Articolo 3 della Legge 1 dicembre 2003, n. 358
Articolo 2
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15 gennaio 2004
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.238.000 euro per l'anno 2003, a 1.738.000 euro per l'anno 2004 e a 10.500.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 gennaio 2004