Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 2
Qualora vengano emesse, in momenti diversi, due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo indagato, l'una per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso fino ad una determinata data e l'altra per il medesimo delitto consumato, anche, successivamente, non può trovare applicazione il principio del "ne bis in idem", operante anche in materia cautelare, in quanto, nonostante la identità del reato, i fatti sono diversi, essendo quelli considerati nella seconda ordinanza posteriori ed autonomi rispetto ai primi poiché prosecutivi dell'attività delittuosa tipica della associazione mafiosa.
Ai fini della individuazione delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra cui va ricompreso l'abitacolo di una autovettura adibita, di regola, ai trasferimenti da e per il luogo di lavoro e di svago. È pertanto legittima l'intercettazione di colloqui tra presenti che si svolgono all'interno di un'autovettura quando esista il fondato sospetto, che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, da intendersi come prognosi da formulare con giudizio "ex ante" all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione, giacché in tal caso l'interesse all'inviolabilità del domicilio trova il limite della tutela di interessi generali, anch'essi costituzionalmente garantiti, ravvisabili nell'esigenza di esercitare l'azione penale che, "ex" art. 112 Cost., è obbligatoria.
Commentario • 1
- 1. Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moeniaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. La Cava AL Presidente del 12.3.1998
1. Dott. Dapelo Carlo Consigliere SENTENZA
2. " NA PI " N. 1831
3. " TT ES " REGISTRO GENERALE
4. " AT IA " N. 39468/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ZA AL
avverso l'ordinanza 15-7-1997 del tribunale di Napoli - sezione per il riesame - che ha confermato quella 30-9-1996 del GIP in sede, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dello ZA.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dapelo Carlo, udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Cedrangolo Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito i difensori avv.ti Quaranta Raffaele ed Isgrò Claudio. In fatto e in diritto
Con ordinanza in data 30-9-1996 il GIP presso il tribunale di Napoli applicava la misura della custodia cautelare in carcere a ZA AL indagato per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, tentata estorsione continuata a danno delle ditte esecutrici dei lavori del T.A.V. e per i connessi illeciti penali concernenti le armi a tal fine utilizzate.
Il giudice del riesame, con provvedimento 16-10-1996, dichiarava cessata l'efficacia del provvedimento coercitivo non avendo il P.M. trasmesso i decreti autorizzativi delle intercettazioni i cui risultati erano stati valutati dal GIP in quanto ricompresi fra gli elementi su cui la richiesta della misura cautelare da parte del P.M. era fondata.
La Corte di Cassazione con sentenza 14-5-1997 annullava tale decisione, con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Napoli, nella base delle seguenti considerazioni: il P.M., allorché fondi la sua richiesta sul contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali è tenuto a trasmettere al GIP, e, successivamente, al tribunale del riesame non solo i risultati delle intercettazioni ma anche i relativi decreti autorizzativi al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge, che si concretano nel potere - dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutarne l'utilizzabilità del contenuto in relazione al requisito dei gravi indizi di colpevolezza;
la mancata trasmissione al giudice di merito dei decreti autorizzativi predetti non esonera questi dall'obbligo di valutare gli altri elementi posti a fondamento della richiesta del P.M. con la conseguenza che, quando, come nella specie, i decreti stessi non siano ricompresi negli atti presentati al GIP a norma dell'art. 291 c.p.p., non deve essere dichiarata la perdita di efficacia della misura coercitiva da parte del tribunale del riesame essendo il medesimo tenuto a valutare se gli elementi di giudizio diversi dalle conversazioni intercettate fossero tali da integrare o meno il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza.
