Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Ordinanza collegiale 26 giugno 2024
Ordinanza presidenziale 5 agosto 2024
Ordinanza presidenziale 9 settembre 2024
Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/07/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01697/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Regione Sicilia e l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del Presidente e dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, sono per legge domiciliati;
l’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – G. di Cristina - Benfratelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Maiorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle società -OMISSIS- in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI con -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, Carmela Mangalaviti e Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
nei limiti dell’interesse, degli atti della selezione pubblica indetta dall’AS “Civico-G.Di Cristina-Benfratelli”, per l’affidamento del servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico e servizi supplementari (per la durata di anni 7, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 ed eventuale proroga tecnica di mesi 6).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in della Presidenza della Regione Sicilia, dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – G. di Cristina - Benfratelli e di -OMISSIS- in proprio e nella qualità di Capogruppo del RTI con -OMISSIS-.;
Visto il ricorso incidentale presentato dal RTI controinteressato;
Viste le ordinanze Presidenziali n. 324/24, 340/24 e 125/25, l’ordinanza cautelare n. 217/2024 e le ordinanze collegiali nn. 2063/2024 e 3193/2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso introduttivo, notificato in data 25 marzo 2024 e depositato il successivo 8 aprile, la -OMISSIS-. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della Delibera n. -OMISSIS-, con la quale è stata definitivamente aggiudicata al RTI -OMISSIS---OMISSIS-. la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico e servizi supplementari presso l’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli – CIG 9757228F40” e di tutti gli atti della procedura di gara, anche non conosciuti, come meglio indicati in epigrafe.
Parte ricorrente espone in punto di fatto che:
- l’Azienda AS “Civico – G. Di Cristina – Benfratelli” indiceva una procedura di gara, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico, comprensivo di servizi supplementari, della durata di sette anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e proroga tecnica di sei mesi;
- alla suddetta procedura partecipavano, tra le altre, l’odierna ricorrente ed il RTI costituito tra la mandataria -OMISSIS- e la mandante -OMISSIS-.;
- avviate le operazioni di gara con l’ammissione di tutti i concorrenti, la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche presentate;
- nell’espletamento di tale attività, tuttavia, ometteva di verbalizzare i criteri di valutazione, i coefficienti applicati e i punteggi assegnati dai singoli commissari e – in spregio al principio della par condicio – richiedeva ai partecipanti la produzione di documentazione integrativa con cui individuare i requisiti minimi richiesti per i dispositivi oggetto della procedura di affidamento;
- la Commissione, dopo aver ultimato le verifiche ed inserito sulla piattaforma i punteggi tecnici conseguiti dalle tre società rimaste in gara, procedeva all’apertura delle offerte economiche ed alla assegnazione dei rispettivi punteggi sulla base dei ribassi offerti;
- all’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione, prendendo atto dell’anomalia dell’offerta del RTI primo in graduatoria, trasmetteva gli atti al RUP per la verifica di congruità;
- sulla scorta delle risultanze di una duplice richiesta di integrazione documentale in ordine a tutte le principali voci di costo, peraltro esaminate con motivazione priva di alcuno specifico riscontro sul merito dei dati, detta verifica di anomalia veniva esitata positivamente;
- da ultimo, recependo la proposta formulata dalla Commissione, la procedura si concludeva con la Delibera n. -OMISSIS- di aggiudicazione della gara al RTI controinteressato;
- nelle more, con istanza del 16 febbraio 2024, la società ricorrente presentava richiesta di accesso alla documentazione di gara, solo parzialmente riscontrata con nota prot. n. 6048 del 14 marzo 2024.
Tutto quanto sopra premesso, parte ricorrente ha affidato il ricorso avverso i gravati provvedimenti alle seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente: art. 77, d.lgs. n. 50/2016; art. 8, c.2, L.R. Sicilia n. 12/2011 e s.m.i.; art. 12, c.4, Regolamento Presidente Regione Sicilia n. 13/2012 (attuativo della legge regionale 12/2011). Violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 19 del Disciplinare di gara). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto/erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, sviamento e manifesta ingiustizia.
Parte ricorrente lamenta l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, i cui membri – in aperta violazione della normativa nazionale e regionale di settore, oltre che del disciplinare di gara – risultano privi di esperienza e competenze nello specifico settore oggetto di appalto.
Ciò risulta ancora più evidente tenuto conto delle prestazioni altamente complesse e tecnicamente specialistiche su cui verte la gara, anche con riferimento ai criteri di valutazione della qualità delle offerte tecniche.
Il vizio di composizione della commissione, manifestatosi con più evidenza in occasione dell’attività valutativa delle offerte e di controllo dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, rende illegittimi gli impugnati atti di gara.
Per altro verso, la stazione appaltante ha omesso qualsivoglia verifica sul possesso delle competenze dei commissari esterni sorteggiati dalla sezione provinciale U.R.E.G.A.
Sotto altro profilo, ancora, la regolarità delle operazioni di sorteggio risulta inficiata dalla partecipazione alle stesse del Presidente di Commissione, nominato dalla stazione appaltante e successivamente sostituito per incompatibilità.
Infine, si contesta l’intera operazione di selezione disposta dal Presidente della sezione provinciale U.R.E.G.A., il quale avrebbe dovuto preliminarmente estrapolare i nominativi di coloro che risultavano avere un’esperienza nel settore oggetto di appalto e, solo dopo, avviare la fase di sorteggio pubblico.
2. Violazione e falsa applicazione art. 95, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 18, 19, 21 e 22 del Disciplinare di gara e §§ 3.15 e 3.16 del Capitolato speciale). Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida ANAC n. 2. Violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà e difetto/erroneità dei presupposti.
Parte ricorrente censura le operazioni di valutazione delle offerte tecniche per difetto di istruttoria, atteso che la commissione avrebbe assegnato i punteggi solo in occasione dell’ultima seduta riservata e, dunque, sarebbe mancata la verbalizzazione progressiva dei coefficienti e dei punteggi dei singoli commissari.
Peraltro, l’omessa allegazione ai verbali di gara delle schede contenenti i punteggi – neppure rese ostensibili a seguito di istanza di accesso – rende illegittime le operazioni di gara per lesione del principio di trasparenza e par condicio.
Sotto ulteriore profilo, contesta le modalità di assegnazione dei punteggi utilizzato dalla commissione, la quale emerge abbia proceduto ad una valutazione collegiale per singoli capitoli di ciascuna offerta e non per singola offerta, come invece previsto dalla lex specialis.
Ancora, si censura la richiesta della commissione di produzione di atti volti a chiarire “in quali documenti prodotti è individuabile il requisito minimo richiesto” per i dispositivi di gara, con ciò violando il principio di immodificabilità dell’offerta ed i limiti del soccorso istruttorio.
Infine, parte ricorrente assume l’erronea valutazione della campionatura prodotta dal raggruppamento aggiudicatario, atteso che la stessa risulta priva delle caratteristiche e dei requisiti minimi tecnici richiesti dal capitolato speciale.
3. Violazione e falsa applicazione art. 97, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 23 e 26 del Disciplinare di gara; § 3.13.2 e 3.25 del Capitolato tecnico di gara). Violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed arbitrarietà.
Si lamenta il difetto di istruttoria e la manifesta illogicità delle verifiche compiute in sede di giudizio di anomalia dell’offerta del RTI.
