Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
N. 5923/2023 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5923/2023 promossa da :
C.F. , parte elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SEMINO NICOLA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. TR
), con il patrocinio dell'avv. e elettivamente domiciliato in presso P.IVA_1 il difensore avv.
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
MIELE GIANMARCO e MIELE PIERFRANCESCO ( ) C.F._2
VIA CHIANA 35 00198 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIALE ERITREA,65 00199 ROMA presso il difensore avv. MIELE GIANMARCO PARTE CONVENUTA
(con sede in Milano, Controparte_3
Piazza Filippo Meda n.4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita Iva , rappresentata nel giudizio da P.IVA_3
, già , Controparte_4 Controparte_5 con sede legale in Roma, in Via Curtatone 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , P.IVA_4 P.IVA_5
Partita Iva, rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Lucarelli del Foro di EN ( ), domiciliata presso lo studio in EN Via Fieschi CodiceFiscale_3
3/25 16121 EN
TERZA CHIAMATA
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Procedimenti riuniti R.G. 5923/2023 e 7362/2023
CONCLUSIONI DEL Pt_2 Parte_1
“Voglia il Tribunale di EN,
- Dichiarare nulle le cartelle esattoriali n° 048 2023 00010301 03 001 e n° 048 2023 00010302 04 002, emesse da , nonché il ruolo n° “2023/000434 TR
Entrate coattive 2022” emesso da per Controparte_2 illegittima formazione del ruolo e per l'assenza di titolo esecutivo e voglia dichiarare che nulla deve il sig. né ad , né a Parte_1 TR [...] in forza delle suddette cartelle;
Controparte_2
- Voglia dichiarare illegittimo e comunque non provato il credito azionato con le cartelle esattoriali oggi impugnate.
- In subordine,
sempre per i motivi espressi in parte narrativa, accertata la nullità e/o inefficacia della fideiussione per cui è causa, previo, se ritenuto necessario al fine di provare la diffusione del modello ABI nel periodo successivo all'anno 2005, ordine di esibizione ai di cui in parte narrativa, dichiarare nulle le cartelle esattoriali per cui è causa ed accertare e dichiarare che nulla deve il sig. alle convenute. Parte_1
- In pari subordine
voglia comunque dichiarare che nulla deve il sig. né ad Parte_1 TR
, né a atteso il pagamento
[...] Controparte_6 già avvenuto al di somma eccedente l'importo garantito. In ogni caso accerti e CP_3 dichiari l'inesistenza del diritto di di procedere TR all'esecuzione forzata. Con vittoria delle spese di giudizio.”
CONCLUSIONI DI Pt_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza o deduzione, così provvedere:
- IN VIA PRELIMINARE disporre il differimento della prima udienza, a norma dell'art. 269, comma 2 c.p.c., onde consentire ed autorizzare nelle forme prescritte la chiamata in causa di Controparte_3
(P. Iva - Codice Fiscale: ), in persona del legale
[...] P.IVA_6 P.IVA_7 rappresentante pro tempore con sede legale in Piazza Filippo Meda, 4 – 20121 Milano;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in Contr ogni caso perché l'operato di è conforme al dettato della normativa vigente in materia, come meglio specificato nel presente atto e come confermato dalle pronunce recenti della giurisprudenza di legittimità.
- IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE
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nella sola e non credibile ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità delle fideiussioni personali per violazione di norme imperative, condannare Controparte_3 terzo chiamato in causa, alla restituzione in favore di delle somme a titolo di Pt_4 spese legali / risarcitorie che il Gestore ha dovuto affrontare / dovrà affrontare nel caso di riconoscimento delle doglianze espresse;
- in ogni caso, condannare gli opponenti alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, nonché al risarcimento dei danni o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. in favore di In ogni caso con vittoria di spese e competenze Parte_4 professionali oltre accessori tutti come per legge.
CONCLUSIONI DI CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo,
- respinta ogni contraria difesa ed eccezione,
- dichiarare inammissibile e/o improponibile e in ogni caso respingere in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale subordinata proposta da
nei confronti del;
- Controparte_2 CP_3
Vinte in ogni caso le spese di giudizio.
$1. Sintesi atto introduttivo dell'attore opponente Con atto di citazione dell'11.6.2023 in opposizione ex art. 615 c.p.c alle cartelle esattoriali n. 0482023000103204002 e 04820230001030103001, il sig. proponeva opposizione avverso le due indicate cartelle di Parte_1 pagamento per totali Euro 96.443,76 notificategli da TR
in relazione a titolo esecutivo rappresentato da contratto di
[...] mutuo chirografario n. 3750477 in data 25.10.2017, assunto dalla
[...]
rispetto al quale l'esponente rappresentava uno dei quattro CP_8 fideiussori;
mutuo assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le
Piccole e Medie Imprese per la quota dell'80%. L'opponente chiedeva di dichiarare nulle le cartelle esattoriali sopra individuate, nonchè il ruolo n. 2023/000434 Entrate coattive 2022 emesso da
, e dichiarare che nulla era dovuto in relazione alle Controparte_2 suddette cartelle;
inoltre, di dichiarare illegittimo e non provato il credito azionato con le cartelle impugnate. In subordine, di dichiarare che nulla comunque l'esponente doveva, atteso il pagamento già avvenuto al CP_3
di somma eccedente l'importo garantito;
in ogni caso dichiarare
[...]
l'inesistenza del diritto di di procedere a esecuzione TR forzata;
insistendo da ultimo per la sospensione dell'esecutorietà delle due cartelle contestate.
A sostegno della domanda oppositiva prospettava i seguenti motivi: 1) Nullità delle cartelle per illegittima formazione del ruolo e per assenza del titolo esecutivo: il credito per cui
[...]
[...] [...
[...]
agisce non ha natura tributaria Controparte_9 ma nasce da un rapporto contrattuale di diritto comune;
2) Eccezioni opponibili dal fideiussore a CP_2
e ad : la richiesta di
[...] TR0 pagamento contenuta nelle cartelle trarrebbe fonte dalla surroga ex art. 1203 c.c., esercitata dal Fondo di Garanzia, per cui subentrerebbe a;
tuttavia CP_2 CP_3
l'art. 1203 c.c. non prevede il diritto del Fondo di rivalersi anche sui fideiussori del debitore originario. In particolare, secondo l'esponente, e difetta la prova circa l'effettiva erogazione e messa a disposizione del denaro a favore della Società. Inoltre si sottolineano nullità ed inefficacia della fideiussione per violazione del disposto di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al D.M. 23.9.2005, secondo cui sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa o bancaria. Inoltre, la fideiussione rilasciata dall'esponente è da considerarsi nulla poichè redatta secondo lo schema dell'ABI, in particolare la clausola contenuta nell'art. 6 è identica a quella dello schema ABI, e quindi in violazione della Legge n. 287/1990. Oltre tutto, nel caso di specie la fideiussione poteva operare solo per la parte restante quella coperta dal Fondo (80%) e quindi per il 20%, già pagata alla CP_2
Con successivo atto di citazione del 20.7.2023, lo stesso Pt_1 opponeva la terza cartella esattoriale n. 04820230001030305001 emessa nei suoi confronti per l'importo di Euro 110.693,88, notificatagli da
[...]
in relazione al medesimo titolo esecutivo di cui si TR
è detto.
Domande, conclusioni e allegazioni esposte in tale seconda opposizione
– iscritta poi al numero 7362/2023 del R.G. Contenzioso, risultavano totalmente identiche a quelle del precedente procedimento, già iscritto al numero 5923/2023 di R.G.: da qui, la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei due contenziosi e la relativa trattazione congiunta.
$2: le difese di
[...] Contro (di seguito si TR1 costituiva in entrambe le procedure contestando i motivi oppositivi esposti dall'opponente e rilevando quanto segue.
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Sull'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di valido titolo esecutivo, richiamava l'art. 1203 c.c. ai sensi del quale il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese per le somme da esso pagate ai loro creditori e per il recupero di tali somme si applica, come previsto dall'art.
9.5 D. Lgs. 123 del 31.03.1998, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del DPR 43 del 28.01.1988 come sostituita dall'art. 17 del D. Lgs. 46 del 26.02.1999.
Tali crediti, sempre ai sensi dell'art.
9.5 D. Lgs. 123/1998, sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, fatta eccezione per le spese di giustizia ed i crediti preesistenti di terzi. Al recupero di tali crediti si provvede con iscrizione a ruolo, ex art. 67.2 DPR
43/1988, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni, tale per cui la riscossione tramite ruolo non rappresenta una scelta discrezionale del Gestore, ma la procedura obbligatoriamente prescritta dalla legge.
In tal senso si è pronunciata anche la recente giurisprudenza di merito (Sent. N. 2959/2019 del Tribunale di Foggia), secondo la quale …"a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di , si realizza una surroga ex lege che Parte_5 consente immediatamente a di agire nei confronti Parte_6 dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relativa al diverso rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale...” Anche la Corte di Appello di Torino (Sent. 697/2022) conferma la legittimità della procedura di riscossione del credito del Fondo di Garanzia e Contro ha riconosciuto la possibilità di riscuotere il credito mediante riscossione esattoriale senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
È, dunque, pacifico che in caso di inadempimento si possa procedere al recupero del credito a mezzo del ruolo esattoriale e che non sia necessario in alcun caso dover procedere a pre-costituzione di idoneo titolo esecutivo, in quanto si è in presenza di una procedura speciale disciplinata espressamente da legge e riservata a particolari crediti aventi natura pubblica.
Sulla carenza di legittimazione passiva, la convenuta faceva constare che in conseguenza all'escussione della garanzia pubblica si determina la surrogazione legale del Fondo nella parte di credito liquidata all'istituto bancario e tale credito si sostituisce a quello del soggetto surrogato in forza di un titolo distinto, autonomo e fondato direttamente sulla legge.
Chiedeva, in via preliminare, di consentire la chiamata in causa di ex art. 269.2 c.p.c. e di rigettare tutte le domande di parte CP_3
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opponente poiché infondate in fatto e diritto. In via riconvenzionale trasversale, di condannare il terzo chiamato in causa alla restituzione in Contro favore di delle spese in caso di soccombenza.
$3: le difese introduttive di CP_3
Costituendosi in giudizio sulle chiamate della convenuta, CP_3 chiedeva completa assoluzione da ogni pretesa svolta nei suoi confronti evidenziando che la fideiussione in contestazione risultava perfezionata in epoca successiva al deliberato ABI relativo alle intese bancarie anticoncorrenziali, perfezionato mediante una modulistica che non dimostrava la presenza di una pratica distorsiva concertata. Contr Evidenziava la rilevanza della comunicazione p.e.c.
2.4.20 di a e garanti con cui la Banca aveva disposto la revoca dei fidi concessi CP_12
e chiesto l'immediato rientro e pagamento del saldo a debito;
come pure, ribadiva la validità della clausola 7 di obbligo incondizionato di pagamento a prima richiesta, in cui si esaurisce anche l'obbligo previsto dall'art. 1957 c.c., come da copiosa giurisprudenza intervenuta sul punto. Sottolineava conseguentemente il pieno rispetto della previsione di tale norma, in ragione della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il Covid fino a tutto il 12.11.2020: posto che il successivo 19.12 si era CP_3 insinuato al passivo fallimentare e ciò gli consentiva di non perdere il diritto ad essere garantita per l'inadempimento della Società finanziata. Da ultimo, faceva notare che la transazione intervenuta con gli ex soci di non riguardava la porzione del mutuo assistita da garanzia CP_8 Pt_7
ma la restante porzione scoperta del 20%; e che in tutti i precedenti
[...] contenziosi con le medesime parti, legati sempre al finanziamento del 2017, il Tribunale aveva sempre accolto le difese dell'esponente.
$4: svolgimento del processo,
Preliminarmente va dato atto che TR
, pur ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e
[...] si procede quindi nella sua dichiarata contumacia.
Dopo la riunione per connessione dei procedimenti r.g. 5923 e
7362/2023 di cui si è dato conto già in esordio, disposta cautelativamente la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, il procedimento riunito si sviluppava in seguito in parallelo con gli altri contenziosi promossi Contro dai restanti soci di contro le cartelle esattoriali emesse da CP_12 nei loro riguardi per lo stesso debito fideiussorio, senza procedere a riunione a causa della parziale diversità dei soggetti evocati in causa e la conseguente non sovrapponibilità delle difese sviluppate e degli incombenti istruttori necessari.
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Dopo appropriata trattazione scritta e orale delle tematiche in diritto concernenti la validità dell'impegno fideiussorio di cui si discute, senza ulteriore attività acquisitiva per la ritenuta superfluità delle deduzioni istruttorie in base al compendio documentale già versato in atti, la causa passava in decisione all'udienza del 13.5 u.s. sulle conclusioni riferite in epigrafe, nelle forme di cui all'art. 281 quinquies c.p.c., con riserva di deposito del provvedimento conclusivo nel termine di legge.