Il tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio con l'impugnata ordinanza 15-7-1997 ha confermato il provvedimento cautelare del GIP, di cui ha ordinato il ripristino, osservando: 1) l'eccezione della difesa dello ZA secondo cui non potevano valutarsi i risultati delle intercettazioni malgrado l'avvenuta acquisizione all'udienza camerale di atti presentati dal P.M. in sede di riesame di diversi provvedimenti coercitivi concernenti coindagati dello ZA, tra cui erano compresi i decreti autorizzativi delle intercettazioni di cui trattasi, era priva di fondamento in quanto tra le norme che regolamentano il giudizio di rinvio rientra quella di cui all'art.309 c. 9 c.p.p. secondo cui il tribunale decide "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza"; 2) parimenti infondata era l'eccezione secondo cui le intercettazioni eseguite all'interno dell'autovettura a suo tempo in uso a ZA AL non essendo state precedute da un provvedimento di sequestro necessario a legittimare l'introduzione all'interno del veicolo di privata proprietà dello strumento captatorio, non potevano essere valutate in quanto effettuate illegittimamente l'intercettazione potendo avvenire non solo in luogo pubblico o aperto al pubblico ma anche in luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essa - comprensivo dell'abitacolo di un'autovettura; presuppone l'introduzione in luogo privato del necessario mezzo captatorio che, dovendo avvenire all'insaputa di colui che su tale luogo ha la signoria di fatto o di diritto, non può essere autorizzata con un separato provvedimento di sequestro che renderebbe, invece, palese l'investigazione in atto;
3) con riferimento al reato di tentata estorsione continuata a danno delle ditte esecutrici dei lavori T.A.V. la responsabilità dello ZA era stata contestata a titolo di concorso morale, quale mandante delle intimidazioni stesse, nella sua qualità di delegato dal vertice dell'associazione, individuato in Schiavone Francesco, detto Sandokan, per le attività finalizzate al controllo dei lavori T.A.V. sicché non rilevava la mancata trasmissione al tribunale delle fotografie utilizzate al fine di individuare delle fotografie utilizzate al fine di individuare gli autori dell'atto intimidatorio commesso il 21-5-1996 ai danni di SI CI, responsabile del cantiere "Calcestruzzi" di Caserta;
4) non sussisteva neppure la denunciata violazione del principio del "ne bis in idem" poiché a nulla rilevava che lo ZA fosse imputato e detenuto quale partecipe della medesima organizzazione criminosa nell'ambito del procedimento penale cosiddetto Spartacus 1 nessuna norma facendo divieto a che si proceda separatamente ad ulteriori indagini nei confronti della stessa persona e in relazione al medesimo titolo di reato quando si tratti, come nella specie, di reato permanente con condotta perdurante e risulti utile accertare concretamente la persistenza del reato;
5) le risultanze delle indagini confermavano l'inserimento dell'indagato nell'associazione camorristica dei Casalesi con ruolo di spicco poiché non solo si era accordato con il "dottor Varricchio" - in realtà ten. Colonnello Paticchio Vincenzo, del R.O.S. - come delegato del vertice dell'associazione ma ciò aveva fatto mostrando un'autonomia ed una autorevolezza tale da far ritenere che avesse raggiunto, nell'ambito dell'organizzazione, un livello elevato.
A nulla rilevava che tra gli elementi di giudizio diversi dalle conversazioni oggetto di intercettazione vi fossero anche quelli relativi ad altre conversazioni oggetto di semplice registrazione da parte di GA OM, agente provocatore, per le quali non vi era stata l'emissione di decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 266 e seguenti c.p.p., trattandosi di un'attività riconducibile alla memorizzazione di notizie procurate da uno degli interlocutori, lecitamente, rispetto ad un altro, riguardo alla quale il diritto alla riservatezza cede di fronte all'esigenza di formazione della prova, come nel caso di registrazioni effettuate dalla vittima di una tentata estorsione con strumenti forniti dalla polizia giudiziaria;
6) in ordine al reato di tentata estorsione continuata a danno delle dette esecutrici dei lavori del T.A.V. ed alle connesse violazioni relative alle armi utilizzate a scopo intimidatorio, a nulla rilevava che lo Zaccaria fosse intervenuto sulla scena delle indagini soltanto il 25-5-1996, dopo la commissione cioè degli atti intimidatori poiché la delega allo Zaccaria per i lavori del T.A.V. era risalente nel tempo e comportasse i connessi poteri di intervento "militare" una volta che l'estromissione delle imprese "Casalesi" dall'affare aveva reso necessario il ricorso alla intimidazione;
7) quanto alle esigenze cautelari, al di là della presunzione di pericolosità stabilita per legge in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., era evidente che le specifiche modalità del fatto e la persistenza dell'associazione anche in epoca recente - ripresa delle attività intimidatorie in danno delle ditte esecutrici dei lavori per la linea ferroviaria ad alta velocità nel gennaio e febbraio 1997 - indicavano positivamente la concretezza e l'attualità della pericolosità dello ZA.
Con il proposto ricorso per cassazione lo ZA, tramite il suo difensore, deduce: 1) la violazione del principio del "ne bis in idem"; 2) la violazione degli art. 266 c.p.p. e seguenti in relazione all'art. 271 c.p.p. sia riguardo alle registrazioni operate dal GA sia in ordine alle intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura dello ZA;
3) la violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. e) stesso codice non sussistendo indizi rilevanti all'adesione dell'indagato all'associazione criminosa di stampo mafioso dei "Casalesi" e del concorso morale dello stesso nel reato di estorsione continuata a danno di SI CI, responsabile del cantiere "Calcestruzzi" di Caserta;
4) la violazione dell'art. 274 in relazione all'art. 606 lett. e) in ordine alle esigenze cautelari.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo rilevasi che qualora, come nella fattispecie vengano emesse, in momenti diversi, due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo indagato, l'uno per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso fino ad una determinata data e l'altra, per il medesimo delitto, consumato, anche successivamente, non può trovare applicazione il principio del "ne bis in idem" operante anche in materia cautelare in quanto, nonostante la identità del reato, i fatti sono diversi essendo quelli considerati nella seconda ordinanza, posteriori e autonomi rispetto ai primi in quanto prosecutivi dell'attività delittuosa tipica dell'associazione mafiosa.
