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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1638/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CANDUSSO Parte_1 P.IVA_1
LAURA e dall'avv. IACOVISSI STEFANO elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 30 UDINE presso lo studio dell'avv. CANDUSSO LAURA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MACIGNI CP_1 C.F._1
MASSIMO elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. MACIGNI MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...] ha convenuto in giudizio Parte_2 al fine di sentirlo condannare alla restituzione di CP_1 quanto indebitamente versato.
Ha dedotto, in fatto, di aver corrisposto a parte convenuta plurimi assegni a garanzia per il rimborso spese delle attività sportive da espletare per l'anno 2019-2020. Ha dedotto tuttavia che parte convenuta ha smesso di presentarsi agli allenamenti e alle partite di calcio trattenendo e incassando gli assegni suddetti.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, fondata la domanda di restituzione avanzata sia ex art 2033 c.c.c che ex art 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti di cui agli artt 2033 e 2041 c.c. trattandosi di calciatore tesserato per l'anno di riferimento e quindi assoggettato pagina 1 di 5 a vincolo contrattuale al momento del versamento e dell'incasso degli assegni suddetti.
La causa è stata istruita tramite prove orali ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata.
In punto di inquadramento giuridico dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in causa, occorre primariamente rammentare che che l'attività di calciatore tesserato è stata resa da parte convenuta in favore di associazione sportiva dilettantistica, ossia in ambito amatoriale e non già nell'ambito di un rapporto sportivo professionistico.
Tale dato fattuale esclude, innanzi tutto, che al rapporto per cui è causa possa essere applicata la speciale disciplina legislativa di cui alla l. 91/1981, espressamente riservata agli “sportivi professionisti”, definiti dall'art. 2 della predetta legge come “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico - sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal
CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionista.”.
L'ordinamento statale, nel delineare l'ambito di operatività della disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi professionisti, per i quali è stabilita quale regola la subordinazione e quale deroga, nei casi di cui all'art. 3, comma 2, L. 91/'81, la collaborazione autonoma, recepisce, mediante la tecnica del rinvio, la distinzione operata dall'ordinamento sportivo tra attività sportiva dilettantistica e attività professionistica, valorizzando con ciò le peculiarità della prima rispetto alla seconda.
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie per cui è causa è necessario, pertanto, far riferimento, innanzi tutto, alle pagina 2 di 5 disposizioni regolamentari dell'ordinamento sportivo e, in particolare all'art. 42, comma 2, del Regolamento Lega
Nazionale Dilettanti.
Tale disposizione, dettata con riferimento al calcio dilettantistico, prevede che ai tesserati possono essere corrisposti solo indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, nonché voci premiali inerenti direttamente o indirettamente all'impegno agonistico.
Ne segue che il rapporto di collaborazione tra il calciatore e l'associazione sportiva dilettantistica è essenzialmente di tipo gratuito, salva la previsione di rimborsi spese o di analoghe dazioni e non è, pertanto, assimilabile alla figura del lavoro autonomo né a quella del lavoro subordinato, trattandosi piuttosto di fattispecie contrattuale atipica, volta alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322
c.c., in quanto diretta alla promozione, mediante l'insegnamento e l'addestramento, delle discipline sportive, veicoli di estrinsecazione e di salutare sviluppo della personalità umana, oltre che di aggregazione sociale (si veda in tal senso Corte d'Appello
Venezia, sez. lav. n. 173/2006).
Tale essendo l'inquadramento normativo del rapporto di collaborazione sportiva amatoriale e la tendenziale gratuità della prestazione principale resa, in tanto è dovuto il corrispettivo di denaro concordato tra le parti in quanto lo stesso trovi il proprio fondamento giustificativo nell'esigenza di rendere concretamente possibile la partecipazione alle attività sportive della squadra dilettantistica, ossia, assurgento appunto a rimborso necessario delle spese che il tesserato deve sostenere per poter partecipare agli allenamenti, alle trasferte e agli impegni ufficiali della socieàt di riferimento.
Tale essendo l'inquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti, la domanda di pagamento oggetto di causa è suscettibile di essere accolta, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della ripetizione di indebito ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c. che attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di un preesistente debito, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'abbia ricevuto. pagina 3 di 5 Sotto il profilo dell'onere della prova, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione per il quale
"Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni" ( cfr
Cass. 17146/2003 ).
