Sentenza 12 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2018, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2018 |
Testo completo
D'APPELLO di CATANZARO, depositato il 29/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto il rigetto;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Vasciminni che ha chiesto l'accoglimento; udito, per la controricorrente, l'Avvocato Ristuccia che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1.- Con sentenza del 7 febbraio 2012, il Tribunale Distrettuale della Contea di Cook, Illinois, Stati Uniti d'America, ha condannato la EX ed altri al risarcimento dei danni, anche punitivi, in favore di HE AR LC, HE SR, HC NC, HC spa, per pratiche concorrenziali scorrette, in relazione ad una joint venture realizzata attraverso l'apporto di una società italiana, la HC spa, e di una società americana, la HC NC, per lo sviluppo e la commercializzazione di un applicativo software. 2.- La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 23 dicembre 2014, ha negato il riconoscimento in Italia della sentenza straniera, per le seguenti ragioni: il giudice americano non poteva conoscere della causa secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, essendo sia HE che EX società con sede in Italia e di diritto italiano e anche l'illecito per la violazione degli obblighi fiduciari inerenti al progetto di joint venture era stato consumato in Italia, né era chiaro il collegamento negoziale tra le due società; la sentenza americana era inconciliabile con il giudicato formatosi tra le medesime parti (HE SR e EX SR) con sentenza del Tribunale di Cosenza del 15 febbraio 2010, che aveva condannato la HC NC a pagare ad EX il corrispettivo pattuito nell'Accordo di liquidazione stipulato il 6 febbraio 2008 (con il quale erano state concordate le modalità di scioglimento dei rapporti tra le parti, ivi compreso quello riguardante la HC NC), in tal modo implicitamente riconoscendo validità ad esso, mentre il giudice americano lo aveva considerato espressione del comportamento illecito di EX;
la statuizione di condanna al risarcimento di danni punitivi era contraria all'ordine pubblico. 3.- Avverso questa sentenza la HE SR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui si è opposta la EX SR.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 64, lett. a), della legge n. 218 del 1995, 2 e 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804, per avere ritenuto che il giudice americano fosse privo di giurisdizione nella causa avanti a lui proposta, mentre aveva giurisdizione sulla base di criteri di collegamento conosciuti dal nostro ordinamento, come il foro del domicilio del convenuto (anche ex art. 2 della Convenzione), essendo stati convenuti in giudizio una pluralità di soggetti, tutti domiciliati negli Stati Uniti, tranne la EX, nei cui confronti la giurisdizione sussisteva per ragioni di connessione (anche ex art. 6 della Convenzione citata). Il motivo è fondato. 5.- In primo luogo, che il giudice americano potesse "conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano" (art. 64, lett. a, cit.) si evince dal rilievo che convenuti nel processo erano anche soggetti domiciliati negli Stati Uniti, sicché la giurisdizione americana sussisteva nei confronti della EX in forza di criteri di collegamento conosciuti nel nostro ordinamento, come il foro del domicilio del convenuto e la connessione (artt. 18, 19, 33 e 40 c.p.c.). Pertanto, sussiste il presupposto su cui si basa l'art. 64, lett. a, cit., cioè che il giudice straniero che ha pronunciato la sentenza abbia fondato la sua competenza giurisdizionale sugli stessi principi in base ai quali, in casi corrispondenti, il giudice italiano esercita la sua giurisdizione nei confronti dello straniero (cfr. Cass. n. 8038 del 2011). 6.- La controricorrente ha formulato alcune obiezioni infondate. 7.- A quella, secondo la quale la questione della connessione sarebbe nuova e implicherebbe inammissibili accertamenti di fatto, si può replicare che il collegamento degli altri convenuti con l'ordinamento statunitense è questione che appartiene al thema decidendum del giudizio di riconoscimento della sentenza straniera, tra l'altro risultante dalla sentenza straniera e, essendo di rilievo processuale, accertabile in sede di legittimità. 8.- Infondata è anche l'obiezione secondo la quale la connessione non potrebbe operare quando la prospettazione sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituto per legge (cfr. Cass., s.u., n. 2360 del 2015), atteso che, nella specie, i convenuti non sono stati coinvolti al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, essendo le domande nei loro confronti state accolte dal giudice americano. 9.- In secondo luogo, il difetto di "competenza giurisdizionale", secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218 del 1995, non può essere invocato per la prima volta - com'è avvenuto nella specie - davanti al giudice italiano, se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudice straniero, ne avrebbe potuto astrattamente inficiare il giudizio (cfr. Cass., s.u., n. 21946 del 2015), facendo in ipotesi venir meno la sua competenza. 10.- Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 64, lett. e), della legge n. 218 del 1995, per avere ritenuto l'esistenza di un contrasto di giudicati impeditivo del riconoscimento della sentenza straniera, mentre i due procedimenti erano diversi nel petitum e nella causa petendi (quello dinanzi al Tribunale di Cosenza aveva ad oggetto un'azione contrattuale, l'altro un'azione extracontrattuale) e le parti non coincidevano. 11.- Il motivo è fondato. Il Tribunale di Cosenza ha accertato l'inadempimento di una diversa società, la HC NC, agli obblighi derivanti dal menzionato Accordo di liquidazione e l'ha condannata ad adempiere in favore della EX, mentre il giudice americano ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno per illecito extracontrattuale in favore della NN ed ha rigettato la domanda di risoluzione dell'Accordo di liquidazione. Ciò è sufficiente per escludere l'esistenza di un contrasto di giudicati tra le due decisioni, stante la diversità degli elementi costitutivi delle azioni proposte nei due giudizi. 12.- Con il terzo motivo è denunciato l'errore di diritto della sentenza impugnata per avere dichiarato la non riconoscibilità della sentenza straniera riguardante i danni punitivi, pur non essendovi una domanda di riconoscimento di tale capo della sentenza. 13.- Il motivo è fondato. L'interesse della ricorrente a proporre un simile motivo di ricorso - che la controricorrente ha contestato - sussiste per l'esigenza di evitare il passaggio in giudicato di una pronuncia costituente effetto di un vizio di attività del giudice, per avere statuito in mancanza di una specifica domanda di riconoscimento del capo della sentenza straniera riguardante i danni punitivi. 14.- In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in div