TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 15293 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MISSIAGGIA MARIA LUISA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato RICCIARDI SALVATORE parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 11.3.2025
pagina 1 di 11 F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge , unione CP_1 CP_1
celebrata a BOLOGNA in data 10/02/2012 e dalla quale erano nate due figlie nel
2014 e nel 2018.
Si costituiva il Sig. chiedendo l'addebito della Controparte_1
separazione per infedeltà della moglie con il sig , relazione Parte_2
consolidatesi con la nascita di un figlio nel corso del giudizio.
Tra le parti interveniva sentenza parziale di separazione.
La causa proseguiva con l'istruttoria tramite plurime relazioni del Servizio sociale e interpello del ricorrente.
Veniva altresì nominatala curatrice speciale delle minori il 16.2.2023,in seguito al trasferimento arbitrario delle minori a Gorizia. Nella memoria del 12.05.2023 la curatrice, in modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione del
10.03.2023, ha richiesto che la Giudice Istruttore autorizzasse il trasferimento di e presso la madre a Gorizia, affidandole al Servizio Pt_3 Parte_4
Sociale di Gorizia affinchè avviasse presso la NPI con l'obiettivo di riuscire ad avvicinarle al padre, autorizzando la loro iscrizione presso la Scuola Privata
Educare Waldorf FV in Cormons.
All'udienza dell'11.3.2025 venivano precisate le conclusioni,decorsi i termini ex art.190 cpc la causa veniva decisa alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
***
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza parziale Controparte_1
n. 2822/2021_ resa da questo Tribunale, passata in giudicato.
La domanda di addebito formulata dal sig va accolta. Parte_5
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/213), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
pagina 2 di 11 determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006).
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006; conf.
Cass. n. 18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”).
Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene in rilievo la relazione extraconiugale. Secondo la giurisprudenza “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge
pagina 3 di 11 responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. ord.
6-1 n.
1685/2015; Cass. n. 25618/2007), ovvero “di una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”
(Cass. n. 9074/2011).
Nel caso di specie, è emerso che nei primi mesi dell'anno 2020, sui social network in uso alla Sig.ra sono state pubblicate (su profili pubblici e Parte_1
liberamente visibili) immagini con un nuovo compagno ed esternazioni amorose
(cfr. doc. n.1), dalle quali emerge come – benché si trovasse Parte_1
ancora in costanza di matrimonio – abbia ufficializzato una relazione pubblica (e stabile) con altro compagno, tanto che quest'ultimo, già in data 16.03.2020, ne partecipava l'evento sul proprio profilo social, con i correlati commenti della
(cfr. doc. n.2), cui hanno fatto seguito condivisioni di momenti con le Pt_1
minori e (cfr. doc. n.3). Pt_3 Pt_4
I Servizi Sociali del Comune di Bologna, hanno affermato «La signora ha Pt_1
riferito al Servizio di aver un nuovo compagno dal mese di febbraio 2020, conosciuto mesi prima»,
E'stata dunque questa relazione a portare alla rottura dell'unione matrimoniale.
Per tale motivo la sig ha preteso l'allontanamento del marito dalla casa Pt_1
coniugale in data 02.02.2020. Infatti nel medesimo mese sono state pubblicate sui
Social Network immagini che rendevano pubblica la nuova relazione ( iniziata mesi prima).
La sig , peraltro, non ha dimostrato che l'unione matrimoniale fosse già Pt_1
incrinata e compromessa.
Deve, quindi, essere dichiarato l'addebito della separazione in capo alla sig . Pt_1
Deve essere confermato l'affido delle minori ai Servizi sociali, reso ineludibile dal grave comportamento della madre, la quale ha arbitrariamente trasferito le figlie da Bologna a Gorizia, interrompendo i rapporti con il padre, al quale ha pagina 4 di 11 platealmente e volontariamente sostituito il,nuovo compagno, non ha curato adeguatamente la scolarizzazione delle minori ( la minore ha accumulato un Pt_3
cospicuo numero di assenze e per è dovuta intervenire la curatrice Pt_4 speciale per l'inserimento scolastico) e il profilo della salute, tanto da rendersi necessario l'intervento, anche in questo ambito, della curatrice speciale.