Tanto premesso, nel caso di specie, costituisce circostanza rimasta incontestata che la società attrice abbia consegnato all'odierno conventuo plurimi assegni a titolo di garanzia come rimborso spese per le prestazioni sportive da svolgere nell'anno del tesseramento
(2019-2020) che, per come ammesso dallo stesso convenuto, quest'ultimo ha definitivamente incassato.
Di tale circostanza è stata fornita altresì prova orale giacché il tesoriere della società ha riferito che “i calciatori ricevono dei rimborsi spesa [..] in base alla distanza che il calciatore deve percorrere nonché in base all'importanza dello stesso” e, nel caso di parte convenuta, “si trattava di euro 1000 al mese per la stagione
2019-2020”.
Tali dichiarazioni trovano ulteriore riscontro in quanto riferito dai calciatori stessi della società dilettantistica che hanno confermato tra le altre cose la consegna proprio a di assegni in CP_1 garanzia.
Parimenti costituisce circostanza incontestata ed emersa anche all'esito delle prove orali rese che nonostante i CP_1 suddetti assegni, abbia smesso di presentarsi agli allenamenti nell'anno di riferimento e alle partite, non presentandosi neanche in tribuna, in occasione degli incontri ufficiali.
Sulla scorta di tale ingiustificata assenza prolungata, pertanto, è venuto meno l'originario titolo giustificativo dell'obbligo di pagamento corrisposto dalla società, giacché i pagamenti effettuati, trattandosi di un rimborso spese in favore del tesserato funzionali pagina 4 di 5 alla realizzazione della causa concreta del contratto intercorso tra le parti (i.e.e l'effettiva partecipazione alle attività sposrtive di gruppo della società dilettantistica) hanno perduto il proprio presupposto causale e sono da considerarsi indebiti, con conseguente ammissibilità, in punto di rito, della domanda proposta per evidente interesse ad agire.
Sotto il profilo del quantum, è da ritenersi documentalmente provato il versamento indebito a tale titolo di euro 6.000,00, per come desumibile sia dalla documetnazione prodotta da parte attrice che dalle stesse ammissione di parte convenuta, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna a pagare a a titolo di CP_1 Parte_1 ripetizione dell'indebito, la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla domanda
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 2.800,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1638/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CANDUSSO Parte_1 P.IVA_1
LAURA e dall'avv. IACOVISSI STEFANO elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 30 UDINE presso lo studio dell'avv. CANDUSSO LAURA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MACIGNI CP_1 C.F._1
MASSIMO elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. MACIGNI MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...] ha convenuto in giudizio Parte_2 al fine di sentirlo condannare alla restituzione di CP_1 quanto indebitamente versato.
Ha dedotto, in fatto, di aver corrisposto a parte convenuta plurimi assegni a garanzia per il rimborso spese delle attività sportive da espletare per l'anno 2019-2020. Ha dedotto tuttavia che parte convenuta ha smesso di presentarsi agli allenamenti e alle partite di calcio trattenendo e incassando gli assegni suddetti.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, fondata la domanda di restituzione avanzata sia ex art 2033 c.c.c che ex art 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti di cui agli artt 2033 e 2041 c.c. trattandosi di calciatore tesserato per l'anno di riferimento e quindi assoggettato pagina 1 di 5 a vincolo contrattuale al momento del versamento e dell'incasso degli assegni suddetti.
La causa è stata istruita tramite prove orali ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata.
In punto di inquadramento giuridico dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in causa, occorre primariamente rammentare che che l'attività di calciatore tesserato è stata resa da parte convenuta in favore di associazione sportiva dilettantistica, ossia in ambito amatoriale e non già nell'ambito di un rapporto sportivo professionistico.
Tale dato fattuale esclude, innanzi tutto, che al rapporto per cui è causa possa essere applicata la speciale disciplina legislativa di cui alla l. 91/1981, espressamente riservata agli “sportivi professionisti”, definiti dall'art. 2 della predetta legge come “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico - sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal
CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionista.”.
L'ordinamento statale, nel delineare l'ambito di operatività della disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi professionisti, per i quali è stabilita quale regola la subordinazione e quale deroga, nei casi di cui all'art. 3, comma 2, L. 91/'81, la collaborazione autonoma, recepisce, mediante la tecnica del rinvio, la distinzione operata dall'ordinamento sportivo tra attività sportiva dilettantistica e attività professionistica, valorizzando con ciò le peculiarità della prima rispetto alla seconda.
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie per cui è causa è necessario, pertanto, far riferimento, innanzi tutto, alle pagina 2 di 5 disposizioni regolamentari dell'ordinamento sportivo e, in particolare all'art. 42, comma 2, del Regolamento Lega
Nazionale Dilettanti.
Tale disposizione, dettata con riferimento al calcio dilettantistico, prevede che ai tesserati possono essere corrisposti solo indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, nonché voci premiali inerenti direttamente o indirettamente all'impegno agonistico.
Ne segue che il rapporto di collaborazione tra il calciatore e l'associazione sportiva dilettantistica è essenzialmente di tipo gratuito, salva la previsione di rimborsi spese o di analoghe dazioni e non è, pertanto, assimilabile alla figura del lavoro autonomo né a quella del lavoro subordinato, trattandosi piuttosto di fattispecie contrattuale atipica, volta alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322
c.c., in quanto diretta alla promozione, mediante l'insegnamento e l'addestramento, delle discipline sportive, veicoli di estrinsecazione e di salutare sviluppo della personalità umana, oltre che di aggregazione sociale (si veda in tal senso Corte d'Appello
Venezia, sez. lav. n. 173/2006).
Tale essendo l'inquadramento normativo del rapporto di collaborazione sportiva amatoriale e la tendenziale gratuità della prestazione principale resa, in tanto è dovuto il corrispettivo di denaro concordato tra le parti in quanto lo stesso trovi il proprio fondamento giustificativo nell'esigenza di rendere concretamente possibile la partecipazione alle attività sportive della squadra dilettantistica, ossia, assurgento appunto a rimborso necessario delle spese che il tesserato deve sostenere per poter partecipare agli allenamenti, alle trasferte e agli impegni ufficiali della socieàt di riferimento.
Tale essendo l'inquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti, la domanda di pagamento oggetto di causa è suscettibile di essere accolta, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della ripetizione di indebito ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c. che attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di un preesistente debito, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'abbia ricevuto. pagina 3 di 5 Sotto il profilo dell'onere della prova, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione per il quale
"Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni" ( cfr
Cass. 17146/2003 ).
Tanto premesso, nel caso di specie, costituisce circostanza rimasta incontestata che la società attrice abbia consegnato all'odierno conventuo plurimi assegni a titolo di garanzia come rimborso spese per le prestazioni sportive da svolgere nell'anno del tesseramento
(2019-2020) che, per come ammesso dallo stesso convenuto, quest'ultimo ha definitivamente incassato.
Di tale circostanza è stata fornita altresì prova orale giacché il tesoriere della società ha riferito che “i calciatori ricevono dei rimborsi spesa [..] in base alla distanza che il calciatore deve percorrere nonché in base all'importanza dello stesso” e, nel caso di parte convenuta, “si trattava di euro 1000 al mese per la stagione
2019-2020”.
Tali dichiarazioni trovano ulteriore riscontro in quanto riferito dai calciatori stessi della società dilettantistica che hanno confermato tra le altre cose la consegna proprio a di assegni in CP_1 garanzia.
Parimenti costituisce circostanza incontestata ed emersa anche all'esito delle prove orali rese che nonostante i CP_1 suddetti assegni, abbia smesso di presentarsi agli allenamenti nell'anno di riferimento e alle partite, non presentandosi neanche in tribuna, in occasione degli incontri ufficiali.
Sulla scorta di tale ingiustificata assenza prolungata, pertanto, è venuto meno l'originario titolo giustificativo dell'obbligo di pagamento corrisposto dalla società, giacché i pagamenti effettuati, trattandosi di un rimborso spese in favore del tesserato funzionali pagina 4 di 5 alla realizzazione della causa concreta del contratto intercorso tra le parti (i.e.e l'effettiva partecipazione alle attività sposrtive di gruppo della società dilettantistica) hanno perduto il proprio presupposto causale e sono da considerarsi indebiti, con conseguente ammissibilità, in punto di rito, della domanda proposta per evidente interesse ad agire.
Sotto il profilo del quantum, è da ritenersi documentalmente provato il versamento indebito a tale titolo di euro 6.000,00, per come desumibile sia dalla documetnazione prodotta da parte attrice che dalle stesse ammissione di parte convenuta, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna a pagare a a titolo di CP_1 Parte_1 ripetizione dell'indebito, la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla domanda
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 2.800,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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