Parte ricorrente assume, segnatamente:
- che i secondi giustificativi – i quali neppure avrebbero potuto essere richiesti, in considerazione della incompletezza dei primi – risultano lacunosi, in quanto riguardanti solo alcune delle voci di costo;
- la genericità della motivazione resa dall’organo di verifica in ordine ai controlli sulle singole componenti di costo dell’offerta in rapporto con le prestazioni dedotte in contratto;
- l’omessa rilevazione e valutazione della grave sottostima operata dal RTI con riguardo al costo della manodopera, nonché della mancata valorizzazione del costo per la figura del “coordinatore infermieristico presso la centrale di sterilizzazione” e degli autisti adibiti ai trasporti dei dispositivi;
- la mancata rilevazione della diseconomia connessa agli investimenti e ammortamenti.
4. Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente: art. 80, c. 5, lett. c), c-bis) e c-ter), d.lgs. n. 50/2016; art. 80, c. 6, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del “principio del possesso continuativo dei requisiti di partecipazione”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Parte ricorrente deduce il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione in ordine al possesso dei requisiti morali di partecipazione della mandataria del RTI.
In particolare, la Commissione avrebbe dovuto operare una approfondita verifica in ordine ai fatti pregiudizievoli emergenti dalla dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 presentata dalla -OMISSIS-., in qualità di socio unico della -OMISSIS-, afferenti alla società stessa ed agli amministratori in carica e cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando.
Con lo stesso mezzo parte ricorrente ha, altresì, formulato istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a., con condanna della stazione appaltante al rilascio di tutti gli atti di gara, solo parzialmente ostesi con nota prot. n. 6048 del 14 marzo 2024 per generiche ragioni di segretezza che, tuttavia, ostano al pieno esercizio del diritto di difesa.
Ha, pertanto, concluso per l’accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con il RTI -OMISSIS- S.p.A.--OMISSIS-. e, per l’effetto, di condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto e subentro nel contratto eventualmente stipulato.
B – Per la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e per l’Ufficio Regionale espletamento gare appalti lavori pubblici si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
C – Con atto di mero stile del 9 aprile 2024, si è costituita in giudizio la controinteressata -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI aggiudicatario, la quale – con successiva memoria difensiva e correlata documentazione – ha domandato il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
D – Con atto del 17 aprile 2024, si è costituita per resistere in giudizio l’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale “Civico – G. Di Cristina – Benfratelli”, che – con successivi depositi – ha versato in atti documentazione e una memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso ed ha concluso per il rigetto del ricorso e di tutte le domande ivi formulate.
E – Con ricorso incidentale, notificato e depositato in data 22 aprile 2024, l’aggiudicataria controinteressata -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della Delibera di aggiudicazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui la stazione appaltante ha mantenuto nella graduatoria finale -OMISSIS-., nonché di tutti gli atti della procedura, anche non conosciuti, come meglio indicati in epigrafe.
La ricorrente incidentale, muovendo dalla sussistenza di una serie di vizi ai quali sarebbe dovuta conseguire l’esclusione della società -OMISSIS-, ha articolato le seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente: art. 77, d.lgs. n. 50/2016; art. 8, c.2, L.R. Sicilia n. 12/2011 e s.m.i.; art. 12, c.4, Regolamento Presidente Regione Sicilia n. 13/2012 (attuativo della legge regionale 12/2011). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95 del Codice dei Contratti Pubblici e della Direttiva 24/14/UE – Violazione delle linee guida ANAC nr. 2/2018 – Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione del principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di conservazione e concentrazione degli atti e delle procedure – Violazione del principio di necessità del plenum della Commissione nell’esercizio dei poteri discrezionali di valutazione delle offerte – violazione Adunanza plenaria nr. 16/2022 – Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità anche in combinazione con i principi del diritto U.E. di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, di affidamento e di libera concorrenza – eccesso di potere per sviamento.
Al fine di sostenere l’inammissibilità ed infondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo relativo alla contestata modalità di composizione della Commissione, la ricorrente incidentale lamenta l’illegittimità degli articoli 18 e 19 del disciplinare di gara, laddove si interpretino – secondo quanto dedotto dalla ricorrente principale – nel senso di consentire la deroga alla regola della necessità del plenum della Commissione nell’esercizio dei poteri discrezionali di valutazione delle offerte in relazione a procedure in cui è prevista l’attribuzione di punteggi discrezionali.
2. Violazione e falsa applicazione art. 95, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt.18, 19, 21 e 22 del Disciplinare di gara e §§3.15 e 3.16 del Capitolato speciale). Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida ANAC n. 2. Violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà e difetto/erroneità dei presupposti.
La ricorrente incidentale assume che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto escludere -OMISSIS-. piuttosto che consentirle di integrare la documentazione di gara chiarendo i punti dell’offerta in cui fossero stati indicati i requisiti richiesti; difatti, la società non aveva depositato in gara l’indice di dettaglio descrittivo dei punti in cui nella sua offerta ci fosse la comprova del rispetto dei requisiti, con conseguente incompletezza della relativa offerta.
Sotto altro profilo, l’esclusione della società ricorrente si rendeva necessaria in ragione di difformità nella campionatura prodotta; difformità, queste, che la Commissione giudicatrice ha omesso di rilevare.
Ha concluso, pertanto, per l’accoglimento del ricorso incidentale, in uno alla istanza cautelare, con vittoria di spese.
E – Alla camera di consiglio del 23 aprile 2024, è stato disposto il rinvio della causa su istanza di parte ricorrente, visto il deposito del ricorso incidentale.
F – Con memoria difensiva del 03 maggio 2024, l’Amministrazione regionale ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, stante la legittimità delle operazioni di sorteggio poste in essere dall’Ufficio Regionale espletamento gare appalti lavori pubblici.
È seguita documentazione.
G – Con memoria versata in atti il 10 maggio 2024, la stazione appaltante ha contestato le domande formulate nel ricorso incidentale, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.
H – Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 10 maggio 2024, parte ricorrente ha articolato ulteriori motivi di censura avverso gli atti già impugnati, tenuto conto del deposito – nelle more del giudizio – di documentazione non ostesa a seguito di istanza di accesso agli atti.
In particolare, ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente: art. 77, d.lgs. n. 50/2016; art. 8, c.2, L.R. Sicilia n. 12/2011 e s.m.i.; art. 12, c.4, Regolamento Presidente Regione Sicilia n. 13/2012 (attuativo della legge regionale 12/2011). Violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 19 del Disciplinare di gara). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto/erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, sviamento e manifesta ingiustizia.
Riprendendo il contenuto del primo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente contesta la legittimità della composizione della Commissione giudicatrice, attesa la mancanza di competenze tecniche specifiche richieste dalla natura dell’appalto (riguardante servizi altamente specializzati nel settore medico e sanitario).
In particolare, si contesta la nomina dell’Ingegnere -OMISSIS-, sorteggiato come esperto tecnico dalla sottosezione B2-12 (“Attrezzature mediche e prodotti per la cura della persona”) dell’Albo regionale “Esperti tecnici”: la nomina di un professionista con formazione in ingegneria civile, ambientale e impiantistica, senza alcuna esperienza documentata nel campo dei dispositivi medici o della sterilizzazione chirurgica, ha inficiato la composizione di una Commissione inidonea a valutare correttamente le offerte tecniche.