La Ctu ed i Servizi sociali hanno riscontrato criticità in tutto il contesto materno stante il ruolo attivo nella compromissione del rapporto padre-minori.
La Ctu, le cui conclusioni si condividono essendo esenti da vizi logico o metodologici, ha accertato che “la signora non è capace di condividere e di Pt_1
stabilire una comunicazione genitoriale di base e presenta un funzionamento sostenuto da meccanismi difensivi primitivi (difense di acting come l'acting out e
l'aggressione passiva, difese borderline come la scissione, difese di diniego come la negazione e la proiezione, difese narcisistiche come l'onnipotenza,
l'idealizzazione e la svalutazione. Queste difese sono caratterizzate da: grave distorsione dell'immagine di sé e da un'attribuzione errata di immagini degli altri, esclusione dalla coscienza di idee, affetti o responsabilità inaccettabili, la tendenza ad affrontare fonti di stress interne ed esterne per mezzo dell'azione). Si ritiene che, con questi presupposti, il trasferimento a Gorizia rappresenti il concreto rischio di un ridisegno dei confini familiari che terrebbe definitivamente fuori il padre…
La signora presenta delle convinzioni prevalenti, perché Parte_1
provocano un modo di funzionare disturbato, e dominanti perché tutte le altre idee diventano secondarie: tutto viene a ruotare attorno a questa idea di una figura paterna pericolosa strettamente associata a un'intensa componente affettiva e questo pregiudica la sua capacità riflessiva e di conseguenza la capacità di garantire l'accesso all'altro genitore, con grave pregiudizio per le figlie.
La signora dimostra che le sue opinioni, aspettative e sentimenti relativi alla figura paterna sono contraddittori e che non è in grado di conciliare queste differenze così da formare rappresentazioni realistiche e coerenti degli altri, così come non è in grado di integrare alcun elemento della figura paterna in contrasto
pagina 5 di 11 con il proprio vissuto;
questo contribuisce a trasmette alle bambine delle 'cose' che vanno a costruire delle immagini della figura paterna preoccupanti e minacciose che non hanno consentito lo spazio per creare un incontro con il padre. La signora sembra esteriormente cordiale e amichevole ma quando viene sollecitata a collaborare sembra che eviti di fare la sua parte: una facciata di apparente disponibilità maschera una resistenza nascosta nei confronti dell'altro genitore, i sentimenti di ostilità e rancore vengono espressi con aggressività in modo indiretto e passivo. Ha mostrato nel corso di tutta la CTU una modalità assolutamente discontinua e poco integrata, intrecciando franche oppositività a richieste incessanti e poco congrue. Il problema della signora non è quello Pt_1 che vede (la percezione e l'esame di realtà non sono anomali) ma è come lo racconta che non funziona: percepisce la realtà correttamente (la realtà entra di lei per quello che è) ma è quello che succede nel passaggio tra dentro di lei e
l'esterno ad essere problematico perché la signora distorce, altera e ricama sulla realtà in modo non adeguato e quindi poi la presenta al mondo in modo non congruo. È possibile che non emerga un disturbo francamente psicopatologico alla somministrazione testistica perché tutto questo è coerente dentro di lei, ossia vive in un 'mondo' dove lei pensa sia stata una buona idea portare le minori a
Gorizia e non inserirle a scuola, dove lei è davvero convinta che il signore abbia abusato della bambina per cui lei assume il ruolo di salvatrice di . Le Pt_3
convinzioni deliranti rappresentano il tentativo disperato , messo in atto da una persona, di dare coerenza a qualcosa che di coerenza non ne ha, di mettere un po' di ordine nel suo mondo interno confuso;
in un qualche modo, quindi, il delirio riduce l'ansia soggettiva, fornendo alla persona un chiaro, anche se falso, sistema di lettura del proprio vissuto interno.
La minore , dopo un'estate trascorsa a Gorizia, ha completamente Pt_3
disinvestito in tutti gli altri ambiti della sua vita a Bologna e le sue condizioni psicologiche si sono aggravate. La signora non ha rappresentato nulla agli Pt_1
insegnanti, né rispetto alla situazione generale né rispetto alla decisione di trasferirsi a Gorizia, mettendoli nella condizione di non sapere come gestire e contestualizzare le crisi di le crisi di;
inoltre, la signora ha rinforzato Pt_3 Pt_1
pagina 6 di 11 il comportamento di comunicando agli insegnanti di avvisarla quando Pt_3
manifestava malessere in modo che potesse venirla a prendere. Emergono forti elementi di preoccupazione che richiedono un intervento immediato non solo sulla bambina ma sull'intero contesto materno, le criticità rappresentano elementi di grave rischio evolutivo.
Al di là dei colloqui la signora è gravemente inadeguata sotto il profilo Pt_1
genitoriale” La sig ha dimostrato disinteresse per la crescita delle minori Pt_1
anche sotto il profilo scolastico, invero per perseguire il proprio obiettivo di trasferimento a Gorizia, ad anno scolastico inoltrato ha organizzato un'istruzione parentale a Gorizia, con necessità di procedere ad una segnalazione per dispersione scolastica. Inoltre nell'anno scolastico 2022-2023 non è stata Pt_3
neanche ammessa alla quarta elementare.
Inoltre, la sig ha denunciato il padre per fatti che sono stati archiviati (cfr Pt_1
provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica, doc
47). CP_ Il dott. dei Servizi sociali, ha condiviso le riflessioni della ctu: “Da quello che ho potuto cogliere, questo aspetto qui è l'aspetto più evidente, più saliente!
Quello che, anche secondo me, va un po' a strutturare le dinamiche famigliari e a organizzare le relazioni famigliari! Ovverosia una… perdurante… marginalizzazione del papà che assume le caratteristiche dell'esclusione del papà dalla vita delle figlie già da diverso tempo e una incapacità anche dei Servizi, tra cui io e il Servizio Sociale educativo, di riuscire a costruire un minimo di spiraglio affinché ci possa essere un riavvicinamento o comunque una ripresa del legame tra le figlie e il papà […] rispetto alla famiglia, anche alla figura di questo uomo
(il signor ), la signora… effettivamente chiamava in causa sia i timori CP_1 legati alla vicenda del penale ma anche poi… si capiva dalla conversazione, questa figura era demonizzata, non posso usare altro termine. Veniva demonizzata. Quindi, come se non avesse mai fatto nulla di buono e dal quale non ci si potesse attendere nulla di buono” .
pagina 7 di 11 Il risultato della condotta materna ha condotto le figlie ad un grave e profondo distacco dal padre, a causa della prolungata mancanza di frequentazione determinata dalla condotta materna . non ha visto il padre dalla seconda Pt_3
metà del 2020 stante la denuncia depositata nei di lui confronti a seguito del racconto fatto dalla piccola alla madre in merito ad abusi sessuali che si sono rivelati privi di fondamento ( cft doc 47) e dall''età di un anno e mezzo. Pt_4
La ctu rileva: Le proiezioni materne di cui sono vittime le minori non solo compromettono le loro capacità di adattamento, favorendo delle risposte emotive
e comportamentali disadattative, ma ostacolano nel concreto il diritto delle minori alla bigenitorialità. Questi aspetti possono configurare un pregiudizio grave rispetto al processo di sviluppo di e , con possibile Pt_3 Pt_4
modificazione della personalità e conseguente danno di natura psichica con carattere .
Pur essendo il padre genitore idoneo ed adeguato ,come ritenuto dal Ctu, l'affido esclusivo non appare praticabile a causa dell'assenza di frequentazione con le figlie e della necessità di “attuare un percorso lunghissimo e delicatissimo per riavvicinare le bambine a quello che potrebbe essere potenzialmente un ottimo padre”.
