Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 1831
CASS
Sentenza 12 marzo 1998

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Massime2

Qualora vengano emesse, in momenti diversi, due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo indagato, l'una per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso fino ad una determinata data e l'altra per il medesimo delitto consumato, anche, successivamente, non può trovare applicazione il principio del "ne bis in idem", operante anche in materia cautelare, in quanto, nonostante la identità del reato, i fatti sono diversi, essendo quelli considerati nella seconda ordinanza posteriori ed autonomi rispetto ai primi poiché prosecutivi dell'attività delittuosa tipica della associazione mafiosa.

Ai fini della individuazione delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra cui va ricompreso l'abitacolo di una autovettura adibita, di regola, ai trasferimenti da e per il luogo di lavoro e di svago. È pertanto legittima l'intercettazione di colloqui tra presenti che si svolgono all'interno di un'autovettura quando esista il fondato sospetto, che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, da intendersi come prognosi da formulare con giudizio "ex ante" all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione, giacché in tal caso l'interesse all'inviolabilità del domicilio trova il limite della tutela di interessi generali, anch'essi costituzionalmente garantiti, ravvisabili nell'esigenza di esercitare l'azione penale che, "ex" art. 112 Cost., è obbligatoria.

Commentario1

  • 1Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moenia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 1831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1831
Data del deposito : 12 marzo 1998

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