Sul punto, la stazione appaltante sarebbe dovuta intervenire – anche in via di autotutela – per sostituirlo, vista l’evidente inadeguatezza rispetto all’oggetto della gara.
2. Violazione e falsa applicazione art. 95, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 18, 19, 21 e 22 del Disciplinare di gara). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3.16.5 del CSA e dei Chiarimenti sui quesiti 7 e 36. Violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà e difetto/erroneità dei presupposti.
La ricorrente assume l’illegittimità dell’aggiudicazione in ragione degli errori valutativi posti in essere dalla Commissione giudicatrice e della conseguente attribuzione di punteggi illogici e sproporzionati, sintomo di un irragionevole difetto di istruttoria e del vizio di composizione della Commissione medesima.
3. Violazione e falsa applicazione art. 97, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico di gara. Violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed arbitrarietà.
Ad integrazione del terzo motivo del ricorso introduttivo, si contesta la legittimità dell’aggiudicazione nella misura in cui l’offerta economica della società controinteressata si palesa anomala e non affidabile.
Secondo la prospettazione di parte, l’offerta in esame non tiene conto di una serie di costi obbligatori previsti dal capitolato e, in particolare, quelli relativi al coordinatore infermieristico, agli operatori logistici ed al personale per l’endoscopia: trattasi di figure che, pur indicate nel progetto tecnico come parte della struttura organizzativa, non risultano specificamente valorizzate nei costi della manodopera.
Peraltro, il servizio di logistica è stato dichiarato in subappalto senza, tuttavia e al contempo, provvedere alla quantificazione dei relativi costi (personale, mezzi, carburante, manutenzione) nell’offerta.
In pari data, parte ricorrente ha depositato documentazione e una memoria con la quale ha controdedotto in merito alle argomentazioni difensive delle parti avverse.
I – Con memoria del 13 maggio 2024, la stazione appaltante resistente ha domandato il rigetto del ricorso per motivi aggiunti in quanto improcedibile e/o inammissibile e, comunque, infondato.
L – Con ordinanza del 15 maggio 2024, n. 217, questa Sezione ha respinto le istanze cautelari veicolate sia con il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti, sia con il ricorso incidentale promosso dalla -OMISSIS-; ordinanza collegiale nei cui confronti parte ricorrente ha interposto appello, conclusosi con ordinanza di rigetto del C.G.A. del 10 giugno 2025, n. 202.
M – Alla camera di consiglio del 25 giugno 2024, in vista della quale le parti costituite hanno depositato memorie difensive, questa Sezione ha dichiarato inammissibile l’istanza di accesso agli atti proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. con ordinanza collegiale del 26 giugno 2024, n. 2063, sul presupposto che l’istanza di accesso procedimentale presentasse contenuto generico sia sotto il profilo dei documenti richiesti sia sotto quello dell’interesse all’ostensione.
Avverso la citata ordinanza, la ricorrente ha proposto appello – ancora in fase di definizione – dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa.
N – Con ordinanza istruttoria del 05 agosto 2024, n. 324, il Presidente di questo Tribunale – in parziale accoglimento dell’istanza depositata dalla ricorrente in data 01 agosto 2024 – ha disposto l’acquisizione, ai fini della trattazione, delle note prodotte dal RTI -OMISSIS- -OMISSIS- in risposta alle richieste di chiarimento della commissione giudicatrice effettuate in data 26/10/2023 e 20/10/2023, ordinando all’Azienda Ospedaliera intimata di dare seguito all’incombente istruttorio ivi indicato ed a provvedere, altresì, al deposito di tutta la documentazione prodotta in giudizio nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 5, co. 5, delle Norme tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico, allegato 1 al DPCS del 28.07.2021, e dell’art. 3, co. 6 e 7, delle Specifiche Tecniche, all. 2 al detto DPCS.
In ottemperanza alla richiesta di adempimento istruttorio, in data 07 agosto 2024 l’Amministrazione resistente ha prodotto le note de quibus e, con successivi depositi, ha provveduto a versare tutta la documentazione già prodotta.
Con deposito del 06 agosto 2024, anche la società controinteressata -OMISSIS- ha fornito i documenti richiesti con ordinanza presidenziale.
O – Con successiva istanza istruttoria del 06 settembre 2024, parte ricorrente ha domandato l’acquisizione di ulteriori documenti, tenuto conto che la stazione appaltante, con nota prot. 21639/24 del 2 settembre 2024, ha informato dell’intervenuta conclusione della fase di comprova dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e considerata, altresì, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto con il RTI aggiudicatario.
Con ordinanza istruttoria del 09 settembre 2024, n. 340, il Presidente di questo Tribunale – tenuto conto dell’ulteriore istanza avanzata da parte ricorrente – ha intimato all’Azienda Ospedaliera di provvedere al deposito di: a) copia della deliberazione n. 0772 del 14/6/2024, di declaratoria di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’affidamento in contestazione; b) copia di tutta la documentazione relativa al procedimento di comprova dei requisiti di ordine generale ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 eseguita sulle imprese del RTI aggiudicatario; c) copia del contratto di appalto sottoscritto tra l’Azienda ospedaliera intimata ed il RTI -OMISSIS- -OMISSIS-.
L’Amministrazione resistente ha adempiuto al deposito della documentazione richiesta.
P – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 30 settembre 2024 e depositato il successivo 01 ottobre, la società ricorrente ha impugnato la Delibera n. 772 del 14 giugno 2024 – conosciuta in data 24 settembre 2024, a seguito dell’avvenuto deposito in giudizio da parte di AS – con la quale è attestata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della procedura di gara all’esito della fase di comprova dei requisiti di ordine generale e speciale.
Sono state articolate le seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 c. 5 lett. c), c-bis) e f-bis) d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 c. 6 d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del “principio del possesso continuativo dei requisiti di partecipazione”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d.p.r. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del principio di autoresponsabilità che onera ogni concorrente in sede dichiarativa. Violazione e falsa applicazione dei principi di celerità procedimentale, di ragionevole e adeguato esercizio dei doveri d’Ufficio, di par condicio, di piena concorrenza, di imparzialità e buona amministrazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, sviamento.
Parte ricorrente rappresenta che la -OMISSIS- s.r.l. avrebbe falsamente attestato, in sede di gara, l’assenza di illeciti professionali rilevanti ex art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, salvo rendere – solo in seguito all’aggiudicazione ed all’esecuzione dei controlli della stazione appaltante – una dichiarazione di aggiornamento in ordine all’esistenza di pregiudizi (a carico del revisore unico e del socio di maggioranza) già noti al momento della partecipazione. Sul punto, assume che l’originaria, mendace, dichiarazione non possa essere sanata tardivamente.
Sotto altro profilo, contesta l’illegittimità del contegno serbato dalla stazione appaltante, la quale – una volta acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti – avrebbe dovuto procedere all’esclusione automatica del RTI piuttosto che attendere, per oltre due mesi, la dichiarazione di aggiornamento resa dalla controinteressata e, infine, convalidare l’aggiudicazione nonostante le irregolarità.
