodotto la serie completa degli estratti conto e la lettera della banca di chiusura rapporto e recesso che indicava il credito di quest'ultima in euro 9.215,49 al 31/12/2015 oltre interessi dall'1.1.2016; aggiunge di avere domandato la ripetizione della somma di € 41.003,23 (o di altra, diversa, ritenuta di giustizia), consistente nella domanda di ripetizione di indebito dei pagamenti, domandando anche l'accertamento dell'inesistenza del credito, nei suoi confronti, contabilizzato dalla banca per €
9.215,49.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello per il quale “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. Sez. 1 -, Ord. n. 30822 del 28/11/2018, Cassazione sez.
6-1 ordinanza n. 33009/2019) e ad esso anche questa Corte offre costante continuità (Appello Torino nn.
448/2021 e 678/2022).
In base ad esso, il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre il contratto e l'intera serie degli estratti conto e l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda (e, per contro, la che agisca per la condanna del correntista al pagamento del CP_5
saldo debitorio ha analogo e speculare onere probatorio).
La società 6” ha prodotto copie degli estratti del conto e gli scalari per il periodo decorrente Pt_4
dall'inizio del rapporto e fino al 31.12.2015, con alcune trascurabili mancanze che, comunque, non hanno impedito la completa ricostruzione effettuata dalla CTU.
La mancanza di indicazione delle condizioni economiche nel contratto di apertura del conto e la prima pattuizione di tal tipo contenuta nel contratto di apertura di credito del 10.8.2006, determinano l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB per il periodo dal 16.4.2005 al 10.8.2006 mentre per il restante periodo e fino alla cessazione del rapporto, i tassi applicabili sono, di volta in volta, convenuti espressamente.
10 Ulteriore motivo di gravame è sintetizzato nella doglianza per la quale il primo giudice, in termini generici e non chiari, avrebbe ritenuta corretta la previsione contrattuale di “… spese tenuta conto … nonchè condizioni contabili con relative commissioni applicabili per singolo prodotto…”.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'indeterminabilità delle commissioni, per le quali non sarebbero stati specificati tutti gli elementi identificativi costituiti non solo dalla percentuale applicata ma anche dall'indicazione della base di calcolo e del tempo da prendere in considerazione ed ha contestato gli addebiti a titolo di CMS, CIV, penali di sconfino e spese tenuta conto.
L'appellante lamenta inoltre, anche in questa sede di appello, la ricorrenza di illegittima applicazione di interessi anatocistici ed altrettanto illegittima applicazione dello jus variandi in assenza, per entrambe le fattispecie, di convenzione scritta.
Relativamente a tali ultime doglianze, si osserva come, contrariamente a quanto allegato dalla società
6, nel caso di specie vi è la specifica approvazione per iscritto (si tratta delle clausole 7 e 16 del Pt_4
contratto di conto corrente del 10.12.2001) e quindi sussiste la piena legittimità delle pattuizioni posto (con riferimento all'anatocismo, è stata convenuta la pari periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori, presupposto per la legittimità della clausola (art. 2, CICR 9.2.2000).
In relazione alla ulteriori doglianze, la Corte, preliminarmente, ritiene, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, di dover modificare il proprio orientamento (App. Torino n.
1410/2019; App. Torino 1469/2019; App. Torino n. 678/2022) in merito alla tipologia di saldo contabile (quello bancario che offre una ricostruzione delle operazioni contabili come susseguitesi nel corso del rapporto oppure quello rettificato, cioè il saldo epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dalla banca) per l'individuazione delle rimesse solutorie.
La presente controversia, che ha ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative inderogabili ed anche la domanda di ripetizione degli indebiti con prescrizione decennale, deve quindi essere risolta attraverso, intanto, la individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e, successivamente, tenendo conto del saldo rettificato, valutando la natura solutoria o meno del singolo versamento effettuato dalla correntista nel corso del rapporto dedotto.
Parte appellante contesta infatti l'illegittimità anche di tutti gli addebiti per CMS, CDF, penale di sconfino, CIV e spese per operazioni di chiusura contabile perché tutte voci prive di espressa convenzione.
11 Gli approfondimenti dell'indagine peritale, esaustiva e supportata da argomentazioni che la Corte condivide, oltre all'esame della documentazione versata in atti, consentono di accertare che, non essendo determinata la voce relativa alla CMS in alcuno dei contratti di apertura di credito, gli addebiti relativi ad essa devono essere espunti dal calcolo.
L'elaborato peritale evidenzia inoltre, e diversamente che per la CMS, che sono correttamente pattuite CDF, CIV ed altre spese ed oneri relativi agli affidamenti. Tuttavia, pur accertata la corretta pattuizione, quanto addebitato a titolo di CIV va comunque espunto dal calcolo per il non realizzarsi delle condizioni per la loro applicazione, non essendosi verificati sconfini come risulta dall'allegato 3 alla CTU.
