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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5654 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti - Presidente est. -
DR.SSA Eva Scalfati - giudice -
DR.SSA Ivana Sassi - giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26949 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CIERVO VALENTINA presso la quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1 in PORTICI il 19/07/1990 (atto n. 87, P. I, anno 1990), riferendo che tra le
[...]
parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
21/09/2023, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG.
10078/2023 passata in giudicato come da annotazione nel certificato di matrimonio.
Riferiva altresì che dall'unione tra le parti nascevano il 05/10/1996 e Per_1 Per_2
il 17/09/1992, oggi maggiorenni ed autosufficienti.
Solo parte ricorrente compariva in data 27/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale, rilevata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione del convenuto, ne dichiarava la contumacia.
All'esito dell'ascolto dell'attrice, unica parte costituita, il Giudice rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia del convenuto e prendeva atto che l'attrice insisteva nella domanda divorzile.
A quel punto, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova e non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti, pertanto, invitava alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia del convenuto, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in PORTICI il 19/07/1990 (atto n. 87, P. I, anno 1990); Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 87, P. I, anno 1990);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti - Presidente est. -
DR.SSA Eva Scalfati - giudice -
DR.SSA Ivana Sassi - giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26949 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CIERVO VALENTINA presso la quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1 in PORTICI il 19/07/1990 (atto n. 87, P. I, anno 1990), riferendo che tra le
[...]
parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
21/09/2023, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG.
10078/2023 passata in giudicato come da annotazione nel certificato di matrimonio.
Riferiva altresì che dall'unione tra le parti nascevano il 05/10/1996 e Per_1 Per_2
il 17/09/1992, oggi maggiorenni ed autosufficienti.
Solo parte ricorrente compariva in data 27/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale, rilevata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione del convenuto, ne dichiarava la contumacia.
All'esito dell'ascolto dell'attrice, unica parte costituita, il Giudice rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia del convenuto e prendeva atto che l'attrice insisteva nella domanda divorzile.
A quel punto, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova e non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti, pertanto, invitava alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia del convenuto, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in PORTICI il 19/07/1990 (atto n. 87, P. I, anno 1990); Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 87, P. I, anno 1990);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti