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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 714/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 714/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Livio Giuseppe che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Livio Giuseppe che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
1 Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato in data 11.10.2024 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della
[...] Parte_2
separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.; sentito il PM;
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sciacca di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune (anno 2007, n. 157, parte II, serie A);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
6) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 6.3.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio
Tricoli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 714/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Livio Giuseppe che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Livio Giuseppe che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
1 Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato in data 11.10.2024 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della
[...] Parte_2
separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.; sentito il PM;
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sciacca di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune (anno 2007, n. 157, parte II, serie A);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
6) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 6.3.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio
Tricoli.
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