Deve inoltre darsi atto che la correntista non ha mai versato alla banca l'importo da questa rivendicato al momento della chiusura del conto a titolo di saldo debitore, e ciò al fine delle quantificazioni che si andranno a precisare, non senza prima aver specificato che le spese di tenuta conto non rientrano in quelle definite “spese per operazioni di chiusura contabile” e risultano correttamente pattuite (cfr. doc. 3 di parte convenuta nel fascicolo del primo grado).
Sono infine dovuti gli interessi attivi sui saldi ricalcolati dalla CTU.
Alla luce delle motivazioni esposte, la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 594/2021, pubblicata il
14.7.2021 deve essere riformata, con rideterminazione conseguente del saldo a credito della correntista, alla data del 31.12.2015, pari ad € 22.617,03.
Da esso dovrà essere detratto l'importo delle somme coperte da prescrizione, quantificate in €
4.592,79, e sommato l'importo degli interessi attivi maturati nel corso del rapporto per € 882,67.
Le appellate, conclusivamente, saranno tenute, in solido, alla ripetizione della somma complessiva di
€ 18.906,91, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo.
Parte appellante chiede anche che sia disposta la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale
Rischi e che la banca appellata sia condannata al risarcimento del danno per il quale, a suo avviso, non sarebbe necessaria alcuna prova trattandosi di danno “in re ipsa”.
12 Ritiene la Corte che, stante l'esito del giudizio, le appellate debbano essere onerate degli adempimenti inerenti la cancellazione del nominativo della società “ Parte_4
dalla centrale rischi ma, invece, che sia sfornita di adeguata prova l'ulteriore domanda di
[...]
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non.
Come ben chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civ. 28.3.2018 n.7594, 12.6.2015 n. 12225 e
18.11.2014 n. 24474) il danno all' immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente " in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento e l'appellante società nulla ha allegato in merito.
Le spese processuali
Le spese processuali dei due gradi di giudizio si regolano in applicazione del principio della soccombenza prevalente delle banche, per il primo grado ed entrambe, in solido, per Controparte_1
il presente grado, non essendo ravvisabile alcuna ragione per disporne la compensazione neppure parziale.
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della complessità delle questioni sottoposte alla Corte nonché dall'attività svolta dalle parti, le spese si liquidano come segue:
per il primo grado: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado € 5.077,00 per compensi ed €. 545,00 per CU e marca;
per il secondo grado: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e, stante l'assenza di fase istruttoria in appello, € 1.911,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado € 3.966,00 per compensi ed €. 804,00 per CU e marca;
oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA,
PQM
La Corte d'Appello di Torino, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società , in persona del legale rappresentante avverso Parte_4
la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 594/2021 pubblicata il 14.7.2021 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante, e in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di
Cuneo n. 594/2021 pubblicata il 14.7.2021, condanna e Controparte_1 [...]
[...] in solido, a restituire alla società “ Controparte_8 Parte_4
l'importo di € 18.906,91 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
- condanna e alla cancellazione del Controparte_1 Controparte_2
nominativo dell'appellante dalla Centrale Rischi;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'appellante;
- condanna a rimborsare alla società Controparte_1 Parte_4
le spese processuali del primo grado, che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, oltre ad € 518,00 per esborsi;
- condanna e in solido, a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2
società “ le spese processuali del presente grado che liquida Parte_4
in complessivi € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, oltre ad € 777,00 per esborsi;
- pone definitivamente a carico delle appellate, in solido, le spese di CTU, liquidate in € 2.458,66 oltre
CNPDC al 4% e IVA di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott. Gian Andrea Morbelli
14
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 1119/2021
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto: contratti bancari Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile promossa i sede di appello da
6 con sede in Verbania, cod. fisc. e P.IVA in Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti, i soci accomandatari , nato a [...] il Parte_3
14.7.1938 cod. fisc. e , nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 26.9.2017 dall'avv. C.F._2
Matteo Peruzzo presso il cui studio in Domodossola Piazza Cavour 7, è elettivamente domiciliata,
- Parte appellante -
Contro
, in persona del legale rappresentante, con sede in piazza San Carlo n.156 a Controparte_1
(10121) Torino, cod. fisc. e P.IVA , - Parte appellata contumace - P.IVA_2
e
con sede in Modena, cod.fisc , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante, la dott.ssa per procura speciale atto notaio del Controparte_3 Persona_1
19.1.2017, rep n. 45659 e racc. 13697, rappresentata e difesa in forza di procura speciale del
17.12.2021, notaio dall'avv. Gianmario Parola, elettivamente domiciliata presso il suo Persona_1
studio in Torino Corso Francia n. 25, - Parte intervenuta -
1
Udienza Collegiale di p.c. del 13.2.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in totale riforma della sentenza n. 594/2021 resa dal Tribunale di Cuneo in data 12/07/20121, pubblicata il 14/07/2021, notificata il 23/07/2021, all'esito del giudizio di cui al n. R.G. 3560/2017 Tribunale di
Cuneo, A) Nel merito A 1 ) - in via principale - con riferimento al rapporto di apertura di credito con affidamento regolato sul conto corrente affidato n. 0026975 tenuto presso la filiale di Verbania di
[...]
ora per effetto della intervenuta cessione di ramo d'azienda, CP_4 Controparte_5
intercorrente tra 6 ora Pt_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5
- dichiarare l'invalidità e/o la nullità, per difetto di forma scritta della clausola di applicazione del
[...]
tasso di interesse a debito in misura superiore al tasso legale e comunque dichiarare l'invalidità e la illegittimità della applicazione di tassi di interesse a debito in misura eccedente il tasso legale e
l'illegittimità del relativo addebito in conto corrente dalla data di aperura del rapporto (9.12.2001) e fino al 10.08.2006 in quanto il tasso non è validamente determinato per iscritto fino a tale data in violazione degli artt. 1284 c.c., 117 e 118 D.Lgs 385/1993 (TUB);
A 2) - sempre con riferimento all'indicato rapporto di conto corrente bancario, accertare e dichiarare
l'invalidità e la nullità, per difetto di forma scritta e/o per assoluta genericità e indeterminatezza, delle clausole di pattuizione delle commissioni di massimo scoperto (cms), delle commissioni di istruttoria veloce (civ), delle spese di liquidazione contabile, delle penali di sconfino e delle spese di tenuta conto - quali ad esempio i costi per singola operazione, chiusura contabile e produzione e spedizione estratti conto e spese per estinzione - e dei relativi addebiti in conto corrente perché detti oneri non sono stati determinati per iscritto validamente per i motivi spiegati in atti e riscontrati dal Ctu, dalla data di apertura del rapporto (9.12.2001) e fino alla chiusura intervenuta il 31 dicembre 2015, con violazione degli artt. 117, 117 bis, 118 D.Lgs 385/1993 (TUB) e degli artt. 1346, 1418 c.c.;
A 3) - sempre con riferimento all'indicato rapporto di conto corrente bancario, accertare e dichiarare
l'invalidità e la nullità, per difetto di forma scritta e/o per assoluta genericità e indeterminatezza, delle clausole di pattuizione delle commissioni disponibilità fondi (cdf) e delle spese di gestione fido dalla
2 data di apertura del rapporto e fino al 23/12/2009 (data della loro prima pattuizione) e dei relativi addebiti in conto corrente perché detti oneri non sono stati determinati per iscritto validamente fino alla prima pattuizione del 23/12/2009, per i motivi spiegati in atti e riscontrati dal Ctu, con violazione degli artt. 117, 117 bis, 118 D.Lgs 385/1993 (TUB) e degli artt. 1346, 1418 c.c.;
A 4) – conseguentemente dichiarare la illegittimità degli addebiti/annotazioni a debito in conto corrente n. 0026975 effettuati dalla banca a titolo di interessi passivi ultralegali, commissioni di massimo scoperto (cms), commissioni istruttoria veloce (civ), commissioni di messa a disposizione fondi (cdf), penali di sconfino, spese di gestione fido, spese di liquidazione contabile e spese di tenuta conto - quali ad esempio i costi per singola operazione, chiusura contabile e produzione e spedizione estratti conto e spese per estinzione - per i motivi indicati in atti e riscontrati dal CTU, in relazione al rapporto di apertura di credito con affidamento regolato sul conto corrente affidato n. 0026975 tenuto presso la filiale di Verbania Intra di ora dalla data del Controparte_4 Controparte_5
09.12.2001
(apertura conto) e fino alla chiusura intervenuta il 31.12.2015 nei periodi riscontrati dal Ctu e indicati nei precedenti punti A1, A2, A3;
A 5) – accertare e determinare, avvalendosi della esperita Ctu, il ricalcolo del rapporto di conto corrente affidato n. 0026975, dal giorno 9.12.2001 (apertura rapporto) e fino alla chiusura intervenuta il 31.12.2015, epurando detto conto di quanto indebitamente richiesto e percepito dalla banca a causa applicazione di tassi a debito superiori alla misura legale fino al 10.08.2006, applicando in loro vece gli interessi di cui all'art. 117 comma 7° del D.LGS. 1° settembre 1993 n. 385, escludendo inoltre dal ricalcolo, per tutta la durata del rapporto, le cms, le civ, le spese di liquidazione contabile, le penali di sconfino e le spese di tenuta conto - quali ad esempio i costi per singola operazione, chiusura contabile
e produzione e spedizione estratti conto e spese per estinzione - nonché epurando il rapporto di conto corrente anche delle commissioni disponibilità fondi (cdf) e delle spese di gestione fido, queste ultime due commissioni solo fino al 23/12/2009 applicando gli interessi attivi per il correntista nella misura di cui all'art. 117 D.Lgs n. 385/1993; A 6) - conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 9.215,19= che (in precedenza assume infondatamente Controparte_5 Controparte_4
vantare nei confronti della correntista in forza dell'estratto Parte_4
conto finale del conto corrente affidato n. 0026975 alla data del 31.12.2015 e pertanto accertare e dichiarare che nulla é tenuta a versare a (in Parte_4 Controparte_5
3 precedenza ; A 7) – in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la convenuta Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena Via San Carlo n. CP_5
8/20, c.f. e p.i. , sulla base della documentazione in atti, alla restituzione e P.IVA_4 P.IVA_5
pagamento in favore di della somma di € 23.499,70= a titolo Parte_4
di saldo finale a credito della correntista del conto corrente n. 0026975, alla data di chiusura del
31.12.2015, così come accertato e determinato dal Ctu a pag. 37 della Relazione depositata il
13/10/2023 o di quel diverso importo, maggiore o inferiore, che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo per i pagamenti non dovuti ed effettuati in forza della applicazione di interessi a debito in misura superiore al tasso legale nonché di commissioni di massimo scoperto (cms), commissioni istruttoria veloce (civ), spese di liquidazione contabile, penali di sconfino, spese di tenuta conto - quali ad esempio i costi per singola operazione, chiusura contabile e produzione e spedizione estratti conto e spese per estinzione - commissioni disponibilità fondi (cdf) e spese di gestione fido, oltre interessi attivi per il correntista (così come rideterminati con i criteri di cui sopra) nella misura di cui all'art. 117 D.Lgs n. 385/1993; A 8) - dichiarare tenuta, condannare e ordinare a Controparte_5
(in precedenza la cancellazione immediata di tutte le segnalazioni a sofferenza Controparte_4
effettuate dalla stessa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia a carico di 6 di CP_5 Pt_1
per i motivi esposti in atti poiché non sussiste alcuna posizione debitoria Parte_4
di 6 di nei confronti di (in precedenza Pt_1 Parte_4 Controparte_5 CP_4
in forza del saldo finale del conto n. 0026975; A 9) - oltre interessi legali ex art. 1284 cc sulla
[...]
somma di € 23.499,70=, o sulla diversa somma ritenuta di giustizia, dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
A 10) - con favore di spese e onorari di mediazione e dei due gradi di giudizio oltre 15% ex D.M. n. 55/2014, cpa e iva se dovuta per legge”.
Per Parte intervenuta:
“contrariis reiectis;
in via istruttoria: darsi atto che si sono offerti in comunicazione, quali mezzi di prova: a) fascicolo atti primo grado;
b) fascicolo documenti primo grado;
c) cessione di ramo d'azienda – certificato notarile;
d) lista filiali e punti operativi;
e) Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2021; f) procura a CP_4 CP_5 [...]
g) procura speciale dott.ssa in via principale: rigettarsi, per le causali di Controparte_2 CP_3
cui in narrativa, l'avversario gravame e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
4 in via subordinata, preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio in data precedente al 28 settembre 2007 e, cioè, in data antecedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversaria citazione;
in via subordinata, nel merito: limitarsi le attoree pretese al giusto ed al provato, anche tenuto conto della [ed operata la] parziale compensazione con il credito vantato dalla , nei CP_5
confronti dell'attore, per saldo debitore dei rapporti di cui in narrativa e con espressa riserva della di CP_5
agire in separata sede per la condanna al pagamento dell'eventuale residuo importo a suo credito;
in ogni caso: col favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio di entrambi i gradi di giudizio. Salvis juribus.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28.9.2017, la società “ aveva Parte_4
convenuto in giudizio “ ” con sede in Bergamo (cod. fisc. ) Controparte_6 P.IVA_6
ed aveva esposto di aver intrattenuto con essa (al tempo della stipula del contratto, Controparte_7
, con sede in (cod. fisc. ) il rapporto di conto corrente n. 26975 dal
[...] CP_7 P.IVA_7
9.12.2001 al 31.12.2015, con numerose aperture di credito. Aveva esposto che, in relazione a tale rapporto, dal quale la banca aveva comunicato di recedere con missiva del 15.3.2016 (seppure in precedenza la correntista aveva a sua volta manifestato stesso intendimento con raccomandata del
16.4.2015), all'esito di una perizia contabile di parte, aveva accertato illegittimi addebiti dei quali domandava, previo accertamento, la ripetizione;
con anche la condanna della banca al risarcimento del danno all'immagine, patito quale conseguenza della segnalazione della società alla Centrale Rischi,
e previo ordine di cancellazione del nominativo dell'attrice da quest'ultima. aveva dedotto l'illegittimità di tutti gli addebiti per interessi anatocistici, per interessi Parte_4
ultralegali mai pattuiti ed anche per CMS, CDF, penale di sconfino, CIV e spese per operazioni di chiusura contabile perché tutte voci prive di espressa convenzione.
Parte attrice aveva prodotto, fra gli altri, copia degli estratti conto e degli scalari dell'intero periodo e copia del contratto originario.
Costituendosi nel giudizio, la convenuta aveva eccepito preliminarmente la prescrizione CP_5
decennale delle rimesse solutorie (da calcolarsi per il decennio anteriore rispetto alla notifica dell'atto di citazione.) ed aveva prodotto il contratto di apertura del conto corrente del 10.12.2001 nonché copia dei diversi contratti di apertura di credito (dal 10.08.2006 al 3.02.2015). La banca aveva quindi
5 confermato la correttezza del suo operare, aveva contestato la genericità delle domande ed anche il mancato adempimento dell'onere probatorio in capo alla correntista attrice.
La convenuta, nel corso del giudizio di primo grado, aveva anche dato atto della fusione per incorporazione di in (atto a rogito notaio i Controparte_6 Controparte_1 Per_2
Milano del 26.3.2021, racc. 16080 e rep. 8638), soggetto giuridico, quest'ultimo, al quale facevano capo anche i rapporti dedotti nel giudizio in corso.
Il Tribunale di Cuneo, all'esito di una istruttoria esclusivamente documentale e dopo aver ritenuto il carattere meramente esplorativo della CTU la cui ammissione era stata richiesta dall'attrice, ha rigettato integralmente le domande della società Parte_4
condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha infatti ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice (“... l'attore ha
l'onere di documentare l'andamento del rapporto indicando tutte le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. civ., ordinanza n. 24948/2017), onere che va assolto mediante la tempestiva produzione in giudizio del contratto di conto corrente e degli eventuali altri contratti connessi (quali l'apertura di credito), oltre che della serie integrale degli estratti conto
(dovendo altrimenti il calcolo del saldo partire dal primo estratto utile prodotto...”) ed ha anche precisato che l'adempimento di tale onere rappresenta “... il presupposto di ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, la quale risponde alla finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino l'impiego di conoscenze specifiche ...”.
Il Tribunale di Cuneo, ha quindi evidenziato che l'attrice “... ha, invece, omesso di specificare i saldi contabili sui quali la convenuta avrebbe applicato gli interessi anatocistici, gli effettivi tassi d'interesse applicati al rapporto, l'ammontare asseritamente illegittimo delle commissioni di massimo scoperto e, in ogni caso, tutti gli elementi di fatto necessari ai fini dell'ammissione della consulenza contabile...”, ha ritenute insufficienti le deduzioni formulate alle contestazioni della banca convenuta ed alla luce di una disamina della documentazione contrattuale ha escluso la sussistenza delle lamentate criticità.
Ha quindi condannato parte attrice a rimborsare le spese di lite che ha liquidate.
L'appello
Con tempestivo atto di citazione, notificato ad presso il procuratore costituito, la Controparte_1
società ha impugnato la sentenza n. 594/2021 pubblicata il 14.7.2021 del Tribunale di Pt_4 Pt_4
Cuneo ed ha, in primo luogo, indicato l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice laddove ha
6 ritenuto non assolto il suo onere probatorio (“... la correntista, nella citazione introduttiva di primo grado, ha specificatamente allegato e provato i fatti posti alla base della propria domanda, affermando che nel corso del rapporto di conto corrente n. 0026975 l'istituto aveva addebitato in conto corrente, dal 9.12.2001 al 31/12/2015 (cfr. pag. 1 e seg. citazione), interessi, spese e commissioni non dovuti, quali interessi passivi ultralegali, interessi passivi anatocistici, cms, civ, commissioni per disposizione fondi, penali di sconfino, spese di tenuta conto variamente denominate e maggiori oneri derivanti dalla applicazione di valute diverse dalla data delle operazioni, e ha dedotto che tali addebiti erano illegittimi e non dovuti perché privi di valida causa debendi in quanto non erano stati pattuiti correttamente per iscritto, in violazione delle norme del Tub (artt. 117, 117 bis, 118) e del codice civile (artt. 1283, 1284, 1346, 1418) e in violazione della delibera Cicr 09.02.2000 attuativa della delega di cui all'art. 120 tub (cfr. atto di citazione)...”).
L'appellante ha evidenziato quindi come le allegazioni erano anche documentate con produzioni sufficienti a ritenere adempiuto il suo onere ed a supportare la richiesta di CTU che viene reiterata davanti al giudice d'appello al fine di far accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso dell'intero rapporto e riferibili, si conferma, ad interessi passivi, interessi anatocistici, ius variandi, CMS, CIV, commissioni per messa a disposizione fondi, penali di sconfino e spese di tenuta conto.