Infine, lamenta che la verifica dei requisiti di ordine generale sia stata espletata in un momento successivo all’aggiudicazione, con violazione delle disposizioni che postulano il dovere dalla stazione appaltante di eseguire i controlli dei requisiti di partecipazione prima dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di gara. Laddove ciò non sia ritenuto sufficiente all’accoglimento del motivo, chiede la rimessione alla Corte di Giustizia della seguente questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE: “Dica la Corte di Giustizia se gli artt. 56 c.2, 59 c.4 e 84 delle premesse della direttiva 2014/24/UE e i principi di parità di trattamento e economicità e certezza del diritto ostano ad una normativa interna la quale, nella interpretazione del giudice nazionale, consentirebbe alle stazioni appaltanti di eseguire i controlli sui requisiti di onorabilità di ordine generale ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 in un momento successivo all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitivo della gara”.
2. Violazione e falsa applicazione della legge di gara, segnatamente art. 3.22 del Capitolato Tecnico. Violazione e falsa applicazione art. 95, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà e difetto/erroneità dei presupposti.
La società ricorrente premette che, con delibera del 20 giugno 2024, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha disposto, a far data dal 01 luglio 2024, la reinternalizzazione del servizio di conduzione della centrale di sterilizzazione che era in gestione, in regime di proroga, a -OMISSIS- e che – pur nella consapevolezza della sua inidoneità all’uso – era stata indicata nell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario quale centrale di backup per tutta la durata dell’appalto (sub-criterio di valutazione 1.7 “Protocolli adottati per la continuità del servizio”).
Muovendo da tale assunto, la deducente insiste nel motivo di impugnazione già proposto in seno al ricorso introduttivo con riguardo all’attività valutativa della Commissione giudicatrice e – quale ulteriore, autonomo, profilo – contesta l’illegittimità della partecipazione del RTI aggiudicatario, compromessa dal fatto di aver inserito nell’offerta tecnica un elemento di cui ha perduto la disponibilità ancor prima dell’avvio del servizio di appalto.
Ne consegue che l’offerta, evidentemente fondata su una dichiarazione di disponibilità non veritiera, si palesa incompleta e condizionata alla necessità di sostituire la centrale di backup (non più disponibile) con altra; sostituzione che, tuttavia, la normativa non consente di realizzare, anche in ragione del principio di immodificabilità dell’offerta.
Parte ricorrente ha formulato un’istanza istruttoria, avente ad oggetto: “copia comunicazione da parte di SO di indisponibilità della centrale di sterilizzazione di Caltanissetta e atti conseguenti; copia verbali e atti della SA e del RUP in merito alla istruttoria e alla decisione assunta sulla eventualmente comunicata indisponibilità e ipotetica nuova indicazione di altra centrale; copia di tutta la corrispondenza intercorsa tra la SA e SO a monte e a valle della eventualmente comunicata indisponibilità della indicata centrale”.
Ha, pertanto, concluso per l’accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto stipulato con il RTI -OMISSIS- S.p.A.--OMISSIS-. in data 02 agosto 2024 e, per l’effetto, di condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto e subentro nel contratto stipulato.
Q – Le parti costituite, con plurimi depositi, hanno versato in atti ulteriore documentazione.
R – In vista dell’udienza pubblica del 19 novembre 2024 fissata per la trattazione di merito, le parti costituite hanno depositato memorie difensive.
In particolare, la stazione appaltante e la società controinteressata hanno eccepito la tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, posto che la delibera di aggiudicazione impugnata è stata pubblicata il 16 giugno 2024 e, dunque, già da allora conosciuta; da ciò consegue l’improcedibilità del ricorso principale. Hanno controdedotto nel merito, concludendo per il rigetto delle domande di cui al presente gravame.
S – Sono seguite, in data 8 novembre 2024, memorie di replica della società controinteressata e di parte ricorrente; quest’ultima ha, altresì, versato ulteriore documentazione.
T – Con ordinanza collegiale del 20 novembre 2024, n. 3193, è stato disposto il rinvio della causa su istanza formulata dalla parte ricorrente con memoria del 31 ottobre 2024.
Con successiva ordinanza presidenziale del 29 aprile 2025, n. 125, è stata fissata, per la trattazione del merito del giudizio, l’udienza pubblica del 22 luglio 2025.
U – In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno versato in atti memorie ex art. 73 c.p.a., insistendo nelle richieste rispettivamente formulate.
V – Alla pubblica udienza del 22 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Il Collegio procede all’esame del ricorso principale (per come integrato dal primo ricorso per motivi aggiunti, in conseguenza dell’ostensione degli atti richiesti alla -OMISSIS-).
1.1- Il primo motivo del ricorso principale (per come integrato dal primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti) è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Osserva il Collegio che:
- non si comprende quale sia l’interesse attivato, non essendo stata articolata alcuna specifica censura avuto riguardo alla lesione della posizione del ricorrente, derivata dalla composizione della commissione, né si comprende quale miglior risultato questi avrebbe potuto ottenere (“l’offerta tecnica della società parte ricorrente ha ottenuto il punteggio tecnico parziale più alto, risultando invece più bassa in relazione al parametro selettivo del prezzo, ovvero di quel parametro che non implica apprezzamenti discrezionali da parte del seggio di gara” – vds. pag. 11 memoria del 19.04.2024 della -OMISSIS-);
- il motivo di ricorso si concretizza, dunque, in una astratta pretesa di controllo della legittimità dell’azione amministrativa;
- sono condivisibili anche gli ulteriori profili evidenziati dalla -OMISSIS-, nella parte in cui asserisce che “l’inammissibilità del motivo di ricorso emerge anche sotto ulteriore profilo. La parte ricorrente tenta di evidenziare profili di possibile anomalia dell’offerta e del procedimento relativo all’esame delle possibili anomalie delle offerte e delle loro giustificazioni, ma tale attività non è propria della commissione, ma del RUP, con la conseguenza che anche sul punto il motivo di ricorso è inammissibile” e “Si osserva infine che il motivo di ricorso presenta un ulteriore motivo di inammissibilità, che viene trattato alla fine ma che rivestirebbe carattere preliminare attenendo al fatto che la censura non era mai stata sollevata da nessun operatore economico. Sul punto non può farsi a meno di rilevare come tutte le censure contenute nel primo motivo di ricorso attengono a circostanze conosciute, non solo conoscibili, dalla parte ricorrente, fin dalla loro origine, ovvero dal momento in cui si è formata la commissione. Ne consegue l’onere dell’immediata impugnativa, onde evitare il rischio che il ricorso all’Autorità Giudiziaria divenga una scelta di opportunità in base all’esito favorevole o meno di una gara.” (vds. pag. 11 memoria del 19.04.2024);
- ai fini della legittima composizione della commissione di concorso è sufficiente che i componenti siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali. L'esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati (ex multis, TAR Lazio n. 2372/2024);
- l'impugnazione della nomina della commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta, in quanto l'eventuale vizio di incompetenza dei membri della commissione di gara si riflette sull'aggiudicazione se l'operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (ex multis, TAR Latina n. 123/2024);
- la valutazione circa la composizione della commissione di gara va effettuata complessivamente, analizzando globalmente la preparazione e la competenza dei commissari. In quest'ottica il giudizio deve essere reso sulla commissione intesa quale soggetto unico e la competenza non va valutata appuntandosi ai singoli curricula dei commissari: da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto; dall'altro, il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'amministrazione, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (ex multis, TAR Catania n. 3015/2022);
- allo stesso modo, è solo labialmente affermato (e non provato) il dedotto vizio di irregolarità delle operazioni di sorteggio dei commissari esterni, in ragione della partecipazione del Presidente della Commissione inizialmente nominato dalla -OMISSIS- e poi sostituito per incompatibilità, il quale non risulta aver influito sulle contestate procedure.
