Sentenza 13 maggio 2010
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Non può essere considerato luogo di privata dimora ai fini delle valutazioni di ammissibilità e utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, l'ufficio tecnico di un comune, trattandosi di luogo dove è consentito l'accesso ad un numero indiscriminato di persone.
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- 1. La definizione del luogo di privata dimora in materia di intercettazioni ambientaliRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 29 gennaio 2023
La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 32010 del 25 maggio 2022 (depositata in data 30 agosto 2022), si è occupata del delicato tema della determinazione del “luogo di privata dimora” in relazione al mezzo di ricerca della prova dell' intercettazione, al fine di valutare la sua ammissibilità ed utilizzabilità in giudizio. Per la giurisprudenza, vige la necessità di garantire che alla corretta esecuzione delle indagini, non corrisponda una lesione ingiustificata e continuativa del diritto alla libertà personale ed individuale dell'individuo, sebbene indagato (art. 13 Cost.), nonché del diritto alla segretezza delle comunicazioni e della corrispondenza privata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 24161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24161 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 498
Dott. DI TOMASSI RIstefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 46693/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC EL N. IL 25/12/1948;
2) EC NO DA N. IL 30/03/1968;
3) ME PP N. IL 30/03/1948;
avverso la sentenza n. 2276/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 04/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per la parte civile, l'avv. Gandolfo per ass. antiracket SA;
avv. Maggio Provincia Trapani e quale sost. proc. avv. M. G. Floridia per Comune SA;
Uditi i difensori avv. Gaito per AN e SU e avv. Musco per GR ed hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 30 ottobre 2007, il gup del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava:
HE AN e US SU colpevoli dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, turbata libertà degli incanti, illecita concorrenza con minaccia e violenza, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo (capo i, contestato a entrambi gli imputati, e capi l ed m, ascritti al solo SU, chiamato a rispondere anche del delitto di ricettazione di una pistola marca "Ruger", provento di furto in danno di OR TT) e, con la diminuente del rito, li condannava rispettivamente alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione (il primo) e di dieci anni e otto mesi di reclusione (il secondo), oltre alle pene accessorie;
AN DA GR colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e lo condannava alla pena di sei anni di reclusione, oltre alle pene accessorie.
Disponeva che, a pena espiata, SU venisse sottoposto alla libertà vigilata per la durata di tre anni e AN e GR per anni due.
2. Il 4 maggio 2009, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, appellata dagli imputati, riduceva la pena inflitta a GR a cinque anni e quattro mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
3. I giudici di merito, dopo avere respinto preliminarmente le eccezioni difensive di inutilizzabilità dei decreti di intercettazione, emessi in via d'urgenza dal pubblico ministero e tempestivamente convalidati dal gip, per violazione dell'art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, ritenevano provata la responsabilità di GR in ordine al delitto previsto dall'art.416 bis c.p. sulla base di plurimi e convergenti elementi di prova:
a) dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RI NC, nonché da RO NA, presso la cui abitazione venivano arrestati i latitanti NA FE e GI ND, appartenenti in posizione apicale a "cosa nostra" e membri, rispettivamente, delle "famiglie" mafiose di SA e Mazzara del Vallo);
b) contenuto dei colloqui intercettati nella sala del carcere di Trapani, intercorsi tra ROlia NA e alcuni congiunti;
c) esito delle indagini svolte in merito all'acquisto dell'autovettura "Lancia Y 10", sequestrata presso l'abitazione di RO NA all'atto del suo arresto, utilizzata dai latitanti FE e GI, secondo quanto evidenziato dalle attività di pedinamento e di videosorveglianza della villetta di proprietà della donna;
d) dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti RI LI e AL CI in merito alle modalità e alle circostanze di tempo e di luogo di acquisto della predetta auto;
e) risultanze delle indagini esperite in merito al coinvolgimento di GR nella gestione della discoteca "Octopus", secondo quanto riferito da NC RI.