Parte appellante, conferma quindi che il saldo del conto corrente, al momento del recesso, non era a debito della correntista come indicato dalla banca e contestato dalla società (che, per tale motivo, non aveva proceduto ad alcun versamento), di conseguenza, è stata illegittima la segnalazione dell'azienda alla centrale rischi di Banca d'Italia.
Insiste quindi affinchè la Corte riformando la sentenza impugnata, accolga anche la domanda relativa al risarcimento del danno all'immagine subito a causa della “... segnalazione e [del] perdurante inserimento del credito (inesistente) della banca a sofferenza ha determinato e determina, per la correntista, un grave pregiudizio di immagine e reputazione a causa della immissione nel circuito economico bancario di informazioni (false) sul debito e sulla insolvenza della correntista ...” , ordinando alla banca appellata di provvedere a“... cancellare tutte le segnalazioni a sofferenza effettuate dalla stessa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia a carico di Parte_4
perché non sussiste il presupposto fondamentale per effettuare tale appostazione,
[...]
7 rappresentato dalla esistenza di una posizione debitoria sul conto corrente dedotto in giudizio che, invece, presenta un saldo a credito della correntista...”.
E' rimasta contumace nel presente grado mentre si è costituita nel giudizio di Controparte_1
appello, in qualità di mandataria di cessionaria Controparte_2 Controparte_5
del ramo d'azienda nel quale è ricompreso il rapporto dedotto in questo giudizio (atto a rogito notaio del 19.2.2021 n. 16046/8617), ed ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame Per_2
confermando, con il primo giudice, il mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte attrice.
L'appellata ha quindi richiamato l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata, in ordine alla quale ha ampiamente argomentato. Nel merito ritiene l'infondatezza dei motivi di appello che censurano la decisione del Tribunale laddove il primo giudice ha riconosciuto la espressa pattuizione degli interessi ultralegali e di tutte le condizioni economiche applicate.
Dalla correttezza dell'operato della banca discende, ad avviso dell'appellata, anche la legittimità della segnalazione alla centrale rischi e, in ogni caso, la genericità e l'indeterminatezza della richiesta risarcitoria formulata (“... Parte appellante, infatti, si è limitata a richiedere il risarcimento dei danni cagionati per effetto della segnalazione, senza peraltro né dimostrare, né documentare e né quantificare tale pregiudizio asseritamente subito, se non in un importo generico di € 10.000,00...”).
Conclude domandando la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 6.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza del 13.4.2023, la Corte, ritenendo necessario disporre accertamento contabile, ha disposto la rimessione in istruttoria e la nomina di una CTU alla quale è stato sottoposto il seguente quesito:
Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, ricalcoli il saldo del conto corrente n.
26975 oggetto di giudizio alla data della chiusura (o dell'ultimo estratto conto disponibile se anteriore) Par attenendosi ai seguenti criteri: 1) riferisca se gli estratti conto prodotti da 6 (o comunque Pt_4
disponibili in atti) siano effettivamente completi, indicando quelli eventualmente mancanti, sia analitici sia scalari;
2) parta dal saldo banca alla data del 16.04.2005, sia a debito sia a credito del cliente (atteso che la prima apertura di credito documentata è dell'agosto 2006 e quindi le rimesse anteriori sono da qualificare come solutorie); 3) calcoli gli interessi passivi al tasso sostitutivo previsto nell'art. 117 Tub per il solo periodo dal 16.04.2005 al 10.08.2006; 4) espunga la commissione di
8 massimo scoperto per tutto il periodo in cui risulta addebitata;
5) espunga le spese per le operazioni di chiusura contabile, la commissione di messa a disposizione fondi, la “penale di sconfino” e la commissione di istruttoria veloce ove non pattuite nel contratto di apertura del conto corrente o dei contratti di apertura di credito prodotti dalla Banca. Indichi il saldo ricalcolato secondo i criteri di cui sopra e determini conseguentemente il credito del cliente in misura pari alla differenza tra l'ultimo saldo risultante dall'estratto conto in atti e il saldo ricalcolato.”.
Il quesito, su richiesta di parte appellante, è stato integrato in occasione dell'ingiunzione, anche con l'ulteriore indicazione alla CTU affinchè predisponesse anche un conteggio alternativo al punto 2) dell'incarico in cui siano distinte ai fini della prescrizione le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie sul saldo rielaborato dall'apertura del rapporto.
All'esito del deposito della CTU, fissati nuovi termini per comparse e repliche, la causa a è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e la domanda della società deve essere Parte_4
accolta nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente affrontare il tema dell'eccepita prescrizione da parte della banca convenuta che parte appellante contesta sotto il profilo della decorrenza avendo indicato quale termine interruttivo la raccomandata di messa in mora inviata all'istituto di credito il 16.4.2015.