1.2- Il secondo motivo del ricorso principale (per come integrato dal secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti) è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Osserva il Collegio che:
- all’esito dell’attività valutativa censurata da parte ricorrente, questa ha comunque ottenuto il maggior punteggio, di tal che non si comprende la natura e la consistenza del pregiudizio attivato né la ricorrente ha fornito alcuna prova di resistenza con riferimento - quanto meno - alla astratta idoneità del vantaggio che avrebbe conseguito in relazione al minor punteggio invece riportato sull’offerta economica;
- nel merito dell’attività di valutazione compita dalla Commissione, parte ricorrente assume che: a) con riferimento al sub-criterio 1.1 “Caratteristiche complessive del processo produttivo (gestione dei flussi e dei processi)”, la controinteressata ha ottenuto il punteggio massimo di 3 punti, nonostante abbia riprodotto una descrizione generica e sommaria dei flussi e dei processi all’interno della centrale di sterilizzazione, con indicazioni non corrispondenti a quanto indicato in legenda; di contro, la ricorrente – a fronte di una meticolosa suddivisione degli spazi e dei percorsi per ogni singola attività svolta – è stata valutata con soli 2,5 punti; b) con riferimento al sub-criterio 1.5 “Orari di attività della centrale, eventuale reperibilità, organigramma e gestione delle urgenze”, l’organico della controinteressata si contraddistingue per l’assenza del responsabile di gestione e degli operatori di logistica distributiva (servizio, questo, reso da una ditta esterna in subappalto che provvede, con persone e mezzi propri, al trasporto e consegna degli articoli oggetto dell’appalto), con copertura del servizio h24 dal lunedì al sabato; di contro, l’organico della ricorrente prevede l’assorbimento di tutto il personale, con copertura del servizio h24 dal lunedì alla domenica, compresi i festivi; cionondimeno, la valutazione è stata – rispettivamente – di 3 e 2,5 punti; c) con riferimento al sub-criterio 1.7 “Protocolli adottati per la continuità del servizio”, le proposte delle società interessate in ordine alla messa a disposizione di una centrale di sterilizzazione e di una centrale mobile sono state valutate in misura ambivalente, nonostante le significative differenze in termini di efficienza e qualità del servizio; d) con riferimento al sub-criterio 2.1 “Soluzioni innovative rispetto al CSA”, la proposta sulla logistica della controinteressata, pur presentandosi scarna delle informazioni necessarie alla quantificazione delle tempistiche di distribuzione, è stata valutata col punteggio massimo di 2 punti; per contro, la formula rappresentata dalla ricorrente si caratterizza per un sistema logistico di consegna e ritiro innovativo e ben programmato, con un punteggio di soli 1,3333 punti; e) con riferimento al sub-criterio 2.2 “Gestione delle scorte”, non appare giustificata la parità di punteggio ottenuto in relazione alla previsione di dotazioni e scorte, stante l’estrema genericità dell’una e la minuziosità dell’altra; f) con riferimento al sub-criterio 3.1 “Modalità adottata per la manutenzione ordinaria dello strumentario chirurgico” e al sub-criterio 3.2 “Modalità adottata per la manutenzione straordinaria dello strumentario chirurgico”, nonostante l’aggiudicataria abbia indicato in maniera generica ed imprecisa le modalità adottate per la manutenzione, ha raggiunto i punteggi di 2,5 e di 2 punti, contro i 2,75 e 1,83333 punti assegnati alla ricorrente che, non solo ha descritto minuziosamente quanto richiesto, ma ha addirittura offerto diverse migliorie; g) con riferimento al sub-criterio 4.1 “Caratteristiche e tipologie delle apparecchiature proposte (lavastrumenti, autoclavi, ecc.)”, il RTI rimanda ad un allegato che, tuttavia, non riporta alcune schede tecniche previste a pena di esclusione; cionondimeno, ha ottenuto un punteggio superiore rispetto a quello assegnato alla ricorrente; h) con riferimento al sub-criterio 4.2 “Caratteristiche e tipologie degli arredi e delle attrezzature proposte”, la Commissione ha ritenuto migliore l’offerta dell’aggiudicataria, pur essendo caratterizzata da una descrizione generica delle caratteristiche degli arredi e delle attrezzature; i) con riferimento al sub-criterio 4.3 “Programma delle convalide”, l’assegnazione dello stesso punteggio alle interessate non trova giustificazione nella documentazione di gara, dalla quale emerge una proposta dell’aggiudicataria priva delle indicazioni richieste (con riferimento, in specie, alle qualifiche di installazione delle lavaendoscopi, alle convalide ambientali e a quelle della macchina lavacentrifughe ed essiccatoi per il TTR); l) con riferimento ai sub-criteri 5.1 “Composizione dei Set Sterili in TNT” e 5.2 “Composizione dei Set Sterili in TTR”, la commissione ha valutato entrambe le concorrenti con il medesimo punteggio nonostante le evidenti migliorie e integrazioni proposte dalla ricorrente; m) con riferimento al sub-criterio 6.1 “Sistema di gestione della sicurezza secondo art. 30 d. Lgs. 81/08 e normativa ISO 45001”, entrambe le concorrenti hanno ottenuto lo stesso punteggio, nonostante la ricorrente abbia riportato tutto il programma di manutenzione della centrale e delle relative macchine comprensive delle frequenze; n) con riferimento al sub-criterio 6.2 “Periodicità delle verifiche microbiologiche e di sicurezza”, a fronte, da un alto, di una proposta generica e impersonale dell’aggiudicataria e, dall’altro, di un dettagliato programma di controlli offerto della società ricorrente, la differenza nel punteggio assegnato risulta marginale; o) con riferimento al sub-criterio 7.1 “Riduzione dell’utilizzo di gas aventi effetti nocivi su troposfera (effetto serra)”, si contesta l’assegnazione di un punteggio superiore all’aggiudicataria, nonostante il dettagliato piano - comprensivo di interventi mirati e misurabili – presentato dalla ricorrente; p) con riferimento al sub-criterio 7.2 “Strategie di risparmio energetico”, il minimo scarto nei punteggi assegnati non rispecchia le proposte dei concorrenti, posto che il RTI aggiudicatario si è limitato a menzionare un impianto solare termico senza dettagli tecnici, capacità produttiva o stime di risparmio e, al contrario, la ricorrente ha fornito un piano dettagliato e articolato, con numerosi interventi tecnici e innovativi; q) con riferimento al sub-criterio 7.3 “Utilizzo di apparecchiature di illuminazione a LED”, il RTI ha proposto genericamente la sostituzione dei corpi illuminanti con LED, senza ulteriori dettagli tecnici o progettuali, ed ha nondimeno ottenuto il medesimo punteggio assegnato alla ricorrente; r) con riferimento al sub-criterio 8 “Ferri chirurgici”, la Commissione ha attribuito il medesimo punteggio ad entrambe le concorrenti su tutti i sub-criteri da 8.1 a 8.7, nonostante il RTI aggiudicatario abbia rimandato alla campionatura e alle schede tecniche, senza fornire descrizioni dettagliate nei sub-criteri, e la società ricorrente abbia fornito una descrizione dettagliata e conforme per ogni sub-criterio; s) con riferimento al sub-criterio 9.2 “Finitura, materiale e caratteristiche del coperchio”, si contesta l’assegnazione del punteggio massimo all’aggiudicatario, sebbene l’offerta verta su elementi difformi e privi dei requisiti minimi richiesti; t) con riferimento al sub-criterio 10.2 “Demo sistemi informatici messi a disposizione per l’esecuzione del servizio. Verifica delle caratteristiche di adeguatezza, accuratezza, sicurezza, completezza, facilità d’uso, flessibilità e innovazione”, il RTI aggiudicatario ha violato le modalità di presentazione previste dalla lex specialis, il che avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara o, almeno, l’attribuzione di un punteggio nullo;
- le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (ex multis, C.d.S. n. 4270/2020);
- nel caso di specie, non si ravvisano, nelle valutazioni adottate dalla Commissione di gara, quei profili di incoerenza, irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità così come non può farsi a meno di rilevare che talune delle doglianze non vanno oltre il mero rilievo della genericità delle informazioni fornite da -OMISSIS- -OMISSIS-, senza alcuno specifico riferimento ai prodotti/soluzioni offerti;
- quanto alle specifiche censure che attengono alla campionatura e alla tipologia di contenitore proposto, sono condivisibili le asserzioni difensive della -OMISSIS- nella parte in cui afferma che “La parte ricorrente ha incollato una tabella alle pagine 21 e 22 del ricorso sostenendo che queste costituirebbero le difformità dei campioni presentati dalla -OMISSIS- -OMISSIS-. All’odierna comparente non risulta quanto sostenuto in ricorso ed all’esito dell’esame degli atti e dei documenti della gara che ci occupa non emerge – e neppure lo prospetta la parte ricorrente – che la -OMISSIS- -OMISSIS- sia incorsa in violazioni sanzionate con l’esclusione, tanto che la campionatura è stata presentata, mentre la sanzione dell’esclusione è conseguente alla mancata presentazione (art. 3.15 de C.-OMISSIS- prodotto sub 0 con il primo deposito di atti e documenti del 17 aprile 2024). In questa sede si ritiene che il tema vada analizzato sotto un profilo strettamente giuridico e si richiama ancora una volta la giurisprudenza costante che si è espressa sui singoli temi oggetto del presente giudizio: con riferimento alla campionatura ed alla sua funzione di essere un elemento dimostrativo della offerta tecnica, può essere sempre chiarita o integrata in sede di soccorso procedimentale ed il vizio denunciato dalla parte ricorrente, ove fosse fondato – ma non lo è - non condurrebbe all’esclusione dell’altro partecipante. Sotto diverso profilo si evidenzia che l’elenco dei prodotti campionati di cui al punto 3.15 del CSA non esaurisce la tipologia degli strumenti da fornire, con la conseguenza che la previsione della tabella posta a fondamento del motivo di ricorso non ha carattere essenziale. In questa sede si contesta anche l’altro profilo di censura sollevato nel motivo di ricorso in esame, ovvero quello secondo il quale i campioni presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbero privi della marcatura Datamatrix, il che avrebbe dovuto determinare la esclusione della medesima -OMISSIS- -OMISSIS- perché gli strumenti presentati sarebbero privi della marcatura Datamatrix, prevista a pena di inammissibilità. Sul punto quanto sostenuto dalla ricorrente, oltre ad essere infondato in diritto, è destituito di fondamento in punto di fatto, atteso che non sono riscontrate violazioni ed anomalie in merito alla tracciabilità e rintracciabilità degli strumenti chirurgici (a tanto si concretizza la marcatura Datamatrix). Anche l’altro profilo di censura riportato nella tabella sopra richiamata ed incollata al ricorso è destituito di fondamento. La -OMISSIS- ritiene lamenta la mancata esclusione della -OMISSIS- -OMISSIS- perché il container proposto da questa presenterebbe il coperchio in materiale plastico e non in alluminio e con un sistema aperto senza filtro permanente in PTFE (quindi non con un sistema chiuso con filtro permanente in PTFE almeno da 2000 cicli)”; il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni dell’art 3.16.2 – “Containers di sterilizzazione”. Sul punto la commissione di gara ha non ha ritenuto nessuna difformità seguendo i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis e giudicando idoneo il container proposto dalla -OMISSIS- -OMISSIS-, che viene indicato come di qualità superiore a quello richiesto. Sul punto si richiama inoltre la regola (peraltro generalmente adottata) di cui all’articolo 16 del disciplinare di gara prod. Sub. 01 con il primo deposito del 17 aprile 2024, a norma del quale L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti pubblici. Con la conseguenza che l’offerta tecnica va valutata rispettando il principio di equivalenza testè richiamato e la parte ricorrente non centra motivi di censura che possano far ritenere che tale principio sia stato violato dall’odierno deducente.”;
- su tale ultimo punto, si richiamano la sentenza del C.d.S. n. 4205/2025, nella parte in cui afferma che “In sede di gara pubblica il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto, con la conseguenza che se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l'onere di dimostrare, appunto, l'equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara, ma, una volta che l'Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la scelta tecnico discrezionale può essere inficiata soltanto qualora se ne dimostri l'erroneità.” e la sentenza del Tar Puglia – Bari n. 1824/2022, nella parte in cui afferma che “La campionatura non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell' offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Di conseguenza, stante la funzione dimostrativa e non costitutiva dell' offerta tecnica propria della campionatura, la clausola, contenuta nel disciplinare, che impone ai concorrenti, a pena di esclusione, di far pervenire alla stazione appaltante una campionatura dei prodotti offerti «entro la data e l'ora prevista per la presentazione delle offerte a pena di esclusione», introduce una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici, in violazione del divieto stabilito al riguardo dall'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. Dal momento che la campionatura non è parte integrante dell'offerta tecnica, non può, infatti, imporsi il medesimo inderogabile termine stabilito, a pena di esclusione, per la presentazione dell'offerta, ed inoltre deve consentirsi il soccorso istruttorio, non ammesso, viceversa, in relazione a deficit relativi all'offerta.”;
- sotto il profilo procedimentale, la Commissione, nell’ambito dell’istruttoria, ha ragionevolmente e legittimamente richiesto (ad entrambi gli operatori economici e, dunque, anche alla ricorrente) chiarimenti rispetto alla copiosa documentazione presentata (offerta tecnica ed economica e relativi allegati), attivando il cd. “soccorso istruttorio”, istituto codificato nell’ambito della contrattualistica pubblica;
- sul punto, si veda la sentenza del C.d.S. n. 7870/2023, che precisa le diverse forme di soccorso istruttorio praticabili dalla -OMISSIS- “"a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall'art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico); b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili); c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica”.
1.3- Il terzo motivo del ricorso principale (per come integrato dal terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti) è infondato.
