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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 27/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promoSS da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GROSSO GIORDANA
attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) e ( ) assistiti e C.F._3 CP_3 C.F._4
difesi dall'Avv. CASALUCCI GESSICA
convenuti
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“NEL MERITO IN PRINCIPALITA'
1) voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, accertati incidenter tantum i reati di cui agli
artt. 40 secondo comma, 590 e 113 c.p,, accertare e dichiarare che le
lesioni riportate dalla IG.ra sono conseguenza immediata e Pt_1
diretta dell'azione del cane XT e pertanto il sinistro per cui è
causa è da ascriversi a responsabilità esclusiva ex art. 2052 c.c. di
e quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3
proprietari e/o custodi, per aver riportato la attrice, a seguito dell'omesso e/o inadeguato controllo sul cane XT n. microciph
380260160062351, lesioni personali guaribili in oltre 40 giorni;
2) respingersi ogni avversa conclusione e condannarsi di conseguenza i
convenuti, anche in via
alternativa e/o in solido tra
€ 14.145,00
loro, a pagare all'attrice la
somma che, allo stato, sulla
base della relazione del CTU,
Dr.SS , viene indicata Per_1
in € 191.042,49, come di
seguito specificata: - per la
I.T.T. di gg. 82 al 100%
- per la I.T.P. di gg. 45 al
€ 5.821,65
75%
- per la di gg. 45 al
€ 3.881,25 Pt_2
50%
- per la I.P. del 28 % € 117.261,00
- per la personalizzazione del
€ 25.243,61
biologico
- per mancato guadagno come
€ 4.632,43
libero professionista
- per visita medico-legale di
€ 610,00
parte ante causam
- per perizia di parte in corso
€ 1.220,00
di causa
- per CTU € 1.830,00
- per copie CD/DVD per CTU e
€ 175,20
bastone
pag. 2/23 - per spese legali processo
€ 2.898,61
penale
- per spese mediche documentate
€ 13.323,74
TOTALE complessivo s.e.o.
€ 191.042,49
e/o le altre somme che saranno ritenute di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data del
sinistro del 16.09.2021 sino alla domanda giudiziale, oltre interessi
di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla proposizione della
domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per
rimborso spese forfettarie di studio oltre IVA e CPA e distrazione
delle medesime in favore del procuratore antistatario;
4) con richiesta di condanna della controparte ex art 96 primo e/o
terzo comma c.p.c. e art. 88 c.p.c., somma da determinarsi in via di
equità;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
1) in caso di denegato accoglimento della domanda formulata in via
principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accertati incidenter tantum i reati di cui agli artt. 40 secondo
comma, 590 e 113 c.p, accertare e dichiarare che le lesioni riportate
dalla IG.ra sono conseguenza immediata e diretta dell'azione Pt_1
del cane XT e pertanto il sinistro per cui è causa è da
ascriversi a responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c. di CP_1
quale proprietario e/o custode, e
[...] Controparte_2 CP_3
quali proprietarie e/o custodi, per aver riportato la attrice, a
[...]
seguito dell'omesso e/o inadeguato controllo sul cane XT n.
microciph 380260160062351, lesioni personali guaribili in oltre 40
giorni 2) respingersi ogni avversa conclusione e condannarsi di
conseguenza i convenuti, anche in solido tra loro, a pagare
pag. 3/23 all'attrice la somma che, allo stato, viene indicata in € 191.042,49
come sopra determinata e/o le altre somme che saranno ritenute di
giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a partire
dalla data del sinistro del 16.09.2021 sino alla domanda giudiziale,
oltre interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla
proposizione della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per
rimborso spese forfettarie di studio oltre IVA e CPA e distrazione
delle medesime in favore del procuratore antistatario;
4) con richiesta di condanna della controparte ex art 96 primo e/o
terzo comma c.p.c. e art. 88 c.p.c., somma da determinarsi in via di
equità;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
1) in caso di denegato accoglimento delle domande formulate nel merito
in via principale e nel merito in via subordinata, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, accertati incidenter tantum
i reati di cui agli artt. 40 secondo comma, 590 e 113 c.p., accertare
e dichiarare che le lesioni riportate dalla IG.ra sono Pt_1
conseguenza immediata e diretta dell'azione del cane XT e
pertanto il sinistro per cui è causa è da ascriversi a responsabilità
esclusiva ex art. 2043 c.c. e 2052 c.c. in concorso tra loro, di
quale proprietario e/o custode, Controparte_1 Controparte_2
e quali proprietarie e/o custodi, per aver riportato la CP_3
attrice, a seguito dell'omesso e/o inadeguato controllo sul cane
XT n. microciph 380260160062351, lesioni personali guaribili in
oltre 40 giorni;
2) respingersi ogni avversa conclusione e condannarsi di conseguenza i
convenuti, anche in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma
che, allo stato, viene indicata in € 191.042,49 come sopra determinata
pag. 4/23 e/o le altre somme che saranno ritenute di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data del
sinistro del 16.09.2021 sino alla domanda giudiziale, oltre interessi
di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla proposizione della
domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per
rimborso spese forfettarie di studio oltre IVA e CPA e distrazione
delle medesime in favore del procuratore antistatario;
4) con richiesta di condanna della controparte ex art 96 primo e/o
terzo comma c.p.c. e art. 88 c.p.c., somma da determinarsi in via di
equità;
IN OGNI CASO
1) in caso di denegato accoglimento delle domande e/o della
quantificazione dei danni come sopra formulati, preso atto della
liquidazione da parte di della somma di € 55.000,00, versata Parte_3
ai convenuti e dagli stessi indebitamente trattenuta senza alcuna
motivazione, preso atto della mancata adesione dei convenuti alla
proposta conciliativa del Giudice, respingersi ogni avversa
conclusione e condannarsi di conseguenza i convenuti, in solido tra
loro, a pagare all'attrice, anche ex art. 2041 c.c., la somma che,
allo stato, viene indicata in € 55.000,00 e/o le altre somme che
saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e
interessi legali a partire dalla data del sinistro del 16.09.2021 sino
alla domanda giudiziale, oltre interessi di cui al quarto comma
dell'art. 1284 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al
saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per
rimborso spese forfettarie di studio oltre IVA e CPA e distrazione
delle medesime in favore del procuratore antistatario;
pag. 5/23 4) con richiesta di condanna della controparte ex art 96 primo e/o
terzo comma c.p.c. e art. 88 c.p.c., somma da determinarsi in via di
equità;
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]”;
per parte convenuta:
“In Via Preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
e e per l'effetto dichiararne Controparte_2 CP_3
l'estromissione dal presente giudizio;
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'esclusione
della responsabilità di ed eventualmente di Controparte_1
ed per caso fortuito e/o per CP_3 Controparte_2
l'intervento del menzionato fattore esterno idoneo ad interrompere il
nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo
e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice;
- accertare e dichiarare non provato il pregiudizio effettivo
dell'attore;
- disporre rimozione della eventuale dicitura “cane morsicatore”,
sull'anagrafica del cane XT Border Collie micro-cip n.
380260160062351 di proprietà di;
Controparte_1
In Subordine nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse
dichiarare quanto richiesto in via principale:
- accertare e dichiarare il concorso del danneggiato sig.ra
[...]
, nella verificazione dell'evento valutabile pari all'95%; Parte_1
Ancora in via estremamente subordinata
accertare e dichiarare la minor somma del danno patito dall'attrice
sulla base della migliore condizione di vita raggiunta dopo gli
interventi di cui si discute.
In via istruttoria [omissis]”.
pag. 6/23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 dicembre 2022,
l'attrice evocava in giudizio Parte_4 CP_1
, e nella loro qualità di
[...] Controparte_2 CP_3
proprietari e/o custodi del cane denominato XT, al fine di ottenere ex art. 2052 c.c. il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 16 settembre 2021, intorno alle ore
15:00 ovvero chiedendo, in via subordinata e a titolo di corresponsabilità, medesima condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione alla posizione di e . Controparte_2 CP_3
L'attrice in citazione ricostruiva i fatti di causa come segue.
in data 16.9.2021, mentre si trovava all'altezza Parte_1
dell'ingresso dell'abitazione del consegnava al Controparte_1
cane XT, di proprietà di quest'ultimo, una pallina da gioco.