Poiché la condotta della madre, nella sua pervicacia e nonostante gli interventi di sostegno messi in campo in un lungo lasso temporale, non consente di attuare diversamente l'interesse delle minori, occorre disporre, ex art 5 bis Legge
184/1983, l'affido per 24 mesi ai Servizi sociali di Gorizia che avranno facoltà di decisione anche in ambito sanitario, scolastico ed extrascolastico, dovranno programmare un intervento psicoterapeutico urgente per le minori, anche con valutazione della NPI, al fine di recuperare il rapporto con il padre per creare spazi di autonomia ia delle bambine anche con l'ausilio di collocamento diurno presso famiglie di appoggio e offrire un supporto alla genitorialità alla madre, organizzare incontri con il padre con frequenza almeno ogni 15 giorni in un ambiente neutro e alla presenza di un educatore che possa agevolare il riavvicinamento della prole alla figura paterna, con facoltà di graduale incremento e liberalizzazione delle visite.
pagina 8 di 11 Quanto al collocamento delle minori, gli inesistenti rapporti con il padre impediscono, così come l'affido esclusivo, anche il collocamento, al quale il padre ha. peraltro. già rinunciato, avendo a cuore l'interesse delle figlie che sarebbero state destabilizzate con un cambio di collocamento, all' udienza del
22.06.2023. Nell'interesse delle minori, si accoglie la richiesta della curatrice speciale di non procedere a collocamenti eterofamiliari, salvo l'ausilio di famiglie d'appoggio per attività diurne.
Il contributo economico del padre, tenuto conto delle rispettive situazioni economiche accertate anche dall'apposita Ctu contabile , dell'esposizione debitoria dovuta anche al comportamento della sig e delle spese che il sig Pt_1
deve affrontare per gli spostamenti a Gorizia, si determina in euro CP_1
400,00 ( €200,00 per ciascuna figlia), salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sentenza con spese straordinarie al 100% a carico materno.
Viste le reiterate inottemperanze paterne, si conderma l'ammonimento della sig e la condanna a favore della Cassa delle ammende emessa in corso di Pt_1
causa,
Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza, così come le spese del curatore speciale, ,la cui nomina si è resa necessaria per la condotta materna. Le spese legali del curatore speciale saranno versate in favore dello Stato.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
Addebita la separazione alla sig Parte_1
Affida le minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato:
pagina 9 di 11 - programmare un intervento psicoterapeutico urgente per le minori, anche con valutazione della NPI, al fine di recuperare il rapporto con il padre per creare spazi di autonomia ia delle bambine anche con l'ausilio di collocamento diurno presso famiglie di appoggio offrire un supporto alla genitorialità alla madre,
organizzare incontri con il padre con frequenza almeno ogni 15 giorni in un ambiente neutro e alla presenza di un educatore che possa agevolare il riavvicinamento della prole alla figura paterna, con facoltà di graduale incremento e liberalizzazione delle visite;
assumere decisioni in ambito sanitario, scolastico ed extrascolastico come la scelta delle attività educative di supporto, sportive e ludiche, ivi comprese quelle da svolgere in periodi festivi ed estivi confrontandosi con il curatore speciale;
vigilare sulle condizioni delle minori, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo, fornendo il sostegno giudicato necessario in ambito scolastico, piscologico, ricreativo e sportivo, socializzante;
Pone a carico del sig l'obbligo di versare a Controparte_1 [...] la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
Avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale del minore il nominativo del responsabile del procedimento;
Dispone il collocamento delle figlie minori della coppia presso la madre a
Gorizia,
nomina curatrice speciale delle minori, l'Avv. Maria Teresa Semeraro , cui attribuisce i compiti di raccordarsi con i Servizi sociali e coadiuvare il padre nella comunicazione funzionale necessaria nell'interesse della prole;
Dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al
Giudice Tutelare competente una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale;
pagina 10 di 11 Condanna la sig a corrispondere al sig le spese legali nella Pt_1 CP_1
misura di euro 8000,00 oltre rimborso forfettario Iva e cassa come per legge;
Condanna la sig a rifondere all'Erario i compensi per la curatrice speciale Pt_1
del figlio, Avv. Maria Teresa Semeraro, compensi che liquida in complessivi
6.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. pone definitivamente a carico di i compensi spettanti alle Parte_1
CTU, dott.ssa e , liquidati con separati decreti Persona_1 Persona_2
agli atti
Manda alla Cancelleria di comunicare :
- ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui è assegnato termine di successivi giorni 15 per la individuazione del responsabile dell'affidamento e la conseguente comunicazione del predetto nominativo al padre, al Giudice Tutelare
e al curatore, Avv. Maria Teresa Semeraro;
- alla curatrice nominata, Avv. Maria Teresa Semeraro del Foro di Bologna, per quanto di spettanza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 11 di 11