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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1442/2019 R.G.A.C, assunta in decisione alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma cpc vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore geom. , elettivamente domiciliato in Parte_2
Taverna (CZ), alla Via Jerinise n. 5, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Ferrari, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
C.F. e P. IVA ), in persona del Commissario
[...] P.IVA_2
Straordinario dott. elettivamente domiciliata in Locri (RG), alla Via Firenze n. 113, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Galli, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1115/2019, pubblicata il 17.06.2019, il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 377/2010 con il quale il suddetto condominio è stato condannato al pagamento di euro 51.002,08, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, sulla base di fatture rese per prestazioni di vigilanza da parte della ditta ricorrente, ha così provveduto: 1) ha rigettato
1 l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) ha condannato parte opponente alla refusione delle spese del giudizio, in favore della controparte, liquidate in complessivi euro 5.500,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA dovuti come per legge.
Avverso la suddetta sentenza notificata in data 22.06.2019, ha proposto appello il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore geom. Parte_1 Parte_2
, e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo in data 08.07.2019. CP_3
Alla prima udienza del 26.11.2019, fissata per la comparizione delle parti, il difensore dell'appellante ha insistito nella richiesta di inibitoria e ha dichiarato di aver appreso dall'Avv.
Vincenzo Puccio (difensore della controparte in primo grado) che il fallimento della ditta appellata
è stato convertito in amministrazione straordinaria con decreto del 3.04.2019, emesso dal
Tribunale di MA (come da comunicazione via pec all'avv. Vincenzo Puccio, inoltrata dal
). Per tale ragione, ha chiesto alla Corte di valutare la necessità di Parte_3 dichiarare l'interruzione del giudizio.
Con provvedimento del 26.11.2023, il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
In data 29.11.2029, il ha depositato il ricorso per Parte_1
la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. e in data 17.01.2020 ha notificato a mezzo pec a all' Controparte_1 Controparte_1
CP_
in persona del Commissario Straordinario dott. Soncini, il ricorso in
[...]
riassunzione del 29.11.2019 unitamente al decreto di fissazione d'udienza del 26.05.2020.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la controparte per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 26.05.2020, con provvedimento del
03.06.2020 il Collegio ha accolto la richiesta di inibitoria e ha rinviato all'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 9.02.2023 e 24.02.2023, le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza per consentire loro di definire la controversia in via transattiva.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 26.03.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte ha, pertanto, assegnato nuovo termine perentorio fino al 28.05.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter comma IV c.p.c., con avviso della circostanza per cui in difetto
2 di note si procederà alla cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo.
Anche nel nuovo termine scadente 28.05.2025, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
La decisione della controversia deve avvenire sulla base del combinato disposto dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c. che prevede che se nessuna delle parti deposita note nel nuovo termine assegnato il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e dell'art 307, quarto comma, c.p.c. che prevede che «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio». Poiché nel caso in esame la causa di estinzione si è verificata quando la causa si trovava davanti al collegio, l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. Controparte_1
1115/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 17.06.2019 e notificata in data
22.06.2019, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto il 13 giugno 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1442/2019 R.G.A.C, assunta in decisione alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma cpc vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore geom. , elettivamente domiciliato in Parte_2
Taverna (CZ), alla Via Jerinise n. 5, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Ferrari, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
C.F. e P. IVA ), in persona del Commissario
[...] P.IVA_2
Straordinario dott. elettivamente domiciliata in Locri (RG), alla Via Firenze n. 113, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Galli, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1115/2019, pubblicata il 17.06.2019, il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 377/2010 con il quale il suddetto condominio è stato condannato al pagamento di euro 51.002,08, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, sulla base di fatture rese per prestazioni di vigilanza da parte della ditta ricorrente, ha così provveduto: 1) ha rigettato
1 l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) ha condannato parte opponente alla refusione delle spese del giudizio, in favore della controparte, liquidate in complessivi euro 5.500,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA dovuti come per legge.
Avverso la suddetta sentenza notificata in data 22.06.2019, ha proposto appello il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore geom. Parte_1 Parte_2
, e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo in data 08.07.2019. CP_3
Alla prima udienza del 26.11.2019, fissata per la comparizione delle parti, il difensore dell'appellante ha insistito nella richiesta di inibitoria e ha dichiarato di aver appreso dall'Avv.
Vincenzo Puccio (difensore della controparte in primo grado) che il fallimento della ditta appellata
è stato convertito in amministrazione straordinaria con decreto del 3.04.2019, emesso dal
Tribunale di MA (come da comunicazione via pec all'avv. Vincenzo Puccio, inoltrata dal
). Per tale ragione, ha chiesto alla Corte di valutare la necessità di Parte_3 dichiarare l'interruzione del giudizio.
Con provvedimento del 26.11.2023, il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
In data 29.11.2029, il ha depositato il ricorso per Parte_1
la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. e in data 17.01.2020 ha notificato a mezzo pec a all' Controparte_1 Controparte_1
CP_
in persona del Commissario Straordinario dott. Soncini, il ricorso in
[...]
riassunzione del 29.11.2019 unitamente al decreto di fissazione d'udienza del 26.05.2020.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la controparte per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 26.05.2020, con provvedimento del
03.06.2020 il Collegio ha accolto la richiesta di inibitoria e ha rinviato all'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 9.02.2023 e 24.02.2023, le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza per consentire loro di definire la controversia in via transattiva.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 26.03.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte ha, pertanto, assegnato nuovo termine perentorio fino al 28.05.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter comma IV c.p.c., con avviso della circostanza per cui in difetto
2 di note si procederà alla cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo.
Anche nel nuovo termine scadente 28.05.2025, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
La decisione della controversia deve avvenire sulla base del combinato disposto dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c. che prevede che se nessuna delle parti deposita note nel nuovo termine assegnato il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e dell'art 307, quarto comma, c.p.c. che prevede che «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio». Poiché nel caso in esame la causa di estinzione si è verificata quando la causa si trovava davanti al collegio, l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. Controparte_1
1115/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 17.06.2019 e notificata in data
22.06.2019, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto il 13 giugno 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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