Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA S 03 REM. %0.1 IN NOME DEL POPOLO IT NANO SUPREMA DICASSATIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 14249/98 PUTATURO DONATI- Consigliere Cron. 6510 Dott. Mario Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 12/05/00 DE BIASE Rel. ConsigliereDott. Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA447727. sul ricorso proposto da: IMPRESA COSSU FRANCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FLORIS EFISIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CASSA EDILE NUORESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 26, presso 10 studio dell'avvocato JACOBELLI FABIO, che lo rappresenta e 2000 by difende, giusta delega in atti;
2412 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 215/97 del Tribunale di NUORO, depositata il 29/05/97 R.G.N. 20/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/00 dal Consigliere Dott. Arcangelo 3. DE BIASE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 14 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 27.1.1994 la Cassa Edile di Nuoro conveniva innanzi al Pretore di quella città, giudice del lavoro, l'Impresa Cossu Franco per ottenerne la condanna al pagamento di L.
1.117.887 per trattenute operate, nel periodo settembre 1992, a titolo di ferie, riposimaggio e gratifica natalizia, indicate dal Cossu su quattro buste paga di un proprio dipendente e non versate alla Cassa, а titolo di accantonamento salari o contributi. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non costituiva, e veniva quindi dichiarata si contumace. Il Pretore di Nuoro, con sentenza n. 727/96, convenuto,del 20.XI.1996, rimasto contumace il accoglieva in parte il ricorso e condannava l'Impresa Cossu al pagamento della somma di $ L.874.708, oltre spese. Con ricorso depositato il 3. III.1997, il soccombente proponeva appello - adendo il Tribunale di Nuoro avverso la detta sentenza, resa pubblica il 5.12.1996: ne chiedeva l'integrale riforma con condanna di controparte alle spese del doppio DR. conseguente assoluzione dalle avverse pretese e 3 grado. Il Tribunale di Nuoro, con sentenza del 21. V=29.V.1997, in riforma della sentenza di primo e,grado, assolveva l'appellante da ogni pretesa, ferma la condanna alle spese di C.T.U. e di lite, oltre accessori, pronunciata in primo grado, dichiarava compensate le spese di secondo grado in misura di un quarto e condannava l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata dei restanti tre quarti, liquidati come da dispositivo. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Impresa Cossu, denunciando, in base ad un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 88 del codice di rito. Resiste con controricorso la Cassa Edile Nuorese. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorso si Con l'unico motivo del proposto erronea applicazione dell'art. 88 c.p.c., lamenta in quanto il giudice di secondo grado, pur dando ragione all'appellante con il totale accoglimento del gravame, poДe a carico della Impresa Cossu sia pure in parte il pagamento anche delle spese del secondo giudizio. M. Occorre però, in via preliminare, stabilire se presente ricorso sia stato tempestivamente il 4 proposto. L'art. 327, primo, c.p.c. comma dallainfatti che, indipendentemente stabilisce notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione non può proporsi dopo decorso un anno>> dalla sua pubblicazione. Nella specie, la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro, che non consta essere stata notificata ad iniziativa di una delle parti, risulta essere stata pubblicata mediante deposito nella Cancelleria - del giudice che la pronunciò (art. 133 c.p.c.) - il 29.V.1997, per cui il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto entro il 29.V.1998. va di Essendo esso stato notificato il 14.VI.1998, conseguenza dichiarato inammissibile. Né potrebbe ritenersi che nel caso in esame debba trovare applicazione la disciplina in tema si sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Com'è stato affermato in analoghe fattispecie da questa corte, il cui indirizzo è pienamente condiviso dal collegio e non forma peraltro oggetto di critiche da parte del ricorrente (Cfr. da ultimo, Cass. 22.1.1994, 6; 1°.III.1995, n. n. 3 1. 岭 2376, e n. 2510 del 97), a sensi dell'art. cit., la sospensione dei termini processuali (per 5 15 settembre di ciascunil periodo 1° agosto anno) non si applica alle controversie previste c.p.c., ossia a quelledagli artt. 409 e 442 individuali di lavoro ed a quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. In particolare, fra le controversie previdenziali devono ricomprendersi non soltanto quelle relative a prestazioni richieste dall'assicurato, ma anche istitutiquelle concernenti pretese degli assicurativi nei confronti dei datori di lavoro, atteso che la ratio della disciplina derogatoria è identica in entrambe le categorie di cause ove si consideri che la sollecita definizione delle seconda è correlativa alla necessità degli istituti previdenziali di procurarsi i mezzi finanziari con i quali fornire le prestazioni dovute;
così, Corte Cost. n. 61/1985. In conclusione, essendo stato il ricorso per cassazione proposto oltre il termine previsto dal citato art. 327 c.p.c., esso va dichiarato la peculiarità della inammissibile. Stante questione esaminata, ricorrono ben intuibili giusti motivi per compensare per intero le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
6 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 14.12.2000. II Presidente: GL Swall : arcangeloIl Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 3 MAR. 2001 IL COLLABORATORE CA. E R DI CANCELLERIA P E L U A Z E N O I R O C I D A 0 , S 3 1 S 3 O . A L 5 T T L R , . O A A B ' N S L I E L 3 D P E S 7 - A D I T 8 I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I D I G A E A , G D O E O E T L R T T T I S N A I R E I L G S L D E E E R O D 7