$5.1: sintesi cronologica degli accadimenti rilevanti
Per un migliore inquadramento delle vicende di causa è necessario anteporre la seguente scansione cronologica degli accadimenti rilevanti, ricavabile dai documenti sottoposti e dalle difese sviluppate dalle parti costituite:
• 25 ottobre 2017: concede alla società di CP_3 CP_13 cui l'odierno attore era socio con una quota del 20,09%, un mutuo chirografario di 600.000,00 euro, garantito sino alla concorrenza dell'80% dell'importo mutuato in linea capitale – e perciò per euro 480.000 - dal secondo le regole proprie dei Controparte_2 finanziamenti agevolativi per le medie imprese (Legge n. 662 del
1996);
• 13 aprile 2018: l'opponente e gli altri soci di sottoscrivono CP_12 una “fideiussione omnibus pro quota solidale” a garanzia delle Contr obbligazioni assunte con . L'articolato contrattuale sotto testualmente riprodotto prevedeva un impegno “pro quota solidale” sull'importo garantito di 600 mila euro così ripartito: 20,09% per i soci e 16,67% per il socio Pt_8 Pt_9
43,15% per il socio Per_1 Pt_1
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La quota a carico dell'opponente riguardava il 43,15% dell'impegno fideiussorio complessivo;
• 11 luglio 2019: ricorso per ingiunzione di che chiede CP_3 al fideiussore le rate arretrate per il mutuo per un importo di
120.540 euro;
• 13 novembre 2019: comunica a e ai suoi soci CP_3 CP_12 che in relazione ai mancati rientri e copertura degli sbilanci finanziari, andava a richiedere una serie di interventi economici dei soci che, se eseguiti, avrebbero consentito la riduzione della fideiussione da 600 mila a 135 mila euro;
• 2 aprile 2020: distinte comunicazioni di di revoca degli Contro affidamenti e di risoluzione del mutuo 3750477 garantito da a seguito del mancato pagamento di 6 rate ed a fronte di un debito complessivo di , per capitale e accessori, di euro CP_12
466.121,77; quest'ultima comunicazione di DBT, inoltrata anche a Contro
preannuncia l'escussione della garanzia del Fondo;
• 19 ottobre 2020: la società viene dichiarata fallita con CP_12 sentenza n. 77 di questa VII Sezione del Tribunale;
• 19 dicembre 2020: insinuazione di al passivo fallimentare per euro 723.495,92;
• 20.7.2021: ordinanza G.U. dr.ssa CAZZATO nel procedimento cautelare r.g. 3569/21 che accoglie la richiesta del socio di Pt_8
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dichiarare la sproporzione tra il credito bancario e il valore delle ipoteche iscritte sul patrimonio immobiliare del debitore pignorato;
• 4-21 gennaio 2021: ingiunzione di pagamento richiesta da CP_3
per l'importo di euro 250.273,95 (saldo c/c 7500), oltre ad euro
[...]
473.221,97 quale debito residuo del finanziamento chirografario n.
3750477, con successiva emissione di decreto monitorio n. 194 del 21 gennaio 2021 provvisoriamente esecutivo (quota a carico opponente: euro 120.540), notificato il 5 Marzo 2021;
• 12 febbraio 2021: decreto di ammissione di al passivo del CP_3
per euro 723.495,92, corrispondente all'intero Parte_10 saldo passivo del conto corrente aziendale e del debito non onorato relativo al mutuo ipotecario;
• 5 marzo 2021: l'odierno opponente riceve notifica del ricorso Contr promosso dalla per conto della ed il Controparte_5 conseguente decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 01.02.2021, relativo al pagamento dell'importo di euro 120.540,00, avverso il quale lo stesso e gli altri soci propongono opposizione
(procedimento R.G. 3470/2021 – VI Sezione);
• 20 ottobre 2021: comunica all'originaria mutuante la deliberazione in suo favore della “perdita” di euro 378.566,57;
• 22 ottobre 2021: ordinanza G.U. dr.ssa Cazzato di rigetto sospensione della provvisoria esecuzione associata al decreto ingiuntivo emesso verso l'ex socio (procedimento r.g. 3569/21); Pt_8
• 8 agosto 2022: ordinanza G.U. dr.ssa Romano rigetta richiesta sospensione del decreto ingiuntivo a carico ex soci;
• 22 settembre 2022: comunica a mezzo raccomandata CP_2
A/R ai fideiussori e alla Curatela fallimentare di volersi surrogare nei diritti di e di essere creditore nei confronti dell'impresa CP_3 fallita e dei fideiussori per un importo complessivo di euro
378.566,57;
• 2 dicembre 2022: emissione nei riguardi dell'opponente delle cartelle esattoriali n. 04820230001030103003 e n. 04820230001030204003, notificate a mezzo p.e.c in data 23.02.2023, su richiesta della
[...]
rispettivamente per Controparte_6 euro 16.416,00 e 80.021,88, per complessivi euro 96.432;
• 3 febbraio 2023: transazione intervenuta tra i 4 ex soci di CP_12 Contr e con pagamento a saldo e stralcio di 210 mila euro in totale;
• 5 aprile 2023: udienza di definizione del contenzioso oppositivo tra gli Contr Contro ex soci e la mutuante per la quota di mutuo non coperta da
(20%);
9 10
• 6 giugno 2023: Opposizione a cartelle esattoriali notificate alla parte attrice
• 21 maggio 2024: con sentenza 1580 la G.U. dr.ssa ROMANO dà atto della cessata materia del contendere rispetto all'ingiunzione ottenuta Contr da verso gli ex soci garanti e respinge le domande azionate dal ei confronti del . Pt_9 CP_14
$ 5.2: analisi dei rapporti economici rilevanti Per limitare l'indagine ai soli rapporti negoziali e processuali che qui rilevano, visto che dal finanziamento iniziale accordato da si CP_3 sono originati diversi filoni contenziosi (monitori e concorsuali), il complessivo quadro ricostruttivo dei rapporti economici controversi deve prendere le mosse da un finanziamento da 600.000 euro che ha CP_3 Contro erogato a fine 2017 alla società , assistito da garanzia per CP_12
l'80% e per il quale la mutuante ha ottenuto impegno fideiussorio per la somma complessiva erogata alla Società dai soci dell'impresa sig.ri e alla Società era accordata una Pt_8 Per_1 Pt_9 Pt_1 linea di fido in conto corrente fino a 150 mila euro, sul quale in seguito si è determinato un apprezzabile scoperto superiore a 250 mila euro. Rimaste insolute 6 rate del finanziamento nel 2019, la mutuante ha comunicato la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e intimato il rientro sul conto corrente – aprile 2020 - ma è rimasta insoddisfatta rispetto alle sue spettanze a seguito del fallimento della società Contr garantita, dichiarato il successivo 19 ottobre, nel cui passivo si è prontamente insinuato nel dicembre 2020. Oltre a queste iniziative coltivate nei confronti della debitrice originaria, la banca creditrice ha agito in sede monitoria nel gennaio 2021 per ottenere dai soci garanti la corresponsione delle rispettive quote parte di finanziamento non onorate e il ripianamento del debito del conto corrente, ottenendo ingiunzione di pagamento per la medesima cifra di euro 723.495,92, oggetto dell'insinuazione fallimentare: il decreto emesso al riguardo, provvisoriamente esecutivo, è stato opposto da tutti gli ex soci di
