Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/1996, n. 2103
CASS
Sentenza 20 novembre 1996

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In tema di sequestro di persona, l'attenuante speciale prevista dal quarto comma dell'art. 630 cod. pen. per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per la liberazione dell'ostaggio senza che ciò avvenga in conseguenza del pagamento del prezzo del riscatto, presuppone che da parte di uno o più compartecipi vi sia una rottura dell'originario accordo criminoso, che tale rottura porti in concreto alla liberazione dell'ostaggio, che questa non sia conseguenza del pagamento del prezzo della liberazione; occorre pertanto una scissione della condotta del concorrente da quella dei correi, con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio, ed è altresì necessario che tale comportamento sia oggettivamente rilevante, e non determinato da fattori esterni.

Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'ultimo comma dell'art. 266 cod. proc. pen., la cella di un carcere non può essere considerata luogo di privata dimora, dovendosi intendere come tale quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei; deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello "ius excludendi alios" al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento delle manifestazioni della vita privata della persona che l'art. 14 della Costituzione garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio. Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che la cella non è un luogo di privata dimora non essendo nel "possesso" dei detenuti ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios" per essere, invece, nel possesso e nella completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può disporre ad ogni ora del giorno e della notte per qualsiasi necessità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/1996, n. 2103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2103
    Data del deposito : 20 novembre 1996

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