Giova chiarire che per l'individuazione del momento iniziale del decorso del termine di prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario questa Corte fa riferimento alla consolidata interpretazione della Suprema Corte in base alla quale il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, salvo che per le rimesse da considerare solutorie, cioè costituenti pagamento su un conto in passivo non affidato o affidato ma scoperto oltre i limiti del fido concesso.
Parte appellante ha interrotto con la messa in mora del 16.4.2015 il decorso di detto termine e, pertanto, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie dovrà farsi riferimento alla data antecedente il 16.4.2005.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errata applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed allega, di aver indicato esattamente il rapporto di conto corrente del quale si contestavano numerose irregolarità quale conseguenza di inadempimenti dell'istituto di credito (addebiti illegittimi di interessi, spese e commissioni oltre interessi maturati), di
9 aver indicato il periodo in contestazione (dalla data di apertura alla chiusura del 31.12.2015), di aver prodotto la serie completa degli estratti conto e la lettera della banca di chiusura rapporto e recesso che indicava il credito di quest'ultima in euro 9.215,49 al 31/12/2015 oltre interessi dall'1.1.2016; aggiunge di avere domandato la ripetizione della somma di € 41.003,23 (o di altra, diversa, ritenuta di giustizia), consistente nella domanda di ripetizione di indebito dei pagamenti, domandando anche l'accertamento dell'inesistenza del credito, nei suoi confronti, contabilizzato dalla banca per €
9.215,49.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello per il quale “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. Sez. 1 -, Ord. n. 30822 del 28/11/2018, Cassazione sez.
6-1 ordinanza n. 33009/2019) e ad esso anche questa Corte offre costante continuità (Appello Torino nn.
448/2021 e 678/2022).
In base ad esso, il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre il contratto e l'intera serie degli estratti conto e l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda (e, per contro, la che agisca per la condanna del correntista al pagamento del CP_5
saldo debitorio ha analogo e speculare onere probatorio).
La società 6” ha prodotto copie degli estratti del conto e gli scalari per il periodo decorrente Pt_4
dall'inizio del rapporto e fino al 31.12.2015, con alcune trascurabili mancanze che, comunque, non hanno impedito la completa ricostruzione effettuata dalla CTU.
La mancanza di indicazione delle condizioni economiche nel contratto di apertura del conto e la prima pattuizione di tal tipo contenuta nel contratto di apertura di credito del 10.8.2006, determinano l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB per il periodo dal 16.4.2005 al 10.8.2006 mentre per il restante periodo e fino alla cessazione del rapporto, i tassi applicabili sono, di volta in volta, convenuti espressamente.
10 Ulteriore motivo di gravame è sintetizzato nella doglianza per la quale il primo giudice, in termini generici e non chiari, avrebbe ritenuta corretta la previsione contrattuale di “… spese tenuta conto … nonchè condizioni contabili con relative commissioni applicabili per singolo prodotto…”.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'indeterminabilità delle commissioni, per le quali non sarebbero stati specificati tutti gli elementi identificativi costituiti non solo dalla percentuale applicata ma anche dall'indicazione della base di calcolo e del tempo da prendere in considerazione ed ha contestato gli addebiti a titolo di CMS, CIV, penali di sconfino e spese tenuta conto.
L'appellante lamenta inoltre, anche in questa sede di appello, la ricorrenza di illegittima applicazione di interessi anatocistici ed altrettanto illegittima applicazione dello jus variandi in assenza, per entrambe le fattispecie, di convenzione scritta.
Relativamente a tali ultime doglianze, si osserva come, contrariamente a quanto allegato dalla società
6, nel caso di specie vi è la specifica approvazione per iscritto (si tratta delle clausole 7 e 16 del Pt_4
contratto di conto corrente del 10.12.2001) e quindi sussiste la piena legittimità delle pattuizioni posto (con riferimento all'anatocismo, è stata convenuta la pari periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori, presupposto per la legittimità della clausola (art. 2, CICR 9.2.2000).
In relazione alla ulteriori doglianze, la Corte, preliminarmente, ritiene, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, di dover modificare il proprio orientamento (App. Torino n.
1410/2019; App. Torino 1469/2019; App. Torino n. 678/2022) in merito alla tipologia di saldo contabile (quello bancario che offre una ricostruzione delle operazioni contabili come susseguitesi nel corso del rapporto oppure quello rettificato, cioè il saldo epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dalla banca) per l'individuazione delle rimesse solutorie.