. CP_12
In un secondo tempo, nel 2023, nel corso avanzato del giudizio oppositivo monitorio promosso dagli ex soci destinatari dell'ingiunzione, la mutuante ha negoziato con questi ultimi una transazione in forza della quale veniva definita con il pagamento di 210 mila euro (anche) la quota parte del Contro mutuo non assistito da garanzia Contr L'altra serie di iniziative recuperatorie intraprese da riguarda la garanzia la cui escussione viene preannunciata unitamente alla Pt_4 comunicazione di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (DBT) inoltrata ai soci garanti nell'aprile 2020 e dà luogo a deliberazione da
10 11
Contro parte di di copertura della “perdita” della mutuante di euro 378.566,57, vale a dire per l'80% del saldo negativo del mutuo in esame (euro 473.221,97). Ad essa, segue comunicazione di surroga nei diritti di Contr Contr
per tale cifra corrisposta a in data 22.9.2022, inoltrata sia agli ex soci che alla curatela di : da tale surroga, le cartelle esattoriali CP_12 oggetto delle odierne contestazioni. Da notare quindi, in linea di fatto, che la mutuante originaria non è rimasta inerte di fronte all'inadempimento della Società finanziata, ma ha comunicato stragiudizialmente gli atti di risoluzione dei rapporti iniziali e l'intendimento di procedere a recupero per vie legali, venendo costretta poi all'insinuazione al passivo a causa dell'intervenuto fallimento di : CP_12 insinuazione creditoria regolarmente ammessa al passivo per euro 723.495,92. Nello stesso, tempo, a brevissima distanza dall'insinuazione Contr fallimentare, ha agito in monitorio contro i garanti per l'intero suo credito definendo transattivamente l'insoluto del conto corrente n. 7500 (euro 250.273,95) e la quota parte di finanziamento inadempiuto, non Contro coperta da garanzia (euro 473.221,97). Contr A valere sulla porzione garantita dell'80% del mutuo, ha ottenuto
Contro
Contro da un ristoro di oltre 378 mila euro;
importo, per il quale si è surrogato al creditore originario, anche se la Curatela di non ha CP_12 ancora provveduto alla necessaria rivisitazione del stato passivo con le opportune graduazioni derivanti dallo speciale regime dei finanziamenti agevolati, nell'evidente attesa di completare la fase liquidatoria della procedura per poterne saggiare la capienza per i creditori privilegiati. E' appena il caso di notare che la (non implausibile e futura) Contro tacitazione parziale di nell'ambito del fallimento , una volta CP_12 che sia perfezionata la surroga già comunicata alla Curatela, grazie al
“superprivilegio” spettante ai finanziamenti agevolati, non determina alcuna conseguenza per l'odierno contenzioso: la procedente ha diritto di continuare l'azione esecutiva preannunciata con le cartelle emesse fino all'integrale soddisfazione delle spettanze oggetto della surroga. Se nelle more intervenissero dazioni (volontarie o forzate) da parte degli odierni opponenti, questi ultimi potranno a loro volta surrogarsi nella posizione creditoria di Contro che sarà riconosciuta nella sede fallimentare. Concludendo per la parte che riguarda i profili contabili della vicenda, Contr il debito estinto con la transazione, in forza della quale ha ricevuto dagli ex soci 210 mila euro, è quindi pari a (473.221,97- 378.566,57)+250.273,95=euro 344.929,35; per cui esso non riguarda
Contro
Contr l'importo versato da a , oggetto della surroga nei confronti dei garanti fatta valere con le cartelle opposte.
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$ 6 MOTIVI della DECISIONE
Primo motivo oppositivo – pag. 4 citazione: illegittima formazione del ruolo e assenza di titolo fornito esecutivo. Come già nelle opposizioni dei restanti fideiussori, nel suo primo motivo oppositivo anche il contesta, in riferimento all'art. 21 del D. Pt_1
Lgs. 46 del 1999 relativo alla riscossione esattoriale, la futura possibilità per Contro di procedere ad espropriazione utilizzando le regole sulla riscossione mediante ruolo, senza previa formazione di un titolo esecutivo validato giudizialmente. L'obiezione non convince, nella misura in cui la riscossione mediante ruolo è espressamente autorizzata, per i finanziamenti in cui vi sia stata surroga del nelle ragioni della banca mutuante originaria, da CP_2 disposizioni specifiche che estendono tale possibilità di recupero ai finanziamenti agevolati erogati in favore delle imprese, come quello che rileva nella specie. La questione, per brevità, è stata già da tempo sottoposta all'esame del giudice di legittimità sia per questo genere di finanziamenti, che per altre ipotesi di riscossione di entrate in favore di amministrazione pubbliche o di soggetti operanti in una cornice pubblicistica e risulta espressamente decisa nella fondamentale pronuncia della III Sezione della Corte di Cassazione del 16.1.2023 n. 1005 (Pres. DE STEFANO, est. PORRECA) così massimata:
“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_2 posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. Il relativo percorso argomentativo viene ripreso ed approfondito anche nella successiva decisione n. 36513 del 2023 della stessa Sezione, in cui la legittimità della riscossione esattoriale viene così spiegata nel paragrafo 1.2:
“… Varrà premettere che: a) il decreto legislativo n. 123/1998 riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della
[...]
, ricade tra le agevolazioni oggetto del decreto legislativo CP_2 richiamato;
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b) l'art. 2, comma 4 del d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che ‹‹in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46››; c) l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto ‹‹si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni››; d) per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma ‹‹facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge››; e) l'art.
8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito ‹‹si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni›› e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
1.3. Posto ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione
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solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (Cass.,
31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto, in specie, che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., sez.
