Sentenza 20 novembre 1996
Massime • 2
In tema di sequestro di persona, l'attenuante speciale prevista dal quarto comma dell'art. 630 cod. pen. per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per la liberazione dell'ostaggio senza che ciò avvenga in conseguenza del pagamento del prezzo del riscatto, presuppone che da parte di uno o più compartecipi vi sia una rottura dell'originario accordo criminoso, che tale rottura porti in concreto alla liberazione dell'ostaggio, che questa non sia conseguenza del pagamento del prezzo della liberazione; occorre pertanto una scissione della condotta del concorrente da quella dei correi, con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio, ed è altresì necessario che tale comportamento sia oggettivamente rilevante, e non determinato da fattori esterni.
Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'ultimo comma dell'art. 266 cod. proc. pen., la cella di un carcere non può essere considerata luogo di privata dimora, dovendosi intendere come tale quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei; deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello "ius excludendi alios" al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento delle manifestazioni della vita privata della persona che l'art. 14 della Costituzione garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio. Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che la cella non è un luogo di privata dimora non essendo nel "possesso" dei detenuti ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios" per essere, invece, nel possesso e nella completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può disporre ad ogni ora del giorno e della notte per qualsiasi necessità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/1996, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Morelli Presidente del 20/11/1996
1. Dott. NI Esposito Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto Perna La Torre " N. 857
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " Alessandro Conzatti " N. 29220/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) RR IA LD nato in [...] l'[...];
2) RO MA nato in [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, pronunciata il 10/2/1996 - (e avverso tutte le ordinanze pronunciate nel relativo dibattimento) - con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 24/5/1995, il AS e l'PR venivano condannati alla pena di trenta anni di reclusione per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e reati concorrenti.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. NI Esposito udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. presso questa Corte che ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 630 IV co. c. pen.
Sentiti i difensori avv. Gianzi e Rammazzotti
OSSERVA
Verso le ore 20,15 del 15 gennaio 1992 in Arzachena, località Pantogia di RT RV, due banditi armati e travisati si introducevano nella villa dei coniugi EH SS e MA BL e dopo averli immobilizzati, rinchiusa in un armadio la minore figlia NO SS e tranciato i cavi del telefono, si erano allontanati portando via con sè il piccolo UK SS. Le ricerche delle forze dell'ordine e del servizio privato di vigilanza antisequestri, allertati, peraltro, un'ora dopo il fatto, non avevano dato alcun esito;
e soltanto il 3 febbraio successivo, veniva rinvenuto in località Cannigione l'autovettura (una "YIO" rubata in Olbia il 13/1/1992) utilizzata dai sequestratori per il primo trasporto dell'ostaggio.
Durante la cattività, protrattasi per quasi sei mesi, tra i sequestratori e la famiglia del rapito si erano intrecciate numerose comunicazioni telefoniche ed epistolari aventi ad oggetto la richiesta del riscatto, la prova dell'esistenza in vita dell'ostaggio e l'importo della somma di danaro da versare per la sua liberazione;
somma che, dopo una prima richiesta di L. 3 miliardi venne portata a sette miliardi, da versarsi in due rate di eguale importo, per essere successivamente ridotta ad importi che variavano notevolmente tra i 2,8 miliardi ed il miliardo.
La trattativa si era svolta per il tramite, prevalentemente, di DO NN, incaricato dal Vescovo di Nuoro, di EC AM, incaricato dalla famiglia, e AZ ME, noto pregiudicato, il quale aveva dichiarato la sua disponibilità a fungere da intermediario.
Le richieste di danaro, dopo quella di tre miliardi, di cui ad una prima telefonata all'albergo di proprietà di SS, erano oscillate tra i quindici ed i sette - suddivisi in due tranches di 3,5 ciascuna - comunicati dal ME con TE del 4,7 ed 8 o 9 giugno. Il 16 giugno successivo, era pervenuta una foto di UK fasciato nella testa, un ritaglio della nuova Sardegna del 10/6/1992, ed un frammento del padiglione auricolare sinistro del bimbo. Gli ulteriori contatti con la famiglia, avevano manifestato - come si è detto - una notevole oscillazione nelle richieste comunicate da ME che variavano dal 2,8 miliardi ad 1 miliardo.
Infine, ME aveva accettato una ultima offerta di 610 milioni, ma una perquisizione della autovettura di EC da parte delle forze dell'ordine presso il porto di Olbia il giorno 10/7/1992, aveva infranto il progetto.
Alle ore 18,30 - 19,00 dello stesso giorno, DO NN, che aveva assistito da lontano alla perquisizione, comunicava a ME l'impossibilità di corresponsione della somma pattuita;
questi, dopo un iniziale disappunto, telefonava ad EC alle ore 20,00 - 20,30, informandolo che la liberazione sarebbe comunque avvenuta il giorno successivo, e poi alle ore 21,30 - 22,00 per comunicargli che la liberazione sarebbe stata anticipata a quella stessa sera. Peraltro, già nella tarda mattinata dello stesso giorno, ME aveva preannunciato la liberazione per la sera, ai giornalisti AP NE e AN PP;
ai medesimi era stato comunicato alle ore 22,30 che la liberazione era imminente, intorno alle 23,00 che UK non era più nelle mani dei banditi, pur non essendo ancora stato raggiunto dalla polizia.
Anche il dott. Pagliei, funzionario della Criminalpol, era stato informato alle ore 17,30 da fonte confidenziale, del rilascio, per la sera, di UK, ed alle ore 22,15 gli era stato comunicato il luogo del rilascio.
UK era stato in effetti rinvenuto in prossimità del fiume Cedrino, in zona Iliai, dietro un muretto a secco, alle ore 00,45 dell'11 luglio.
Le indagini che avevano portato a individuare nel latitante AT BO da Lula uno dei sequestratori - (UK, dopo averne descritto le fattezze, aveva infatti riconosciuto nelle immagini fotografiche del BO la persona che, facendosi chiamare NI, l'aveva custodito durante l'intero periodo della prigionia) - ebbero una svolta risolutiva con l'arresto, avvenuto il 13.10.1992 in Corsica, del BO, e il successivo ritrovamento, in un versante del Monte Albo, in territorio di Lula, loc. "Janna Aitu e Voes", della grotta in cui era stato tenuto l'ostaggio.