L'animale afferrava tra i denti la pallina e si sdraiava sul divano del salotto di casa dei convenuti.
L'attrice , alla presenza di si avvicinava Pt_1 Controparte_2
all'animale venendo improvvisamente morsa alla mano destra.
A causa del morso, la impaurita, arretrava perdendo Pt_1
l'equilibrio e cadendo al suolo.
Dall'evento derivavano una ferita alla mano, suturata con quattro punti, e, a seguito della caduta, la necessità di un intervento di sostituzione totale dell'anca sinistra.
A seguito della querela proposta dall'attrice, si instaurava procedimento penale iscritto al n. 1500/21 R.G.N.R. (il giudizio si concludeva in data 17 gennaio 2023 con sentenza di condanna a carico degli odierni convenuti emeSS dal Giudice di Pace di Padova per il reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p.).
pag. 7/23 Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti, costituendosi in giudizio contestavano:
- il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2
; CP_3
- negavano la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice,
deducendo l'interruzione del nesso causale tra la condotta del cane e l'evento lesivo;
- qualificavano la condotta della danneggiata come imprudente e temeraria (cfr. p. 9 comparsa di costituzione);
- con riferimento alla caduta, adducevano che eSS dovesse imputarsi esclusivamente a circostanze autonome, riconducibili alle pregresse condizioni di deambulazione della . Pt_1
Veniva altresì contestata la quantificazione del danno, sotto i profili patrimoniale e non patrimoniale.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della convenuta
(personalmente presente al momento del sinistro), Controparte_2
nonché mediante CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
All'esito della fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*
1. Sulla qualificazione delle domande
1.1. Parte attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1
e invocando la responsabilità da Controparte_2 CP_3
fatto dell'animale ex art. 2052 c.c., e, in via subordinata, la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. penultima riga pagina 7 citazione).
1.2. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha precisato che l'unico proprietario del cane XT è il solo . Controparte_1
pag. 8/23 Conseguentemente, per le convenute e Controparte_2 CP_3
ha sollevato eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva chiedendone l'estromissione dal processo.
1.3. L'eccezione non è fondata: la domanda attorea è stata articolata tanto sul piano della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052
c.c. – che individua come responsabile il proprietario dell'animale o colui che se ne serve per proprio interesse – quanto, in via gradata,
sulla base del paradigma della responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., che consente di ascrivere la responsabilità a “chiunque” cagioni ad altri un danno ingiusto mediante fatto doloso o colposo.
1.4. In linea astratta, potrà ritenersi sussistente la responsabilità
ex art. 2052 c.c. in capo ad , nella sua qualità di Controparte_1
proprietario dell'animale, mentre nei confronti delle ulteriori convenute potrà venire in rilievo, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità ex art. 2043 c.c., posto che non risulta provato che le stesse si servissero abitualmente dell'animale, nei termini richiesti dall'art. 2052 c.c., per finalità proprie. Deve peraltro rammentarsi che la responsabilità delineata dall'art. 2052 c.c. opera in via alternativa tra il proprietario e colui che dell'animale si serve.
1.5. Sul punto, merita richiamo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La responsabilità per il
danno cagionato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ.,
incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o
su colui che dell'animale si serve, intendendosi per tale non già il
soggetto che vanti sul medesimo un diritto reale o parziario di
godimento, escludente ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzo
dell'animale, bensì colui che, anche in assenza di un formale titolo
giuridico e in forza di un mero rapporto di fatto, utilizzi l'animale
per il soddisfacimento di un proprio interesse, autonomo e anche non
pag. 9/23 coincidente con quello del proprietario” (Cass. civ., Sez. III, sent.
n. 16023 del 7 luglio 2010).
*
2. Sulla responsabilità ex art. 2052 c.c. del CP_1
: il nesso di causalità
[...]
2.1.1. Ai sensi dell'art. 2052 c.c., il proprietario di un animale risponde in via oggettiva dei danni da questo cagionati, salva la prova del caso fortuito.
Trattasi, dunque, di una responsabilità che prescinde dall'elemento soggettivo della colpa, e che trova fondamento esclusivo nel rapporto di custodia e vigilanza che lega il soggetto all'animale.
2.1.2. In tale contesto, grava sull'attore l'onere di dimostrare unicamente la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo, non anche la colpa del proprietario.
Parte attrice ha allegato, a fondamento della propria pretesa, che la
, mentre si trovava in prossimità del divano dell'abitazione Pt_1
dei convenuti e nell'intento di giocare con il cane XT cercando di sottrargli la pallina, veniva da questo improvvisamente morsa,
riportando una ferita alla mano e, per effetto dello spavento, perdeva l'equilibrio, cadendo al suolo e subendo la frattura dell'anca.
2.1.3. Parte convenuta ha contestato la ricostruzione: la caduta non sarebbe causalmente ricollegabile alla condotta dell'animale, bensì
all'intrinseca fragilità fisica della persona offesa, già affetta da problemi deambulatori pregressi, e dunque non in grado di mantenere autonomamente l'equilibrio.
2.1.4. La ricostruzione del sinistro, all'esito dell'istruttoria orale esperita e alla luce delle dichiarazioni rese da Controparte_2
può ricostruirsi come segue.
pag. 10/23 La convenuta all'udienza del 23.1.2024 in sede di interrogatorio formale ha dichiarato:
“Quando la signora entrò a casa mia il cane era in casa sul tappeto
con la pallina.
Il cane la vide ed andò verso di lei per farle le feste e la signora
lo accarezzò.
Poi il cane tornò sul tappeto a prendere la pallina e salì sul divano
con la pallina e si distese sul divano con la pallina tra le zampe
anteriori.
L'attrice andò in piedi davanti al divano;
allungò le mani per gioco
come per prendergli la pallina, ripetutamente, dicendogli “ti prendo
la pallina”; a quel punto il cane aprì la bocca ma senza prendere,
senza mordere la mano della signora;
l'attrice ebbe uno spavento e
ritirò la mano così sbattendo contro il dente del cane;
nel momento in
cui ritraeva la mano inciampava sul tappeto che abbiamo davanti al
divano, si è sbilanciata ed è caduta a terra;
preciso che dopo aver
ritratto la mano si sbilanciò.
Mi viene mostrata la foto doc. 5 attoreo e confermo che si tratta del
graffio che fece il mio cane”.
Tali affermazioni, nella parte in cui risultano favorevoli all'interpellata (ossia ove descrive un comportamento latu CP_1
sensu provocatorio dell'attrice) sono soggette al libero apprezzamento del Tribunale, per trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. n. 24799
del 16/09/2024).
2.1.5. E' stato quindi confermato che vi fu effettivo contatto fisico tra la bocca dell'animale e la mano dell'attrice (la convenuta Pt_1
in sede di udienza ha riconosciuto il graffio cagionato dal cane sulla mano dell'attrice di cui alla foto mostrata); tale contatto e in pag. 11/23 generale la reazione dell'animale, sono da considerarsi causalmente efficienti rispetto all'evento lesivo, nel suo complesso (graffio della mano e conseguente caduta).
2.1.6. Secondo giurisprudenza costante, affinché si poSS configurare il nesso causale nella responsabilità da animale, è sufficiente che l'evento dannoso costituisca conseguenza diretta ed immediata della reazione dell'animale, anche se non preceduta da segni di aggressività. Ne discende che, nel caso in esame, sussiste il nesso eziologico non solo con riguardo alla lesione alla mano, ma altresì
con riferimento alla successiva caduta e alla frattura dell'anca,
trattandosi di conseguenze immediate e dirette dell'improvvisa reazione dell'animale.
2.1.7. Una volta assunto lo svolgimento dell'accaduto nei termini in cui lo ha narrato la convenuta in sede di Controparte_2
interpello, l'esatta applicazione ad esso dei paradigmi degli artt. 40
e 41 c.p. non giustifica l'esclusione dell'efficacia causale del comportamento dell'animale in ordine alla verificazione dell'evento-
caduta della . Pt_1
2.1.8. Il comportamento della (sbilanciamento all'indietro a Pt_1
seguito del morso del cane e caduta) fu determinato dalla reazione istintiva al morso del cane e, dunque, risulta causalmente dipendente dal primo comportamento tenuto dal cane, quello concretatosi nell'inizio della vicenda e, quindi, nella “presa” sulla mano dell'attrice.
Se il cane non avesse morso/pinzato la mano dell'attrice, il detto comportamento della (spavento, sbilanciamento e caduta) non si Pt_1
sarebbe verificato.
pag. 12/23 Il comportamento dell'attrice (spavento, sbilanciamento e caduta) non
è apprezzabile come causa sopravvenuta rispetto al comportamento tenuto dal cane, essendo il comportamento “simultaneo” rispetto all'azione del cane.
Il primo comma dell'art. 41 c.p. considera, infatti, implicitamente sempre incidenti, cioè rilevanti ai fini dell'esistenza del nesso causale, le cause simultanee o sopravvenute che si configurino come
"dipendenti" dall'azione dannosa, cioè determinate da eSS (cfr. Cass.
Pen., n. 11024 del 1998).
*
3. Sul caso fortuito;
il concorso di colpa
3.1. Il solo limite alla responsabilità ex art. 2052 c.c. è
rappresentato dal caso fortuito, la cui configurabilità va valutata in chiave strettamente causale, quale fattore esterno ed autonomo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.
3.2. In tal senso, il convenuto non può esimersi dalla responsabilità
allegando la propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova rigorosa dell'intervento di un fattore estraneo, imprevedibile,
inevitabile e assolutamente eccezionale, tale da assorbire integralmente il rapporto causale. A sostegno di tale impostazione si richiama Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7260/2013, la quale chiarisce come la prova del fortuito poSS concernere anche la condotta del danneggiato, purché questa rivesta i predetti caratteri.
3.3. Nella medesima direzione si pone Cass. civ., Sez. III, sent. n.
10402/2016, la quale ha escluso la sussistenza del fortuito in una fattispecie analoga in cui una conoscente di famiglia era stata morsa da un cane nonostante frequentasse abitualmente l'ambiente domestico e conoscesse l'animale sin da cucciolo.
pag. 13/23 3.4. Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi che il comportamento della – la quale, in un contesto del tutto Pt_1
usuale, si avvicinava all'animale per interagire mediante il gioco –
poSS qualificarsi come imprevedibile o eccezionale.
Si osserva che tale modalità di interazione con l'animale è
comunemente diffusa, specie in un contesto di frequentazione abituale e confidenziale, quale quello emerso nel corso dell'istruttoria atteso che come emerso dal verbale d'interpello della convenuta – CP_1
la frequentava assiduamente l'abitazione, era ben nota Pt_1
all'animale e ai padroni, ed ha agito nell'ambito di un contesto ordinario e usuale.
3.5. Come correttamente osservato in giurisprudenza, neppure l'imprevedibilità degli impulsi dell'animale rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità (Cass. civ., Sez. III, n.
75/1983), trattandosi di rischio che grava interamente sul soggetto che dell'animale si serve o che ne è proprietario.
Non può quindi ritenersi integrato il fortuito liberatorio.
3.6. La condotta del danneggiato (che si avvicina con le mani alla bocca del cane cercando di sottrargli la pallina per gioco) pur non integrando una condotta imprevedibile ed eccezionale idonea ad interrompere il nesso eziologico tuttavia, configura un concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c..
Si pone rilievo al generale criterio di prudenza che incombe su chiunque entri in contattato con un animale (che seppure conosciuto non era di sua proprietà).
In particolare, va riconosciuto un colposo della danneggiata quantificabile nel 20%, previa valorizzazione delle modalità, non prudenti, con cui la donna ha interagito con l'animale.
pag. 14/23 Rientra infatti nel concetto di “fatto notorio” la circostanza per cui un cane, anche in un contesto giocoso e sereno, può reagire con una lieve morsicata ad una benevola provocazione, volta a “togliergli” un giochino che l'animale custodisce tra le zampe.
3.7. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice trova fondamento sussistendo tutti i presupposti di legge per l'affermazione di responsabilità in capo al proprietario del cane, con accertamento del concorso colposo della danneggiata nella misura del 20%.
risponderà quindi ai sensi dell'art. 2052 c.c. dei Controparte_1
danni subiti dalla nei limiti dell'80% del danno risarcibile. Pt_1
*
4. Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. della CP_2
e
[...] CP_3
4.1. In via preliminare, giova richiamare l'insegnamento della Suprema
Corte, secondo cui: “in tema di responsabilità per danno cagionato da
animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di
solidarietà, la responsabilità del proprietario dell'animale oppure
dell'utilizzatore, ma non impedisce che del danno poSS rispondere, a
diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043
c.c., anche l'altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha caSSto la
sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario
di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei
confronti dell'utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua
eventuale responsabilità aquiliana” (Cass. Sez. VI-III, Ord. n. 9661
del 26/05/2020).
4.2. Tanto premesso, va osservato che – come già chiarito al paragrafo
1 della presente motivazione – e non Controparte_2 CP_3
pag. 15/23 rivestono la qualifica di utilizzatrici dell'animale ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Parte attrice, in via subordinata, fonda la propria domanda risarcitoria nei loro confronti sull'art. 2043 c.c., invocando la sussistenza di una condotta colposa.
4.3. Nel caso di specie, non si ravvisa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alle convenute (neceSSrio ex art. 2043 c.c.).
4.4. Parte attrice, in citazione (pag. 7), imputa alle convenute una condotta imprudente, lamentando che il cane fosse privo di guinzaglio e museruola nonostante la presenza di terzi, in violazione anche del regolamento condominiale.
La circostanza appare irrilevante alla luce del fatto che l'evento lesivo si è verificato all'interno di un'abitazione privata (per cui si dubita che il regolamento condominiale poSS interferire sulle modalità di gestione dell'animale nella proprietà del condomino) nella quale la danneggiata si era introdotta volontariamente, peraltro in un contesto di consuetudine domestica e amicizia.
4.5. In subordine, parte attrice contesta un'omeSS vigilanza da parte delle convenute, sostenendo che esse non sarebbero intervenute in tempo utile per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Tuttavia,
tale addebito non trova riscontro negli atti di causa, né può
ritenersi provato.
4.6. In particolare, dagli atti emerge che l'unica presente in casa al momento dell'evento era come confermato dal verbale Controparte_2
del suo stesso interpello. Ne consegue che nessun rimprovero può
muoversi alla la quale, non essendo presente, non CP_3
avrebbe potuto esercitare alcuna forma di controllo sull'animale né
impedire l'accaduto.
pag. 16/23 4.7. Quanto alla posizione della va rilevato come parte CP_1
attrice non specifica quale sarebbe stata la condotta diligente esigibile da costei né quali mezzi avrebbe potuto adottare per evitare l'evento.
4.8. In conclusione, non essendo stati forniti elementi idonei a comprovare né il dolo né la colpa in capo alle convenute e CP_1
, difetta uno dei presupposti essenziali per l'affermazione CP_3
della responsabilità ex art. 2043 c.c. Di conseguenza, la domanda proposta nei loro confronti deve essere rigettata, in quanto infondata.
*
5. Sul risarcimento del danno
5.1. Sul danno non patrimoniale (biologico e morale)
5.1.1. La consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla Dott.SS , Per_1
ha accertato il nesso di causalità materiale tra l'evento occorso in data 16 settembre 2021 e le lesioni patite dalla IG.ra Pt_1
consistenti in: frattura del capitello radiale sinistro, frattura del collo femorale sinistro e ferita da morso di cane alla mano destra.
La CTU ha pertanto quantificato il danno biologico temporaneo in misura del 100% per 82 giorni, del 75% per ulteriori 45 giorni, e del
50% per ulteriori 45 giorni, fino a stabilizzazione clinica delle lesioni. Ha inoltre determinato un'invalidità permanente nella misura del 27–28%.
5.1.2. In merito alle contestazioni sollevate da parte convenuta,
secondo cui la presentasse pregresse difficoltà deambulatorie Pt_1
e che, in seguito all'intervento di protesizzazione, si troverebbe in una condizione funzionale migliorata rispetto al pregresso, la CTU ha chiarito che il complesso menomativo, considerato in relazione allo stato clinico preesistente – desunto dalla documentazione sanitaria pag. 17/23 agli atti – ha determinato un effettivo peggioramento dell'autonomia personale dell'attrice, con conseguente aggravamento nelle ordinarie attività quotidiane e domestiche, soprattutto in considerazione dell'età avanzata e della mancanza di supporto familiare.
5.1.3. Le osservazioni della parte convenuta non assumono rilievo.
5.1.4. L' attrice ha poi dedotto una notevole sofferenza morale soggettiva, testimoniata dai medicinali che ha dovuto assumere e dai lunghi giorni trascorsi in ospedale per la riabilitazione.
La CTU medico-legale ha accertato un grado di sofferenza soggettiva di intensità acuto-elevata per la durata di 180 giorni (corrispondente all'intero periodo di inabilità temporanea), e di grado medio a postumi stabilizzati.
5.1.5. Applicando i criteri delle Tabelle di Milano del 2024 si ottiene il seguente danno non patrimoniale per totali € 130.650,75:
- totale danno non patrimoniale temporaneo (il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è aumentato, in via equitativa, sino ad € 125,00 al giorno per tenere conto dell'elevata sofferenza indicata dal CTU): € 17.281,25;
- totale danno non patrimoniale da lesioni permanenti 27/28%
con riconoscimento pieno del punto base di danno non patrimoniale, ivi inclusa quindi la percentuale di sofferenza: € 113.369,50.
*
5.2. La personalizzazione
In citazione parte attrice chiede poi la “personalizzazione del danno biologico”.
La domanda va rigettata non risultando allegati elementi specifici idonei a fondare un incremento per personalizzazione del danno.
pag. 18/23 In materia di danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-
fisica, la misura standard del risarcimento, quale risultante dall'applicazione delle Tabelle milanesi, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze del tutto peculiari o anomale, specificamente allegati e provati dal danneggiato.
Non è sufficiente, a tal fine, il mero richiamo alle difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, trattandosi di conseguenze tipiche e già considerate nei criteri ordinari di liquidazione (cfr.
p. 20 comparsa conclusionale ove parte attrice sostiene: ӏ indubbio
quindi che il complesso menomante residuato sia motivo di particolare
disturbo e sofferenza nell'espletamento delle mansioni quotidiane e di
cura domestica, con cospicuo dispendio di energie psico-fisiche e con
inevitabili maggiori sofferenze”).
Per quanto attiene al pregiudizio alla capacità lavorativa generica,
si osserva che le lesioni riportate non incidono sulla tipologia di attività svolta dalla , pensionata ma anche esercente la Pt_1
professione di psicoterapeuta, la quale non risulta compromeSS sotto il profilo funzionale dalle menomazioni lamentate.
*
5.3. Sul danno patrimoniale
5.3.1. È dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate, per un importo complessivo pari ad € 13.756,36, come risulta dall'elenco allegato alla CTU.
Sono invece escluse le spese sanitarie future, non essendo state ravvisate esigenze terapeutiche ulteriori, in ragione della raggiunta stabilizzazione clinica.
5.3.2. Con riferimento al mancato guadagno in atto di citazione si chiede il risarcimento di € 4.632,43 per “mancato guadagno come libero
professionista”.
pag. 19/23 Non vi sono altre allegazioni, né è comprensibile come viene calcolato l'importo chiesto in risarcimento.
Al documento 20 depositato con la citazione risulta una nota del commercialista dell'attrice che dichiara:
Vi sono poi, in copia, i registri delle fatture emesse dall'attrice
. Pt_1
Orbene, già dalla dichiarazione del professionista e dalla lettura dei fatturati degli ultimi anni, emerge che l'attrice non ha patito alcuna riduzione del reddito causalmente riconducibile al sinistro di cui è
causa, e comunque non certo una riduzione per € 4.632,43 (somma chiesta in citazione).
*
In conclusione, il danno risarcibile in favore della (con Pt_1
decurtazione del 20% per concorso di responsabilità) ed imputabile al solo convenuto e proprietario del cane, si Controparte_1
quantifica in:
- danno non patrimoniale (per totali € 130.650,75) che decurtato del 20% ammonta ad € 104.520,60, somma da intendersi già
rivalutata all'attualità attesa la liquidazione in base alle tabelle del 2024;
- danno patrimoniale per € 13.756,36 per spese mediche, che decurtato ammonta ad € 11.005,00.
pag. 20/23 All'importo per il danno non patrimoniale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi compensativi sempre al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. (in difetto di allegazioni in merito ad un diverso tasso applicabile) sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro 16.9.2021 e anno per anno rivalutate sino alla data della presente decisione.
All'importo del danno patrimoniale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda
22.12.2022 al saldo.
*
6. Sulla temerarietà della lite
In corso di causa, fin dalla prima udienza, è stato accertato che all'indomani del sinistro, ha attivato la Controparte_1
procedura risarcitoria presso la compagnia assicurativa del cane
Blexer, Unipol, ottenendo in via transattiva l'erogazione della somma di euro 55.000,00.
Si veda il deposito del 13 maggio 2023 eseguito da ove a Parte_3
pagina 9 è presente l'atto di transazione e quietanza sottoscritto dai tre convenuti.
All'udienza successiva, del 27.6.2023, il Tribunale ha formulato una proposta ex art. 185 bis c.p.c. secondo cui l'attrice avrebbe ottenuto in pagamento a totale tacitazione di ogni danno le somme medio tempore
ricevute dai convenuti, da parte di per € 55.000,00, Controparte_4
con conseguente abbandono del presente giudizio a spese compensate e remissione della querela già depositata.
Parte attrice manifestava a verbale di udienza la propria disponibilità ad accettare la proposta del giudice, mentre parte convenuta non accettava la proposta, proponendo invece di definire il pag. 21/23 giudizio con un pagamento a saldo e stralcio onnicomprensivo di €
5.000,00.
Il comportamento descritto non configura un'ipotesi di mala fede o colpa grave, unici elementi soggettivi idonea a giustificare la condanna (in tesi) del solo unico convenuto Controparte_1
soccombente.
Invero l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96
c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Sez. U. n. 25041 del 16/09/2021) rimanendo irrilevanti i comportamenti extra-processuali della parte soccombente.
Nel caso di specie l'unico comportamento extra-processuale valorizzabile a tal fine consisterebbe nell'aver incaSSto le somme a titolo di indennizzo da parte di , senza aver poi accettato Parte_3
la proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c..
*
Le spese di lite seguono la soccombenza di e Controparte_1
vengono liquidate da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, con le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, valori medi, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv.
Grosso Giordana.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico di parte soccombente . Controparte_1
Quanto alle domande contro le convenute e Controparte_2 CP_3
l'attrice dovrà rifondere alle convenute le spese di
[...] Pt_1
lite, attesa la soccombenza;
le spese si indicano in questo caso ai minimi di tariffa, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto,
pag. 22/23 dell'incertezza in merito all'effettivo proprietario del cane, che ne ha giustificato il loro coinvolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di: Parte_1
i. € 104.520,60 per danno non patrimoniale;
ii. € 11.005,00 per danno patrimoniale;
oltre interessi come in parte motiva;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese che liquida in € 794,10 per spese vive Parte_1
(notifiche e contributo), € 14.103,5 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge,
con distrazione in favore dell'avv. Grosso Giordana che se ne è
dichiarata antistataria;
3. condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di e che liquida in € Controparte_2 CP_3
€ 7.051,50 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a.
qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
.
[...]
Così deciso in data 4.6.2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 27/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promoSS da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GROSSO GIORDANA
attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) e ( ) assistiti e C.F._3 CP_3 C.F._4
difesi dall'Avv. CASALUCCI GESSICA
convenuti
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“NEL MERITO IN PRINCIPALITA'
1) voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, accertati incidenter tantum i reati di cui agli
artt. 40 secondo comma, 590 e 113 c.p,, accertare e dichiarare che le
lesioni riportate dalla IG.ra sono conseguenza immediata e Pt_1
diretta dell'azione del cane XT e pertanto il sinistro per cui è
causa è da ascriversi a responsabilità esclusiva ex art. 2052 c.c. di
e quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3
proprietari e/o custodi, per aver riportato la attrice, a seguito dell'omesso e/o inadeguato controllo sul cane XT n. microciph
380260160062351, lesioni personali guaribili in oltre 40 giorni;
2) respingersi ogni avversa conclusione e condannarsi di conseguenza i
convenuti, anche in via
alternativa e/o in solido tra
€ 14.145,00
loro, a pagare all'attrice la
somma che, allo stato, sulla
base della relazione del CTU,
Dr.SS , viene indicata Per_1
in € 191.042,49, come di
seguito specificata: - per la
I.T.T. di gg. 82 al 100%
- per la I.T.P. di gg. 45 al
€ 5.821,65
75%
- per la di gg. 45 al
€ 3.881,25 Pt_2
50%
- per la I.P. del 28 % € 117.261,00
- per la personalizzazione del
€ 25.243,61
biologico
- per mancato guadagno come
€ 4.632,43
libero professionista
- per visita medico-legale di
€ 610,00
parte ante causam
- per perizia di parte in corso
€ 1.220,00
di causa
- per CTU € 1.830,00
- per copie CD/DVD per CTU e
€ 175,20
bastone
pag. 2/23 - per spese legali processo
€ 2.898,61
penale
- per spese mediche documentate
€ 13.323,74
TOTALE complessivo s.e.o.
€ 191.042,49
e/o le altre somme che saranno ritenute di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data del
sinistro del 16.09.2021 sino alla domanda giudiziale, oltre interessi
di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla proposizione della
domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per
rimborso spese forfettarie di studio oltre IVA e CPA e distrazione
delle medesime in favore del procuratore antistatario;
4) con richiesta di condanna della controparte ex art 96 primo e/o
terzo comma c.p.c. e art. 88 c.p.c., somma da determinarsi in via di
equità;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
1) in caso di denegato accoglimento della domanda formulata in via
principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accertati incidenter tantum i reati di cui agli artt. 40 secondo
comma, 590 e 113 c.p, accertare e dichiarare che le lesioni riportate
dalla IG.ra sono conseguenza immediata e diretta dell'azione Pt_1
del cane XT e pertanto il sinistro per cui è causa è da
ascriversi a responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c. di CP_1
quale proprietario e/o custode, e
[...] Controparte_2 CP_3
quali proprietarie e/o custodi, per aver riportato la attrice, a
[...]
seguito dell'omesso e/o inadeguato controllo sul cane XT n.
microciph 380260160062351, lesioni personali guaribili in oltre 40
giorni 2) respingersi ogni avversa conclusione e condannarsi di
conseguenza i convenuti, anche in solido tra loro, a pagare
pag. 3/23 all'attrice la somma che, allo stato, viene indicata in € 191.042,49
come sopra determinata e/o le altre somme che saranno ritenute di
giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a partire
dalla data del sinistro del 16.09.2021 sino alla domanda giudiziale,
oltre interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla
proposizione della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per
rimborso spese forfettarie di studio oltre IVA e CPA e distrazione
delle medesime in favore del procuratore antistatario;
4) con richiesta di condanna della controparte ex art 96 primo e/o
terzo comma c.p.c. e art. 88 c.p.c., somma da determinarsi in via di
equità;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
1) in caso di denegato accoglimento delle domande formulate nel merito
in via principale e nel merito in via subordinata, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, accertati incidenter tantum
i reati di cui agli artt. 40 secondo comma, 590 e 113 c.p., accertare
e dichiarare che le lesioni riportate dalla IG.ra sono Pt_1
conseguenza immediata e diretta dell'azione del cane XT e
pertanto il sinistro per cui è causa è da ascriversi a responsabilità
esclusiva ex art. 2043 c.c. e 2052 c.c. in concorso tra loro, di
quale proprietario e/o custode, Controparte_1 Controparte_2
e quali proprietarie e/o custodi, per aver riportato la CP_3
attrice, a seguito dell'omesso e/o inadeguato controllo sul cane
XT n. microciph 380260160062351, lesioni personali guaribili in
oltre 40 giorni;
2) respingersi ogni avversa conclusione e condannarsi di conseguenza i
convenuti, anche in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma
che, allo stato, viene indicata in € 191.042,49 come sopra determinata
pag. 4/23 e/o le altre somme che saranno ritenute di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data del
sinistro del 16.09.2021 sino alla domanda giudiziale, oltre interessi
di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla proposizione della
domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per
rimborso spese forfettarie di studio oltre IVA e CPA e distrazione
delle medesime in favore del procuratore antistatario;
4) con richiesta di condanna della controparte ex art 96 primo e/o
terzo comma c.p.c. e art. 88 c.p.c., somma da determinarsi in via di
equità;
IN OGNI CASO
1) in caso di denegato accoglimento delle domande e/o della
quantificazione dei danni come sopra formulati, preso atto della
liquidazione da parte di della somma di € 55.000,00, versata Parte_3
ai convenuti e dagli stessi indebitamente trattenuta senza alcuna
motivazione, preso atto della mancata adesione dei convenuti alla
proposta conciliativa del Giudice, respingersi ogni avversa
conclusione e condannarsi di conseguenza i convenuti, in solido tra
loro, a pagare all'attrice, anche ex art. 2041 c.c., la somma che,
allo stato, viene indicata in € 55.000,00 e/o le altre somme che
saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e
interessi legali a partire dalla data del sinistro del 16.09.2021 sino
alla domanda giudiziale, oltre interessi di cui al quarto comma
dell'art. 1284 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al
saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per
rimborso spese forfettarie di studio oltre IVA e CPA e distrazione
delle medesime in favore del procuratore antistatario;
pag. 5/23 4) con richiesta di condanna della controparte ex art 96 primo e/o
terzo comma c.p.c. e art. 88 c.p.c., somma da determinarsi in via di
equità;
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]”;
per parte convenuta:
“In Via Preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
e e per l'effetto dichiararne Controparte_2 CP_3
l'estromissione dal presente giudizio;
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'esclusione
della responsabilità di ed eventualmente di Controparte_1
ed per caso fortuito e/o per CP_3 Controparte_2
l'intervento del menzionato fattore esterno idoneo ad interrompere il
nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo
e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice;
- accertare e dichiarare non provato il pregiudizio effettivo
dell'attore;
- disporre rimozione della eventuale dicitura “cane morsicatore”,
sull'anagrafica del cane XT Border Collie micro-cip n.
380260160062351 di proprietà di;
Controparte_1
In Subordine nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse
dichiarare quanto richiesto in via principale:
- accertare e dichiarare il concorso del danneggiato sig.ra
[...]
, nella verificazione dell'evento valutabile pari all'95%; Parte_1
Ancora in via estremamente subordinata
accertare e dichiarare la minor somma del danno patito dall'attrice
sulla base della migliore condizione di vita raggiunta dopo gli
interventi di cui si discute.
In via istruttoria [omissis]”.
pag. 6/23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 dicembre 2022,
l'attrice evocava in giudizio Parte_4 CP_1
, e nella loro qualità di
[...] Controparte_2 CP_3
proprietari e/o custodi del cane denominato XT, al fine di ottenere ex art. 2052 c.c. il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 16 settembre 2021, intorno alle ore
15:00 ovvero chiedendo, in via subordinata e a titolo di corresponsabilità, medesima condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione alla posizione di e . Controparte_2 CP_3
L'attrice in citazione ricostruiva i fatti di causa come segue.
in data 16.9.2021, mentre si trovava all'altezza Parte_1
dell'ingresso dell'abitazione del consegnava al Controparte_1
cane XT, di proprietà di quest'ultimo, una pallina da gioco.
L'animale afferrava tra i denti la pallina e si sdraiava sul divano del salotto di casa dei convenuti.
L'attrice , alla presenza di si avvicinava Pt_1 Controparte_2
all'animale venendo improvvisamente morsa alla mano destra.
A causa del morso, la impaurita, arretrava perdendo Pt_1
l'equilibrio e cadendo al suolo.
Dall'evento derivavano una ferita alla mano, suturata con quattro punti, e, a seguito della caduta, la necessità di un intervento di sostituzione totale dell'anca sinistra.
A seguito della querela proposta dall'attrice, si instaurava procedimento penale iscritto al n. 1500/21 R.G.N.R. (il giudizio si concludeva in data 17 gennaio 2023 con sentenza di condanna a carico degli odierni convenuti emeSS dal Giudice di Pace di Padova per il reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p.).
pag. 7/23 Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti, costituendosi in giudizio contestavano:
- il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2
; CP_3
- negavano la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice,
deducendo l'interruzione del nesso causale tra la condotta del cane e l'evento lesivo;
- qualificavano la condotta della danneggiata come imprudente e temeraria (cfr. p. 9 comparsa di costituzione);
- con riferimento alla caduta, adducevano che eSS dovesse imputarsi esclusivamente a circostanze autonome, riconducibili alle pregresse condizioni di deambulazione della . Pt_1
Veniva altresì contestata la quantificazione del danno, sotto i profili patrimoniale e non patrimoniale.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della convenuta
(personalmente presente al momento del sinistro), Controparte_2
nonché mediante CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
All'esito della fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*
1. Sulla qualificazione delle domande
1.1. Parte attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1
e invocando la responsabilità da Controparte_2 CP_3
fatto dell'animale ex art. 2052 c.c., e, in via subordinata, la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. penultima riga pagina 7 citazione).
1.2. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha precisato che l'unico proprietario del cane XT è il solo . Controparte_1
pag. 8/23 Conseguentemente, per le convenute e Controparte_2 CP_3
ha sollevato eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva chiedendone l'estromissione dal processo.
1.3. L'eccezione non è fondata: la domanda attorea è stata articolata tanto sul piano della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052
c.c. – che individua come responsabile il proprietario dell'animale o colui che se ne serve per proprio interesse – quanto, in via gradata,
sulla base del paradigma della responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., che consente di ascrivere la responsabilità a “chiunque” cagioni ad altri un danno ingiusto mediante fatto doloso o colposo.
1.4. In linea astratta, potrà ritenersi sussistente la responsabilità
ex art. 2052 c.c. in capo ad , nella sua qualità di Controparte_1
proprietario dell'animale, mentre nei confronti delle ulteriori convenute potrà venire in rilievo, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità ex art. 2043 c.c., posto che non risulta provato che le stesse si servissero abitualmente dell'animale, nei termini richiesti dall'art. 2052 c.c., per finalità proprie. Deve peraltro rammentarsi che la responsabilità delineata dall'art. 2052 c.c. opera in via alternativa tra il proprietario e colui che dell'animale si serve.
1.5. Sul punto, merita richiamo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La responsabilità per il
danno cagionato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ.,
incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o
su colui che dell'animale si serve, intendendosi per tale non già il
soggetto che vanti sul medesimo un diritto reale o parziario di
godimento, escludente ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzo
dell'animale, bensì colui che, anche in assenza di un formale titolo
giuridico e in forza di un mero rapporto di fatto, utilizzi l'animale
per il soddisfacimento di un proprio interesse, autonomo e anche non
pag. 9/23 coincidente con quello del proprietario” (Cass. civ., Sez. III, sent.
n. 16023 del 7 luglio 2010).
*
2. Sulla responsabilità ex art. 2052 c.c. del CP_1
: il nesso di causalità
[...]
2.1.1. Ai sensi dell'art. 2052 c.c., il proprietario di un animale risponde in via oggettiva dei danni da questo cagionati, salva la prova del caso fortuito.
Trattasi, dunque, di una responsabilità che prescinde dall'elemento soggettivo della colpa, e che trova fondamento esclusivo nel rapporto di custodia e vigilanza che lega il soggetto all'animale.
2.1.2. In tale contesto, grava sull'attore l'onere di dimostrare unicamente la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo, non anche la colpa del proprietario.
Parte attrice ha allegato, a fondamento della propria pretesa, che la
, mentre si trovava in prossimità del divano dell'abitazione Pt_1
dei convenuti e nell'intento di giocare con il cane XT cercando di sottrargli la pallina, veniva da questo improvvisamente morsa,
riportando una ferita alla mano e, per effetto dello spavento, perdeva l'equilibrio, cadendo al suolo e subendo la frattura dell'anca.
2.1.3. Parte convenuta ha contestato la ricostruzione: la caduta non sarebbe causalmente ricollegabile alla condotta dell'animale, bensì
all'intrinseca fragilità fisica della persona offesa, già affetta da problemi deambulatori pregressi, e dunque non in grado di mantenere autonomamente l'equilibrio.
2.1.4. La ricostruzione del sinistro, all'esito dell'istruttoria orale esperita e alla luce delle dichiarazioni rese da Controparte_2
può ricostruirsi come segue.
pag. 10/23 La convenuta all'udienza del 23.1.2024 in sede di interrogatorio formale ha dichiarato:
“Quando la signora entrò a casa mia il cane era in casa sul tappeto
con la pallina.
Il cane la vide ed andò verso di lei per farle le feste e la signora
lo accarezzò.
Poi il cane tornò sul tappeto a prendere la pallina e salì sul divano
con la pallina e si distese sul divano con la pallina tra le zampe
anteriori.
L'attrice andò in piedi davanti al divano;
allungò le mani per gioco
come per prendergli la pallina, ripetutamente, dicendogli “ti prendo
la pallina”; a quel punto il cane aprì la bocca ma senza prendere,
senza mordere la mano della signora;
l'attrice ebbe uno spavento e
ritirò la mano così sbattendo contro il dente del cane;
nel momento in
cui ritraeva la mano inciampava sul tappeto che abbiamo davanti al
divano, si è sbilanciata ed è caduta a terra;
preciso che dopo aver
ritratto la mano si sbilanciò.
Mi viene mostrata la foto doc. 5 attoreo e confermo che si tratta del
graffio che fece il mio cane”.
Tali affermazioni, nella parte in cui risultano favorevoli all'interpellata (ossia ove descrive un comportamento latu CP_1
sensu provocatorio dell'attrice) sono soggette al libero apprezzamento del Tribunale, per trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. n. 24799
del 16/09/2024).
2.1.5. E' stato quindi confermato che vi fu effettivo contatto fisico tra la bocca dell'animale e la mano dell'attrice (la convenuta Pt_1
in sede di udienza ha riconosciuto il graffio cagionato dal cane sulla mano dell'attrice di cui alla foto mostrata); tale contatto e in pag. 11/23 generale la reazione dell'animale, sono da considerarsi causalmente efficienti rispetto all'evento lesivo, nel suo complesso (graffio della mano e conseguente caduta).
2.1.6. Secondo giurisprudenza costante, affinché si poSS configurare il nesso causale nella responsabilità da animale, è sufficiente che l'evento dannoso costituisca conseguenza diretta ed immediata della reazione dell'animale, anche se non preceduta da segni di aggressività. Ne discende che, nel caso in esame, sussiste il nesso eziologico non solo con riguardo alla lesione alla mano, ma altresì
con riferimento alla successiva caduta e alla frattura dell'anca,
trattandosi di conseguenze immediate e dirette dell'improvvisa reazione dell'animale.
2.1.7. Una volta assunto lo svolgimento dell'accaduto nei termini in cui lo ha narrato la convenuta in sede di Controparte_2
interpello, l'esatta applicazione ad esso dei paradigmi degli artt. 40
e 41 c.p. non giustifica l'esclusione dell'efficacia causale del comportamento dell'animale in ordine alla verificazione dell'evento-
caduta della . Pt_1
2.1.8. Il comportamento della (sbilanciamento all'indietro a Pt_1
seguito del morso del cane e caduta) fu determinato dalla reazione istintiva al morso del cane e, dunque, risulta causalmente dipendente dal primo comportamento tenuto dal cane, quello concretatosi nell'inizio della vicenda e, quindi, nella “presa” sulla mano dell'attrice.
Se il cane non avesse morso/pinzato la mano dell'attrice, il detto comportamento della (spavento, sbilanciamento e caduta) non si Pt_1
sarebbe verificato.
pag. 12/23 Il comportamento dell'attrice (spavento, sbilanciamento e caduta) non
è apprezzabile come causa sopravvenuta rispetto al comportamento tenuto dal cane, essendo il comportamento “simultaneo” rispetto all'azione del cane.
Il primo comma dell'art. 41 c.p. considera, infatti, implicitamente sempre incidenti, cioè rilevanti ai fini dell'esistenza del nesso causale, le cause simultanee o sopravvenute che si configurino come
"dipendenti" dall'azione dannosa, cioè determinate da eSS (cfr. Cass.
Pen., n. 11024 del 1998).
*
3. Sul caso fortuito;
il concorso di colpa
3.1. Il solo limite alla responsabilità ex art. 2052 c.c. è
rappresentato dal caso fortuito, la cui configurabilità va valutata in chiave strettamente causale, quale fattore esterno ed autonomo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.
3.2. In tal senso, il convenuto non può esimersi dalla responsabilità
allegando la propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova rigorosa dell'intervento di un fattore estraneo, imprevedibile,
inevitabile e assolutamente eccezionale, tale da assorbire integralmente il rapporto causale. A sostegno di tale impostazione si richiama Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7260/2013, la quale chiarisce come la prova del fortuito poSS concernere anche la condotta del danneggiato, purché questa rivesta i predetti caratteri.
3.3. Nella medesima direzione si pone Cass. civ., Sez. III, sent. n.
10402/2016, la quale ha escluso la sussistenza del fortuito in una fattispecie analoga in cui una conoscente di famiglia era stata morsa da un cane nonostante frequentasse abitualmente l'ambiente domestico e conoscesse l'animale sin da cucciolo.
pag. 13/23 3.4. Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi che il comportamento della – la quale, in un contesto del tutto Pt_1
usuale, si avvicinava all'animale per interagire mediante il gioco –
poSS qualificarsi come imprevedibile o eccezionale.
Si osserva che tale modalità di interazione con l'animale è
comunemente diffusa, specie in un contesto di frequentazione abituale e confidenziale, quale quello emerso nel corso dell'istruttoria atteso che come emerso dal verbale d'interpello della convenuta – CP_1
la frequentava assiduamente l'abitazione, era ben nota Pt_1
all'animale e ai padroni, ed ha agito nell'ambito di un contesto ordinario e usuale.
3.5. Come correttamente osservato in giurisprudenza, neppure l'imprevedibilità degli impulsi dell'animale rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità (Cass. civ., Sez. III, n.
75/1983), trattandosi di rischio che grava interamente sul soggetto che dell'animale si serve o che ne è proprietario.
Non può quindi ritenersi integrato il fortuito liberatorio.
3.6. La condotta del danneggiato (che si avvicina con le mani alla bocca del cane cercando di sottrargli la pallina per gioco) pur non integrando una condotta imprevedibile ed eccezionale idonea ad interrompere il nesso eziologico tuttavia, configura un concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c..
Si pone rilievo al generale criterio di prudenza che incombe su chiunque entri in contattato con un animale (che seppure conosciuto non era di sua proprietà).
In particolare, va riconosciuto un colposo della danneggiata quantificabile nel 20%, previa valorizzazione delle modalità, non prudenti, con cui la donna ha interagito con l'animale.
pag. 14/23 Rientra infatti nel concetto di “fatto notorio” la circostanza per cui un cane, anche in un contesto giocoso e sereno, può reagire con una lieve morsicata ad una benevola provocazione, volta a “togliergli” un giochino che l'animale custodisce tra le zampe.
3.7. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice trova fondamento sussistendo tutti i presupposti di legge per l'affermazione di responsabilità in capo al proprietario del cane, con accertamento del concorso colposo della danneggiata nella misura del 20%.
risponderà quindi ai sensi dell'art. 2052 c.c. dei Controparte_1
danni subiti dalla nei limiti dell'80% del danno risarcibile. Pt_1
*
4. Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. della CP_2
e
[...] CP_3
4.1. In via preliminare, giova richiamare l'insegnamento della Suprema
Corte, secondo cui: “in tema di responsabilità per danno cagionato da
animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di
solidarietà, la responsabilità del proprietario dell'animale oppure
dell'utilizzatore, ma non impedisce che del danno poSS rispondere, a
diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043
c.c., anche l'altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha caSSto la
sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario
di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei
confronti dell'utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua
eventuale responsabilità aquiliana” (Cass. Sez. VI-III, Ord. n. 9661
del 26/05/2020).
4.2. Tanto premesso, va osservato che – come già chiarito al paragrafo
1 della presente motivazione – e non Controparte_2 CP_3
pag. 15/23 rivestono la qualifica di utilizzatrici dell'animale ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Parte attrice, in via subordinata, fonda la propria domanda risarcitoria nei loro confronti sull'art. 2043 c.c., invocando la sussistenza di una condotta colposa.
4.3. Nel caso di specie, non si ravvisa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alle convenute (neceSSrio ex art. 2043 c.c.).
4.4. Parte attrice, in citazione (pag. 7), imputa alle convenute una condotta imprudente, lamentando che il cane fosse privo di guinzaglio e museruola nonostante la presenza di terzi, in violazione anche del regolamento condominiale.
La circostanza appare irrilevante alla luce del fatto che l'evento lesivo si è verificato all'interno di un'abitazione privata (per cui si dubita che il regolamento condominiale poSS interferire sulle modalità di gestione dell'animale nella proprietà del condomino) nella quale la danneggiata si era introdotta volontariamente, peraltro in un contesto di consuetudine domestica e amicizia.
4.5. In subordine, parte attrice contesta un'omeSS vigilanza da parte delle convenute, sostenendo che esse non sarebbero intervenute in tempo utile per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Tuttavia,
tale addebito non trova riscontro negli atti di causa, né può
ritenersi provato.
4.6. In particolare, dagli atti emerge che l'unica presente in casa al momento dell'evento era come confermato dal verbale Controparte_2
del suo stesso interpello. Ne consegue che nessun rimprovero può
muoversi alla la quale, non essendo presente, non CP_3
avrebbe potuto esercitare alcuna forma di controllo sull'animale né
impedire l'accaduto.
pag. 16/23 4.7. Quanto alla posizione della va rilevato come parte CP_1
attrice non specifica quale sarebbe stata la condotta diligente esigibile da costei né quali mezzi avrebbe potuto adottare per evitare l'evento.
4.8. In conclusione, non essendo stati forniti elementi idonei a comprovare né il dolo né la colpa in capo alle convenute e CP_1
, difetta uno dei presupposti essenziali per l'affermazione CP_3
della responsabilità ex art. 2043 c.c. Di conseguenza, la domanda proposta nei loro confronti deve essere rigettata, in quanto infondata.
*
5. Sul risarcimento del danno
5.1. Sul danno non patrimoniale (biologico e morale)
5.1.1. La consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla Dott.SS , Per_1
ha accertato il nesso di causalità materiale tra l'evento occorso in data 16 settembre 2021 e le lesioni patite dalla IG.ra Pt_1
consistenti in: frattura del capitello radiale sinistro, frattura del collo femorale sinistro e ferita da morso di cane alla mano destra.
La CTU ha pertanto quantificato il danno biologico temporaneo in misura del 100% per 82 giorni, del 75% per ulteriori 45 giorni, e del
50% per ulteriori 45 giorni, fino a stabilizzazione clinica delle lesioni. Ha inoltre determinato un'invalidità permanente nella misura del 27–28%.
5.1.2. In merito alle contestazioni sollevate da parte convenuta,
secondo cui la presentasse pregresse difficoltà deambulatorie Pt_1
e che, in seguito all'intervento di protesizzazione, si troverebbe in una condizione funzionale migliorata rispetto al pregresso, la CTU ha chiarito che il complesso menomativo, considerato in relazione allo stato clinico preesistente – desunto dalla documentazione sanitaria pag. 17/23 agli atti – ha determinato un effettivo peggioramento dell'autonomia personale dell'attrice, con conseguente aggravamento nelle ordinarie attività quotidiane e domestiche, soprattutto in considerazione dell'età avanzata e della mancanza di supporto familiare.
5.1.3. Le osservazioni della parte convenuta non assumono rilievo.
5.1.4. L' attrice ha poi dedotto una notevole sofferenza morale soggettiva, testimoniata dai medicinali che ha dovuto assumere e dai lunghi giorni trascorsi in ospedale per la riabilitazione.
La CTU medico-legale ha accertato un grado di sofferenza soggettiva di intensità acuto-elevata per la durata di 180 giorni (corrispondente all'intero periodo di inabilità temporanea), e di grado medio a postumi stabilizzati.
5.1.5. Applicando i criteri delle Tabelle di Milano del 2024 si ottiene il seguente danno non patrimoniale per totali € 130.650,75:
- totale danno non patrimoniale temporaneo (il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è aumentato, in via equitativa, sino ad € 125,00 al giorno per tenere conto dell'elevata sofferenza indicata dal CTU): € 17.281,25;
- totale danno non patrimoniale da lesioni permanenti 27/28%
con riconoscimento pieno del punto base di danno non patrimoniale, ivi inclusa quindi la percentuale di sofferenza: € 113.369,50.
*
5.2. La personalizzazione
In citazione parte attrice chiede poi la “personalizzazione del danno biologico”.
La domanda va rigettata non risultando allegati elementi specifici idonei a fondare un incremento per personalizzazione del danno.
pag. 18/23 In materia di danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-
fisica, la misura standard del risarcimento, quale risultante dall'applicazione delle Tabelle milanesi, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze del tutto peculiari o anomale, specificamente allegati e provati dal danneggiato.
Non è sufficiente, a tal fine, il mero richiamo alle difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, trattandosi di conseguenze tipiche e già considerate nei criteri ordinari di liquidazione (cfr.
p. 20 comparsa conclusionale ove parte attrice sostiene: ӏ indubbio
quindi che il complesso menomante residuato sia motivo di particolare
disturbo e sofferenza nell'espletamento delle mansioni quotidiane e di
cura domestica, con cospicuo dispendio di energie psico-fisiche e con
inevitabili maggiori sofferenze”).
Per quanto attiene al pregiudizio alla capacità lavorativa generica,
si osserva che le lesioni riportate non incidono sulla tipologia di attività svolta dalla , pensionata ma anche esercente la Pt_1
professione di psicoterapeuta, la quale non risulta compromeSS sotto il profilo funzionale dalle menomazioni lamentate.
*
5.3. Sul danno patrimoniale
5.3.1. È dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate, per un importo complessivo pari ad € 13.756,36, come risulta dall'elenco allegato alla CTU.
Sono invece escluse le spese sanitarie future, non essendo state ravvisate esigenze terapeutiche ulteriori, in ragione della raggiunta stabilizzazione clinica.
5.3.2. Con riferimento al mancato guadagno in atto di citazione si chiede il risarcimento di € 4.632,43 per “mancato guadagno come libero
professionista”.
pag. 19/23 Non vi sono altre allegazioni, né è comprensibile come viene calcolato l'importo chiesto in risarcimento.
Al documento 20 depositato con la citazione risulta una nota del commercialista dell'attrice che dichiara:
Vi sono poi, in copia, i registri delle fatture emesse dall'attrice
. Pt_1
Orbene, già dalla dichiarazione del professionista e dalla lettura dei fatturati degli ultimi anni, emerge che l'attrice non ha patito alcuna riduzione del reddito causalmente riconducibile al sinistro di cui è
causa, e comunque non certo una riduzione per € 4.632,43 (somma chiesta in citazione).
*
In conclusione, il danno risarcibile in favore della (con Pt_1
decurtazione del 20% per concorso di responsabilità) ed imputabile al solo convenuto e proprietario del cane, si Controparte_1
quantifica in:
- danno non patrimoniale (per totali € 130.650,75) che decurtato del 20% ammonta ad € 104.520,60, somma da intendersi già
rivalutata all'attualità attesa la liquidazione in base alle tabelle del 2024;
- danno patrimoniale per € 13.756,36 per spese mediche, che decurtato ammonta ad € 11.005,00.
pag. 20/23 All'importo per il danno non patrimoniale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi compensativi sempre al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. (in difetto di allegazioni in merito ad un diverso tasso applicabile) sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro 16.9.2021 e anno per anno rivalutate sino alla data della presente decisione.
All'importo del danno patrimoniale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda
22.12.2022 al saldo.
*
6. Sulla temerarietà della lite
In corso di causa, fin dalla prima udienza, è stato accertato che all'indomani del sinistro, ha attivato la Controparte_1
procedura risarcitoria presso la compagnia assicurativa del cane
Blexer, Unipol, ottenendo in via transattiva l'erogazione della somma di euro 55.000,00.
Si veda il deposito del 13 maggio 2023 eseguito da ove a Parte_3
pagina 9 è presente l'atto di transazione e quietanza sottoscritto dai tre convenuti.
All'udienza successiva, del 27.6.2023, il Tribunale ha formulato una proposta ex art. 185 bis c.p.c. secondo cui l'attrice avrebbe ottenuto in pagamento a totale tacitazione di ogni danno le somme medio tempore
ricevute dai convenuti, da parte di per € 55.000,00, Controparte_4
con conseguente abbandono del presente giudizio a spese compensate e remissione della querela già depositata.
Parte attrice manifestava a verbale di udienza la propria disponibilità ad accettare la proposta del giudice, mentre parte convenuta non accettava la proposta, proponendo invece di definire il pag. 21/23 giudizio con un pagamento a saldo e stralcio onnicomprensivo di €
5.000,00.
Il comportamento descritto non configura un'ipotesi di mala fede o colpa grave, unici elementi soggettivi idonea a giustificare la condanna (in tesi) del solo unico convenuto Controparte_1
soccombente.
Invero l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96
c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Sez. U. n. 25041 del 16/09/2021) rimanendo irrilevanti i comportamenti extra-processuali della parte soccombente.
Nel caso di specie l'unico comportamento extra-processuale valorizzabile a tal fine consisterebbe nell'aver incaSSto le somme a titolo di indennizzo da parte di , senza aver poi accettato Parte_3
la proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c..
*
Le spese di lite seguono la soccombenza di e Controparte_1
vengono liquidate da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, con le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, valori medi, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv.
Grosso Giordana.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico di parte soccombente . Controparte_1
Quanto alle domande contro le convenute e Controparte_2 CP_3
l'attrice dovrà rifondere alle convenute le spese di
[...] Pt_1
lite, attesa la soccombenza;
le spese si indicano in questo caso ai minimi di tariffa, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto,
pag. 22/23 dell'incertezza in merito all'effettivo proprietario del cane, che ne ha giustificato il loro coinvolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di: Parte_1
i. € 104.520,60 per danno non patrimoniale;
ii. € 11.005,00 per danno patrimoniale;
oltre interessi come in parte motiva;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese che liquida in € 794,10 per spese vive Parte_1
(notifiche e contributo), € 14.103,5 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge,
con distrazione in favore dell'avv. Grosso Giordana che se ne è
dichiarata antistataria;
3. condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di e che liquida in € Controparte_2 CP_3
€ 7.051,50 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a.
qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
.
[...]
Così deciso in data 4.6.2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
pag. 23/23