1, 30/1/2019, n. 2664). Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, si è chiarito che ‹‹non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste›› (Cass. n. 2664/2019, cit.). In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello
«sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., Cass., sez. 1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926). Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2
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surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che
‹‹l'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015)››, risultando richiamato solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai “rapporti di diritto privato”), e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate. Da quanto sopra discende quindi la legittimità della procedura di riscossione che, nello speciale procedimento recuperatorio che qui rileva, non prevede l'emissione di un ruolo, analogo a quello emesso per i tributi, ma la formazione di un titolo stragiudiziale fondato sulla dimostrazione della Contro surroga di nelle ragioni creditorie dell'originario mutuante insoddisfatto per effetto del riconoscimento degli importi “a perdita”. La natura stragiudiziale del titolo comporta però, nell'opinione di Contro questo giudice e diversamente da quanto opina che la mancata verifica giudiziale preventiva autorizza i debitori destinatari delle cartelle spiccate a contestare le ragioni sostanziali del credito in esse prospettato e quindi la validità ed esattezza dei dati economici ivi riferiti. Per tale ragione, si può procedere oltre nella disamina delle ragioni oppositive fatte valere dalla parte attrice.
Secondo motivo oppositivo – pag. 8 della citazione sub 2): divieto di rivalsa sui fideiussori
Introducendo il secondo motivo oppositivo, il contesta che Pt_1 Contro nella sua vicenda contrattuale fosse possibile per surrogarsi a CP_3
perché una tale sostituzione creditoria non sarebbe prevista dalla
[...] normativa speciale sui finanziamenti agevolati e neppure dall'art. 1203 c.c. che riguarda la surroga legale: in particolare, l'art.
2.4 D.M. 20.6.2005 si limiterebbe a prevedere tale surroga nei confronti delle imprese finanziate, ma non dei relativi garanti.
Il motivo è infondato. E' fuori discussione che in favore di Pt_7
operi, nel momento in cui va ad indennizzare la “perdita” che abbia
[...] subito la mutuante a seguito dell'inadempimento dell'impresa mutuataria, una surroga legale totalmente riconducibile al paradigma dell'art. 1203 c.c. Il successivo art. 1204 prevede che il trasferimento della posizione attiva
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dell'obbligazione sia accompagnato dalle medesime garanzie di cui fruiva il creditore originario: il che nella specie si è puntualmente realizzato, in Contr Contro quanto con il pagamento a di euro 378.566,57 il ha acquisito il diritto di procedere anche contro i fideiussori di . CP_12
Secondo motivo oppositivo – pag. 9 della citazione sub 2A): mancata prova dell'erogazione del mutuo
Su duole poi il che nella specie difetti la dimostrazione Pt_1 dell'erogazione del mutuo da lui parzialmente garantito, in quanto lo stesso sarebbe stato “imposto” dalla Banca per riposizionare nel medio e lungo termine i debiti accumulati da . CP_12
Questo ulteriore motivo oppositivo di esordio riecheggia tematiche contenziose, oggetto di dispute accese nel recente passato, che hanno trovato da pochi mesi definitiva soluzione nella giurisprudenza di legittimità, espressasi riguardo al mutuo solutorio ed al mutuo condizionato al massimo livello delle Sezioni Unite: si rinvia per brevità alle decisioni del 5.3.2025 n. 5841 e del 6.3.2025 n. 5968.
A prescindere dal richiamo espresso a tali decisioni, che hanno totalmente disatteso il punto di vista qui esposto dall'opponente – rigetto secondo un percorso motivazionale, che lo scrivente condivide integralmente e fa proprio – appare sorprendente che a distanza di anni dall'erogazione del mutuo a ci si debba ancora domandare se l'importo finanziato sia CP_12 stato materialmente corrisposto o meno alla Società fallita. Non solo il tempo intercorso rende implausibile la negativa;
ma, a confermare che l'erogazione vi è stata effettivamente, vale il rilievo che la questione non ha formato oggetto di accertamento negativo nel giudizio oppositivo intrapreso dai garanti contro l'ingiunzione di nei CP_3 loro riguardi. Prima ancora, la corretta esecuzione del mutuo è stato oggetto di verifica giudiziale nella sede concorsuale: nella quale, ovviamente, l'insinuazione sarebbe stata rigettata, se non vi fosse stata la prova dei presupposti per il suo riconoscimento (compresa la dazione del mutuante mediante versamento su conto bancario).
Secondo motivo oppositivo – pag. 11 della citazione sub 2B): violazione del D.M. 23.9.2005 Ulteriore motivo di contestazione riguarda l'invalidità dell'impegno fideiussorio in relazione all'articolo 4.4 del decreto ministeriale 23 settembre 2005, il quale - nella tesi dell'opponente - impedirebbe il rilascio di garanzie personali a fronte dei finanziamenti agevolati erogati alle imprese, in quanto per essi sarebbe già operante la garanzia del . Controparte_2
In effetti risulta pronunciata in termini un'ordinanza cautelare del Tribunale di Torino, del 30.6.2022 nella quale tale interpretazione del quadro normativo di riferimento viene condivisa. Si tratta però di
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ricostruzione interpretativa che confligge con l'opinione prevalente in giurisprudenza e, anche secondo lo scrivente, con il dato testuale della disposizione, che non esclude per nulla le garanzie di tipo personale, come la fideiussione o il contratto autonomo di garanzia. Opinione, che si ritrova riprodotta anche – da ultimo – nella giurisprudenza di legittimità, cui si rinvia, in quanto nell'ordinanza della III Sezione del 29.12.2023 n. 36513, Pres. DE STEFANO est. CONDELLO, l'esistenza di una limitazione oggettiva del tipo di garanzia richiedibile per i finanziamenti agevolati viene così perentoriamente smentita:
3. Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto›› e, in particolare, violazione del divieto posto dal d.m. 20 giugno 2005 e dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo. Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui esclude vi sia stata la violazione delle norme evocate in rubrica, per avere la fideiussione speciale da lui rilasciata natura personale, rimarcando che la richiesta di sottoscrizione di un atto fideiussorio risulta, al contrario, espressamente vietata dall'art. 3, comma 2, del d.m. 20 giugno 2005 (che recita: ‹‹Sulle operazioni finanziarie riferite a start up innovative…la garanzia del fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5››). Il motivo è infondato. La lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui all'art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e del decreto del 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. Per le medesime ragioni sopra esposte, così precisamente vagliate nel provvedimento parzialmente riprodotto, si ritiene quindi di dover disattendere il motivo in esame.
Secondo motivo oppositivo – pag. 18 della citazione sub 2B): Nullità per violazione normativa antitrust e dell'art. 1957 c.c.