Nel bagaglio del BO - catturato, dopo breve colluttazione, nell'Albergo "U Palmu di RTvecchio" dove da alcuni giorni alloggiava, a seguito degli assidui servizi di controllo disposti sulla compagna NF AU - vennero, infatti , rinvenuti, oltre ad una pistola "Beretta", una pellicola fotografica contenente 26 fotogrammi e 15 fotografie stampate che ritraevano il catturato e altri due individui, (poi identificati in AS CI BA e PR RI), nello sfondo di un paesaggio che appariva per le sue caratteristiche ambientali e geomorfologiche quello tipico di alcune zone della Sardegna, e che accurati studi analitici rivelarono appartenere con alto grado di probabilità alla zona del Monte Albo in territorio di Lula.
La particolare conformazione di una roccia sulla cui società erano ritratti in diverse pose i tre personaggi, i particolari emergenti dalle fotografie e le incessanti e accurate ispezioni di uno dei versanti della montagna portarono, infine, gli inquirenti, il 25 novembre 1992, al ritrovamento a mt. 855 di altezza, in località "Funtana de Deus - Janna Aitu 'e Voes", di una cavita' naturale, la cui apertura risultava essere stata accuratamente celata in epoca recente con tronchi, pietrame, terriccio e frasche, del tutto somigliante per struttura, ambienti e conformazione, alla grotta descritta da UK sin dai suoi primi esami quale ultimo e stabile luogo di prigionia e che il medesimo UK ebbe poi a riconoscere come tale nel corso della successiva ispezione dei luoghi. Il materiale rinvenuto nella grotta - (fornello da cucina, bombola per il gas liquido, numerose stoviglie e posate, pacchi di pasta, lattine di olio, barattoli di pomodoro, pile elettriche, materiale sanitario, spazzolini da denti e dentifricio, detersivo, due materassini, ed altro) - attestava, d'altronde, in modo inequivocabile, la recente permanenza in essa, per non breve periodo, di una o più persone;
mentre il disegno di una casa e di una freccia scalfiti sulla parete corrispondente al giaciglio assegnatoli, i frammenti di giornali con pennarelli inseriti negli interstizi della roccia ed un vaso di vetro contenente urina - particolari tutti dei quali il bambino aveva già fatto cenno agli inquirenti prima della scoperta della grotta di Janna Aitu 'e Voes -, costituivano tracce materiali della presenza in quel luogo di UK SS. Identificati, come si e' detto, in PR e AS i soggetti ritratti nelle foto, costoro venivano sottoposti a misura cautelare personale, eseguita nei confronti dell'PR dopo un periodo di latitanza e, quindi, rinviati a giudizio del Tribunale di Tempio Pausania per rispondere dei seguenti delitti:
A) del delitto previsto dagli artt. 110 e 630 C.P. per aver sequestrato, in concorso tra loro e con OE AT e altre persone non identificate, in località "Pantogia" di RT RV (Comune di Arzachena), il 15 gennaio 1992, KA UK, che tenevano prigioniero in territorio di Monte Albo (Lula) fino all'11/7/1992, allo scopo di conseguire, per sè e per gli altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
B) Del delitto previsto dagli artt. 110/81 cpv., 614, 1^ e 4^ co., 61 n. 2, C.P., per essersi introdotti, in esecuzione dello stesso disegno criminoso, nell'abitazione della famiglia KA EL, in concorso tra loro e con OE AT e altre persone non identificate, essendo palesemente armati con un mitra tipo "MAB" e una pistola "Beretta" cal. 9, mediante violenza nei confronti di TE KA e LE MA che legavano con fili di ferro e di KA NO che rinchiudevano in un armadio, con l'aggravante dell'aver commesso il reato per eseguire il delitto di cui al capo A).
In località "Pantogia" di RT RV (Comune di Arzachena), il 15 gennaio 1992.
C) Del delitto previsto dagli artt. 110, 81 cpv., 605, 610 c.p. 61 n. 2, per avere, in concorso tra loro e con OE AT e altre persone non identificate, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire il delitto di cui al capo A), con violenza e minaccia commessa mediante l'uso delle armi specificate al capo A), immobilizzato KA EL e LE MA legando polsi e piedi dietro la schiena, e KA NO rinchiudendola in un armadio. In località "Pantogia" di RT RV (Comune di Arzachena) il 15 gennaio 1992.
D) Del delitto previsto dagli artt. 110, 81 cpv. 628, 3^ comma, n. 1 e 2 c.p., 61 n. 2 per essersi procurati, al fine di eseguire il delitto di cui al capo A), in concorso tra loro e con OE AT e altre persone non identificate, travisati e riuniti tra loro, in esecuzione dello stesso disegno criminoso, un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia commessa con l'uso di armi, impossessandosi di un apparato telefonico senza fili. In località "Pantogia" di RT RV (Comune di Arzachena), il 15 gennaio 1992.
E) Del delitto previsto dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., della legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro e con OE AT altre persone non identificate, in esecuzione dello stesso disegno criminoso, al fine di eseguire il delitto di cui al capo A), detenuto illegalmente un mitra tipo "MAB" e una pistola "Beretta" cal.
9. In località "Pantogia" di RT RV (Comune di Arzachena), il 15 gennaio 1992.
F) Del delitto previsto dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 4 della legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro e con OE AT e altre persone non identificate, in esecuzione dello stesso disegno criminoso, al fine di eseguire il delitto di cui al capo A), portato illegalmente in luogo pubblico un mitra tipo "MAB" e una pistola "Beretta" cal. 9.
In località "Pantogia" di RT RV (Comune di Arzachena), il 15 gennaio 1992.