Osserva il Collegio che:
- sono condivisibili le difese della -OMISSIS-, nella parte in cui asserisce che “Con particolare riferimento alla corrispondenza intercorsa con la -OMISSIS- -OMISSIS- in merito ai giustificativi prodotti dalla stessa, si evidenzia che la motivazione rispetto ai controlli sulle componenti dell’offerta può essere anche implicita. Tutti i temi sviluppati nel motivo di ricorso in esame sono destituiti di fondamento, ivi compreso quello relativo alla (punto 4 del terzo motivo di ricorso) anomalia della offerta della -OMISSIS- -OMISSIS- perché determinerebbe una sottostima del costo della manodopera. Per argomentare tale censura la parte ricorrente sostiene che la -OMISSIS- -OMISSIS- spa avrebbe sottostimato il costo della manodopera poiché non avrebbe tenuto conto nella determinazione dei costi di quanto dallo stesso RTI riportato nel suo progetto di assorbimento, che a sua volta riproduce quanto previsto nell’art. 26 “Clausola sociale” del disciplinare di gara: assorbimento di 35 risorse per 1.335 ore/settimana. Anche sul punto dall’esame degli atti e documenti di gara non si rinvengono le violazioni denunciate dalla parte ricorrente. La -OMISSIS- spa sostiene che la -OMISSIS- -OMISSIS- nei suoi giustificativi non avrebbe considerato 306 ore lavorative settimanali e che detta differenza di ore avrebbe comportato, ove valorizzata, un maggior costo di circa 870.000,00 euro, che produrrebbe conseguenze anche sotto il profilo di un utile negativo di impresa. Contrariamente a quanto si legge in ricorso, si rileva che all’esito dei chiarimenti-giustificazioni e della documentazione offerta dalla -OMISSIS- -OMISSIS- non si sono rinvenute le violazioni denunciate nel motivo di ricorso, che pertanto andrà rigettato. Del pari infondato appare il punto 5 del motivo di ricorso in esame, relativo al fatto che l’offerta della -OMISSIS- -OMISSIS- non conterrebbe la valorizzazione del costo del coordinatore infermieristico presso la centrale di sterilizzazione, mentre la -OMISSIS- ospedalieri ha indicato il costo del responsabile di gestione. Così come risulta infondato quanto sostenuto al punto sei del motivo di ricorso in esame in merito alla mancata valorizzazione del costo degli autisti adibiti al trasporto, atteso che risultano inseriti i costi per operatori di logistica. Del pari infondate sono le critiche mosse al contenuto dei giustificativi: relativamente al costo di gestione e manutenzione dei mezzi adibiti al trasporto si evidenzia che v’è una voce rubricata automezzi, attrezzature per logistica – nolo e costi generali e on. Fin, mentre appare irrilevante ed inconducente la censura relativa alle modalità e termini del giustificativo relati investimenti e loro ammortamenti di cui al punto 7 del motivo di ricorso in esame” (vds. pag. 21-23 della memoria del 19.04.2024);
- la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un'autonoma verifica circa la sussistenza o meno dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva valutazione dell'amministrazione (ex multis, C.d.S., sentenza n. 3744/2025);
- nel caso di specie, non si ravvisano, nelle valutazioni adottate dalla Commissione di gara, quei profili di incoerenza, irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità (neanche con riferimento ai nuovi profili evidenziati con il terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti ed attinenti al coordinatore infermieristico, agli operatori logistici ed al personale per l’endoscopia nonché alle modalità di svolgimento del servizio di logistica).
1.4- Il quarto motivo del ricorso principale è infondato.
In disparte la genericità della censura, osserva il Collegio che la valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 può concludersi anche tacitamente e la -OMISSIS- “si è riservata di effettuare i controlli prima della stipula del contratto, come previsto dalla legge; nel caso in cui i controlli amministrativi da effettuare per legge sulla ditta aggiudicataria dovessero avere esito negativo l’aggiudicazione verrà annullata” (vds. pag. 24 della memoria della -OMISSIS- del 19.04.2024).
Su tale aspetto, ad ogni modo, si ritornerà di seguito, nell’ambito dello scrutinio del secondo ricorso per motivi aggiunti.
2.- Il Collegio procede ora all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti.
2.1- Preliminarmente il Collegio ritiene di dover prescindere dalle eccezioni in rito, atteso che il ricorso è infondato.
2.2- Il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Osserva il Collegio che:
- quanto all’andamento diacronico della procedura di verifica dei requisiti di ordine generale e alle correlate refluenze sull’aggiudicazione della commessa, sono condivisibili le affermazioni della difesa della -OMISSIS- nella parte in cui assume che “Ai sensi dell’art. 32 comma 7 Dlgs 50/2016 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”. L’art. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 a sua volta dispone che «Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione». (…) il principio di conservazione degli atti in uno al principio di ragionevolezza e proporzionalità non ostano a che la stazione appaltante, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, compia tutte le attività istruttorie utili allo scopo, che è quello di garantire che l’amministrazione non contrattualizzi con imprese non affidabili (ciò che appunto ha verificato AS)”;
- in altri termini, il risultato della verifica dei requisiti di ordine generale incide sull’efficacia e non sulla legittimità dell’aggiudicazione, di tal che appare assolutamente coerente e legittima la condotta tenuta dalla -OMISSIS- (sul punto, si veda anche C.Cost., n. 77/2025 e 39/2020);
- quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, formulata dalla società-ricorrente principale, “l’art. 267 TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della CDFUE, deve essere interpretato nel senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella decisione con la quale respinge un'istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) contenente una richiesta di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'Unione, i motivi per i quali essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, o che l'interpretazione corretta del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi” (da ultimo, Corte di Giustizia UE, grande sezione, 15/10/2024 , n. 144);
- nel caso di cui al presente giudizio, oltre ad essere ammesso un rimedio interno avverso la decisione di primo grado, il Collegio non ritiene rilevante la questione, anche in ragione della chiarezza del dettato normativo interno, il quale scinde il momento dell’aggiudicazione da quello dell’efficacia del contratto pubblico, preservando dunque le esigenze di legalità, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa;
- in altri termini, l’effettuazione della verifica sui requisiti di ordine generale nel momento successivo a quello dell’aggiudicazione, non inficia l’azione complessiva di controllo sulla competenza, correttezza ed affidabilità dell’operatore economico individuato prima che questo inizi ad operare;
- quanto alla dedotta omessa dichiarazione di vicende processualmente rilevanti da parte della -OMISSIS- (ai fini verifica sulla sussistenza di gravi illeciti professionali in grado di incidere sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico), dalla relazione del RUP del 6.6.2024 emerge in maniera inequivocabile che la sequenza di comunicazioni intercorse con l’interessata non ha impedito alla -OMISSIS- di acquisire tutti i dati informativi necessari all’esecuzione del predetto accertamento;
- in altri termini, la -OMISSIS- ha messo in condizione l’Amministrazione di esaminare le vicende giuridiche pregresse e di valutare, nei limiti della propria discrezionalità, se le stesse fossero o meno idonee a far ritenere l’operatore economico non affidabile, concludendo in senso favorevole;
- sul punto, di seguito si riporta condivisibile giurisprudenza applicabile al caso di specie:
- “La dichiarazione resa dall'operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare «gravi illeciti professionali» può essere omessa, reticente o completamente falsa. Si configura l'omessa dichiarazione quando l'operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come grave illecito professionale, mentre si configura la dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell'ottica dell'affidabilità del concorrente. Infine è configurabile la falsa dichiarazione se l'operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.” (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407);