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Rispetto a questo specifico motivo oppositivo, è possibile in proposito il richiamo testale a quanto già osservato nelle decisioni già depositate per i soci e (r.g. 5806 e 2955/2023; sentenze nn. 1376 e Pt_8 Pt_9
1377 del 22.5.2025):
“… Ulteriore ragione di contestazione dell'obbligo di garanzia si sintetizza nell'esclusione pattizia della regola di cui all'art. 1957 c.c., regola codicistica stabilita a favore del garante e diretta ad evitare che quest'ultimo possa ritrovarsi obbligato senza termini di durata rispetto all'impegno fideiussorio, di fronte alla negligenza del soggetto garantito nel recupero del proprio credito nei confronti, in primo luogo, del suo debitore principale. In questo caso l'invalidità delle clausole di deroga rispetto alle regole ordinarie, per tutta una serie di previsioni pattizie uniformemente adottate (a loro ovvio vantaggio) dalle imprese bancarie, deriverebbe dal riconoscimento, a suo tempo, di una violazione del regime anticoncorrenziale ritenuta dalla Banca d'Italia nel suo noto provvedimento del maggio 2005 nella sua veste, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza e del mercato. La questione è particolarmente delicata perché, secondo chi scrive, questo genere di contestazione può essere sicuramente prospettato con piena efficacia nei rapporti di garanzia che ineriscono i consumatori o comunque l'assunzione di debiti per scopi estranei all'impresa; ma non nelle vicende contrattuali nelle quali l'impegno di garanzia costituisce un fondamentale tassello per l'erogazione di finanziamenti all'attività imprenditoriale anche dall'angolo visuale e nell'interesse dei garanti: che, nella specie, sono i soci quotisti della Srl garantita. Il secondo problema che si pone è quello dell'invalidità di clausole di esonero dalle ordinarie regole civilistiche, all'interno di una ricostruzione di sistema circa intese anticoncorrenziali da parte del mondo bancario, che è stata rilevata e ritenuta nel 2005 ma che, ad avviso di giurisprudenza successiva, richiederebbe la dimostrazione che in oggi persista un “cartello bancario” che si giova di regole contrattuali così penalizzanti nei confronti dei garanti. E' noto che al riguardo esistono posizioni diversificate in giurisprudenza, la quale si divide tra decisioni che riconoscono senza incertezze la generale invalidità di clausole di tal fatta per la loro portata anticoncorrenziale;
altre sentenze, che ammettono tale invalidità ma in quanto sia dimostrata (nella debita sede, cioè il Tribunale delle Imprese) la perdurante vigenza di intese anticoncorrenziali;
e quanti provvedimenti, infine, i quali ammettono il superamento della problematica in esame in ragione della presenza di clausola (lecita) di operatività della garanzia a
“prima richiesta”.
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Per dare un'idea dello spessore delle questioni di validità che riguardano l'impegno fideiussorio, sia consentito per brevità il richiamo all'ordinanza del 6.1.2025 resa dallo scrivente quale G.E. nel procedimento espropriativo ISEO/GOBBI, RGE 474/2024, nel quale provvedimento cautelare si è dato conto dell'approfondita analisi condotta al riguardo per l'intera materia fideiussoria dal Tribunale delle Imprese di Torino nell'ordinanza di inibitoria del 23.2.24 (RG Pres. RATTI, est. ASTUNI, r.g. 20564/2023), cui si rinvia per più dettagliata analisi. Peraltro, prima di intraprendere un percorso argomentativo – che nella specie riguarda principalmente la clausola 6 della fideiussione omnibus - decisamente arduo per stabilire la natura lecita o illecita di pattuizioni di deroga e la loro riferibilità a rapporti di garanzia di dubbia qualificazione, proprio in quanto è nota la problematica circa oggetto e attualità della valutazione della Banca d'Italia ai rapporti di garanzia successivi al 2005, ci si deve preliminarmente interrogare se le clausole di esonero contestate dall'opponente abbiano avuto o meno effettiva applicazione nello specifico rapporto di garanzia per cui si procede. Da tale angolo visuale, è bene premettere che nel caso in discussione non si contesta l'applicazione di clausole di “sopravvivenza o reviviscenza”, ma l'unico profilo rilevante nello specifico è quello che va a toccare l'art. 1957 c.c. in termini di dispensa dagli adempimenti e dai termini di cui a tale disposizione, perché le altre deroghe pattizie di cui Contr all'articolato contrattuale predisposto da non hanno trovato concreta applicazione nel rapporto recuperatorio;
ma, se anche se ne dovesse ritenere l'illiceità, essa non travolgerebbe l'intero rapporto di garanzia, grazie all'automatica sostituzione del regime codicistico ordinario alle regole pattizie. Per quanto riguarda la disciplina dell'art. 1957 c.c., si ritiene decisivo il rinvio alla cronologia degli eventi che è stata illustrata in apposito paragrafo, a dimostrazione del fatto che la creditrice originaria (e, di conseguenza, la creditrice in surroga) non hanno sviluppato un percorso recuperatorio diverso dal normale iter giudiziale, agendo prima in sede monitoria e poi nella dimensione concorsuale per il soddisfacimento di tutte le spettanze. Dal resoconto cronologico emerge l'estrema rilevanza delle due comunicazioni inoltrate il 2 Aprile 2020. La prima è la comunicazione da parte di alla debitrice di recesso con effetto CP_3 CP_13 immediato dal contratto di conto corrente e da contratto di aperture di credito con invito al pagamento di euro 234.300,59. Con una seconda comunicazione p.e.c indirizzata a e a CP_12 Controparte_2
invitava la mutuataria al pagamento delle rate insolute per CP_3 euro 466.121,77 comunicando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
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del contratto di finanziamento numero 375477 del 25 ottobre 2017: intimazione ribadita ai fideiussori con lettera raccomandata in pari data. Se, pertanto, il 2 Aprile 2020 costituisce il momento che scandisce la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni restitutorie per il mutuo erogato tre anni prima, ne discende che entro il semestre successivo dall'inoltro delle varie comunicazioni e intimazioni la mutuante - per rispettare il disposto dell'articolo 1957 c.c. - avrebbe dovuto agire giudizialmente per il recupero delle spettanze. Tuttavia, le comunicazioni in questione sono intervenute in piena emergenza pandemica, la quale - come noto - ha determinato la sospensione dei termini per l'introduzione dei giudizi e procedimenti esecutivi dal 9 Marzo 2020 al 15 Aprile 2020 e poi ancora fino all'11 maggio 2020: ne discende che il termine semestrale considerato dalla norma civilistica andava a scadere il 12 novembre 2020. Sennonché, il precedente 19 ottobre questa stessa VII sezione con la sentenza numero 27/2020 aveva dichiarato il fallimento di obbligando CP_13 pertanto i creditori a far valere in sede concorsuale l'accertamento dei rispettivi crediti: il che è puntualmente avvenuto nella specie, perché il e la sua mandataria si sono insinuati al passivo fallimentare per CP_3
l'importo complessivo di euro 723.495,92 - comprendente perciò le rate insolute del finanziamento del 2017 oltre allo sbilancio del conto corrente aziendale - in data 19 dicembre 2020, quindi nel pieno rispetto del termine semestrale che qui rileva. Da notare per inciso che il credito bancario nella sua integralità, e quindi anche per la porzione inerente al mutuo insoluto, è stato ammesso al passivo con decreto del giudice delegato del 12 Febbraio 2021. In concreto, pertanto, in riferimento alla regola codicistica in esame, non ricorre alcuna decadenza della Banca garantita, che ha per tempo azionato congrui strumenti recuperatori verso la debitrice principale, rimasti senza esito a causa del fallimento di;
con ovvio CP_12 ribaltamento successivo delle positive iniziative della mutuante sulla posizione della creditrice in surroga. Anche la questione della previsione di pagamento da parte del garante
“a prima richiesta” – sulla quale i margini di incertezza sulla sua piena liceità sono molto inferiori in giurisprudenza – risulta mal posta nella Contr vicenda in esame. La garantita ha seguito un percorso canonico e lineare rispetto al tentativo di recupero da finanziamento insoluto, agendo in primo luogo contro la Società mutuataria fin quando le è stato possibile, e cioè fino alla improcedibilità fallimentare. A quel punto, dopo l'insinuazione concorsuale, si è indirizzata verso i soci garanti, che hanno così fruito ampiamente del beneficio di escussione.