G) del delitto previsto dagli artt. 110, 583, 2^ comma n. 4, 61 n. 1 e 4 C.P., per aver cagionato, in concorso tra loro e con OE AT e altre persone non identificate, a KA UK una lesione personale della quale è derivata una malattia nel corpo durata non meno di trenta giorni consistita nella mutilazione dell'orecchio con conseguente sfregio permanente del viso e con le aggravanti di aver agito per motivi abietti e con crudeltà nei confronti della vittima. In località "Janna e aiutu e voes" del territorio di Monte Albo (Lula), tra il 15 e il 16 giugno 1992 -
H) del delitto previsto dagli artt. 110 C.P. e 2 della legge 2 ottobre 1967 N. 895, per avere, in concorso tra loro e con OE AT
e altre persone non identificate, detenuto illegalmente un mitra m. 16.
In località "Janna e aitu e voes" del territorio di Monte Albo (Lula), in epoca compresa tra il marzo e l'aprile 1992. 1) Del delitto previsto dagli artt. 110 C.P., 2 della legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro e con OE AT e altre persone non identificate, portato illegalmente in luogo pubblico l'arma di cui al capo H).
In località "Janna e aitu e voes" del territorio di Monte Albo (Lula), in epoca compresa tra il marzo e l'aprile 1992. Con sentenza del 24/5/1995 il Tribunale dichiarava il AS e l'PR, responsabili, in concorso tra loro (e con OE AT), e con altre persone non identificate, di sequestro a scopo di estorsione, di UK SS, violazione aggravata di domicilio, sequestro e violenza privata in danno di SS EL, BL MA e SA NO, rapina aggravata, detenzione e porto illegali di un mitra tipo Mab, di un mitra M16 e di una pistola Beretta cal. 9, lesioni personali aggravate in danno di UK SS. Unificati i reati dal vincolo della continuazione e denegate le attenuanti generiche, attesa la gravità del reato, la pena veniva determinata in anni ventisei di reclusione ciascuno (pena base: ami venticinque per il reato di cui al capo A), aumentata di mesi due per i reati concernenti le armi, mesi quattro per lesioni, mesi due per la rapina e infine mesi quattro per gli ulteriori reati contestati), oltre al pagamento in solido delle spese processuali, e di custodia cautelare ed alla interdizione perpetua dal pubblici uffici. Con sentenza del 10/02/1996 la Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - rigettava l'appello degli imputati e, in accoglimento del gravame del P.G., aumentava la pena inflitta a AS CI BA ed PR RI ad anni trenta di detenzione ciascuno.
Ricorrono per Cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi:
RR IA LD
A. Inosservanza di norme processuali dettate a pena di nullità ed inutilizzabilità, violazione dell'art. 606 lett. C), c.p.p. in relazione agli artt. 177 e ss. 191, 514.2, 234, 357, 727 c.p.p., ed all'art. 78 disp. Att. Stesso codice.
La difesa del AS aveva formalmente eccepito, in via preliminare, alla prima udienza fissata per il giudizio d'appello (23 novembre 1995), la nullità di atti compiuti durante la fase delle indagini e quindi a dibattimento, atti con i quali erano stati materialmente introdotti dei compendi materiali di oggetti sui quali si era preteso di compiere attività specificamente probatoria.
Aveva contestualmente ed in logico sviluppo eccepito l'inutilizzabilità degli atti e delle c.d. "prove" con essi e su di essi formate.
Aveva in particolare ricordato che durante il dibattimento di primo grado era stata utilizzata come prova una pellicola fotografica e gli sviluppi e stampe delle immagini su tale pellicola reputate impressionate. Su pellicola, stampe e sviluppi erano quindi stati compiuti atti ulteriori, con specifici mezzi di prova (in specie consulenze e perizie), finalizzati alla formazione di elementi di prova. Tali elementi di prova (le immagini e le asserzioni e conclusioni peritali), nel loro insieme e ciascuno erano stati oggetto di contestazione:
1) La pellicola fotografica proveniva da attività compiuta in uno Stato estero, la Francia, dalla polizia giudiziaria di quello Stato. 2) Gli atti di polizia giudiziaria di uno Stato estero potevano essere acquisiti al fascicolo del dibattimento, e costituire materiale probatorio utilizzabile, solo se le persone fisiche che avevano compiuto gli atti erano state sentite a dibattimento a sensi dell'art. 514.2 cpp. Trattavasi di norma speciale, derogatoria rispetto a quella generale contenuta nell'art. 234 cpp ed alla possibilità di lettura dei documenti.
Si trattava di attività che, quand'anche volesse essere qualificata come irripetibile al fine della sua documentazione nel fascicolo del pubblico ministero, avrebbe dovuto, per qualsivoglia utilizzazione processuale, essere acquisita mediante rogatoria all'estero a sensi dell'art. 727 cpp. Ai sensi dell'art. 78.2 disp. Att. Cpp, inoltre, "gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio". Orbene: nessun esame testimoniale al dibattimento, nessun esame testimoniale per rogatoria al dibattimento;
nessuna attività similare nella fase delle indagini;
nessuna acquisizione al fascicolo del pubblico ministero, mediante rogatoria o altrimenti, dell'attività compiuta dalla polizia straniera (anche ai fini delle utilizzazioni e contestazioni ex art. 499.5 cpp) erano stati compiuti.
La difesa non aveva mai consentito nelle fasi di merito (ma ha soltanto svolto difese e deduzioni subordinate all'eventuale reiezione della qui ricordata eccezione) a che tale materiale fosse utilizzato ed impiegato per attività probatoria ulteriore (comprese perizie).
3) Ma vi era di più.
La pellicola fotografica è stata acquisita dalla polizia straniera mediante sequestro.
3.1 L'attività di sequestro, per consentire l'introduzione di materiale processuale utilizzabile, doveva essere compiuta e documentata mediante verbalizzazione ex art. 357 cpp. Nessun verbale di sequestro della pellicola fotografica era contenuto nel fascicolo per il dibattimento. Nessun verbale era acquisito al fascicolo del pubblico ministero.
I verbali di sequestro, non solo avrebbero dovuto essere acquisiti, ma tale acquisizione avrebbe dovuto essere compiuta mediante le forme (che non ammettono equivalente) della rogatoria. E soccorre l'art. 78.2 disp. Att. già citato: mediante rogatoria in contraddittorio. Nessuna rituale rogatoria era stata svolta. Nessun atto o verbale di sequestro della polizia giudiziaria straniera era stato acquisito. Nessun funzionario di polizia straniera era stato sentito. La Corte d'Appello aveva ritenuto, errando, che il materiale fosse stato acquisito dal pubblico ministero mediante rogatoria, e cio aveva scritto nell'ordinanza, qui impugnata. Trattavasi di mero equivoco e di grave errore processuale. Nessuna rogatoria era stata esperita. Nessuna rogatoria era agli atti.
Poiché la condanna di merito era per intero costruita sul materiale probatorio derivato dall'impiego delle inutilizzabili fotografie, dall'accoglimento della presente eccezione derivava la nullità delle sentenze di merito.
B. Inosservanza di norme processuali dettate a pena di nullità ed inutilizzabilità. Inosservanza della legge penale. Mancata assunzione di prove decisive. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Violazione dell'art. 606 lett. b), e), d), e), cpp in relazione agli artt. 266, 267, 268, 271, 416, 429, 438 e ss, 177 e ss, 191 cpp;
13 d.l. 13.05.1991, n. 152, convertito in l. 12.07.1991, n. 203. 1. L'udienza preliminare, quindi il rinvio a giudizio e la fase intermedia compresa tra l'adozione da parte del GUP di Cagliari del decreto ex art. 429 ed il dibattimento di primo grado, erano state caratterizzate dalla sistematica adozione di atti, che, in palese violazione della legge processuale, aveva assunto i contorni dell'attività abnorme.
Il pubblico ministero non aveva depositato, all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, le intercettazioni di conversazioni compiute nei confronti del AS nella fase delle indagini preliminari. L'udienza preliminare era stata tenuta senza tale deposito e senza che l'imputato fosse posto a conoscenza del contenuto delle intercettazioni medesime.
Il AS aveva conseguentemente ad operare le sue scelte processuali, in particolare quella fondamentale relativa alla selezione del rito, senza avere potuto conoscere l'intero materiale di indagine.
Il AS non aveva ritenuto, non conoscendo il contenuto delle intercettazioni, sin all'udienza preliminare non depositate ne' trascritte, di chiedere il giudizio abbreviato (è solo il caso qui di accennare che la sentenza dibattimentale di I grado e quella d'appello ritenevano provata la responsabilità del AS in via prevalente in base al contenuto delle intercettazioni). Chiede, pertanto, la difesa la declaratoria di nullità del decreto e delle sentenze di merito sì che, rimessi gli atti al pubblico ministero, venga celebrata rituale udienza preliminare ove l'imputato possa esercitare, finalmente integre e nella loro pienezza, le scelte ed i diritti dalla legge processuale riservati.
Le intercettazioni erano state dal pubblico ministero richieste e quindi effettuate all'interno della cella nella quale il AS era recluso, ed erano durati ininterrottamente dal mese di luglio sino a tutto dicembre dell'anno 1993. Era noto e da condividersi l'orientamento giurisprudenziale che, equiparata la cella del detenuto ad uno dei luoghi di cui all'art. 614 cp, reputava illegittima l'intercettazione ivi disposta, allorquando difettassero fondate ragioni per ritenere che era attuale la commissione di attività criminosa.
Conseguiva, ai sensi dell'art. 271 cpp, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Non poteva essere ritenuta applicabile al caso, come erroneamente asserito dalla Corte d'Appello di Sassari in ordinanza 23/28 - 11 - 1995, la previsione contenuta nell'art. 13 del d.l. 13.05.1991, n.152, posto che non si verteva, allorquando le intercettazioni erano state disposte, in tema di indagini relative a delitti di criminalità organizzata. Non solo, infatti, l'art. 630 cp non era richiamato ne' nell'art. 13 del citato d.l. 152/91 ne' nelle ulteriori e qui rilevanti norme del medesimo decreto, ma il sequestro di persona a scopo di estorsione non era un reato che di per sè afferiva alla criminalità organizzata. Nel caso concreto difettava qualunque prova che lo specifico reato ascritto al AS fosse inserito in un'attività criminosa organizzata.
C. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 606 lett. e) cpp.
I giudici di merito avevano giustificato le conclusioni alle quali erano pervenuti nella costruzione del giudizio di responsabilità attraverso una motivazione che era intimamente illogica sul punti ritenuti decisivi.
Deduce ancora il ricorrente che la sentenza d'appello ometteva di motivare su circostanze di fatto acquisite e di decisivo rilievo, sulle quali espressamente la difesa del AS, con l'atto d'appello e con memoria difensiva in data 10.02.1996, aveva chiesto una pronuncia, circostanza che il ricorrente richiama singolarmente.
1. Individuazione della grotta;
2. Datazione delle fotografie;
3. e comunque al contenuto delle intercettazioni ambientali. D. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 606 lett. b), e), c.p.p., in relazione all'art. 630 comma quarto c.p. i giudici di merito avevano riconosciuto che sia il pubblico ministero che i suoi ausiliari avevano perentoriamente affermato che nessuna somma era stata versata a titolo di riscatto. Analogamente i familiari del piccolo UK SS avevano reiteratamente ribadito che nessuna somma essi avevano pagato.
Era dunque certo ed incontroverso che la liberazione di UK SS non era avvenuta per costrizione o necessità derivata dall'intervento delle forze di polizia.
Si era dunque trattato di una liberazione spontanea, effettuata dal sequestratori, per libera scelta, e non conseguente al pagamento di somma alcuna.
Si sarebbe dovuta conseguentemente riconoscere la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 630 comma quarto c.p.. Era manifestamente erroneo l'argomento speso dal giudici dell'appello i quali avevano ritenuto inapplicabile la previsione richiamata perché non si verterebbe in ipotesi di "dissociazione" di taluno dei correi, in ipotesi del AS, rispetto ad opposta risoluzione di altri partecipi.