- “La falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico; la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione." (Cons. St., Ad. Plen. n. 16/2020);
- “la dichiarazione di un concorrente di non aver commesso alcun tipo di grave illecito professionale - anche se poi l'amministrazione lo ritenga sussistente - non costituisce falso (Cons. Stato, n. 393 del 2021; Cons. Stato, n. 196 del 2019; A.P. n. 16 del 2020), ma può rilevare, al più, quale informazione omessa ai sensi dell'80, comma 5, lett. c-bis, del codice appalti” (TAR Roma, sez. IV, n.1745/2022);
- “la concorrente, dapprima in sede di gara con apposite dichiarazioni integrative allegate al DGUE, poi con gli aggiornamenti e i chiarimenti ulteriori forniti nel corso della procedura evidenziale, ha dato modo alla stazione appaltante di esaminare la totalità delle proprie vicende professionali, incluse quelle concernenti le eventuali revoche per l'affidamento di servizi, fornendo a quest'ultima tutti gli elementi utili alla formazione del proprio convincimento ai fini della valutazione di idoneità e affidabilità professionale. Pertanto, non può negarsi che l'Amministrazione alla quale spetta, in esercizio di discrezionalità, apprezzare le vicende professionali dell'impresa partecipante alla gara e individuare l'eventuale punto di rottura dell'affidamento del futuro contraente, sulla base delle informazioni rese dall'aggiudicataria, è stata messa nelle condizioni di effettuare una valutazione in concreto sull'attendibilità e sulla rilevanza delle informazioni stesse, nonché sulla capacità del comportamento tenuto dall'operatore economico di incidere sul giudizio di integrità e di affidabilità.” (Cons. St., sez. V, n.6937/2022);
- “in sede di gara pubblica la falsità (informativa, dichiarativa ovvero documentale) ha attitudine espulsiva automatica oltreché (potenzialmente e temporaneamente) ultrattiva, laddove le informazioni semplicemente fuorvianti giustificano solo — trattandosi di modalità atta ad influenzare indebitamente il concreto processo decisionale in atto — l'estromissione dalla procedura nella quale si collocano; l'omissione e la reticenza dichiarativa si appalesano per definizione insuscettibili — a differenza della falsità e della manipolazione fuorviante, di per sé dimostrative di pregiudiziale inaffidabilità — di legittimare l'automatica esclusione dalla gara, dovendo sempre e comunque rimettersi all'apprezzamento di rilevanza della stazione appaltante, a fini della formulazione di prognosi in concreto sfavorevole sull'affidabilità del concorrente.” (Cons. St., Sez. III, n. 4201/2021).
2.3- Il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Con riferimento alla sopravvenuta indisponibilità della centrale del P.O. Sant’Elia di Caltanissetta, osserva il Collegio che:
- l’indicazione della centrale suppletiva non rientra nei criteri di valutazione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50 del 2016 (art. 3.22 del capitolato speciale d’appalto) e la circostanza che avrebbe fatto venir meno la disponibilità di tale centrale si è verificata in data successiva all’aggiudicazione definitiva;
- la sopravvenienza de quo rappresenta una questione che attiene all’esecuzione del rapporto contrattuale ed esula dal presente giudizio;
- appaiono condivisibili le affermazioni della -OMISSIS-, nella memoria del 10.7.2025, nella parte in cui assume che “la valutazione deve concentrarsi sui requisiti di partecipazione alla gara e non sulle modalità esecutive del contratto, che costituiscono obbligazioni contrattuali sanzionabili con i rimedi apprestati dall'ordinamento ma non motivo di esclusione. Laddove la lex specialis di gara declinasse le modalità di esecuzione dell'appalto riferendosi ad una determinata prestazione, senza qualificare espressamente il predetto elemento dell'offerta come requisito di ammissione alla procedura di gara, l'eventuale mancanza o discordanza non potrebbe determinare l'esclusione del concorrente a pena di violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Viste le loro diverse natura e finalità, i requisiti di esecuzione non possono essere confusi con i requisiti di partecipazione, anche perché ciò determinerebbe la violazione dei criteri ermeneutici relativi all'interpretazione del contratto, incidendo in questo modo sul legittimo affidamento dei concorrenti: l'introduzione surrettizia di un requisito di ammissione non chiaramente espresso dalla stazione appaltante, lede – infatti – la buona fede dei concorrenti che, facendo affidamento sull'interpretazione letterale delle clausole di gara, non hanno riscontrato l'esistenza di un requisito di ammissione "implicito" e dunque "nascosto" e, conseguentemente, non si sono avvalsi degli strumenti apprestati dall'ordinamento (ad es. avvalimento, ricorso al R.T.I.), per procurarselo. Tutto ciò che attiene all'esecuzione della prestazione riguarda lo specifico rapporto esistente tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria: quest'ultima si può dotare anche successivamente di tutti quegli elementi (ad esempio mezzi, personale aggiuntivo, strutture indicate nell'offerta) che costituiscono l'oggetto della prestazione dedotta nel contratto stipulato con la stazione appaltante, purché tali mezzi siano assicurati in sede di esecuzione. L'eventuale mancato rispetto da parte dell'aggiudicataria degli "impegni assunti" con la presentazione dell'offerta in sede di gara (che integrano l'oggetto del contratto stipulato con la stazione appaltante), costituisce inadempimento contrattuale, sanzionabile con i rimedi apprestati dall'ordinamento, ma non costituisce motivo di esclusione per mancanza dei requisiti, né per falsità della dichiarazione”;
- ad ogni modo, il RTI interessato ha previsto una soluzione alternativa (la centrale suppletiva dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina), di tal che “l’indisponibilità della centrale suppletiva non si è mai verificata come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra la Stazione appaltante e l’RTI -OMISSIS- -OMISSIS- in data tre settembre 2024 e cinque settembre 2024 (Cfr. prod. 12 e 13 del terzo deposito del 29 ottobre)” (vds. memoria della -OMISSIS- del 30.10.2024). Né appaiono di decisivo rilievo le deduzioni da ultimo svolte anche in sede di discussione orale in ordine all’asserita cessazione della disponibilità della detta centrale suppletiva, giacchè: i) agli atti del giudizio non è stata dimostrata la cessazione della detta disponibilità ma mancherebbe solo la prova documentale della permanenza del “titolo giuridico” alla sua utilizzazione (come correttamente rilevato dalla stessa difesa di parte ricorrente); ii) comunque l’RTI controinteressato ha indicato possibili soluzioni alternative (centrale mobile presente presso la stessa AS e ulteriore centrale di sterilizzazione gestita in titolarità su territorio della Regione Calabria); iii) in ogni caso, trattandosi di profilo attinente alla esecuzione del rapporto contrattuale, esso appare irrilevante in questa sede di scrutinio della legittimità dell’aggiudicazione.
3.- Dalla scrutinata legittimità dell’operato dell’amministrazione e dal conseguente rigetto integrale del ricorso principale, per come integrato dal primo e dal secondo ricorso per motivi aggiunti, discende l’improcedibilità del ricorso incidentale presentato dal RTI controinteressato.
4.- Da ultimo, quanto all’ostensione degli atti richiesti alla -OMISSIS- da parte della società-ricorrente principale, osserva il Collegio che nel corso del giudizio è stata versata tutta la documentazione di interesse, pertinente all’oggetto della controversia, di tal che la ricorrente principale ha avuto modo di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:
- respinge il ricorso principale, per come integrato dal primo e dal secondo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori come per legge (cadauno) in favore dell’AS, della parte controinteressata e – complessivamente – delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato, distrattaria per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.