…”
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Si tratta di considerazioni perfettamente adattabili anche alla posizione del socio che giustificano il conseguente rigetto del motivo Pt_1 oppositivo trattato in questo paragrafo. Con una minima aggiunta relativa alle richieste istruttorie dell'opponente, decisamente più articolate rispetto a quelle indicate dai coobbligati, ma non per questo più utili: nel senso che le deduzioni relative all'acquisizione di fonti informative sulla perdurante vigenza di un “cartello bancario” che utilizza le clausole contestate risultano irrilevanti rispetto alla considerazione che tali clausole non hanno avuto concreta applicazione nello specifico. Per quanto inerisce invece le risultanze fallimentari, pure oggetto di richiesta istruttoria, che in effetti sono state materialmente acquisite nei due procedimenti già definiti, esse risultano già rendicontate nel precedente paragrafo 5.
Secondo motivo oppositivo – pag. 19 della citazione sub 2B): Estinzione del debito per intervenuto pagamento Quanto agli effetti estintivi dei pagamenti effettuati dall'opponente in favore di – questione che sarà ripresa nell'ottavo motivo CP_3 oppositivo, l'assunto di avvenuta estinzione (parziale) del debito garantito in Contr ragione dell'intervenuta transazione e pagamento a non può trovare accoglimento alla luce di quanto argomentato circa l'esatto oggetto del debito sui cui è intervenuta la transazione: si vedano nuovamente le scansioni cronologiche e le conclusioni esposte nel precedente $5.
$ 7: esatta quantificazione del debito Pur se la censura non è formulata in modo analitico e preciso, come nelle difese degli altri ex soci, non vi è dubbio che anche il contesti la Pt_1 scarsa trasparenza delle cartelle ricevute quanto all'oggetto del debito e si lamenti della determinazione unilaterale del dovuto: si veda in particolare la richiesta finale di sospensiva esecutiva, che tali osservazioni sviluppa in termini inequivoci. Vi è anzi da dire che in questo caso, le censure del Contro debitore rispetto all'operato di e sono anche più intense e CP_15 giustificate, vista la poco comprensibile successione di tre cartelle notificate per importi diversi, di cui si darà spiegazione in seguito. Anche rispetto a questo genere di doglianze contabili, tornano utili le considerazioni già sviluppate per le posizioni dei restanti soci, che sono state così esposte nei provvedimenti già depositati nei loro confronti:
“… La settima ragione oppositiva da esaminare e di cui dare conto riguarda l'esatta consistenza del debito dei garanti verso e, da CP_2 tale angolo visuale, le ragioni di doglianza dei garanti sono perfettamente documentate e in certa parte anche fondate;
al punto che non si comprende
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Contro come abbia potuto ottenere l'emissione di cartelle esattoriali per importi non corrispondenti alle somme riconosciute a . CP_3
A monte della censura contabile, l'opponente lamenta anche genericità e indeterminatezza delle cartelle ricevute;
le quali però, attraverso il richiamo all'intervenuta surroga – ampiamente nota ai garanti – consentivano a questi ultimi di conoscere e contestare i contenuti economici della pretesa come puntualmente riscontrabile nelle odierne difese. CP_15
A valle, la discrasia aritmetica tra quanto richiesto e quanto dovuto viene plasticamente in luce nelle stesse difese processuali della convenuta. Basta infatti fare riferimento alla memoria depositata in 16.10.2024 da Contro per avvedersi immediatamente che i conti non tornano, nella misura in cui l'importo riconosciuto da alla mutuante originaria è pari CP_2
a 378.566,67 euro, mentre la sommatoria delle cartelle spiccate verso i Contro garanti appare decisamente superiore. Si ha motivo di credere che abbia erroneamente confuso la somma garantita con fondi pubblici nella percentuale dell'80%, di cui all'originario mutuo del 25.10.2017, cioè 480 mila euro, con il debito per insoluto quale determinatosi alla data della DBT, per il quale la garanzia pubblica è stata escussa, e sulla base della Contr garanzia iniziale (e non della “perdita” indennizzata a ) abbia proceduto al riparto delle richieste restitutorie da inoltrare ai soci. Si legge infatti nella memoria difensiva menzionata:
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Ne discende perciò che la proseguibilità dell'azione esecutiva preannunciata nelle cartelle emesse può riconoscersi esclusivamente nel minore importo di 76.054,03 (e non 96.432,00 euro), cioè il 20,09% di euro
Contro
Contr 378.566,57 (“perdita” ristorata da in favore di ); somma capitale, a cui vanno aggiunti le spese di aggio e gli interessi nella misura portata nei titoli opposti, con decorrenza dalla data della surroga.