Richiama sul punto la difesa l'oramai consolidato l'orientamento di codesta Corte Suprema, dopo la decisione assunta dalla Corte Costituzionale con sentenza 10/16 maggio 1984 n. 143, secondo cui il beneficio previsto dal quarto comma dell'art. 630 c.p. doveva essere riconosciuto anche in ipotesi di unanime decisione di tutti i concorrenti di dissociarsi dall'originario disegno criminoso liberando il sequestrato.
Aveva richiamato il ricorrente come le modalità concrete della liberazione - (tutti i custodi presenti ed attivi;
il terzo correo, che era intervenuto in altri significativi momenti, anch'egli presente;
un gruppo di ulteriori soggetti che accompagna il bambino su un "pulmino") - denotavano una risoluzione unanime che doveva essere ulteriormente apprezzata ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante.
E. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 606 lett. b), e), c.p.p. in relazione agli artt. 110, 62 bis, 133 e 630 c.p.. La Corte d'appello aveva motivato l'applicazione della pena detentiva massima esclusivamente sulla base dell'oggettiva gravità del delitto contestato. Aveva, tuttavia, ed illogicamente, omesso di apprezzare e valutare l'individuale contributo, l'incidenza del concorso, la specificità dell'apporto dal AS, in ipotesi, dato al reato. Il AS aveva solo due precedenti penali per contravvenzioni. Tale dato era stato illogicamente valutato, sia in rapporto alla determinazione della pena, sia in relazione alla concedibilità delle attenuanti generiche, e ne era stata fatta discendere, contro ogni logica, una meramente asserita negativa valutazione della personalità.
Appariva, quindi, del tutto incongruo avere applicato la pena massima, ed avere negato le generiche, ad un imputato il cui ruolo era, al più, del tutto marginale, mero ingranaggio di collegamento, la cui presenza era dimostrata in una sola occasione, con irrilevanti precedenti penali, con una collocazione che lo situava più nella posizione del "favoreggiatore" della persona del BO e comunque del partecipe minore che non in quella del consapevole e fattivo concorrente.
Non si comprendeva, peraltro, il senso dell'asserzione contenuta nella sentenza d'appello ove veniva valutata come elemento significativo ai fini del trattamento sanzionatorio la circostanza che il AS era stato a suo tempo "imputato" in procedimento nel quale era stato assolto per non avere commesso il fatto. Il vizio di motivazione e l'erronea applicazione delle norme di diritto citate era di tutta evidenza.
Per i motivi sopra esposti il ricorrente chiede l'annullamento della impugnata sentenza.
RO MA
A) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
I Giudici di merito erano pervenuti alla affermazione della penale responsabilità dell'PR MA attraverso una motivazione illogica nei punti salienti del processo.
Assolutamente viziato da illogicità appariva, in particolare, l'argomentare della sentenza nei passi relativi alle giustificazioni fornite dall'PR in ordine alla presenza nei pressi della grotta di "Aitu e Voes", presenza documentata da fotografie rinvenute dalla Polizia al momento della cattura di AT BO in Corsica. B) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 630, 4^ comma c.p. per mancanza ed erronea applicazione della Legge Penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
I Giudici della Corte avevano riconosciuto che sia il Pubblico Ministero che i suoi ausiliari avevano perentoriamente affermato che nessuna somma era stata versata a titolo di riscatto. Al pari dei familiari del piccolo UK i quali avevano reiteratamente ribadito di non aver pagato alcuna somma.
Era pacifico e non controverso, nella ricostruzione del fatto accettata dal Giudici di mento, che gli inquirenti per tutta la durata del sequestro e fino al rinvenimento della grotta vari mesi dopo la liberazione, erano convinti che il luogo della custodia dell'ostaggio dovesse localizzarsi in tutt'altra e lontana zona della Sardegna, prossima al mare.
Nessuna attività investigativa, con perlustrazioni od altro, era in atto nei luoghi ove poi è stato ritenuto la custodia si svolse. Era dunque certo che la liberazione di UK non era avvenuta per costrizione o necessità derivata dall'intervento delle forze di Polizia.
Si era dunque trattato di una liberazione spontanea, effettuata dal sequestratori per libera scelta e non conseguente al pagamento di somma alcuna.
Conseguentemente si sarebbe dovuta riconoscere sussistente l'ipotesi attenuata di cui al 4^ comma dell'art. 630 c.p. I Giudici dell'Appello cadevano in errore quando ritenevano inapplicabile l'ipotesi richiamata perché non si verteva in ipotesi di "dissociazione" di taluno dei correi, in concreto dell'PR, rispetto ad opposta risoluzione di altri partecipi. Era ormai consolidato l'orientamento del Supremo Collegio, dopo la decisione assunta dalla Corte Costituzionale con Sentenza 10/16 maggio 1984 n. 143, secondo cui il beneficio previsto dal 4^ comma dell'art. 630 c.p. deve essere riconosciuto anche in ipotesi di unanime decisione di tutti i concorrenti di dissociarsi dall'originario disegno criminoso liberando il sequestrato. Era appena il caso di richiamare che le modalità concrete della liberazione (tutti i custodi presenti ed attivi;
il terzo correo, che era intervenuto in altri significativi momenti, anch'egli presente;
un gruppo di ulteriori soggetti che accompagna il bambino su un pulmino) denotavano una risoluzione unanime che doveva essere utilmente apprezzata ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante.
Si trattava di elementi tutti che, mentre denotavano l'errore di diritto in cui la Corte d'Appello era caduta, comprovavano anche il vizio motivazionale specificamente anche sul punto qui denunciato. C) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 110, 62 bis, 133, 630 c.p. per inosservanza ed erronea motivazione della legge penale;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
I Giudici di merito avevano motivato l'applicazione della pena nel massimo esclusivamente sulla base della oggettiva gravità del delitto contestato.