La presente controversia, che ha ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative inderogabili ed anche la domanda di ripetizione degli indebiti con prescrizione decennale, deve quindi essere risolta attraverso, intanto, la individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e, successivamente, tenendo conto del saldo rettificato, valutando la natura solutoria o meno del singolo versamento effettuato dalla correntista nel corso del rapporto dedotto.
Parte appellante contesta infatti l'illegittimità anche di tutti gli addebiti per CMS, CDF, penale di sconfino, CIV e spese per operazioni di chiusura contabile perché tutte voci prive di espressa convenzione.
11 Gli approfondimenti dell'indagine peritale, esaustiva e supportata da argomentazioni che la Corte condivide, oltre all'esame della documentazione versata in atti, consentono di accertare che, non essendo determinata la voce relativa alla CMS in alcuno dei contratti di apertura di credito, gli addebiti relativi ad essa devono essere espunti dal calcolo.
L'elaborato peritale evidenzia inoltre, e diversamente che per la CMS, che sono correttamente pattuite CDF, CIV ed altre spese ed oneri relativi agli affidamenti. Tuttavia, pur accertata la corretta pattuizione, quanto addebitato a titolo di CIV va comunque espunto dal calcolo per il non realizzarsi delle condizioni per la loro applicazione, non essendosi verificati sconfini come risulta dall'allegato 3 alla CTU.
Deve inoltre darsi atto che la correntista non ha mai versato alla banca l'importo da questa rivendicato al momento della chiusura del conto a titolo di saldo debitore, e ciò al fine delle quantificazioni che si andranno a precisare, non senza prima aver specificato che le spese di tenuta conto non rientrano in quelle definite “spese per operazioni di chiusura contabile” e risultano correttamente pattuite (cfr. doc. 3 di parte convenuta nel fascicolo del primo grado).
Sono infine dovuti gli interessi attivi sui saldi ricalcolati dalla CTU.
Alla luce delle motivazioni esposte, la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 594/2021, pubblicata il
14.7.2021 deve essere riformata, con rideterminazione conseguente del saldo a credito della correntista, alla data del 31.12.2015, pari ad € 22.617,03.
Da esso dovrà essere detratto l'importo delle somme coperte da prescrizione, quantificate in €
4.592,79, e sommato l'importo degli interessi attivi maturati nel corso del rapporto per € 882,67.
Le appellate, conclusivamente, saranno tenute, in solido, alla ripetizione della somma complessiva di
€ 18.906,91, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo.
Parte appellante chiede anche che sia disposta la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale
Rischi e che la banca appellata sia condannata al risarcimento del danno per il quale, a suo avviso, non sarebbe necessaria alcuna prova trattandosi di danno “in re ipsa”.
12 Ritiene la Corte che, stante l'esito del giudizio, le appellate debbano essere onerate degli adempimenti inerenti la cancellazione del nominativo della società “ Parte_4
dalla centrale rischi ma, invece, che sia sfornita di adeguata prova l'ulteriore domanda di
[...]
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non.
Come ben chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civ. 28.3.2018 n.7594, 12.6.2015 n. 12225 e
18.11.2014 n. 24474) il danno all' immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente " in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento e l'appellante società nulla ha allegato in merito.
Le spese processuali
Le spese processuali dei due gradi di giudizio si regolano in applicazione del principio della soccombenza prevalente delle banche, per il primo grado ed entrambe, in solido, per Controparte_1
il presente grado, non essendo ravvisabile alcuna ragione per disporne la compensazione neppure parziale.
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della complessità delle questioni sottoposte alla Corte nonché dall'attività svolta dalle parti, le spese si liquidano come segue:
per il primo grado: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado € 5.077,00 per compensi ed €. 545,00 per CU e marca;
per il secondo grado: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e, stante l'assenza di fase istruttoria in appello, € 1.911,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado € 3.966,00 per compensi ed €. 804,00 per CU e marca;
oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA,
PQM
La Corte d'Appello di Torino, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società , in persona del legale rappresentante avverso Parte_4
la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 594/2021 pubblicata il 14.7.2021 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante, e in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di
Cuneo n. 594/2021 pubblicata il 14.7.2021, condanna e Controparte_1 [...]
[...] in solido, a restituire alla società “ Controparte_8 Parte_4
l'importo di € 18.906,91 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
- condanna e alla cancellazione del Controparte_1 Controparte_2
nominativo dell'appellante dalla Centrale Rischi;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'appellante;
- condanna a rimborsare alla società Controparte_1 Parte_4
le spese processuali del primo grado, che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, oltre ad € 518,00 per esborsi;
- condanna e in solido, a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2
società “ le spese processuali del presente grado che liquida Parte_4
in complessivi € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, oltre ad € 777,00 per esborsi;
- pone definitivamente a carico delle appellate, in solido, le spese di CTU, liquidate in € 2.458,66 oltre
CNPDC al 4% e IVA di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott. Gian Andrea Morbelli
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