…” Per la specifica posizione del TAIPI, vi è però una più grave differenza contabile rispetto agli altri fideiussori. Le tre cartelle notificategli evidenziano un debito in linea capitale di euro 207.120; per contro, l'esatta cifra dovuta è pari a (euro 378.566,57 * 43,15%)=euro 163.351,07, essendo la sua quota di partecipazione al capitale sociale e all'impegno fideiussorio pari ad oltre il doppio rispetto ai restanti coobbligati e per cui l'opposizione dovrà trovare Pt_9 Pt_8 accoglimento per la differenza tra i precedenti valori, pari ad euro 43.768,93. Dopo questa completa immersione nei dati contabili di causa, è venuto il momento di spiegare l'arcano matematico che sta alla base delle tre cartelle notificate al nessuna delle quali è esatta così come – è stato Pt_1 appena detto – non è esatto sommarle. Se si confrontano i precedenti titoli emessi nei confronti dei coobbligati, ci si avvede rapidamente che le prime due cartelle con finale
3001 e 4002 per complessivi euro 96442 emesse a carico del Pt_1 corrispondono in valore assoluto a quelle spiccate verso gli altri due ex soci e i quali però erano titolari ciascuno di una quota Pt_9 Pt_8 societaria ben inferiore a quella del il 20,09%, rispetto al 43,15% Pt_1 della partecipazione sociale dell'odierno opponente. Avvedutisi di tale errore, gli emittenti hanno prodotto e notificato una terza cartella integrativa di quasi 111 mila euro facendo riferimento all'esatta misura della partecipazione sociale e dell'obbligo fideiussorio del cioè il 43,15%; ma ripetendo l'errore già sopra censurato, e cioè Pt_1 applicando tale percentuale all'importo originariamente assistito da garanzia pubblica (euro 480 mila), e non sull'effettivo importo della surroga esercitata (euro 378.566,57): ed infatti la somma delle 3 cartelle è di 207.120 euro, pari al 43,15% della garanzia originaria di euro 480 mila. Di tale ulteriore errore, che però ha costretto il a due successive Pt_1 iniziative oppositive, si terrà debito conto nell'allocazione finale delle spese processuali.
$ 8: considerazioni conclusive – Spese - dispositivo Da quanto sopra riferito, considerato e ritenuto, discende conclusivamente che l'opposizione alle cartelle esattoriali spiccate nei confronti dell'odierno attore può ritenersi fondata per la differenza tra quanto prospettato nei titoli (euro 96.432 più euro 110.688)=euro 207.120 ed
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il corretto ammontare della surroga, in proporzione rispetto alla partecipazione sociale, quale discendente dai precedenti rilievi e conteggi (quindi euro 163.351,07); mentre tutte le altre ragioni oppositive risultano infondate. Va quindi rivista l'efficacia esecutiva dei titoli notificati al garante opponente limitatamente alle somme legittimamente spettanti a
, in proporzione alle percentuali di riparto concordate e in CP_2 Contro relazione agli importi effettivamente da riconosciuti alla CP_2 garantita, con conseguente proseguibilità dell'azione esecutiva per tali perduranti crediti. Per quanto ovvio, l'eventuale riconoscimento in sede concorsuale a degli importi insinuati nella procedura concorsuale CP_2 CP_12 dalla mutuante originaria troverà la debita sistemazione contabile con le compensazioni o restituzioni del caso. Le spese di lite in favore di vanno allocate tenendo conto Pt_3 della reiezione di tutte le principali ragioni oppositive, con l'esclusione di Contro quella relativa all'esatto importo da corrispondere a per effetto dell'avvenuta escussione della garanzia sul finanziamento non onorato. Nel quadro di una complessiva soccombenza dell'attore, si deve però tenere presente l'accoglimento per un quinto dell'opposizione ed il fatto che l'iniziativa giudiziaria si rendeva necessaria per venire a capo degli erronei dati contabili posti a base delle cartelle notificate: soprattutto per ciò che riguarda il primo invio di due cartelle palesemente errate (un errore che non figura per i restanti 3 fideiussori). Né si può trascurare il quadro di incertezza che regnava in giurisprudenza, nell'ultimo biennio, in relazione a tre fondamentali profili rilevanti in causa: a) possibilità di emissione di cartelle esattoriali per Contro surroga stragiudiziale di b) rapporto con art.
4.4 DM 23.9.2005; c) validità delle fideiussioni omnibus in rapporto all'art. 1957 c.c.. Si tratta di profili controversi, come fatto palese dalle plurime note illustrative accordate al riguardo, che solo in corso di causa hanno trovato un assetto preciso nella giurisprudenza di legittimità con le decisioni citate in precedenza negli appositi paragrafi. Da qui, la necessità di compensare per la due terzi le spese di lite tra attore e convenuta. Per la relativa liquidazione dell'intero, si ritiene di riconoscere i compensi minimi per la fase sommario-cautelare, data la riedizione in questa ulteriore occasione e sede di argomenti già precedentemente esposti rispetto ai coobbligati;
con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto pratico seguito. La medesima considerazione giustifica i compensi minimi per il merito oppositivo, che pure non ha avuto seguito istruttorio;
tenuto conto altresì della sostanziale riproduzione delle difese svolte nella precedente fase incidentale e nelle note illustrative depositate in fase di trattazione.
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I prospetti di calcolo per l'intero sono così sintetizzabili. Per la fase cautelare:
Per il giudizio di merito:
I conteggi di cui sopra sono stati eseguiti con riguardo alle disposizioni del D.M. 147 del 2022 in relazione allo scaglione tariffario corrispondente all'importo indicato nelle cartelle (scaglione 52-260 mila euro). Per quanto riguarda invece , la relativa chiamata in CP_3 giudizio è stata gestita dalla convenuta nella prospettiva di una possibile invalidità dei rapporti sostanziali a monte: prospettiva totalmente disattesa dallo scrivente, da cui la soccombenza di nel relativo rapporto Pt_4 processuale. Non si può trascurare però la circostanza che tale iniziativa sia stata determinata dalla citazione in opposizione, per cui è in ragione del diverso principio di causalità che la metà dell'onere relativo per le spese di giudizio va posto a carico dell'odierno opponente (salva la solidarietà verso la Banca vincitrice). Contr Da qui, la liquidazione in solido delle spese in favore di facendo riferimento ai parametri tariffari di cui sopra, ma per l'intero; con graduazione interna del debito in pari quote.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o richiesta disattesa, in parziale accoglimento della richiesta riguardante l'esatto debito prospettabile in sede esecutiva, annulla le cartelle esattoriali spiccate nei confronti dell'attore opponente sig. limitatamente Parte_1
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all'importo di euro 43.768,93, dichiarando proseguibile l'azione esecutiva per la differenza di euro 163.351,07 con i medesimi interessi e oneri accessori considerati nelle cartelle esattoriali opposte a decorrere dalla data della surroga di nelle ragioni di . Controparte_2 CP_3
Condanna l'opponente a rifondere a un Pt_1 Controparte_2 terzo delle spese di costituzione e giudizio, liquidate per tale frazione in euro 2277 per compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, Iva e CPA come per legge, compensando i restanti due terzi. Condanna l'opponente e l'opposta in solido tra loro a Pt_4 rifondere a le spese di costituzione e giudizio liquidate in euro CP_3
6830 oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone che nei rapporti interni e ai fini del regresso, detto debito si ripartisca in uguali quote tra i due debitori. EN 26 maggio 2025 il Giudice Unico designato
Dr. Roberto Braccialini
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