I giudici di merito evidenziavano che dal complesso di questi elementi emergeva che GR svolgeva all'interno del sodalizio incarichi di fiducia, quali l'organizzazione e la cura degli spostamenti dei due latitanti FE e GI mediante l'utilizzo dell'auto "Y10", partecipava a momenti significativi della vita associativa insieme con altri affiliati a "cosa nostra", manteneva stretti vincoli con LO NO, prestanome per gli affari economici dei fratelli MA SO e MA IA (condannati con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art.416 bis c.p.), veniva indicato come persona da contattare per conto e nell'interesse di FE (arrestato) nel corso dei colloqui intercettati in carcere tra ROria NA e la figlia. I giudici di merito osservavano che anche nei confronti di SU e AN sussistessero univoci elementi di colpevolezza in ordine ai reati loro contestati.
La configurabilità del delitto di cui al capo i (in relazione al quale, peraltro, AN non aveva proposto appello) era desumibile dal contenuto dei colloqui intercorsi tra i due imputati a bordo dell'auto di AN, nonché tra quest'ultimo e il congiunto IT Polessi, evidenzianti la disponibilità, da parte di AN, di un'arma.
La responsabilità di SU in relazione ai reati a lui ascritti veniva affermata sulla base del contenuto delle intercettazioni, evidenzianti la disponibilità da parte dell'imputato di una pistola marca "Mauser", degli esiti delle attività di sequestro che consentivano il rinvenimento, presso la sua abitazione, di una pistola marca "Ruger", provento di furto commesso nel 1993 in danno di OR TT.
In merito al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. univoci e concordanti elementi di colpevolezza venivano desunti dal contenuto delle intercettazioni, evidenzianti la partecipazione di AN e SU a importanti riunioni tra esponenti di rilievo di "cosa nostra", la consumazione di condotte illecite funzionali alla illecita gestione degli appalti nel settore delle opere pubbliche in Mazzara del Vallo, gli stretti rapporti esistenti tra i due imputati e TE RI, elemento di vertice della "famiglia" mafiosa di Mazzara del Vallo.
Ad avviso dei giudici di merito, ulteriori elementi di prova erano costituiti, per quanto riguarda la posizione di AN, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NA VI che lo indicava come persona che aveva favorito la latitanza di ND GI, fornendogli auto per gli spostamenti e appartamenti, quale quello del costruttore D'LO VI e di suo figlio D'AN ER, nonché come intermediario di raccomandazioni mafiose ed interventi nel mondo degli appalti.
In tale contesto particolare rilievo veniva attribuito al pressante invito "a mettersi a posto", rivolto da AN a Funaro Domenico, al contenuto delle intercettazioni ambientali disposte sull'auto in uso all'imputato e alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti SM TI e SM AN
(rispettivamente suocero e moglie di ER D'LO), i quali riconoscevano in foto GI e FE come le persone che erano state ospitate nella casa del loro congiunto.
Quanto ai delitti di cui ai capi d) ed e), univoci elementi di colpevolezza venivano desunti dai seguenti elementi:
a) indagini effettuate in merito alle attività di manipolazione e approvvigionamento illegale delle risorse pubbliche da destinare al mercato delle gare d'appalto tenute da SU, responsabile, fino al 16 ottobre 2003, dell'ufficio tecnico del comune di Mazzara del Vallo e, comunque, funzionario di quel comune addetto alle ripartizioni amministrative competenti sulla predisposizione e gestione delle gare e dei pubblici incanti;
b) contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, evidenzianti l'illegittima aggiudicazione, grazie alla manipolazione e falsificazione dei sorteggi e delle altre procedure, di appalti, tra cui, in particolare, quelli di via Reno, in Mazzara del Vallo, in favore di AN, titolare della s.r.l. "Gruppo Lavori" e l'azione di intimidazione svolta, anche con l'ausilio di LO EO, referente di "cosa nostra" per il settore, in danno della concorrente "s.r.l. Fratelli Viola" di Agrigento al fine di indurla a ritirare il ricorso proposto in sede amministrativa;
c) atti acquisiti presso il comune di Mazzara del Vallo, da cui risultava che il comune, in via di autotutela, aveva revocato l'aggiudicazione dell'appalto alla società di AN e assegnato i lavori alla ditta agrigentina, vittoriosa in sede di giudizio amministrativo.
4. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati, i quali formulano le seguenti censure.
La difesa di AN e SU lamenta violazione dell'art.267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3, con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali disposte, rispettivamente, con i Decreti n. 2197/02 e 2198/02 del 4 dicembre 2002, n. 2277/03 del 13 novembre 2003 e con i successivi provvedimenti di proroga sotto un duplice profilo a) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza e inidoneità delle apparecchiature legittimanti il ricorso a impianti diversi da quelli in dotazione della Procura ex art. 268 c.p.p., comma 3, a nulla rilevando, contrariamente a quanto assunto dai giudici d'appello, l'intervenuta convalida da parte del gip dei decreti emessi, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, aventi ad oggetto soltanto la valutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei decreti d'intercettazione in via d'urgenza; b) omessa documentazione della esecuzione delle operazioni di installazione delle apparecchiature "gsm" e "gps" nei locali e sulle auto in uso agli imputati, queste ultime da ritenere, anche alla luce delle pronunzie della Corte Costituzionale (sent. n. 88 del 1987, 304 del 2000, n. 251 del 2004) e di un indirizzo, sia pure minoritario, della giurisprudenza di legittimità, luoghi di privata dimora.
Deduce, inoltre, violazione di legge e carenza della motivazione in ordine agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dei due imputati, atteso che la sentenza d'appello, omettendo la compiuta analisi dei motivi d'impugnazione, si è limitata a richiamare l'iter logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado senza rispondere alle censure difensive. La difesa di GR lamenta, a sua volta, violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3, con conseguente inutilizzabilità
dei risultati delle intercettazioni ambientali disposte con il decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero l'8 febbraio 2003 (successivamente convalidato dal g.i.p.) con il quale è stata disposta la captazione delle conversazioni intercorse, all'interno della casa circondariale di Trapani, tra AG, FE NA ROria NA e i rispettivi familiari per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza e inidoneità delle apparecchiature legittimanti il ricorso a impianti diversi da quelli in dotazione della Procura ex art. 268 c.p.p., comma 3, nonché carenza assoluta di motivazione in ordine alla indispensabilità delle predette intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini. Censura, inoltre, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, il travisamento del fatto e delle risultanze processuali in merito agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sotto i seguenti profili:
1) il tenore di un colloquio, come quello intercettato in carcere, il 28 febbraio 2003, tra ROria NA e la figlia, univocamente indicativo di una forte diffidenza nei confronti di GR, sospettato di essere il responsabile della cattura dei latitanti GI e FE, non poteva costituire un riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RI NC in merito all'adesione di GR al sodalizio di stampo mafioso;
2) le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a proposito delle dichiarazioni rese da ROria NA sulla genesi dei motivi di sospetto maturati nei confronti di GR, oltre a essere prive di riscontri probatorie, non erano sorrette da regole di esperienza e costituivano, pertanto, il frutto di non consentite illazioni;
3) la forte diffidenza nutrita da ROria NA nei riguardi di GR - presunto responsabile dell'arresto dei due latitanti, di cui, peraltro, ignorava il nascondiglio - era inconciliabile con la ricostruzione operata in sentenza del contenuto dei colloqui intercorsi tra ROria NA e la figlia, asseritamente destinataria delle raccomandazioni della madre di rivolgersi proprio al predetto GR, qualora fosse sorta la necessità di aiutare FE;
4) le risultanze processuali concernenti l'asserita riconducibilità a GR dell'effettiva proprietà dell'auto "Y10" su cui viaggiava FE al momento della cattura a GR erano state oggetto di una lettura parziale e travisata dei dati processuali e di un omesso apprezzamento alla luce delle indagini difensive, evidenzianti la mancanza di soprannome di GR, l'omesso espletamento da parte sua di qualsivoglia attività presso la discoteca "Octopus" di SA (circostanze queste tutte riferite dal collaboratore di giustizia NC RI), con conseguente impossibilità di identificare in GR il "Tanino" che, secondo la testimonianza di RI, aveva acquistato la predetta auto.
Lamenta, poi, violazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione all'omessa riapertura dell'istruttoria dibattimentale volta a stabilire l'esatta identificazione di GR anche alla luce del fatto che le attività di videoripresa non avevano mai rivelato la presenza dell'imputato presso la villetta di RO NA ne' la consegna della "Y10" ai due latitanti presso tale abitazione.
Deduce, infine, violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del contributo causalmente rilevante fornito dal ricorrente alla vita dell'associazione e alla realizzazione delle finalità dalla medesima perseguite e all'omessa derubricazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nel reato di favoreggiamento personale, tenuto anche dell'assenza di elementi di riscontro estrinseci individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie rese da NC RI.
OSSERVA IN DIRITTO
Sono fondati, nei limiti di seguito indicati, i motivi di ricorso in tema di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali per inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 3, formulati, rispettivamente, dalle difese di AN HE,
US SU e AN DA GR, aventi carattere logicamente preliminare ed assorbente rispetto agli altri.
1. La possibilità di deroga circa l'uso esclusivo di impianti installati presso la Procura della Repubblica esige, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, la sussistenza di due presupposti: a) l'insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione del predetto ufficio giudiziario;
b) la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Quanto all'inidoneità e insufficienza degli impianti captativi in dotazione all'ufficio di Procura, la motivazione relativa ad essi non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve specificare la ragione dell'inidoneità o dell'insufficienza, sia pure mediante un'indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo della norma, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919; Cass., Sez. Un.29 novembre 2005, n. 21, rv. 232605).
Si tratta di una nozione di inidoneità di tipo funzionale degli impianti, comprensiva non solo della situazione di fatto costituita, ad esempio, dall'indisponibilità delle linee o delle apparecchiature, ma anche della concreta inadeguatezza al raggiungimento dello scopo con riferimento al reato per il quale si procede ed alla tipologia di indagine necessaria all'accertamento dei fatti, in relazione, quindi, alle caratteristiche concrete delle operazioni captative e alle finalità investigative perseguite (Cass., Sez. 1^, 17 febbraio 2006, n. 11576, rv. 233794; Cass., Sez. 2^, 11 gennaio 2007, n. 7380). Come già rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919; Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 21, rv. 232605), l'aggettivazione delle ragioni di urgenza come "eccezionali" rende avvertiti che deve trattarsi di connotazioni più cospicue e pregnanti rispetto a quelle riferibili ai soli "casi di urgenza" di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, che legittimano il pubblico ministero a disporre direttamente l'intercettazione con decreto motivato soggetto poi a convalida da parte del giudice. In presenza dei due presupposti stabiliti dall'art. 268 c.p.p., comma 3, a rendere legittima l'intercettazione per mezzo di impianti esterni all'ufficio giudiziario è necessario, altresì, che il pubblico ministero emetta un apposito decreto motivato prima dell'esecuzione delle operazioni captative (Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 21, rv. 232605); occorre, cioè, un congruo apparato giustificativo dal quale possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo seguito dall'autorità giudiziaria (Cass., Sez. Un. 21 giugno 2000, ric. Primavera;
Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 42792, Policastro;
Cass., Sez. Un. 12 luglio 2007, n. 30347 Aguneche).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con una decisione condivisa dal Collegio, hanno ribadito l'importanza e la centralità della motivazione del decreto ex art. 268 c.p.p., comma 3 per fare emergere l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità degli impianti o anche quella inidoneità di tipo funzionale che la giurisprudenza di legittimità ha in proposito elaborato.
Hanno, quindi, affermato che il decreto può essere integrato successivamente, purché prima dell'inizio delle operazioni captative, ma unicamente da parte del pubblico ministero, perché solo a lui appartiene la delibazione in ordine alle modalità dell'attività intercettativa, e non anche al giudice. Quest'ultimo, infatti, non può integrare un atto di parte, ancorché pubblica, ne', tanto meno, può sostituirsi al magistrato inquirente nel rendere una motivazione che quello non ha reso (Cass., Sez. Un.29 novembre 2005, n. 21, rv. 232605).
A maggior ragione non può riconoscersi alla Corte di Cassazione alcun potere al riguardo, perché il giudice di legittimità, con riguardo ai presupposti delle invalidità processuali, è "giudice del fatto" non nell'apprezzamento e nella valutazione di merito dello stesso, ma solo nel controllo - attività tipica del giudizio di legittimità - del rispetto della regola che presiede al prescritto percorso procedimentale, nel suo incedere in procedendo. Il fatto che il giudice di legittimità deve accertare è, quindi, se sussista un provvedimento del pubblico ministero e se detto provvedimento sia motivato congruamente;
in caso di motivazione insufficiente, però, non può rendere egli stesso una motivazione, perché non si tratterebbe di attività di controllo, ma di sostanziale sostituzione del giudice al pubblico ministero, in un'abnorme supplenza di attività riservata a quest'ultimo (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919; Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 21, rv. 232605; Cass., Sez. Un. 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226712).
2. Alla luce dei principi sinora enunciati, sono inutilizzabili, ai sensi del combinato disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e art.271 c.p.p., i risultati delle operazioni di intercettazione ambientale effettuate, per la durata di quaranta giorni, in esecuzione, rispettivamente, dei decreti autorizzativi nn. 2197/02, 2198/02, emessi in via d'urgenza dal pubblico ministero il 4 dicembre 2002 (convalidati dal gip il successivo 5 dicembre) e concernenti, l'uno, l'autovettura "Ford KA", e, l'altro, l'autovettura "Fiat Panda", entrambe in uso a HE AN, nonché in attuazione del decreto n. 265/03, anch'esso adottato in via d'urgenza dal pubblico ministero l'8 febbraio 2003 e convalidato dal gip del Tribunale di Palermo in pari data, relativo alla captazione delle conversazioni intercorse presso la Casa Circondariale di Trapani tra ND GI, NA FE, NA ROria RI e i familiari.
L'illustrazione delle ragioni poste a base del parziale accoglimento dei rilievi difensivi impone, nel contesto generale già in precedenza delineato, un'ulteriore duplice premessa.
2.1. Innanzitutto si applica anche alle intercettazioni tra presenti la disposizione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271, comma 1, stesso codice), il decreto motivato del pubblico ministero, affinché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 42792, rv. 220093).
2.2. Inoltre, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c),
la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro, rv. 220092).
2.3. Ciò posto, la Corte, all'esito dell'acquisizione di tutti gli atti riguardanti le attività di intercettazione disposte con i provvedimento oggetto dei rilievi difensivi, osserva che nei decreti di intercettazione n. 2197/02 e 2198/02, entrambi emessi in via d'urgenza il 4 dicembre 2002, il pubblico ministero disponeva che le operazioni venissero eseguite "nelle forme di legge", mentre nel decreto esecutivo adottato in pari data prevedeva che l'ascolto avvenisse mediante utilizzo degli impianti in dotazione della Polizia Stradale di Castelvetrano.
Quest'ultimo provvedimento, peraltro, non conteneva alcuna motivazione in merito alle ragioni di insufficienza o inidoneità degli impianti in uso alla Procura della Repubblica, tali da legittimare la deroga ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Nei verbali di inizio delle predette operazioni di intercettazione ambientale (art. 268 c.p.p., comma 1), eseguite in attuazione dei decreti emessi in via d'urgenza dal pubblico ministero (e successivamente convalidati dal gip il 5 dicembre 2002), la polizia giudiziaria dava atto della circostanza che il ricorso agli impianti in uso alla Polizia di Stato si era reso necessario per indisponibilità di apparati liberi e idonei presso la Procura della Repubblica (cfr. verbali in data 19 febbraio 2003).
Si tratta di un'attestazione che non può, all'evidenza, supplire alla totale carenza di motivazione del decreto esecutivo del pubblico ministero, unico soggetto cui incombe il dovere della motivazione, in forma necessariamente scritta e in epoca antecedente all'effettivo inizio delle operazioni, in ordine all'inidoneità o insufficienza degli apparati in uso all'ufficio giudiziario ex art. 268 c.p.p., comma 3, da inquadrare nell'ambito del preventivo controllo dell'Autorità giudiziaria circa le modalità dell'intercettazione che coinvolge il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni, riguardante non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919; Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 21, rv. 232605; Corte Cost., sent. n. 304 del 2000). Occorre, in proposito, sottolineare che l'art. 268 c.p.p., comma 3, è stato introdotto al precipuo scopo di evitare che gli organi deputati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto potessero operare controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte della autorità giudiziaria e che, pertanto, l'avere il legislatore inteso espressamente privilegiare l'impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziali, dettando una disciplina volta a circoscrivere con apposite garanzie l'uso di impianti esterni, trova la sua ragione di essere nella particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e della libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata (Corte Cost. ord. n. 304 del 2000). Per le medesime ragioni non può avere alcuna efficacia sanante dell'omessa motivazione in ordine alla deroga all'utilizzo degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica il provvedimento di convalida adottato dal g.i.p. in base all'art. 267 c.p.p., comma 2, concernente la valutazione della sussistenza delle ragioni d'urgenza addotte a fondamento dell'esigenza di attuare immediatamente le operazioni di intercettazione e legittimanti il mancato ricorso alla richiesta autorizzatoria al giudice per le indagini preliminari.
Infine, in assenza di qualsiasi motivazione del decreto esecutivo del pubblico ministero in ordine all'insufficienza o all'inidoneità degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica, non è neppure possibile affermare, in adesione ad un orientamento interpretativo di legittimità (Cass., Sez. 6^, 25 agosto 2005, rv. 232220), che la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza ex art.267 c.p.p., comma 2, legittimante l'esercizio da parte del pubblico ministero di un potere riservato in via ordinaria al g.i.p. e, comunque, sottoposto al successivo controllo da parte di quest'ultimo, assorbe quella riguardante le eccezionali ragioni d'urgenza a mente dell'art. 268 c.p.p., comma 3, tale da non consentire l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso gli uffici giudiziari. Sulla base di quanto sinora esposto, i risultati delle operazioni di intercettazione ambientale effettuate rispettivamente all'interno dell'autovettura "Ford Ka" e "Fiat Panda" in uso a AN HE per la durata di quaranta giorni, a partire dal 4 dicembre 2002, in esecuzione dei decreti nn. 2197/02 e 2198/02 non sono utilizzabili ai sensi del combinato disposto dell'art. 271 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3. 2.4. Con riferimento al decreto n. 265/03 con il quale in via d'urgenza il pubblico ministero disponeva, l'8 febbraio 2003, le operazioni di intercettazione ambientale presso la Casa Circondariale di Trapani in occasione dei colloqui di GI ND, FE NA, ROria RI NA con i rispettivi familiari, il Collegio osserva che, mentre il provvedimento del pubblico ministero disponeva che le operazioni fossero eseguite "nelle forme di legge", nel verbale di inizio delle operazioni, redatto dalla polizia giudiziaria il 14 febbraio 2003 era attestato il ricorso ad impianti e apparecchiature in uso alla polizia giudiziaria, stante l'"indisponibilità di idonei apparati presso la Procura della Repubblica di Palermo".
Nel richiamare le considerazioni già in precedenza svolte al paragrafo 2.3, il Collegio osserva che, anche in questo caso, è indiscutibile la totale mancanza della motivazione del decreto esecutivo del pubblico ministero circa uno dei due profili legittimanti la deroga ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Di conseguenza, i risultati delle operazioni di intercettazione ambientale svolte per la durata di quaranta giorni, a partire dall'8 febbraio 2003, in esecuzione del predetto decreto non sono utilizzabili ai sensi del combinato disposto dell'art. 271 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3. 3. L'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione ambientale svolte, per il periodo di quaranta giorni, a decorrere dall'emissione in via d'urgenza dei decreti di intercettazione ambientale n. 2197/02 e 2198/02 in data 4 dicembre 2002 non si propaga, però, agli esiti delle attività captative svolte in esecuzione dei successivi decreti di proroga. In proposito la Corte osserva che il principio fissato nell'art. 185 c.p.p., comma 1, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre, la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 1997, rv. 209844; Cass., Sez. 2^, 14 novembre 1997, rv. 209149; Cass., Sez. 3^, 29 aprile 2004, rv. 229058). Alla stregua di questo principio, l'inutilizzabilità dei risultati delle operazione di intercettazione ambientale disposte, per la durata di quaranta giorni, con i decreti n. 2197/02 e 2198/02, entrambi emessi in via d'urgenza dal pubblico ministero il 4 dicembre 2002, non opera con riferimento ai successivi periodi di ascolto, effettuati in virtù di provvedimenti che, pur se formalmente denominati come decreti di proroga, sono dotati di una legittimazione processuale quali autonomi decreti autorizzativi, rivestendo tutti i caratteri propri di questa tipologia di provvedimento. Innanzitutto i sufficienti indizi in ordine ai delitti di criminalità organizzata scaturiscono da un compendio investigativo antecedente e più ampio rispetto alla sola pregressa e inutilizzabile attività captativa.
Esiste, inoltre, una specifica e congrua motivazione in ordine a tutti i parametri oggetto della disciplina normativa (cfr. combinato disposto degli art. 226 e 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3);
infine, le operazioni di intercettazione sono ritualmente documentate dai verbali redatti dalla polizia giudiziaria ex art. 268 c.p.p., comma 1. In particolare i decreti emessi dal g.i.p. motivano espressamente, con ampio richiamo delle risultanze di fatto (in quanto tali insindacabili in sede di legittimità), in ordine ai seguenti profili: a) sussistenza dei sufficienti indizi (D.L. 13 maggio 1991, n. 152, ex art. 13 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203, modificativo dell'art. 267 c.p.p.) relativi a reati di criminalità organizzata (Cass., Sez. Un. 22 marzo 2005, Petrarca), desunti dalle indagini svolte in ordine all'operatività del mandamento mafioso di Mazara del Vallo anche in seguito agli arresti dei latitanti NA FE e GI ND, dalle informative di reato redatta dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani, tra cui, in particolare, quelle in data 14 giugno 2001 e 30 novembre 2002, recepite anche dalle successive annotazioni di p.g., dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RI NC, dalle attività di pedinamento, osservazione, controllo effettuate dalla polizia giudiziaria;
b) necessità delle intercettazioni (D.L. 13 maggio 1991, n. 152, ex art. 13 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203, modificativo dell'art. 267 c.p.p.) ai fini della prosecuzione delle indagini riguardanti delitti di criminalità organizzata.
I decreti esecutivi adottati dal pubblico ministero, a loro volta, contengono una specifica e corretta motivazione circa;
a) la mancanza di linee e apparecchiature libere presso gli impianti in dotazione della Procura della Repubblica, documentata anche mediante specifiche attestazioni della competente segreteria;
b) il ricorrere di eccezionali ragioni di urgenza derivanti dall'operatività del sodalizio mafioso, dall'esigenza di interrompere le gravi condotte delittuose in corso o di impedire che le stesse fossero portate a conseguenze ulteriori o, infine, di preservare la genuinità dell'acquisizione probatoria, suscettibile di immediato e irreparabile pregiudizio.
La motivazione dei provvedimenti emessi dal g.i.p. e dal pubblico ministero, articolata anche per relationem, è rispettosa dei criteri costantemente enunciati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stata fornita nel provvedimento richiamato, costituente un atto del medesimo procedimento, conoscibile o ostensibile al momento dell'effettivo esercizio della facoltà di valutazione critica, un'idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni d'urgenza e della insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919; Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 42792;
Cass., Sez. Un. 21 giugno 2000, n. 17).
4. Non fondate sono le ulteriori censure, formulate dalla difesa di AN e SU che, muovendo dalla premessa che l'auto costituisca un luogo di privata dimora, lamenta l'omessa documentazione dell'esecuzione delle operazioni di installazione delle apparecchiature "gsm" e "gps" all'interno della stessa. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui si contrappone un unico, isolato precedente non condiviso dal Collegio (Cass., Sez. 2^, 12 marzo 1998, n. 1831, rv. 211142), l'abitacolo dell'autovettura non costituisce un luogo di privata dimora, per tale dovendosi intendere quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei e che assolve attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che lo posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nelle sue personali modalità esistenziali (art. 14 Cost.). Alla stregua di tali principi l'abitacolo di un autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo inidoneo, per la sua stessa struttura, conformazione e destinazione, a consentire ad una persona di risiedervi stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo (Cass., Sez. 1^, 6 maggio 2008, n. 32581, rv. 241229; Cass., Sez. 6^, 17 ottobre 2006, n. 4125, rv. 235601; Cass., Sez. 1^, 1 dicembre 2005, n. 47180, rv. 233991; Cass., Sez. 1^, 27 gennaio 2005, n. 2613, rv. 230.5 33; Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2009, n. 13979, rv. 243556).
Pertanto, in aderenza al dettato legislativo che ha riguardo all'oggettività del luogo piuttosto che all'attività che in esso eventualmente si svolge, l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto delle persone o al trasferimento di oggetti da un luogo a un altro e in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, secondo la definizione dell'art. 614 c.p., giacché nell'autovettura non si compiono, di norma, atti caratteristici della vita domestica.
Una conclusione del genere non pare essere contraddetta ne' inficiata nella sua validità dall'intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 42792, rv. 220093) richiamato dalla difesa dei ricorrenti, atteso che in tale decisione, contenente la mera illustrazione dei due diversi orientamenti interpretativi, la quaestio iuris sottoposta all'esame della Corte è stata ritenuta priva di rilevanza nel caso concreto ed è stato altresì precisato che la pronunzia della Corte Costituzionale favorevole alla configurabilità dell'abitacolo dell'auto quale luogo di privata dimora, sia pure esposto al pubblico (sent. n. 88 del 1987), aveva riguardo ad altro problema, attinente al potere dell'autorità amministrativa di intimare l'apertura di mezzi di trasporto sulla base della L. prov. aut. Trento 26 luglio 1973, n. 18, art.
6. In ogni caso, le modalità di installazione delle apparecchiature idonee a consentire le attività di intercettazione ambientale non richiedono necessariamente un'intrusione arbitraria nel domicilio (Corte Cost. ordinanza, n. 304 del 2000 e n. 251 del 2004); ne, d'altronde, nella situazione prospettata nei ricorsi - che sul punto non sono autosufficienti (Cass., Sez. 1^, 18 marzo 2008, n. 16706, rv. 240123; Cass., Sez. 1^, 22 gennaio 2009, n. 6112, rv. 243225;
Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2010, n. 11910, rv. 24652) - v'è una concreta descrizione della fattispecie, su cui si argomenta l'inutilizzabilità dei risultati captativi per violazione dell'art.14 Cost. e art. 266 c.p.p., comma 2.
5. Non fondate sono anche le censure di inutilizzabilità, per violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3, dei risultati delle intercettazioni disposte con il decreto n. 2277/03 all'interno dell'autovettura "Fiat Brava" in uso a SU e nei locali dell'ufficio tecnico del comune di Mazzara del Vallo, di cui era responsabile, fino al 16 ottobre 2003, lo stesso SU. Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266 c.p.p., comma 2, deve intendersi luogo di privata dimora quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei;
deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali, che l'art. 14 Cost. garantisce proclamando l'inviolabilità del domicilio (Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 1991, n. 4962, rv. 189427; Cass., Sez. 1^, 20 dicembre 1991, n. 5032, rv. 190009; Cass., Sez. 2^, 20 novembre 1996, n. 2103, rv. 209929; Cass., Sez. 6^, 5 novembre 1999, n. 3541, rv. 214972). Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che non può essere considerato luogo di privata dimora l'ufficio tecnico di un comune al pari di ogni altro locale al quale, di norma, acceda un numero indiscriminato di persone.
Sotto questo profilo, dunque, appaiono, ancora una volta, non fondati i rilievi difensivi circa l'omesso rispetto delle disposizioni di legge in tema di intercettazioni ambientali che, nel caso di specie, si sono svolte nel pieno rispetto di tutti i parametri stabiliti dagli artt. 266 c.p.p. e ss.. Il decreto emesso il 13 novembre 2003, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, dal pubblico ministero, nel disporre l'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso la sala ascolto del Distaccamento di Polizia Stradale di Castelvetrano, richiamava espressamente il contenuto dell'informativa della Squadra Mobile della Questura di Trapani del 5 novembre 2003, costituente "parte integrante del decreto", in cui venivano diffusamente illustrati la perdurante operatività del sodalizio di stampo mafioso, la metodologia dallo stesso usata, gli obiettivi criminosi perseguiti soprattutto nel settore delle gare d'appalto mediante l'alterazione dei fisiologici sistemi di aggiudicazione e la conseguente necessità dello svolgimento, in via d'urgenza, delle attività captative, essendo in pieno svolgimento le gravi attività delittuose. Il medesimo decreto esecutivo del pubblico ministero dava atto, inoltre, richiamando la certificazione allegata della segreteria, della mancanza di postazioni in dotazione della Procura della Repubblica e della sussistenza di eccezionali ragioni d'urgenza correlate alla gravità delle condotte delittuose in corso, da inquadrare in contesti di criminalità organizzata e all'imminente pericolo che il ritardo potesse irrimediabilmente pregiudicare l'acquisizione di importanti e determinanti elementi probatori.
6. Alla stregua di tutte le considerazioni sinora svolte s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo che, nel conformarsi ai principi di diritto in precedenza enunciati (art.627 c.p.p., comma 3), dovrà procedere ad una nuova valutazione delle posizioni dei ricorrenti alla luce dei risultati delle operazioni di intercettazione dichiarati parzialmente inutilizzabili secondo quanto in precedenza precisato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010