Articolo 6 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 marzo 1973
Art. 6.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973
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