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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8838/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8838/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Rivoli (TO), Piazza Martiri della Libertà n. 3/5 presso lo studio degli avv.ti CARNINO MAURIZIO e ZANELLATO ANDREA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALPIGNANO il Parte_1 Parte_2
01/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 04/05/2015 e il 28/08/2017. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
➢ Venga assegnata la casa coniugale sita in Rivoli (TO) Corso Francia n. 1, con tutti gli arredi ed il mobilio presenti all'interno della stessa, in favore della IG;
Parte_2
DISPONE:
➢ l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, collocando Per_1 Per_2 la residenza di questi ultimi presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra loro intercorrendi e, diversamente, in base al piano genitoriale allegato al presente ricorso;
➢ a carico del OR un assegno indicizzato di € 600,00 mensili – pari ad € Parte_1
300,00 per ciascun figlio - a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché delle spese scolastiche e ludiche, purché previamente concordate e in ogni caso documentate, secondo quando previsto e disposto dal Protocollo del Tribunale Ordinario di
Torino in materia di spese straordinarie;
DISPONE che:
➢ il OR si faccia integralmente carico della corresponsione dei canoni di Parte_1 locazione relativi all'abitazione familiare, la cui mensilità ammonta ad € 950,00, sino a quando la IG non reperirà un'occupazione lavorativa ed una retribuzione adeguata;
Parte_2
pagina 2 di 3 DÀ ATTO CHE:
➢ il OR si faccia integralmente carico del finanziamento attualmente in Parte_1 corso con UNICREDIT BANCA S.p.A. e sottoscritto da parte della OR , la cui Parte_2 rata mensile ammonta ad € 400,00, sino alla scadenza dello stesso;
➢ il OR si faccia integralmente carico del finanziamento attualmente in Parte_1 corso con UNICREDIT BANCA S.p.A. e sottoscritto da parte della OR , la cui Parte_2 rata mensile ammonta ad € 400,00, sino alla scadenza dello stesso prevista per il 01/06/2027;
DISPONE che:
➢ il OR , a decorrere dal mese di luglio 2027 corrisponda in favore della Parte_1
IG , titolo di contributo al mantenimento dei figli e , un Parte_2 Per_1 Per_2 assegno indicizzato di € 1.000,00 mensili – pari ad € 500,00 per ciascun figlio - a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , da corrispondersi anticipatamente entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle spese scolastiche e ludiche, purché previamente concordate e in ogni caso documentate, secondo quando previsto e disposto dal Protocollo del Tribunale Ordinario di Torino in materia di spese straordinarie;
DÀ ATTO CHE:
➢ I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto per l'estero.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8838/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Rivoli (TO), Piazza Martiri della Libertà n. 3/5 presso lo studio degli avv.ti CARNINO MAURIZIO e ZANELLATO ANDREA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALPIGNANO il Parte_1 Parte_2
01/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 04/05/2015 e il 28/08/2017. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
➢ Venga assegnata la casa coniugale sita in Rivoli (TO) Corso Francia n. 1, con tutti gli arredi ed il mobilio presenti all'interno della stessa, in favore della IG;
Parte_2
DISPONE:
➢ l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, collocando Per_1 Per_2 la residenza di questi ultimi presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra loro intercorrendi e, diversamente, in base al piano genitoriale allegato al presente ricorso;
➢ a carico del OR un assegno indicizzato di € 600,00 mensili – pari ad € Parte_1
300,00 per ciascun figlio - a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché delle spese scolastiche e ludiche, purché previamente concordate e in ogni caso documentate, secondo quando previsto e disposto dal Protocollo del Tribunale Ordinario di
Torino in materia di spese straordinarie;
DISPONE che:
➢ il OR si faccia integralmente carico della corresponsione dei canoni di Parte_1 locazione relativi all'abitazione familiare, la cui mensilità ammonta ad € 950,00, sino a quando la IG non reperirà un'occupazione lavorativa ed una retribuzione adeguata;
Parte_2
pagina 2 di 3 DÀ ATTO CHE:
➢ il OR si faccia integralmente carico del finanziamento attualmente in Parte_1 corso con UNICREDIT BANCA S.p.A. e sottoscritto da parte della OR , la cui Parte_2 rata mensile ammonta ad € 400,00, sino alla scadenza dello stesso;
➢ il OR si faccia integralmente carico del finanziamento attualmente in Parte_1 corso con UNICREDIT BANCA S.p.A. e sottoscritto da parte della OR , la cui Parte_2 rata mensile ammonta ad € 400,00, sino alla scadenza dello stesso prevista per il 01/06/2027;
DISPONE che:
➢ il OR , a decorrere dal mese di luglio 2027 corrisponda in favore della Parte_1
IG , titolo di contributo al mantenimento dei figli e , un Parte_2 Per_1 Per_2 assegno indicizzato di € 1.000,00 mensili – pari ad € 500,00 per ciascun figlio - a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , da corrispondersi anticipatamente entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle spese scolastiche e ludiche, purché previamente concordate e in ogni caso documentate, secondo quando previsto e disposto dal Protocollo del Tribunale Ordinario di Torino in materia di spese straordinarie;
DÀ ATTO CHE:
➢ I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto per l'estero.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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