Peraltro avevano totalmente ed illogicamente omesso di apprezzare e valutare il contributo eventualmente fornito dall'PR nel delitto in argomento.
Tale omissione scaturiva dal fatto che non si era potuto - e dunque saputo - ritagliare dall'PR un ruolo preciso nell'economia del sequestro.
Un PR che - elemento, questo sì, assolutamente incontrovertibile - non era mai presente nelle fasi salienti del delitto, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere sufficiente la sola certezza di una eventuale presenza assai limitata nel tempo, a far scemare il ruolo dell'PR fino a renderlo meritevole di un trattamento sanzionatorio mitigato dalle invocate, e denegate, attenuanti.
Nè poteva considerarsi adeguata la motivazione per aver fatto i Giudici riferimento ad un precedente di cui era gravato l'PR cuì si sommava una presunta assenza di elementi positivi. Il vizio della motivazione e l'erronea applicazione delle norme citate apparivano di tutta evidenza.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza.
I ricorsi sono infondati.
Esaminando dapprima i motivi che involgono questioni procedurali rileva questa Corte che sulle relative eccezioni proposte nei motivi di appello, la Corte territoriale si è puntualmente pronunciata con l'ordinanza dibattimentale del 23/28.11.95 che contiene argomentazioni immuni da vizi logoco-giuridici e, come tali, non censurabili in questa sede.
In particolare:
1) la Corte ha statuito che era perfettamente utilizzabile la pellicola fotografica, (con i relativi sviluppi e stampe di immagini) rinvenuta nel bagaglio del BO all'atto del suo arresto, regolarmente acquisita a norma dell'art. 234 c.p.p. in quanto prova documentale avente requisito particolare trattandosi di documento figurativo - rappresentativo contenente la descrizione immediata di fatti ed avvenimenti. Ha precisato in proposito la Corte di merito che detta documentazione era stata ritualmente indicata come fonte di prova dal P.M., che ne aveva chiesto l'acquisizione nel corso della relazione introduttiva senza opposizione della difesa la quale aveva, anzi, chiesto che venissero effettuati gli ingrandimenti, sì che il Tribunale ne aveva correttamente ammesso la produzione. A ciò deve aggiungersi che, in sede di appello, è stata prodotta dal P.G. tutta la documentazione della rogatoria in Francia richiesta dal P.M. al Giudice istruttore di Aiaccio relativo agli oggetti sequestrati al BO, a seguito della quale il materiale in questione venne consegnato all'A.G. italiana. Sul punto, peraltro, la Corte territoriale ha opportunamente evidenziato che non vi era stata alcuna contestazione in ordine alla circostanza che i rilievi fotografici in questione non fossero quelli sequestrati in occasione dell'arresto del BO avvenuta il 13.10.1992. Solo in tal caso sarebbe sorto obbligo di dover sentire gli agenti francesi operanti ed acquisito il verbale di sequestro.
2) In ordine alla eccepita nullità delle intercettazioni ambientali la Corte di merito ha opportunamente precisato che i relativi nastri e verbali di trascrizione di p.g. erano stati ritualmente inseriti nel fascicolo del P.M. dallo stesso indicati nella richiesta di rinvio a giudizio come fonte di prova e, in quanto tale, recepiti dal G.U.P. nel relativo decreto di rinvio a giudizio, si che la difesa era stata messa in condizione di conoscere tutti gli elementi a carico e di trarne le relative conseguenze anche in ordine alla scelta o meno di riti speciali. La Corte - dopo aver dato atto che le intercettazioni con le relative proroghe erano state ritualmente autorizzate - ha precisato che l'unica irregolarità riscontrabile riguardava la perizia sulle che, essendo stata ultimata dopo l'udienza preliminare, era stata dichiarata inutilizzabile come prova dal Tribunale che però ne aveva disposto la rinnovazione a dibattimento con concorde indicazione, da parte di difesa ed accusa, dei brani da trascrivere.
3) La Corte di Appello ha, infine, correttamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni ambientali effettuate nella cella del AS. Al di là delle pur convincenti e condivisibili argomentazioni in ordine all'inserimento del delitto di sequestro di persona in quelli di cniminalità organizzata, per come si evince chiaramente dagli artt. 51 e 407 c.p.p., osserva questa Corte che esattamente i giudici di merito hanno ritenuto non essere la cella carceraria luogo di privata dimora dovendo intendersi per tale quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei;
deve cioè, trattarsi, di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono che, in quanto tali, sono titolari dello "ius excludendi alios" al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento delle manifestazioni della vita privata della persona che l'art. 14 della Costituzione garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio. Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che la cella non è luogo di privata dimora non essendo nel "possesso" dei detenuti ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios" per essere, invece, nel "possesso" e nella completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria che ne può, appunto, disporre ad ogni ora del giorno e della notte per qualsiasi necessità (accesso, ispezioni, perquisizioni, trasferimenti, ecc.). Ne consegue, quindi, che la deduzione della difesa secondo cui la cella del detenuto deve ritenersi equiparabile ad uno dei luoghi di cui l'art. 614 c.p. è infondata. Passando all'esame delle censure attinenti alla valutazione delle prove, osserva questa Corte di legittimità che i Giudici di mento, con ampia motivazione, ancorata a precise e incontestabili risultanze processuali e sorretta da argomentazioni puntuali, logiche e convincenti, hanno dimostrato la responsabilità di AS BA e PR MA in ordine al sequestro di UK SS. Sia i Giudici di 1 grado che quelli di appello hanno, innanzitutto, ritenuto di individuare con certezza - facendo riferimento alle foto sequestrate, ed in particolare a quella contrassegnata dal n. 22 (ove veniva evidenziato il tetto rosso di un ovile nel contesto di una roccia di particolare conformazione definita dagli inquirenti "testa di foca") - la grotta (sita in località "Funtana e Deus-Jenna de Aitu Voes" a quota m. 855 sul livello del mare) nella quale era stato tenuto prigioniero il piccolo UK SS e da quest'ultimo descritta fin dal primo esame testimoniale e poi riconosciuta nel corso della successiva ispezione. Del resto, durante il primo sopralluogo, erano stati rinvenuti diversi oggetti quali un fornello da cucina e bombola a gas, vane posate, numerosi pacchi di pasta, una busta di sale, una scorta di pile elettriche, spazzolino da denti e dentifricio, materiale sanitario, barattoli di pomodoro, una lattina di olio, detersivo per i piatti, numerose stoviglie e due materassini dei quali il piccolo UK aveva già fornito indicazioni. In proposito, i giudici di merito hanno messo in risalto che all'interno della grotta erano state materialmente obiettivizzate tracce della presenza del piccolo UK quali, innanzitutto, il disegno della casa e di una freccia sulla parete corrispondente al suo giaciglio, frammenti di giornale colorati a pennarello dallo stesso UK inseriti negli interstizi della roccia cui il bambino aveva già fatto cenno prima del rinvenimento del rifugio in questione. Oltre che a tali risultanze, i giudici di merito hanno fatto riferimento anche ai rilievi fotografici sequestrati, la maggior parte dei quali risultano scattati dentro la grotta o nelle sue immediate vicinanze e documentano plurime presenze dell'PR, una compresenza di PR e AS, sempre presente "in loco" BO AT, nei confronti del quale, con sentenza del 20 maggio 1996, il Tribunale di Cagliari ha inflitto la pena di anni 20 di reclusione per i delitti relativi al sequestro in questione ritenendolo custode del UK il quale aveva individuato con sicurezza nelle immagini fotografiche del BO la persona che, sotto il falso nome di NI, lo custodì, insieme a tale "B, durante tutto il tempo della prigionia. I Giudici di merito in sostanza - precisato che il AS e l'PR, sicuramente legati da vincoli di assoluta fiducia e forte solidarietà con il BO, avevano, nelle circostanze summenzionate, mantenuto e reso possibili collegamenti tra costui, indiscutibile custode di UK ed il mondo esterno - hanno spiegato che un siffatto convincimento - che già aveva trovato adeguato sostegno nella individuazione della grotta, nell'accertata ed ingiustificata presenza dei due imputati nelle immediate vicinanze e dell'PR anche all'interno del luogo in cui era in atto la custodia di UK - aveva trovato ulteriori conferme in altri elementi probatori acquisiti al processo e da essi puntualmente richiamati. Hanno precisato i Giudici come l'PR fosse ritratto in ben sei foto riferibili a giorni diversi sì che la sua frequentazione della grotta era assidua, e non era irrilevante la circostanza che in una foto era ritratto mentre arrostiva la carne nella medesima posizione in cui in altra foto la stessa operazione veniva compiuta dal BO. Per quanto riguarda la posizione specifica del AS i Giudici di merito hanno posto opportunamente in evidenza che le fotografie in cui era ritratto insieme ad PR e BO - già di per se stesse significative di notevole spessore probatorio in ordine al suo concorso nel sequestro - acquistavano una valenza accusatoria imponente alla luce delle intercettazioni ambientali acquisite agli atti. Sul punto i Giudici di merito, sia quelli di I grado sia, con maggiore dovizia di particolari, quelli di II grado, hanno richiamato talune proposizioni da cui era evincibile una sicura partecipazione del medesimo alla complessiva operazione del sequestro, una partecipazione attiva e consapevole alle fasi del sequestro;
si evidenziava una forte preoccupazione per eventuali tracce che poteva aver lasciato all'interno della grotta o in luoghi pertinenti al reato;
si affermava chiaramente di essere entrato nella grotta;
si manifestava perfettamente informato dell'organizzazione della banda e delle sue intenzioni. In sostanza - come si legge nella sentenza di I grado - "il AS sapeva tutto: i familiari volevano le prove, che i banditi avevano scritto, che le prove erano state mandate, che ME era intervenuto;
in sostanza egli aveva piena contezza di tutte le operazioni del sequestro". A loro volta, i Giudici di II grado sono pervenuti alla esatta conclusione che "il significato complessivo delle suddette conversazioni non si prestava ad ambiguità di sorta e confermava, così, il dato già acquisito del coinvolgimento, non occasionale e non inconsapevole, del AS nel sequestro del piccolo UK SS".
Conclusivamente ritiene questa Corte di legittimità che nessuna vizio logico-giuridico si ravvisa nella valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso con il quale si censura che i giudici di Appello avrebbero erroneamente disatteso la richiesta della difesa che riteneva applicabile, nella specie, il disposto di cui all'art. 630 4^ comma cpp, secondo il quale, al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605 c.p. Come è noto l'attenuante speciale prevista per il concorrente che, dissociandosi dagli altri si adopera per la liberazione dell'ostaggio senza che ciò avvenga in conseguenza del pagamento del prezzo del riscatto, presuppone: a) che da parte di uno o più dei compartecipi vi sia una rottura dell'originario accordo criminoso, b) che essa si estrinsechi in concreto nella liberazione dell'ostaggio, c) che questa non sia conseguenza del pagamento del prezzo della liberazione.
Occorre, in altri termini, una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, quindi, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e non determinato da fattori esterni (cfr. Cas. Sez. II, 8.10.1995 n. 8658 Rv. N. 170587; Id. 24.09.1986 n. 9814 Rv. 173805).
Orbene, i Giudici di II grado hanno fatto, nel caso di specie, corretta applicazione di tali principi. La Corte - esattamente premesso che il conseguimento del prezzo del riscatto non n"entra nella economia del delitto, trattandosi di reato a consumazione anticipata coincidente con la apprensione materiale del soggetto passivo - ha precisato che le risultanze processuali non offrivano elementi non solo per affermare con certezza che il prezzo del riscatto era stato pagato - come aveva sostenuto il ME - oppure no - come avevano affermato il padre di UK e il Dott. Pagliei - ma neppure per ritenere che il rilascio era avvenuto in conseguenza della dissociazione del AS e dell'PR dal gruppo a cui si erano uniti. Non vi era, cioè, ad avviso della Corte, alcun elemento da cui desumere l'avvenuta rottura del vincolo associativo da parte dei predetti e cioè di quella "rottura grazie - (solo) - alla quale deve essere possibile la liberazione dell'ostaggio senza il pagamento del prezzo del riscatto". Valutazione questa del tutto esatta e perfettamente aderente alle risultanze processuali. Per quanto riguarda il riscatto osserva, invero, questa Corte che è certo: che le trattative tra gli emissari della famiglia, da un lato, e il ME, dall'altro, proseguirono intensamente sino al 10 luglio, dato che l'ultima offerta fatta dalla famiglia (610 milioni circa) venne "accettata" il giorno precedente dall'intermediario ME, che, fissate tra l'EC il NN e il ME la modalità di consegna del denaro, (la somma doveva essere trasferita a Nuoro nella sede dell'Arcivescovado solo a liberazione avvenuta), l'intervento delle forze dell'ordine, che perquisirono ad Olbia la macchina dell'EC, impedì la conclusione del progetto concertato;
che don NN comunicò in quello stesso giorno al ME che il progetto era divenuto irrealizzabile;
e che ciò non di meno, nella stessa sera del 10 luglio, sia all'EC sia al Pagliei che ad alcuni giornalisti fu preannunciato come imminente il rilascio di UK. Sicché, pur in assenza di elementi di prova a favore o contro il pagamento del riscatto, può tuttavia dirsi, come esattamente rileva la Corte territoriale, che il rilascio è cronologicamente e logicamente rifenibile alle ultime trattative per il pagamento del prezzo della liberazione;
e che, non risulta - come emerge dalle dichiarazioni del ME, dell'EC, e del NN e dalle relazioni di servizio sul loro colloqui, incontri e spostamenti - che le trattative, proseguite sino alle ultime ore del sequestro, abbiano preso in considerazione la possibilità di un rilascio senza pagamento del riscatto.
Per quanto concerne, poi la pretesa "dissociazione" del AS e dell'PR, di essa - come ancora esattamente rilavano i Giudici di merito - non vi è alcuna traccia negli atti processuali;
e appare quanto mai arduo - ad avviso di questa Corte regolatrice - solamente ipotizzarne la sussistenza alla luce di quanto si è esposto riguardo agli avvenimenti che si susseguirono dai primi giorni del mese di luglio sino a poche ore prima del rilascio.
Invero, le modalità della liberazione, così come dettagliatamente riferite da UK, sono tali da far pensare che essa sia stata, piuttosto, il risultato di un accordo intervenuto con la famiglia o l'esito di interventi o di iniziative esterne quali quelle a cui aveva accennato il ME nella sua deposizione.
Il piccolo UK, infatti, venne portato fuori dalla grotta di Monte Albo da "NI" e "B, che si trovavano in compagnia dell'individuo "più alto e più vecchio" comparso il giorno della mutilazione, e venne accompagnato dai tre almeno per una parte del lungo tragitto a piedi sino ad un pulmino dove attendevano sei uomini, ai quali venne affidato dai custodi, e che ebbero a trasportare sino al luogo in prossimità del ponte sul "Cedrino" in cui venne, poi, ritrovato dalle forze dell'ordine.
Si tratta, all'evidenza, di una operazione di rilascio organizzata, alla quale partecipano ben nove persone, attuata secondo modalità tipiche caratterizzate dal progressivo, rapido "sganciamento" delle persone coinvolte, e dalla liberazione dell'ostaggio in località distanti da quella della prigionia, per evidenti ragioni di sicurezza e di dissimulazione e non vi è traccia alcuna di un comportamento "scissionistico" del AS e dell'PR con attività positivamente finalizzata e diretta alla liberazione dell'ostaggio. Anche l'ultimo motivo di ricorso relativo all'entità della pena inflitta (ritenuta eccessiva in considerazione della assunta minima partecipazione al fatto) e al diniego delle attenuanti generiche è infondato. In proposito la Corte territoriale ha motivato correttamente richiamando innanzitutto le argomentazioni cui hanno fatto ricorso sul punto i giudici di primo grado che hanno escluso la possibilità di concessione delle attenuanti generiche con esplicito e ampio riferimento alla "gravità del reato commesso in danno di un bambino di 7 anni, con modalità particolarmente crudeli tanto da giungere alla mutilazione del corpo ed a trattamenti disumani quali quelli descritti dal medesimo UK, percosso ripetutamente, male alimentato, costretto ad una immobilità permanente e innaturale tale da procurargli una difficoltà di locomozione superata solo dopo svariati mesi." Oltre a condividere in pieno tali ragioni, la Corte di Appello ha fatto corretto riferimento anche ai precedenti penali degli imputati e alla totale assenza di elementi positivi che potessero essere ritenuti idonei a compensare la particolare odiosità dell'essere stati commessi i reati a danno di un minore con le suddette disumane modalità.
Ancora la Corte ha escluso che, nel caso di specie, potesse esservi stata una "minima contribuzione di PR e AS alla riuscita dell'intento criminoso o una sorta di soggezione psicologia al BO" trattandosi di mere ipotesi prospettate dalla difesa senza concreti supporti probatori in tal senso.
Infine, la Corte, giustamente, ha elevato la pena-base di 25 anni di reclusione - irrogata, quindi, nel minimo dal giudici di primo grado - ad anni 28 di reclusione, ritenendo, con adeguata e corretta motivazione, che non si verteva in ipotesi minima bensì di consistente gravità di reato protrattosi per lungo tempo ai danni del piccolo UK, con grave danno sia fisico che psichico allo stesso che, oltre ad essere stato mutilato, era stato costretto a dormire per mesi a terra e addirittura a mangiare ciò che aveva vomitato.
In conclusione, quindi, i Giudici di II grado hanno ampiamente e logicamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio che è stato correttamente applicato con giudizio immune da vizi e, come tale, incensurabile in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna degli imputati, in solido, alle spese processuali.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione II sezione penale rigetta i ricorsi proposti da AS CI BA e PR RI che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1996.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1998.