Per ciò che attiene al secondo motivo va osservato quanto segue: la registrazione di una conversazione - sia telefonica sia tra persone presenti - da parte di uno degli interlocutori non necessita dell'autorizzazione del G.I.P. ai sensi dell'art. 267 c.p.p.. In tal caso, infatti l'interlocutore diventa un potenziale testimone che compie attività di memorizzazione mediante apposito strumento, vertendosi, pertanto, in una particolare forma di documentazione atta ad analizzare le dichiarazioni testimoniali dell'autore della registrazione (in tal senso Cass. pen. I 18-6-1996 n. 3023; VI 24 - 6 - 1996 n. 6323). Nè può validamente sostenersi l'illegittimità delle registrazioni delle conversazioni avvenute all'interno dell'autovettura dello ZA mediante illegittima introduzione del mezzo captatorio non preceduta da provvedimento di sequestro del veicolo. Deve in primo luogo ritenersi che rientri nel concetto di privata dimora ai fini della individuazione delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra cui va ricompreso l'abitacolo di un'autovettura, adibita, di regola, ai trasferimenti da e per i luoghi di lavoro e di svago.
Ciò premesso è legittima l'intercettazione di colloqui tra persone presenti che si svolgano all'interno di un'autovettura quando esista il fondato sospetto che ivi si stia svolgendo attività criminosa - da intendersi come prognosi da formulare con giudizio "ex ante" all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione - giacché in tal caso l'interesse all'inviolabilità del domicilio trova il limite della tutela di interessi generali, anch'essi costituzionalmente garantiti, ravvisabili nell'esigenza di esercitare l'azione penale, che, ex art. 112 della Carta Fondamentale, è obbligatoria.
Poiché, inoltre, è caratteristica connaturata alla intercettazione, quale atto a sorpresa, che i soggetti intercomunicanti siano ignari della presenza del mezzo in grado di captare i loro discorsi non è necessario che l'applicazione dello strumento captatorio sia precedente, al fine di rendere legittima l'intercettazione, del sequestro del luogo di privata dimora in cui questa deve aver luogo. Invero l'eventuale ingresso dell'autorità di polizia in detto luogo privato, a seguito del provvedimento autorizzativo, per l'installazione del mezzo captatorio, trova giustificazione nelle superiori esigenze di giustizia che consentano limitazioni ai diritto, costituzionalmente garantiti, di inviolabilità personale e del domicilio, ai sensi degli art. 14 e 15 della Costituzione, alle condizioni previste per legge.
Come già questa Corte ha osservato (Cass. VI 28-5-1992 n. 1586) dette intercettazioni sono circondate da una specifica garanzia di legge nel senso che esse sono ammesse solo eccezionalmente, per un numero prestabilito di reati e sempre mentre questi si stanno consumando in luoghi di privata dimora, nonché da una garanzia giurisdizionale rappresentata dall'obbligo di motivazione relativo alle modalità e durata delle intercettazioni stesse. In ordine al terzo motivo di ricorso deve osservarsi che in tema di misure cautelari le doglianze, in sede di legittimità, attinenti al difetto dei gravi indizi di colpevolezza possono assumere rilievo solo se si traducono in un motivo di annullamento che può essere ravvisato unicamente nella violazione dell'art. 292 secondo comma lettera c) c.p.p., motivo che, per essere rilevante nel giudizio di cassazione deve rientrare nella previsione di cui all'art. 606 1^ c. lett. e) stesso codice la quale non lascia spazio a censure sulla concreta sussistenza degli indizi, la cui valutazione rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito (Cass. pen. V 4-8-1993 n. 2164). Nella specie i giudici di merito hanno valutato gli elementi probatori posti a base della decisione seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, sì da rendere giustificate, sul piano della conseguenzialità, le conclusioni tratte dai fatti accertati.
Anche il quarto motivo di ricorso è privo di fondamento poiché in presenza di gravi indizi di colpevolezza per un reato che, come quello in esame, rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 275 c.p.p., deve essere adottata la misura della custodia cautelare in carcere senza necessità di accertare le esigenze cautelari che sono presunte dalla legge. Conseguentemente al giudice di merito incombe solo l'obbligo di dare atto dell'insussistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione tanto più quando, come nella fattispecie, si verta in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso e risulti la perdurante attività della "societas sceleris" e l'insussistenza di elementi inequivoci denotanti che l'indagato è receduto dall'associazione stessa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1998