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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 545/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 52/b C/o C.d.s. 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 347/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez. 1 e pubblicata il 23/11/2022
Atti impositivi:
- SPESE LEGALI n. PREAVVISO PARCELLA 37/2022 SPESE LEGALI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della sentenza Corte di Giusitiza Tribiutaria di primo grado di Pescara n. 347/01/2022 che condannava l'Agenzia delle Entrate di Pescara alle “spese in favore del ricorrente, in complessivi €.1.500,00
(Millecinquecento/00) oltre ad oneri accessori se dovuti” l'Ufficio liquidava le spese di giudizio per l'importo di € 1.560,00 comprensivo delle spese di giudizio e del contributo 4% cassa dottori commercialisti.
La ricorrente chiedeva tramite pec del 10/07/2023 la corresponsione anche delle spese forfettarie del 15%, dell'Iva e del contributo unificato. L'Ufficio tramite pec in data 11/08/2023 chiariva che le spese forfettarie non erano dovute in quanto il difensore non era un avvocato, che la società avrebbe potuto detrarre l'Iva e che il rimborso del contributo unificato era da considerarsi incluso nelle spese liquidate per € 1.500,00.
La società presentava ricorso per giudizio di ottemperanza in data 27/06/2024 depositato in pari data alla
Corte di Giusitiza Tribitaria di Secondo grado Abruzzo RGA 545/2024, chiedendo il pagamento della somma di € 585.00 di cui € 225,00 per rimborso forfettario del 15% e ed € 360,00 a titolo di rimborso del contributo unificato.
L' Ufficio nelle proprie controdeduzioni depositate in data 11/07/2024 chiedeva il rigetto del giudizio di ottemperanza.
La parte presentava memorie in data 06/11/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo con sentenza 57/2025 depositata il 06/02/2025 ha accolto il ricorso della società, ritenendo che “I compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, anche in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati in considerazione dell'attività concretamente svolta, pertanto si applicano le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti”.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo nell'accogliere il giudizio per ottemperanza nominava “commissario ad acta il Direttore Provinciale di Pescara per tutti gli adempimenti opportuni, concedendogli termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con obbligo di depositare relazione a questa Commissione in ordine alla avvenuta esecuzione del giudicato.”
In data 28/01/2025 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara ha provveduto ad effettuare il pagamento per € 585,00 come da ricevuta predisposta dalla Direzione Regionale dell' Abruzzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, dichiara estinto il giudizio atteso che vi è stata ottemepranza da parte dell'Amministrazione Finanziaria a quanto decisio con sentenza n.
347/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez. 1 e pubblicata il 23/11/2022.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, Sezione I^nell'accogliere il giudizio per ottemperanza nominava "commissario ad acta il Direttore Provinciale di Pescara per tutti gli adempimenti opportuni, concedendogli termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con obbligo di depositare relazione a questa Commissione in ordine alla avvenuta esecuzione del giudicato.”
Atteso che in data 28/01/2025 è stato effettuato il pagamento per € 585,00 come da ricevuta predisposta dalla Direzione Regionale dell'Abruzzo, la Corte non può che disporre la estinzione del giudizio essendoci stata ottemperanza al giudicato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, defintivamente pronunciando, così provvede: Dichiara estinto il giudizio atteso che vi è stata ottemepranza da parte dell'Amministrazione Finanziaria a quanto decisio con sentenza n. 347/2022 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez. 1 e pubblicata il 23/11/2022. Cosi deciso in L'Aquila il
22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 545/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 52/b C/o C.d.s. 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 347/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez. 1 e pubblicata il 23/11/2022
Atti impositivi:
- SPESE LEGALI n. PREAVVISO PARCELLA 37/2022 SPESE LEGALI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della sentenza Corte di Giusitiza Tribiutaria di primo grado di Pescara n. 347/01/2022 che condannava l'Agenzia delle Entrate di Pescara alle “spese in favore del ricorrente, in complessivi €.1.500,00
(Millecinquecento/00) oltre ad oneri accessori se dovuti” l'Ufficio liquidava le spese di giudizio per l'importo di € 1.560,00 comprensivo delle spese di giudizio e del contributo 4% cassa dottori commercialisti.
La ricorrente chiedeva tramite pec del 10/07/2023 la corresponsione anche delle spese forfettarie del 15%, dell'Iva e del contributo unificato. L'Ufficio tramite pec in data 11/08/2023 chiariva che le spese forfettarie non erano dovute in quanto il difensore non era un avvocato, che la società avrebbe potuto detrarre l'Iva e che il rimborso del contributo unificato era da considerarsi incluso nelle spese liquidate per € 1.500,00.
La società presentava ricorso per giudizio di ottemperanza in data 27/06/2024 depositato in pari data alla
Corte di Giusitiza Tribitaria di Secondo grado Abruzzo RGA 545/2024, chiedendo il pagamento della somma di € 585.00 di cui € 225,00 per rimborso forfettario del 15% e ed € 360,00 a titolo di rimborso del contributo unificato.
L' Ufficio nelle proprie controdeduzioni depositate in data 11/07/2024 chiedeva il rigetto del giudizio di ottemperanza.
La parte presentava memorie in data 06/11/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo con sentenza 57/2025 depositata il 06/02/2025 ha accolto il ricorso della società, ritenendo che “I compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, anche in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati in considerazione dell'attività concretamente svolta, pertanto si applicano le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti”.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo nell'accogliere il giudizio per ottemperanza nominava “commissario ad acta il Direttore Provinciale di Pescara per tutti gli adempimenti opportuni, concedendogli termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con obbligo di depositare relazione a questa Commissione in ordine alla avvenuta esecuzione del giudicato.”
In data 28/01/2025 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara ha provveduto ad effettuare il pagamento per € 585,00 come da ricevuta predisposta dalla Direzione Regionale dell' Abruzzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, dichiara estinto il giudizio atteso che vi è stata ottemepranza da parte dell'Amministrazione Finanziaria a quanto decisio con sentenza n.
347/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez. 1 e pubblicata il 23/11/2022.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, Sezione I^nell'accogliere il giudizio per ottemperanza nominava "commissario ad acta il Direttore Provinciale di Pescara per tutti gli adempimenti opportuni, concedendogli termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con obbligo di depositare relazione a questa Commissione in ordine alla avvenuta esecuzione del giudicato.”
Atteso che in data 28/01/2025 è stato effettuato il pagamento per € 585,00 come da ricevuta predisposta dalla Direzione Regionale dell'Abruzzo, la Corte non può che disporre la estinzione del giudizio essendoci stata ottemperanza al giudicato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, defintivamente pronunciando, così provvede: Dichiara estinto il giudizio atteso che vi è stata ottemepranza da parte dell'Amministrazione Finanziaria a quanto decisio con sentenza n. 347/2022 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez. 1 e pubblicata il 23/11/2022. Cosi deciso in L'Aquila il
22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio.